Decreto cautelare 12 luglio 2022
Ordinanza cautelare 4 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Decreto presidenziale 18 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11158 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8209 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Oronzo Caputo, Guido Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso principale: dell’ordinanza di sgombero ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 a firma del dirigente della Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – sede di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 16/18 maggio 2022;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.12.2022: del decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. n. -OMISSIS- dell’8.1.2020, nonché di ogni altro atto connesso, ivi inclusi, ove possa occorrere, la deliberazione della G.C. di -OMISSIS- n. 105 del 29.11.2019, con cui è stato manifestato l’interesse all’acquisizione degli immobili sopra indicati per scopi sociali, nonché la nota -OMISSIS- del 25.11.2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS- hanno impugnato e chiesto l’annullamento dell’ordinanza di sgombero ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 a firma del dirigente della Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – sede di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 16/18 maggio 2022, riferita agli immobili siti nel Comune di -OMISSIS- e consistenti in un appartamento contraddistinto in catasto al -OMISSIS-, in un box pertinenziale identificato al -OMISSIS-, e in una cantinola pertinenziale identificata al medesimo -OMISSIS-.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24, 26 e 47 del d. lgs. n. 159/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2644 c.c. – eccesso di potere – falsità dei presupposti in fatto e in diritto ”.
I ricorrenti hanno, anzitutto, sostenuto di essere “ pacificamente soggetti terzi di buona fede rispetto all’applicazione della disposta misura di prevenzione patrimoniale, che peraltro è stata confiscata dal GIP sulla base dell’erroneo convincimento che il compendio immobiliare in esame fosse ancora sotto sequestro ” (cfr. pag. 5): giudice che non si sarebbe avveduto “ del fatto che il compendio immobiliare de quo agitur fosse stato già a monte oggetto di dissequestro per mancata convalida da parte del GIP, così come evidenziano cristallinamente le annotazioni nei Registri immobiliari ” (cfr. pag. 5); in sostanza, “ i beni oggetto del presente giudizio sono stati sequestrati e, a distanza di un breve periodo, dissequestrati dal GIP in sede di convalida, così come risulta dalle trascrizioni dei registri immobiliari versate agli atti del giudizio. Il compendio immobiliare è stato acquistato dai ricorrenti successivamente all’adozione del provvedimento di confisca, ma in epoca antecedente alla trascrizione del medesimo provvedimento, e il pagamento è stato eseguito attraverso l’accensione di un mutuo bancario di scopo presso la Banca Nazionale del Lavoro e stipulato dal medesimo notaio che ha rogato l’atto pubblico di compravendita ” (cfr. pag. 6).
2°) “ Violazione dell’art. 97 della costituzione –– violazione e falsa applicazione della l. n. 241/90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d. lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere - violazione del giusto procedimento di legge ”.
I ricorrenti hanno, inoltre, contestato la lesione delle proprie prerogative di partecipazione procedimentale, lamentando che “ l’attivazione del contraddittorio procedimentale avrebbe sicuramente condotto nel caso di specie all’adozione di un provvedimento diverso, se non per contenuti, almeno per tempistiche, in quanto, attraverso un bilanciamento degli interessi che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto operare, si sarebbe potuti anche giungere alla ragionevole conclusione di attendere, prima di disporre l’esecuzione della confisca, gli esiti delle impugnazioni straordinarie della sentenza che ha adottato la misura ablatoria in esame e di cui i ricorrenti erano incolpevolmente all’oscuro ” (cfr. pag. 8).
3°) “ Questione di legittimità costituzionale degli art. 24 e 47 del d. lgs. n. 159/2011 per violazione dell’art. 117, comma 1, costituzione in relazione all’art. 8 Cedu e all’art. 1 del primo protocollo addizionale Cedu e degli artt. 14, 42, 24 e 113 della Costituzione ”.
Nell’ipotesi di mancato accoglimento del ricorso in relazione ai primi due motivi, i ricorrenti hanno dedotto, in subordine, che “ la descritta situazione si pone in contrasto anzitutto con la Cedu e, in particolare, con l’art. 8 della Carta, che tutela la vita privata e familiare, in quanto la confisca, ed il conseguente provvedimento di sgombero, compromettono irrimediabilmente il diritto alla vita privata e familiare, privando i ricorrenti del domicilio presso il quale si svolge la vita del proprio nucleo familiare, con violazione anche dell’art. 14 della Costituzione. Inoltre, vi è anche violazione dell’art. 42 della Costituzione perché con il provvedimento di confisca si è determinata un’ablazione del diritto di proprietà senza indennizzo e dell’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU relativo alla tutela della proprietà privata, che, come noto, costituisce per la CEDU un diritto della personalità, attingibile da provvedimenti dell’Autorità solo sulla base di chiare e prevedibili disposizioni di legge ” (cfr. pag. 9).
