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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2870/2023 tra elett.te dom.t presso il proc.avv.to che l Parte_1 Parte_1 rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I e elett.te dom.t presso il proc.avv.to AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI CAGLIARI che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Udienza del 3.4.3034 innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi:
l'avv.to la quale conferma le conclusioni di cui al ricorso come illustrate nelle note Parte_1 depositate e dopo breve discussione chiede che la causa sia tenuta in decisione ex art. 182 sexies cpc
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale emette sentenza
.
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2870/2023 promossa da: elett.te dom.ta presso il proc. avv.to Parte_1 Parte_1
che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di
[...] costituzione e risposte
ATTORE Contro
elett.te dom.t presso il proc.avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CAGLIARI che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO : opposizione a decreto di liquidazione,
CONCLUSIONI; come da udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to proponeva Parte_1 opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle competenze emesso dal Giudice del procedimento penale nel quale esercitava la difesa di fiducia a favore dell'imputato . Parte_2
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione aveva emesso un provvedimento del tutto privo di motivazione e con riferimento ad attività non conferente con quella effettuata dal difensore richiedente e non facendo riferimento in alcun modo alle fasi del procedimento nel quale la difesa risultava svolta non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 . Si costituiva il a mezzo di funzionario delegato dal Presidente del Tribunale il CP_1 quale depositava note a difesa. All'udienza di comparizione l'avv.to rilevava la illegittimità della costituzione del Pt_1 funzionario in quanto delegato dal presidente del Tribunale e chiedeva che venisse dichiarata la nullità della costituzione. La causa veniva istruita con produzioni documentali. Deve preliminarmente essere dichiarata la illegittima costituzione del CP_1 convenuto attesa la delega effettuata dal Presidente del Tribunale a un suo funzionario. pagina 2 di 4 A riguardo occorre tenere presentel'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 il quale puntualmente dispone che “Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze -la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi” In particolare, nei giudizi civili in cui è parte una pubblica amministrazione statale ( quale il Ministero di Giustizia) la stessa può stare in giudizio esclusivamente a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ex art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 161, Avvocatura dello Stato che è l'unico soggetto legittimato a delegare il proprio rappresentante in giudizio. Il Presidente del Tribunale per i principi enunciati nella richiamata norma non ha potere di rappresentanza autonoma, anzi esplicitamente esclusa, e conseguentemente non ha poteri di delega Per tale ragione deve ritenersi il difetto di legittimazione del soggetto costituito e quindi la contumacia del . Controparte_2
Quanto al merito dell'opposizione deve osservarsi che effettivamente il provvedimento di liquidazione non enuncia correttamente né le attività svolte dal procuratore richiedente né i parametri utilizzati per la liquidazione.
E comunque , emerge dalla produzione dei documenti effettuati nel presente giudizio che l'avv.to ha partecipato quale difensore di fiducia all'interrogatorio di Parte_1
in data 22.10.2022 davanti al GIP di AR , che in data 28.10.2022 ha Parte_2 proposto istanza di riesame con riserva di motivi aggiunti, che in data 12.11.2022 depositava i motivi a supporto della richiesta di riesame;
che con provvedimento del 14.11.2022 detta istanza veniva rigettata;
che in data 16.11.2022 veniva comunicata la chiusura delle indagini;
che in data 8.2.2023 veniva aggravata la misura adottata con il primo provvedimento, che avverso detto provvedimento veniva proposto appello;
che con richiesta del 27 febbraio 2023 veniva richiesta l'aggravamento ulteriore della misura e il NI ristretto in carcere;
che lo stesso veniva interrogato in carcere alla presenza del difensore e nell'occasione rigettata la richiesta di revoca della misura adottata;
che veniva depositata istanza di riesame in data 9.3.2023 ; che veniva depositata memoria con motivi aggiunti in data 12.3.2023 ; che in data 22.3.2023 l'istanza di riesame veniva rigettata;
che il veniva rinviato a giudizio con provvedimento del 12.4.2023 . Pt_2
Si evince dalle produzioni sopra richiamate che l'attività svolta dall'avv.to si Parte_1
è concretizza principalmente davanti al GIP-Gup e consista nella presenza a due distinti interrogatori dell'indagato, dei quali uno in carcere, nella impugnazione di tre provvedimenti due di riesame uno di appello, con conseguente raggruppamento delle attività, come peraltro previsto dalle linee guida/protocollo del CNF.
pagina 3 di 4 Pertanto per il primo procedimento davanti al Gip con interrogatorio dell'indagato, si applica la tariffa indicata dalle linee guida/protocollo del CNF ( ipotesi base due ) con determinazione per lo studio della controversia del corrispettivo di € 600 e per la fase istruttoria di € 500, quindi complessivamente per € 1100,00; per il procedimento instaurato con l'impugnazione davanti al Tribunale della Libertà del provvedimento che prevedeva il divieto di avvicinamento ( misura restrittiva personale ipotesi base B) fase di studio € 300 , istruttoria € 700 e decisoria € 900 quindi complessivamente € 1800,00. Con riferimento al primo provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti del appare documentata la sola fase relativa all'appello, assimilabile alla Pt_2 fase del riesame e per la quale si applica la medesima tariffa e quindi il valore complessivo di € 1800,00 essendo presenti i motivi. Da ultimo la deve essere presa in considerazione la misura cautelare di restringimento in carcere con presenza dell'avv.to all'interrogatorio dell'imputato in carcere Parte_1
e quindi applicazione dell'ipotesi due del protocollo CNF attività e CP_3 determinazione del compenso in € 1.110,00, mentre per l'impugnazione del provvedimento che confermava la custodia cautelare in carcere appare dovuto sempre il compenso di € 1800, come sopra descritto. Complessivamente per l'attività svolta come analiticamente indicata all'avv.to
[...]
è dovuta la somma di € 5.800,00 sulla quale deve essere operata la riduzione pari Pt_1 ad 1/3 per il patrocinio a spese dello Stato e quindi la somma di € 3.866,00 oltre accessori di legge ( IVA e CPA) Il decreto impugnato deve essere revocato e il tenuto al Controparte_2 pagamento della somma di € 3.866,00 oltre accessori nella misura di legge. Sussistono validi motivi, fondati sul fatto che la richiesta avanzata dalla ricorrente con riferimento al compenso totale richiesto deve ritenersi solo parzialmente fondata, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 3.866,00 oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per l'attività Parte_1 svolta in favore di nelle procedure indicate in motivazione. Parte_2
2) Spese compensate.
AR 03/04/2024 Il Giudice G.Sanna
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2870/2023 tra elett.te dom.t presso il proc.avv.to che l Parte_1 Parte_1 rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I e elett.te dom.t presso il proc.avv.to AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI CAGLIARI che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Udienza del 3.4.3034 innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi:
l'avv.to la quale conferma le conclusioni di cui al ricorso come illustrate nelle note Parte_1 depositate e dopo breve discussione chiede che la causa sia tenuta in decisione ex art. 182 sexies cpc
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale emette sentenza
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Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2870/2023 promossa da: elett.te dom.ta presso il proc. avv.to Parte_1 Parte_1
che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di
[...] costituzione e risposte
ATTORE Contro
elett.te dom.t presso il proc.avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CAGLIARI che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO : opposizione a decreto di liquidazione,
CONCLUSIONI; come da udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to proponeva Parte_1 opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle competenze emesso dal Giudice del procedimento penale nel quale esercitava la difesa di fiducia a favore dell'imputato . Parte_2
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione aveva emesso un provvedimento del tutto privo di motivazione e con riferimento ad attività non conferente con quella effettuata dal difensore richiedente e non facendo riferimento in alcun modo alle fasi del procedimento nel quale la difesa risultava svolta non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 . Si costituiva il a mezzo di funzionario delegato dal Presidente del Tribunale il CP_1 quale depositava note a difesa. All'udienza di comparizione l'avv.to rilevava la illegittimità della costituzione del Pt_1 funzionario in quanto delegato dal presidente del Tribunale e chiedeva che venisse dichiarata la nullità della costituzione. La causa veniva istruita con produzioni documentali. Deve preliminarmente essere dichiarata la illegittima costituzione del CP_1 convenuto attesa la delega effettuata dal Presidente del Tribunale a un suo funzionario. pagina 2 di 4 A riguardo occorre tenere presentel'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 il quale puntualmente dispone che “Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze -la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi” In particolare, nei giudizi civili in cui è parte una pubblica amministrazione statale ( quale il Ministero di Giustizia) la stessa può stare in giudizio esclusivamente a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ex art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 161, Avvocatura dello Stato che è l'unico soggetto legittimato a delegare il proprio rappresentante in giudizio. Il Presidente del Tribunale per i principi enunciati nella richiamata norma non ha potere di rappresentanza autonoma, anzi esplicitamente esclusa, e conseguentemente non ha poteri di delega Per tale ragione deve ritenersi il difetto di legittimazione del soggetto costituito e quindi la contumacia del . Controparte_2
Quanto al merito dell'opposizione deve osservarsi che effettivamente il provvedimento di liquidazione non enuncia correttamente né le attività svolte dal procuratore richiedente né i parametri utilizzati per la liquidazione.
E comunque , emerge dalla produzione dei documenti effettuati nel presente giudizio che l'avv.to ha partecipato quale difensore di fiducia all'interrogatorio di Parte_1
in data 22.10.2022 davanti al GIP di AR , che in data 28.10.2022 ha Parte_2 proposto istanza di riesame con riserva di motivi aggiunti, che in data 12.11.2022 depositava i motivi a supporto della richiesta di riesame;
che con provvedimento del 14.11.2022 detta istanza veniva rigettata;
che in data 16.11.2022 veniva comunicata la chiusura delle indagini;
che in data 8.2.2023 veniva aggravata la misura adottata con il primo provvedimento, che avverso detto provvedimento veniva proposto appello;
che con richiesta del 27 febbraio 2023 veniva richiesta l'aggravamento ulteriore della misura e il NI ristretto in carcere;
che lo stesso veniva interrogato in carcere alla presenza del difensore e nell'occasione rigettata la richiesta di revoca della misura adottata;
che veniva depositata istanza di riesame in data 9.3.2023 ; che veniva depositata memoria con motivi aggiunti in data 12.3.2023 ; che in data 22.3.2023 l'istanza di riesame veniva rigettata;
che il veniva rinviato a giudizio con provvedimento del 12.4.2023 . Pt_2
Si evince dalle produzioni sopra richiamate che l'attività svolta dall'avv.to si Parte_1
è concretizza principalmente davanti al GIP-Gup e consista nella presenza a due distinti interrogatori dell'indagato, dei quali uno in carcere, nella impugnazione di tre provvedimenti due di riesame uno di appello, con conseguente raggruppamento delle attività, come peraltro previsto dalle linee guida/protocollo del CNF.
pagina 3 di 4 Pertanto per il primo procedimento davanti al Gip con interrogatorio dell'indagato, si applica la tariffa indicata dalle linee guida/protocollo del CNF ( ipotesi base due ) con determinazione per lo studio della controversia del corrispettivo di € 600 e per la fase istruttoria di € 500, quindi complessivamente per € 1100,00; per il procedimento instaurato con l'impugnazione davanti al Tribunale della Libertà del provvedimento che prevedeva il divieto di avvicinamento ( misura restrittiva personale ipotesi base B) fase di studio € 300 , istruttoria € 700 e decisoria € 900 quindi complessivamente € 1800,00. Con riferimento al primo provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti del appare documentata la sola fase relativa all'appello, assimilabile alla Pt_2 fase del riesame e per la quale si applica la medesima tariffa e quindi il valore complessivo di € 1800,00 essendo presenti i motivi. Da ultimo la deve essere presa in considerazione la misura cautelare di restringimento in carcere con presenza dell'avv.to all'interrogatorio dell'imputato in carcere Parte_1
e quindi applicazione dell'ipotesi due del protocollo CNF attività e CP_3 determinazione del compenso in € 1.110,00, mentre per l'impugnazione del provvedimento che confermava la custodia cautelare in carcere appare dovuto sempre il compenso di € 1800, come sopra descritto. Complessivamente per l'attività svolta come analiticamente indicata all'avv.to
[...]
è dovuta la somma di € 5.800,00 sulla quale deve essere operata la riduzione pari Pt_1 ad 1/3 per il patrocinio a spese dello Stato e quindi la somma di € 3.866,00 oltre accessori di legge ( IVA e CPA) Il decreto impugnato deve essere revocato e il tenuto al Controparte_2 pagamento della somma di € 3.866,00 oltre accessori nella misura di legge. Sussistono validi motivi, fondati sul fatto che la richiesta avanzata dalla ricorrente con riferimento al compenso totale richiesto deve ritenersi solo parzialmente fondata, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 3.866,00 oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per l'attività Parte_1 svolta in favore di nelle procedure indicate in motivazione. Parte_2
2) Spese compensate.
AR 03/04/2024 Il Giudice G.Sanna
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