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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7018/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con Parte_1 P.IVA_1
giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Melillo, con studio in Napoli.
Traversa Michele Pietravalle n.11, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
7421/2024, pubblicata il 09.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG
n. 10983/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 532,74,
risultante dalla cartella n. 02820140019095228 connessa al mancato pagamento della Tassa
automobilistica, anno 2009, dovuta alla Controparte_2 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della mancata Controparte_1
notificazione della cartella di pagamento e dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notifica della cartella e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
Seppur ritualmente citate, nessuna delle controparti si è costituita.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7018/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
nord, n. 7421/2024, depositata in data 31.05.2022 e pubblicata il 09.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 10983/2021, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 27.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7018/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con Parte_1 P.IVA_1
giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Melillo, con studio in Napoli.
Traversa Michele Pietravalle n.11, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
7421/2024, pubblicata il 09.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG
n. 10983/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 532,74,
risultante dalla cartella n. 02820140019095228 connessa al mancato pagamento della Tassa
automobilistica, anno 2009, dovuta alla Controparte_2 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della mancata Controparte_1
notificazione della cartella di pagamento e dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notifica della cartella e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
Seppur ritualmente citate, nessuna delle controparti si è costituita.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7018/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
nord, n. 7421/2024, depositata in data 31.05.2022 e pubblicata il 09.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 10983/2021, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 27.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione