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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/12/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 104/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 104 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Albenga, Via Trieste n.6/5/C presso lo studio dell'avv.to Massimo
Ramò che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...pronunciare, ai sensi dell'articolo 3 n. 2, lett. b), della Legge 01.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto, in Marrakech (Marocco), in data 22.11.2004 tra la ricorrente , nata a [...] il Parte_1
28/11/1983, residente in [...] c.f.:
ed il sig. , nato il [...] a [...], C.F._1 CP_1 residente in [...], c.f.: ; CodiceFiscale_2 confermare l'affidamento esclusivo della figlia nata ad [...] il RSona_1
10.10.2009, alla madre , con facoltà per il padre di prenderla con sé, Parte_1 previo preavviso, attraverso un regime progressivo di visite, dapprima sotto la supervisione del Servizio Sociale di riferimento, compatibile con l'età della medesima,
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
con le sue esigenze scolastiche e con le eventuali esigenze lavorative dei genitori; porre
a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia nata ad [...] il [...], non inferiore ad € RSona_1
300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle spese mediche extra mutua e di quelle scolastiche, sportive e ricreative, documentate, relative alla figlia minore. Vinte le spese di causa”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 18.1.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Marrakech (Marocco) in data 22.11.2004 con che CP_1 il Tribunale di Imperia con sentenza in data 6.11.2020 (n. 596/20) pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo RS scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia (15 anni, essendo nata il [...]) ancora minorenne. Chiedeva, inoltre, che la stessa le fosse affidate in via esclusiva, con regolamentazione del diritto di visita del padre subordinato alla supervisione ed alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva l'attivazione; quanto precede ponendo a carico del padre, a titolo di RS contributo al mantenimento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 21.11.2024.
Alla medesima udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 21.11.2024.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. neppure essendo noto alla moglie il suo attuale domicilio), non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
Passando a questo punto ad esaminare la domanda relativa all'affidamento della figlia RS minore deve essere osservato dal Collegio come il resistente, benché ritualmente notificato, sia restato contumace;
quanto precede risultando lo stesso irreperibile, senza aver mantenuto con la moglie e con la figlia alcun contatto dopo la separazione (vds. anche quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 22.11.2024: “... La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa di non essere a conoscenza di dove sia il marito, avendo solo appreso da terze persone come si sarebbe trasferito in Francia dove attualmente lavora. Precisa di non aver mai avuto alcun contatto con il marito successivamente alla definizione giudizio di separazione e di come lo stesso da tale epoca non abbia più Per_ mantenuto alcun un contatto ovvero incontrato la figlia minore ”).
E tale irreperibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità, l'impossibilità di ricorrere nella fattispecie alle forme “ordinarie” di RS affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di ad entrambi i genitori;
regime, del resto, già derogato in favore della madre nel giudizio di separazione.
Invero, attesa la sua irreperibilità, non esiste possibilità alcuna di ripristinare, come sarebbe indispensabile ai fini di un corretto e congiunto esercizio del ruolo e della funzione, una sua interlocuzione con l'altro genitore;
ragione, questa, per la quale, pur non potendo questo Tribunale esprimersi oggi in ordine alla sua eventuale recuperata adeguatezza all'esercizio delle responsabilità genitoriali, deve necessariamente RS propendersi per un affidamento esclusivo di alla madre.
E sempre per le superiori ragioni - stante l'assenza del padre dalla vita della minore (nei fatti ostativa ad una piena conoscenza delle sue esigenze e problemi), la distanza attualmente esistente tra le figure genitoriali (che non consente di ragionevolmente ipotizzare una loro capacità di comunicazione e collaborazione funzionale all'esercizio del comune ruolo), l'impossibilità – stante la sua irreperibilità – di attivare in concreto in favore del padre interventi di supporto attraverso i Servizi - che ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
Quanto al regime di visite padre/figlia ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare ripresa di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali di che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai CP_1
Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne RS modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della figlia minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, nonostante le scarne informazioni fornite dal ricorrente in ordine all'attività lavorativa svolta da controparte (vds. quanto riferito all'udienza del 21.11.2024: “...La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa di non essere a conoscenza di dove sia il marito, avendo solo appreso da terze persone come si sarebbe trasferito in Francia dove attualmente lavora …(omissis)… Quanto al marito riferisce di non avere idea di quale lavoro svolga attualmente, avendo in precedenza, in costanza di convivenza, lavorato come dipendente in attività di installazione di stufe a pellet...”), deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata e valorizzata ai fini de quo la potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra per età (soli dr. Andrea CANCIANI 3 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
50 anni), condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate), competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto sopra in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021,
n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che la ricorrente, di fatto attualmente occupata in termini del tutto precari (vds. “...Precisa di svolgere attività lavorativa nel settore delle pulizie percependo uno stipendio di circa 600 euro mensili oltre a 500 euro mensili di assegno di inclusione;
quanto precede essendo gravata da un canone di locazione di 300 euro mensili...”), possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia minore.
RS Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di porre a carico del padre un assegno dell'importo di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie;
spese che, in assenza di ragioni ostative, possono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale contributo, del tutto compatibile con la ritenuta situazione economica del padre appare adeguato – in uno con quello richiesto alla madre in forma diretta, a soddisfare le esigenze di mantenimento della minore nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Deve, inoltre, disporsi che – attesa l'assoluta assenza di frequentazione tra il padre e la minore - venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la figlia RS
Nulla deve essere disposto in punto trascrizione della presente sentenza, non risultando trascritto in Italia il matrimonio per cui è pronunzia.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_2 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di lite CP_1 da essa sostenute.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in in Marrakech (Marocco) il 22.11.2004 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_2 RS
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
RS
3) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove la stessa assumerà stabile residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra RS il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RS minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del RS contributo sub 5), l'assegno unico universale per la figlia minore
7) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 4.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 104 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Albenga, Via Trieste n.6/5/C presso lo studio dell'avv.to Massimo
Ramò che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...pronunciare, ai sensi dell'articolo 3 n. 2, lett. b), della Legge 01.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto, in Marrakech (Marocco), in data 22.11.2004 tra la ricorrente , nata a [...] il Parte_1
28/11/1983, residente in [...] c.f.:
ed il sig. , nato il [...] a [...], C.F._1 CP_1 residente in [...], c.f.: ; CodiceFiscale_2 confermare l'affidamento esclusivo della figlia nata ad [...] il RSona_1
10.10.2009, alla madre , con facoltà per il padre di prenderla con sé, Parte_1 previo preavviso, attraverso un regime progressivo di visite, dapprima sotto la supervisione del Servizio Sociale di riferimento, compatibile con l'età della medesima,
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
con le sue esigenze scolastiche e con le eventuali esigenze lavorative dei genitori; porre
a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia nata ad [...] il [...], non inferiore ad € RSona_1
300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle spese mediche extra mutua e di quelle scolastiche, sportive e ricreative, documentate, relative alla figlia minore. Vinte le spese di causa”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 18.1.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Marrakech (Marocco) in data 22.11.2004 con che CP_1 il Tribunale di Imperia con sentenza in data 6.11.2020 (n. 596/20) pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo RS scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia (15 anni, essendo nata il [...]) ancora minorenne. Chiedeva, inoltre, che la stessa le fosse affidate in via esclusiva, con regolamentazione del diritto di visita del padre subordinato alla supervisione ed alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva l'attivazione; quanto precede ponendo a carico del padre, a titolo di RS contributo al mantenimento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 21.11.2024.
