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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6212 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3131/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 3131 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2022, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento”, avverso la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13.01.2022, non notificata,
TRA
con sede in San Lorenzello (BN), alla Via Tratturo Regio snc, P.I. Parte_1
, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., Sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli (c.f.: Parte_2
), e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Vasto a Capuana n. 60, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pica.
Appellante
E
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 1
di Telese Terme Controparte_1
con sede in Telese Terme (BN), Viale Minieri n. 146 (c.f.: Controparte_2
), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_2 procura rilasciata su foglio separato ed in virtù di Determina di conferimento dell'incarico R.G. n. 685 (reg. area n. 173 del 20.11.2022), dall'avv. Anna Polito (c.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, in via C.F._2
Posillipo n. 9.
Appellato-Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda in primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 29.09.2016, la ha Parte_1 chiesto al giudice di condannare il al pagamento di euro Controparte_2
231.041,29 a titolo di interessi moratori, determinati ai sensi del d.lgs 231/02, per il mancato rispetto, da parte dell'ente, dei termini concordati per il pagamento delle fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dalla ricorrente. Unitamente al ricorso, ha depositato fattura elettronica e Parte_1 estratto autentico del libro giornale della società per la prova del credito.
Il Tribunale di Benevento ha pronunciato il richiesto decreto ingiuntivo n. 986/2016 per la somma richiesta in data 27.07.2016.
Il ha proposto opposizione, citando in giudizio la Controparte_2 Parte_1
[...]
Con la citazione in opposizione, a fondamento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in primo luogo, ha eccepito l'improponibilità della domanda, attesa l'esistenza di una clausola compromissoria prevista dall'art. 21 del contratto stipulato con la per la quale ogni controversia relativa alla interpretazione ed Parte_1 esecuzione del contratto avrebbe dovuto essere deferita ad un collegio arbitrale.
In secondo luogo, l'opponente ha rilevato la parziale prescrizione di una parte del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2948 c.c., che prevede che il termine di prescrizione per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi sia pari a 5 anni.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
di Telese Terme Controparte_1
Nel merito, infine, parte attrice ha contestato l'importo rappresentato dalla fattura posta a fondamento dell'opposto decreto, argomentando che la prova dell'esistenza del credito, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita con la produzione di una fattura elettronica, trattandosi di atto formato unilateralmente, di guisa che se contestata non esime il creditore dal dimostrare l'esistenza del credito aliunde. Peraltro, l'opponente ha rilevato come la pretesa creditoria di Parte_1 sia illegittima perché volta ad ottenere anche il pagamento di interessi moratori relativi a fatture emesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del DLgs 192/2012, nonostante tale normativa trovi applicazione ratione temporis solo per le transazioni commerciali concordate a partire dal 1°.01.2013 (data di entrata in vigore della menzionata legge); applicandosi, invece, per le transazioni precedenti, l'ordinaria disciplina dettata dagli artt. 1224 e 1282 c.c., che, per la maturazione degli interessi moratori, richiedono che vi sia un credito liquido ed esigibile. Per le pp.aa. la liquidità ed esigibilità del credito non può, tuttavia, prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa ex art. 270 r.d. 824/1924. Atteso ciò, il credito riportato nelle fatture della società è divenuto liquido ed esigibile solo al momento dell'emissione del titolo di spesa da parte dell'Ente comunale (non essendoci stato, da parte del comune, un previo impegno di spesa) e il tempo intercorrente tra tale momento e l'effettivo pagamento in favore della società, pressoché contestuale, non può aver generato interessi moratori. Inoltre, l'ente ha precisato che, trattandosi di obbligazione querable (e non portable), sarebbe stato necessario un previo atto di messa in mora, non potendo trovare applicazione l'art. 1219, co. 2, c.c.
Il comune, concludendo, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare, di dichiarare la sua incompetenza attesa l'esistenza della clausola compromissoria;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da in via Parte_1 ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque credito della società opposta nei suoi confronti e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto D.I.
986/2016 del Tribunale di Benevento.
2. La motivazioni della pronuncia impugnata
Con la sentenza pubblicata in data 13.01.2022 il Tribunale di Benevento ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo perché ha rilevato la nullità del contratto
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_3
alla base del rapporto tra e il Segnatamente, il Parte_1 Controparte_2 giudice ha rilevato che la società ha reso la propria prestazione sin dal 2003 in mancanza di un rapporto contrattuale validamente costituito:
-per il periodo antecedente al 2.07.2012, per la mancata stipula del contratto in forma scritta in seguito all'aggiudicazione, con determinazione n. 443/2003 della procedura di evidenza pubblica deliberata con provvedimento di G.C. n. 235/2003, nonché per la proroga di tale invalido affidamento di anno in anno sino al 2.07.2012, cioè oltre il tempo strettamente necessario per l'indizione di una procedura di gara;
-per il periodo successivo al 2.07.2012, per la stipula di un contratto nullo per la mancata individuazione del contraente previo espletamento di procedura di evidenza pubblica;
per la mancanza di conforme deliberazione dell'organo deliberativo dell'ente; per la mancata indicazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria. Di talché, alla mancata instaurazione di un valido rapporto contrattuale con l'ente – afferma il giudice di prime cure – consegue l'insussistenza del diritto di parte opposta ad agire nei confronti di quest'ultimo per il pagamento di somme che in tale rapporto hanno titolo.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha condannato la alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore di parte opponente.
3. Motivi di appello e difese dell'appellato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la formulando 2 distinti Parte_1 motivi.
Con il primo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza per la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per aver il giudice deciso sulla base di questioni mai poste dall'opponente in primo grado, dichiarando la nullità del contratto nonostante il non abbia mai contestato né la validità dei rapporti intercorsi Controparte_2 con la società, nè delle prestazioni da quest'ultima fornite, né la irregolarità contabile e finanziaria dei pagamenti effettuati.
La società, a sostegno di tale motivo di impugnazione, afferma che i numerosi versamenti, susseguitisi negli anni, sono stati sempre erogati previo appostamento nei rispettivi bilanci.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
di Telese Terme Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, ha sostenuto l'irrilevanza, in relazione Parte_1 all'oggetto della pretesa, delle argomentazioni addotte a fondamento della pronuncia impugnata, perché il titolo per il pagamento degli interessi moratori reclamati non è costituito il rapporto commerciale posto a base dei pagamenti effettuati, ma è la norma che ne prevede la maturazione in ragione del ritardo nell'esecuzione degli stessi (art. 3 dlgs 231/2002).
In conclusione, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite, nella pronuncia di nullità, tutte le domande proposte in primo grado, l'appellante ha chiesto alla Corte
d'Appello di:
1)- Accertare e dichiarare il diritto della società a percepire dal Controparte_2 la somma di euro 231.041,29 a titolo di interessi moratori e maturati in relazione ai pagamenti effettuati in ritardo dal CP_2
2)- Condannare il al pagamento di euro 231.041,29 oltre interessi;
CP_2
3)- Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto anticipazione.
Con la comparsa di risposta, il ha condiviso la decisione del Controparte_2 giudice di prime cure sulla nullità del contratto e ne ha chiesto la conferma.
Tuttavia, in subordine e per l'ipotesi che la corte d'appello non ritenga di confermare la sentenza di primo grado, l'ente ha riproposto le domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado, poc'anzi enunciate.
La difesa del proposta in via subordinata alla mancata conferma della sentenza CP_2 di primo grado configura un appello incidentale condizionato, a prescindere dalla qualificazione che la parte appellata ha adottato. Infatti, con la stessa viene impugnata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni avanzate in primo grado, ritenendole assorbite nella decisione sulla nullità.
3.1. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione per il 21.12.2022, svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'1.10.2025.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
di Telese Terme Controparte_1
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza in data 1.10.2025 il collegio, lette le note, ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di giorni
40+20, ex art. 190 co. 2 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Esame dei motivi di appello
L'appello è manifestamente infondato e va respinto.
L'appellante denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il giudice avrebbe fondato la sua decisione su una questione – quella della nullità – mai posta dall'opponente. Tale censura, però, si fonda su un presupposto errato. La nullità, ai sensi dell'art. 1421 c.c., è un vizio rilevabile d'ufficio dal giudice e, dunque, non è necessaria un'eccezione di parte. Trattandosi di un'eccezione in senso lato, pertanto, il richiamo all'art. 112 c.p.c., relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è in alcun modo pertinente, dovendosi qui soggiungere che, se l'appellante avesse voluto censurare la statuizione del giudice di prime cure sulla nullità, avrebbe dovuto impugnarla formulando un motivo ad hoc. L'erroneo richiamo all'art. 112 c.p.c. in luogo di un'espressa impugnazione della declaratoria di nullità del contratto, infatti, ha determinato la formazione del giudicato implicito sul punto, che preclude a questa corte di operare una nuova valutazione sulla validità del rapporto contrattuale sorto tra la e il Parte_1 Controparte_2
Peraltro, l'assenza di interesse, in capo all'appellante, a censurare la pronuncia di prime cure nel punto relativo alla nullità del rapporto emerge chiaramente anche dalla formulazione del secondo motivo d'appello, con il quale la società afferma testualmente che “il fondamento giuridico della obbligazione risarcitoria fatta valere dalla Parte_1
quindi, diversamente da quanto argomentato in sentenza, è rappresentato dall'art.
[...]
3 del d.lgs 231/2002 […], che, nel recepire le direttive europee in materia, ha inteso colmare le lacune della nostra legislazione nazionale e delle relazioni commerciali per come dalla stessa disciplinate sul punto” (così pagina 8 dell'atto di appello). È di tutta evidenza, quindi, la convinzione dell'appellante della non necessità di un valido contratto perché il diritto al risarcimento del danno, sotto forma di diritto agli interessi di mora, troverebbe la propria fonte nella legge.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6
di Telese Terme Controparte_1
4.2. Tuttavia, anche il secondo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
L'art. 3 d.lgs 231/2002, richiamato dall'appellante a fondamento del proprio diritto di credito, prevede che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tale norma ha esclusivamente introdotto una deroga alla disciplina ordinaria del codice civile in tema di interessi moratori, prevedendo un automatismo nella produzione degli stessi senza necessità di un preventivo atto di messa in mora del debitore. La ratio della norma è quella di tutelare i creditori dagli eccessivi ritardi nei pagamenti, da parte di imprese e pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali;
ma è una disposizione che non prevede alcuna deroga rispetto alla fase di conclusione del contratto presupposto. Invero, come emerge dal riferimento, contenuto nel richiamato art. 3, all'“importo dovuto”, per la produzione degli interessi moratori è necessaria la previa instaurazione di un valido rapporto contrattuale. D'altronde, gli interessi sono prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota percentuale della stessa, per cui – dato il carattere di accessorietà loro connaturato – non si può immaginare la loro maturazione in assenza di un valido rapporto sottostante. Sicché, se per effetto della mancata impugnazione della pronuncia di primo grado si è formato il giudicato implicito sulla nullità del contratto, nessun diritto agli interessi può essere riconosciuto in capo all'appellante, perché non vi è alcuna valida prestazione principale che ne potrebbe determinare la maturazione.
A questo punto è d'uopo evidenziare come nessuna legge – compreso il d.lgs 231/2002
– possa implicitamente derogare alle norme imperative che disciplinano la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione. Infatti, le regole in tema di obbligo di forma scritta e obbligo di previo impegno di spesa sono predisposte dal legislatore a pena di nullità, con lo scopo di consentire un controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e sulla corretta gestione delle finanze pubbliche. Le stesse non possono essere neutralizzate, in via interpretativa, da una normativa volta alla disciplina degli interessi e, quindi, dedicata ad un'eventuale fase patologica del rapporto contrattuale.
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Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4.3. L'esame dell'appello incidentale condizionato del resta assorbito dal CP_2 rigetto dell'appello principale.
5. Le spese
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_2
negli importi liquidati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla tabella
[...]
12 allegata al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante società va dunque condannata a pagare in favore dell'Ente appellato la complessiva somma, a titolo di onorario, di € 4.995,50 di cui:
- € 1.488,50 per la fase di studio,
- € 955,50 per la fase introduttiva,
- € 2.551,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in Parte_1 data 13.01.2022, nei confronti del così provvede: Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare, in favore del Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.995,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
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3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 3131 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2022, avente ad oggetto “Contratto di fornitura con la P.A., pagamento”, avverso la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13.01.2022, non notificata,
TRA
con sede in San Lorenzello (BN), alla Via Tratturo Regio snc, P.I. Parte_1
, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., Sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli (c.f.: Parte_2
), e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Vasto a Capuana n. 60, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pica.
Appellante
E
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 1
di Telese Terme Controparte_1
con sede in Telese Terme (BN), Viale Minieri n. 146 (c.f.: Controparte_2
), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_2 procura rilasciata su foglio separato ed in virtù di Determina di conferimento dell'incarico R.G. n. 685 (reg. area n. 173 del 20.11.2022), dall'avv. Anna Polito (c.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, in via C.F._2
Posillipo n. 9.
Appellato-Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda in primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 29.09.2016, la ha Parte_1 chiesto al giudice di condannare il al pagamento di euro Controparte_2
231.041,29 a titolo di interessi moratori, determinati ai sensi del d.lgs 231/02, per il mancato rispetto, da parte dell'ente, dei termini concordati per il pagamento delle fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dalla ricorrente. Unitamente al ricorso, ha depositato fattura elettronica e Parte_1 estratto autentico del libro giornale della società per la prova del credito.
Il Tribunale di Benevento ha pronunciato il richiesto decreto ingiuntivo n. 986/2016 per la somma richiesta in data 27.07.2016.
Il ha proposto opposizione, citando in giudizio la Controparte_2 Parte_1
[...]
Con la citazione in opposizione, a fondamento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in primo luogo, ha eccepito l'improponibilità della domanda, attesa l'esistenza di una clausola compromissoria prevista dall'art. 21 del contratto stipulato con la per la quale ogni controversia relativa alla interpretazione ed Parte_1 esecuzione del contratto avrebbe dovuto essere deferita ad un collegio arbitrale.
In secondo luogo, l'opponente ha rilevato la parziale prescrizione di una parte del credito ingiunto ai sensi dell'art. 2948 c.c., che prevede che il termine di prescrizione per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi sia pari a 5 anni.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
di Telese Terme Controparte_1
Nel merito, infine, parte attrice ha contestato l'importo rappresentato dalla fattura posta a fondamento dell'opposto decreto, argomentando che la prova dell'esistenza del credito, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita con la produzione di una fattura elettronica, trattandosi di atto formato unilateralmente, di guisa che se contestata non esime il creditore dal dimostrare l'esistenza del credito aliunde. Peraltro, l'opponente ha rilevato come la pretesa creditoria di Parte_1 sia illegittima perché volta ad ottenere anche il pagamento di interessi moratori relativi a fatture emesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del DLgs 192/2012, nonostante tale normativa trovi applicazione ratione temporis solo per le transazioni commerciali concordate a partire dal 1°.01.2013 (data di entrata in vigore della menzionata legge); applicandosi, invece, per le transazioni precedenti, l'ordinaria disciplina dettata dagli artt. 1224 e 1282 c.c., che, per la maturazione degli interessi moratori, richiedono che vi sia un credito liquido ed esigibile. Per le pp.aa. la liquidità ed esigibilità del credito non può, tuttavia, prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa ex art. 270 r.d. 824/1924. Atteso ciò, il credito riportato nelle fatture della società è divenuto liquido ed esigibile solo al momento dell'emissione del titolo di spesa da parte dell'Ente comunale (non essendoci stato, da parte del comune, un previo impegno di spesa) e il tempo intercorrente tra tale momento e l'effettivo pagamento in favore della società, pressoché contestuale, non può aver generato interessi moratori. Inoltre, l'ente ha precisato che, trattandosi di obbligazione querable (e non portable), sarebbe stato necessario un previo atto di messa in mora, non potendo trovare applicazione l'art. 1219, co. 2, c.c.
Il comune, concludendo, ha chiesto al Tribunale: in via preliminare, di dichiarare la sua incompetenza attesa l'esistenza della clausola compromissoria;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da in via Parte_1 ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque credito della società opposta nei suoi confronti e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto D.I.
986/2016 del Tribunale di Benevento.
2. La motivazioni della pronuncia impugnata
Con la sentenza pubblicata in data 13.01.2022 il Tribunale di Benevento ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo perché ha rilevato la nullità del contratto
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_3
alla base del rapporto tra e il Segnatamente, il Parte_1 Controparte_2 giudice ha rilevato che la società ha reso la propria prestazione sin dal 2003 in mancanza di un rapporto contrattuale validamente costituito:
-per il periodo antecedente al 2.07.2012, per la mancata stipula del contratto in forma scritta in seguito all'aggiudicazione, con determinazione n. 443/2003 della procedura di evidenza pubblica deliberata con provvedimento di G.C. n. 235/2003, nonché per la proroga di tale invalido affidamento di anno in anno sino al 2.07.2012, cioè oltre il tempo strettamente necessario per l'indizione di una procedura di gara;
-per il periodo successivo al 2.07.2012, per la stipula di un contratto nullo per la mancata individuazione del contraente previo espletamento di procedura di evidenza pubblica;
per la mancanza di conforme deliberazione dell'organo deliberativo dell'ente; per la mancata indicazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria. Di talché, alla mancata instaurazione di un valido rapporto contrattuale con l'ente – afferma il giudice di prime cure – consegue l'insussistenza del diritto di parte opposta ad agire nei confronti di quest'ultimo per il pagamento di somme che in tale rapporto hanno titolo.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha condannato la alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore di parte opponente.
3. Motivi di appello e difese dell'appellato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la formulando 2 distinti Parte_1 motivi.
Con il primo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza per la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per aver il giudice deciso sulla base di questioni mai poste dall'opponente in primo grado, dichiarando la nullità del contratto nonostante il non abbia mai contestato né la validità dei rapporti intercorsi Controparte_2 con la società, nè delle prestazioni da quest'ultima fornite, né la irregolarità contabile e finanziaria dei pagamenti effettuati.
La società, a sostegno di tale motivo di impugnazione, afferma che i numerosi versamenti, susseguitisi negli anni, sono stati sempre erogati previo appostamento nei rispettivi bilanci.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
di Telese Terme Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, ha sostenuto l'irrilevanza, in relazione Parte_1 all'oggetto della pretesa, delle argomentazioni addotte a fondamento della pronuncia impugnata, perché il titolo per il pagamento degli interessi moratori reclamati non è costituito il rapporto commerciale posto a base dei pagamenti effettuati, ma è la norma che ne prevede la maturazione in ragione del ritardo nell'esecuzione degli stessi (art. 3 dlgs 231/2002).
In conclusione, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite, nella pronuncia di nullità, tutte le domande proposte in primo grado, l'appellante ha chiesto alla Corte
d'Appello di:
1)- Accertare e dichiarare il diritto della società a percepire dal Controparte_2 la somma di euro 231.041,29 a titolo di interessi moratori e maturati in relazione ai pagamenti effettuati in ritardo dal CP_2
2)- Condannare il al pagamento di euro 231.041,29 oltre interessi;
CP_2
3)- Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto anticipazione.
Con la comparsa di risposta, il ha condiviso la decisione del Controparte_2 giudice di prime cure sulla nullità del contratto e ne ha chiesto la conferma.
Tuttavia, in subordine e per l'ipotesi che la corte d'appello non ritenga di confermare la sentenza di primo grado, l'ente ha riproposto le domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado, poc'anzi enunciate.
La difesa del proposta in via subordinata alla mancata conferma della sentenza CP_2 di primo grado configura un appello incidentale condizionato, a prescindere dalla qualificazione che la parte appellata ha adottato. Infatti, con la stessa viene impugnata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni avanzate in primo grado, ritenendole assorbite nella decisione sulla nullità.
3.1. Svolgimento del processo in appello
Fissata la comparizione per il 21.12.2022, svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'1.10.2025.
N. 3131/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
di Telese Terme Controparte_1
All'esito della successiva trattazione scritta, con ordinanza in data 1.10.2025 il collegio, lette le note, ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di giorni
40+20, ex art. 190 co. 2 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Esame dei motivi di appello
L'appello è manifestamente infondato e va respinto.
L'appellante denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il giudice avrebbe fondato la sua decisione su una questione – quella della nullità – mai posta dall'opponente. Tale censura, però, si fonda su un presupposto errato. La nullità, ai sensi dell'art. 1421 c.c., è un vizio rilevabile d'ufficio dal giudice e, dunque, non è necessaria un'eccezione di parte. Trattandosi di un'eccezione in senso lato, pertanto, il richiamo all'art. 112 c.p.c., relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è in alcun modo pertinente, dovendosi qui soggiungere che, se l'appellante avesse voluto censurare la statuizione del giudice di prime cure sulla nullità, avrebbe dovuto impugnarla formulando un motivo ad hoc. L'erroneo richiamo all'art. 112 c.p.c. in luogo di un'espressa impugnazione della declaratoria di nullità del contratto, infatti, ha determinato la formazione del giudicato implicito sul punto, che preclude a questa corte di operare una nuova valutazione sulla validità del rapporto contrattuale sorto tra la e il Parte_1 Controparte_2
Peraltro, l'assenza di interesse, in capo all'appellante, a censurare la pronuncia di prime cure nel punto relativo alla nullità del rapporto emerge chiaramente anche dalla formulazione del secondo motivo d'appello, con il quale la società afferma testualmente che “il fondamento giuridico della obbligazione risarcitoria fatta valere dalla Parte_1
quindi, diversamente da quanto argomentato in sentenza, è rappresentato dall'art.
[...]
3 del d.lgs 231/2002 […], che, nel recepire le direttive europee in materia, ha inteso colmare le lacune della nostra legislazione nazionale e delle relazioni commerciali per come dalla stessa disciplinate sul punto” (così pagina 8 dell'atto di appello). È di tutta evidenza, quindi, la convinzione dell'appellante della non necessità di un valido contratto perché il diritto al risarcimento del danno, sotto forma di diritto agli interessi di mora, troverebbe la propria fonte nella legge.
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4.2. Tuttavia, anche il secondo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
L'art. 3 d.lgs 231/2002, richiamato dall'appellante a fondamento del proprio diritto di credito, prevede che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tale norma ha esclusivamente introdotto una deroga alla disciplina ordinaria del codice civile in tema di interessi moratori, prevedendo un automatismo nella produzione degli stessi senza necessità di un preventivo atto di messa in mora del debitore. La ratio della norma è quella di tutelare i creditori dagli eccessivi ritardi nei pagamenti, da parte di imprese e pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali;
ma è una disposizione che non prevede alcuna deroga rispetto alla fase di conclusione del contratto presupposto. Invero, come emerge dal riferimento, contenuto nel richiamato art. 3, all'“importo dovuto”, per la produzione degli interessi moratori è necessaria la previa instaurazione di un valido rapporto contrattuale. D'altronde, gli interessi sono prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota percentuale della stessa, per cui – dato il carattere di accessorietà loro connaturato – non si può immaginare la loro maturazione in assenza di un valido rapporto sottostante. Sicché, se per effetto della mancata impugnazione della pronuncia di primo grado si è formato il giudicato implicito sulla nullità del contratto, nessun diritto agli interessi può essere riconosciuto in capo all'appellante, perché non vi è alcuna valida prestazione principale che ne potrebbe determinare la maturazione.
A questo punto è d'uopo evidenziare come nessuna legge – compreso il d.lgs 231/2002
– possa implicitamente derogare alle norme imperative che disciplinano la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione. Infatti, le regole in tema di obbligo di forma scritta e obbligo di previo impegno di spesa sono predisposte dal legislatore a pena di nullità, con lo scopo di consentire un controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e sulla corretta gestione delle finanze pubbliche. Le stesse non possono essere neutralizzate, in via interpretativa, da una normativa volta alla disciplina degli interessi e, quindi, dedicata ad un'eventuale fase patologica del rapporto contrattuale.
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Per tutte le ragioni illustrate l'appello è respinto.
4.3. L'esame dell'appello incidentale condizionato del resta assorbito dal CP_2 rigetto dell'appello principale.
5. Le spese
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della alla rifusione delle stesse in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_2
negli importi liquidati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla tabella
[...]
12 allegata al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto per il valore della controversia della misura del diritto domandato, dunque dello scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00; la liquidazione segue i parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
L'appellante società va dunque condannata a pagare in favore dell'Ente appellato la complessiva somma, a titolo di onorario, di € 4.995,50 di cui:
- € 1.488,50 per la fase di studio,
- € 955,50 per la fase introduttiva,
- € 2.551,50 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in Parte_1 data 13.01.2022, nei confronti del così provvede: Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare, in favore del Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.995,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
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3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Erminia Catapano Dott. Fulvio Dacomo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Fabiana Di Grazia.
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