Si è costituita in giudizio l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (28.7.2022).
Con motivi aggiunti depositati il 13.12.2022 i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. n. -OMISSIS- dell’8.1.2020, nonché ogni altro atto connesso, ivi inclusi la deliberazione della G.C. di -OMISSIS- n. 105 del 29.11.2019, con cui è stato manifestato l’interesse all’acquisizione degli immobili sopra indicati per scopi sociali, nonché la nota -OMISSIS- del 25.11.2019.
Hanno riproposto i primi due motivi oggetto del ricorso principale.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 4 giugno 2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria (24.1.2025) nella quale hanno fatto presente che con ordinanza del 17.1.2024 l’Agenzia ha disposto l’annullamento in autotutela delle “ ordinanze di sgombero prot. ANBSC n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 09/05/2022, notificate regolarmente a -OMISSIS- ”; hanno, nondimeno, insistito per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti impugnati; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale; dirimente è rilevare che nel provvedimento di annullamento in autotutela, depositato dai ricorrenti (ma anche dall’Amministrazione in data 12.2.2025) si è preso atto che “ con provvedimento n. -OMISSIS-/22 SIGE del 12/12/2022, irrevocabile il 31/12/2022, la Corte di Appello di Napoli IV sezione Penale ha disposto la revoca della confisca degli immobili siti alla -OMISSIS-, iscritti nel N.C.E.U. del comune di -OMISSIS- di -OMISSIS-, prevista nel procedimento penale indicato in oggetto, ordinando, la restituzione agli aventi diritto ”.
I motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il decreto prot. n. -OMISSIS- dell’8.1.2020, con cui gli immobili oggetto del contendere sono stati “ trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di -OMISSIS- di Napoli per scopi sociali ” è stato emesso sul presupposto che, con nota prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2019, l’Agenzia resistente avesse chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati, indicendo un’apposita conferenza di servizi in data 10.12.2019; e, quale atto conseguenziale all’attivazione di tale modulo procedimentale, con la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 29.11.2019 il Comune di -OMISSIS- ha manifestato l’interesse all’acquisizione degli immobili oggetto del contendere per la destinazione a propri scopi sociali.
Ma tali atti sono stati disposti in pendenza di validità ed efficacia della confisca degli immobili in questione, che era stata confermata, in ultima istanza, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. -OMISSIS-/2016, la quale, a propria volta, aveva confermato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5100/2014.
Di contro, con l’ordinanza n. -OMISSIS-/22 SIGE del 12.12.2022 la Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, finalizzato ad ottenere “ la revoca della misura ablatoria in ordine al cespite sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS- con annesse pertinenze box e cantina, sub -OMISSIS- e -OMISSIS- ”; e ciò in quanto “ i ricorrenti evidenziano di averlo acquistato con atto di compravendita rogato il 9.7.2014 registrato il 9.7.2014 e, all'epoca, alla luce delle note di trascrizione allegate, era stato già disposto il dissequestro parziale dalla Procura di Napoli DDA, trascritto il 3.11.2010 ”; cosicché la IV Sezione penale ha statuito che “ anche per -OMISSIS-, in ordine al cespite sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS- con annesse pertinenze box e cantina sub -OMISSIS- e -OMISSIS-, può addivenirsi alla medesima conclusione, seppure per motivazione diversa. I due istanti acquistavano la casa e le pertinenze nel 2014, quando era stato già disposto - dopo il sequestro - anche il dissequestro dei loro beni ”; ed ha, quindi, ordinato la revoca della confisca dei beni in questione e la “ restituzione agli aventi diritto ”.
Tale pronuncia è, ad oggi, definitiva e, quindi, irretrattabile.
Ma soprattutto, e sostanzialmente, tale ordinanza ha fatto venire meno il presupposto delineato dall’art. 45, comma 1 del d.lgs. 159/2011, in cui è previsto che (soltanto) “ a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi ”; nella specie, l’obbligo conformativo (restituzione dei beni agli aventi diritto, cioè ai ricorrenti) correlato alla revoca della confisca determina la sopravvenuta inefficacia degli atti disposti in applicazione della disciplina di cui al successivo art. 47 (“ procedimento di destinazione ”), secondo cui “ l’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 61, comma 4. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ” (comma 2).
Di talché, gli atti impugnati con i motivi aggiunti – se pure non dovessero essere (formalmente) annullati in autotutela – restano, comunque, inidonei a produrre alcun effetto a seguito della disposta revoca della confisca.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso principale; e il ricorso per motivi aggiunti è, invece, da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali, essendosi determinate in corso di causa le condizioni giuridiche che hanno condotto alla definizione della controversia nei sensi espressi in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.