Alla medesima udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 21.11.2024.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. neppure essendo noto alla moglie il suo attuale domicilio), non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
Passando a questo punto ad esaminare la domanda relativa all'affidamento della figlia RS minore deve essere osservato dal Collegio come il resistente, benché ritualmente notificato, sia restato contumace;
quanto precede risultando lo stesso irreperibile, senza aver mantenuto con la moglie e con la figlia alcun contatto dopo la separazione (vds. anche quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 22.11.2024: “... La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa di non essere a conoscenza di dove sia il marito, avendo solo appreso da terze persone come si sarebbe trasferito in Francia dove attualmente lavora. Precisa di non aver mai avuto alcun contatto con il marito successivamente alla definizione giudizio di separazione e di come lo stesso da tale epoca non abbia più Per_ mantenuto alcun un contatto ovvero incontrato la figlia minore ”).
E tale irreperibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità, l'impossibilità di ricorrere nella fattispecie alle forme “ordinarie” di RS affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di ad entrambi i genitori;
regime, del resto, già derogato in favore della madre nel giudizio di separazione.
Invero, attesa la sua irreperibilità, non esiste possibilità alcuna di ripristinare, come sarebbe indispensabile ai fini di un corretto e congiunto esercizio del ruolo e della funzione, una sua interlocuzione con l'altro genitore;
ragione, questa, per la quale, pur non potendo questo Tribunale esprimersi oggi in ordine alla sua eventuale recuperata adeguatezza all'esercizio delle responsabilità genitoriali, deve necessariamente RS propendersi per un affidamento esclusivo di alla madre.
E sempre per le superiori ragioni - stante l'assenza del padre dalla vita della minore (nei fatti ostativa ad una piena conoscenza delle sue esigenze e problemi), la distanza attualmente esistente tra le figure genitoriali (che non consente di ragionevolmente ipotizzare una loro capacità di comunicazione e collaborazione funzionale all'esercizio del comune ruolo), l'impossibilità – stante la sua irreperibilità – di attivare in concreto in favore del padre interventi di supporto attraverso i Servizi - che ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
Quanto al regime di visite padre/figlia ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare ripresa di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali di che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai CP_1
Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne RS modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della figlia minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, nonostante le scarne informazioni fornite dal ricorrente in ordine all'attività lavorativa svolta da controparte (vds. quanto riferito all'udienza del 21.11.2024: “...La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa di non essere a conoscenza di dove sia il marito, avendo solo appreso da terze persone come si sarebbe trasferito in Francia dove attualmente lavora …(omissis)… Quanto al marito riferisce di non avere idea di quale lavoro svolga attualmente, avendo in precedenza, in costanza di convivenza, lavorato come dipendente in attività di installazione di stufe a pellet...”), deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata e valorizzata ai fini de quo la potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra per età (soli dr. Andrea CANCIANI 3 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
50 anni), condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate), competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto sopra in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021,
n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che la ricorrente, di fatto attualmente occupata in termini del tutto precari (vds. “...Precisa di svolgere attività lavorativa nel settore delle pulizie percependo uno stipendio di circa 600 euro mensili oltre a 500 euro mensili di assegno di inclusione;
quanto precede essendo gravata da un canone di locazione di 300 euro mensili...”), possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia minore.
RS Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di porre a carico del padre un assegno dell'importo di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie;
spese che, in assenza di ragioni ostative, possono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale contributo, del tutto compatibile con la ritenuta situazione economica del padre appare adeguato – in uno con quello richiesto alla madre in forma diretta, a soddisfare le esigenze di mantenimento della minore nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Deve, inoltre, disporsi che – attesa l'assoluta assenza di frequentazione tra il padre e la minore - venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la figlia RS
Nulla deve essere disposto in punto trascrizione della presente sentenza, non risultando trascritto in Italia il matrimonio per cui è pronunzia.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_2 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di lite CP_1 da essa sostenute.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in in Marrakech (Marocco) il 22.11.2004 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_2 RS
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
RS
3) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove la stessa assumerà stabile residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra RS il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RS minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 104/2024 R.G.A.C.C.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del RS contributo sub 5), l'assegno unico universale per la figlia minore
7) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 4.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6