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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 416/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), via Medici n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Elvira Scuteri che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 febbraio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che con nota del 10 marzo 2023, ricevuta in data 12 aprile 2023,
l le aveva comunicato che nel periodo compreso tra l'1 febbraio CP_1
2023 ed il 31 marzo 2023 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07154031 per un importo complessivo di € 1.123,46.
Con successiva comunicazione del 30 maggio 2023 l aveva CP_1 comunicato il rigetto del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente;
contestualmente aveva rappresentato che il debito era stato ricalcolato in € 576,28, ovvero in misura pari alle quote di c.d. aumento al milione non dovute per i mesi di febbraio e marzo 2023.
Successivamente l con nota del 28 aprile 2023, aveva CP_1 comunicato che la pensione numero 07154031 era stata ricalcolata a decorrere dall'1 gennaio 2023 per un importo di € 1.204,66. Nella medesima comunicazione era stata riportata una trattenuta di €
556,18 per il recupero dell'indebito n. 00017602219 e, conseguentemente, alla ricorrente era stato riconosciuto l'importo di
€ 648,48.
Sosteneva che l non poteva procedere al recupero delle somme CP_1 indebitamente percepite in virtù di quanto previsto dall'art. 52 Legge
n. 88/1989.
In secondo luogo evidenziava che il Comitato Provinciale aveva CP_1 rigettato il ricorso amministrativo, rilevando però che l'originario indebito di € 1.123,46 doveva essere ricalcolato in € 567,28. Tuttavia
l aveva proceduto al recupero mediante trattenuta della diversa CP_1 somma di € 556,18.
Secondo la ricorrente non era possibile comprendere se l'importo da restituire ammontasse a € 1.123,46, a € 567,28 o a € 556,18.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall con la nota del 10 marzo 2023 con CP_1 condanna dell alla restituzione della somma di € 556,18 CP_1 trattenuta dall CP_1
L non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 3 aprile 2025 la CP_1 causa veniva assunta in decisione.
Dagli atti di causa emerge che l con nota del 10 marzo 2023 ha CP_1 chiesto a la restituzione della somma di € 1.123,46 Parte_1 indebitamente erogata per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2023 ed il 31 marzo 2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 07154031 per i seguenti motivi: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Successivamente il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso CP_1 amministrativo proposto dalla ricorrente, evidenziando – invero con maggiore chiarezza – che la ricorrente, in un primo momento riconosciuta invalida nella misura del 100% a decorrere dal 10 gennaio 2022, è stata successivamente, in sede di revisione, riconosciuta invalida nella misura del 75% dal 20 gennaio 2023.
Il Comitato provinciale ha quindi chiarito che, spettando alla ricorrente solo l'assegno mensile di assistenza (in ragione del minore grado di invalidità), la stessa non aveva diritto alla maggiorazione sociale (c.d. aumento al milione) se non fino al mese di gennaio 2023
(avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante).
L ha, quindi, ricalcolato l'importo della maggiorazione sociale CP_1 indebitamente corrisposto nei mesi di febbraio e marzo 2023, quantificandolo in € 567,28.
La ricorrente sostiene che l non può procedere al recupero della CP_1 somma indebitamente corrisposta, non essendo a lei addebitabile alcun comportamento doloso.
A tal proposito è vero che in alcuni casi è stata riconosciuta la rilevanza della buona fede anche in ipotesi di revoca procrastinata della prestazione assistenziale, ma si trattava di casi-limite, quale quello trattato in Cass. n. 34013/2019, in cui l' aveva omesso CP_1 qualsiasi provvedimento per oltre dieci anni, tempo talmente prolungato da rendere non decisiva la circostanza che l'assistita conoscesse l'esito negativo della visita di verifica.
Nel caso di specie il tempo trascorso tra la visita di revisione (20 gennaio 2023), all'esito della quale è stata esclusa la totale inabilità a decorrere dalla medesima data del 20 gennaio 2023, e la nota del 10 marzo 2023, con la quale l ha accertato l'indebito, è davvero CP_1 minimo. Deve piuttosto ritenersi che l abbia provveduto a rideterminare CP_1
l'importo dovuto per la diversa prestazione (assegno mensile di assistenza) riconosciuta a seguito della visita di revisione nei tempi tecnici (meno di due mesi) richiesti per la verifica in capo alla ricorrente dei requisiti socio-economici (peraltro non coincidenti tra pensione di inabilità civile ed assegno mensile di assistenza).
Tale breve intervallo temporale non è idoneo giustificare l'insorgenza di un affidamento significativo della ricorrente sul diritto all'erogazione di un beneficio (quale la maggiorazione sociale) connesso alla precedente prestazione (pensione di inabilità civile) e non anche alla prestazione successivamente riconosciuta a seguito di revisione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter,
d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34013). La domanda di restituzione della somma di € 556,18 trattenuta con il cedolino di giugno 2023 per l'indebito n. 17602219 deve essere, pertanto, rigettata.
La ricorrente lamenta poi l'incertezza della somma dovuta a titolo di indebito.
Rappresenta che l per l'indebito n. 17602219 ha originariamente CP_1 chiesto la restituzione della somma di € 1.123,46, salvo poi ricalcolare, in sede di reiezione del ricorso amministrativo, l'indebito in € 567,28.
Tuttavia per l'indebito n. 17602219 l con provvedimento del 28 CP_1 aprile 2023, ha provveduto a trattenere sulla pensione cat. INVCIV.
n. 07154031 il diverso importo di € 556,18.
Lamenta poi che con nota del 25 gennaio 2024 l ha nuovamente CP_1 chiesto per il medesimo indebito la restituzione della somma di €
567,28.
In primo luogo deve osservarsi che la somma indebitamente erogata dall per l'indebito n. 17602219 è pari a € 567,28. Tale importo CP_1 corrisponde infatti alla somma di € 283,64, erogata dall sia nel CP_1 mese di febbraio sia nel mese di marzo 2023 (€ 283,64 x2 =
567,28).
L ha poi effettuato la trattenuta sulla pensione sulla pensione CP_1 cat. INVCIV. n. 07154031 del minore importo di € 556,18 (cfr. cedolino di giugno 2023) in quanto le somme da restituire all'Istituto vanno restituite al netto delle ritenute (cfr. Circolare n. 174 del CP_1
22 novembre 2022).
Nessuna incertezza vi è dunque sulla somma oggetto dell'indebito.
Avendo già provveduto al recupero dell'indebito n. 17602219 mediante trattenuta sugli arretrati corrisposti con il cedolino di giugno
2023, va dichiarato che l non può procedere nuovamente al CP_1 recupero della somma di € 567,28 richiesta con nota del 25 gennaio
2024.
Nulla va disposto sulle spese alla luce della contumacia dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria nuovamente avanzata dall con nota del 25 gennaio 2024; CP_1 rigetta per il resto il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino