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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott. Paolo MILOCCO giudice dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Udine, Viale Venezia 496, in persona del legale rappresentante, sig. , Parte_1
(R.G. P.U. 55-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da Controparte_2
corrente a San Vito al Tagliamento (Pordenone), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Montico del
Foro di Pordenone;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 19 giugno 2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
dato atto che il 17 luglio 2025 alla prima udienza ex art. 41 CCII sono comparsi il difensore della ricorrente e il rappresentante legale della resistente, i quali hanno chiesto un rinvio, concesso al
18 settembre 2025, per l'eventuale definizione della posizione creditoria di parte ricorrente;
dato atto che la società debitrice si è costituita con memoria depositata il 17 settembre 2025,
nella quale afferma di non versare in uno stato di insolvenza irreversibile, bensì di crisi di liquidità
temporanea, che consentirebbe la continuità aziendale, per cui ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'insolvenza, ovvero un termine per il pagamento della ricorrente o per la presentazione di un piano di risanamento, ciò in quanto essa sarebbe titolare di crediti fiscali che,
benché parzialmente illiquidi, costituiscono attività patrimoniali di futura monetizzazione, nonché
per aver avuto accesso alla rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali, a cui starebbe adempiendo dimostrando la volontà e capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
considerato che nell'udienza celebrata il giorno successivo la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, contestando il mancato deposito dei bilanci, affermando l'irrilevanza della rateizzazione dei debiti erariali e ribadendo lo stato di insolvenza della resistente, che ha sollecitato la reiezione dell'istanza della creditrice, riconducendo le cause della crisi al mutare della normativa in materia di cessione dei crediti fiscali da agevolazione e ha offerto un pagamento rateale del credito della ricorrente, da quest'ultima rifiutato;
ritenuto che la domanda -svolta in via subordinata dalla resistente nella memoria di costituzione- di concessione di “un termine per la presentazione di un piano di risanamento” sia inammissibile, in quanto, anche volendo interpretarla come svolta ai sensi dell'art. 44 CCII, è priva del corredo documentale prescritto dall'art. 39, comma 3 CCII;
ritenuto, inoltre, che osterebbe comunque alla concessione del termine richiesto la decadenza nella quale la debitrice è incorsa ai sensi del comma 10 dell'art. 40 CCII;
tale norma, modificata dal
D.Lvo 136/2024, prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta “nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo
41…..Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino
alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”; le parole sottolineate dall'estensore sono state aggiunte dal citato D.Lvo e vanno ad individuare nell'udienza indicata nel decreto per la comparizione delle parti il termine ultimo entro il quale avvalersi della facoltà per evitare la decadenza, senza che eventuali rinvii dell'udienza possano impedire il verificarsi della stessa;
rilevato che la società ricorrente ha esposto di essere creditrice di per Controparte_1
l'importo di € 30.500,33, in forza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 548/2023 del
Tribunale di Pordenone e di aver promosso un pignoramento mobiliare presso terzi, risultato infruttuoso;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice non ha contestato la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, che risulta peraltro documentata dal bilancio dell'annualità 2022, unico depositato nel triennio di riferimento, che evidenzia il superamento dei valori soglia in relazione a tutti i parametri di cui alla norma citata;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari, per contributi Controparte_3
previdenziali e premi INAIL per complessivi € 159.629,36; - contro la società debitrice sono stati emessi negli ultimi tre anni dal Tribunale di Udine e dal giudice di pace di Udine sei decreti ingiuntivi e sono state promosse tre esecuzioni mobiliari;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
rilevato che lo stato d'insolvenza, definito come l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni risulta dimostrato dai rilevanti inadempimenti nei confronti della ricorrente,
dell'erario e degli istituti previdenziali;
ritenuto che
sia la verosimile disponibilità futura di liquidità che la rateizzazione dei debiti erariali scaduti -che presuppone il già verificatosi inadempimento delle relative obbligazioni- non possono escludere l'incapacità della debitrice, attuale e già verificatasi, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e, dunque, il suo stato di insolvenza;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede in Udine, Viale Venezia n. 496; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio a Persona_1 C.F._1
Udine, in Via Gen. Baldissera n. 33;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 19.1.2026, ore 9.15, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 18 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Marco Molaro.