Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Remscheid in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giardina C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Dania Gerace
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/1999 in PA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 part II serie A anno
1999) e che dall'unione sono nati i figli (23/02/2000), (24/07/2005) e Per_1 Per_2
(11/12/2013), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali Per_3 da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 96/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e stabilire liberamente ovunque vorranno la propria dimora, domicilio e residenza, anche all'estero ed all'uopo si prestano sin d'ora, con questo atto, consenso al rilascio di passaporti, autorizzazioni e simili;
2. La dimora coniugale, di proprietà dei genitori della IG.ra , ubicata CP_1 nel Comune di PA (RC), in viale della Libertà n.7 int.02 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; CP_1
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio verrà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_3 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: secondo accordi presi di volta in volta dai coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a settimane alternate il martedì e giovedì dalle ore 19:00 fino a alle ore 23:00 nel periodo estivo ed alle ore 22:00 nel periodo scolastico o dal venerdì alle ore 20:00 fino alla domenica sera;
ad anni alterni un periodo che sarà determinato di volta in volta comprensivo o del Natale o del
Capodanno; durante le vacanze pasquali Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
per 7 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 15 giugno di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
4. Poiché la IG.ra è economicamente autonoma nulla verrà corrisposto CP_1 dal SI. in suo favore;
Pt_1
5. Il SI. verserà direttamente in favore della figlia che vive Pt_1 Per_1
a Catanzaro e frequenta l'università, la somma di € 275,00 euro quale contributo al mantenimento;
stessa somma verrà versata dalla madre in favore della figlia;
al contempo il ricorrente verserà in favore della SI.ra la somma di € 200,00 in favore della figlia sino a settembre CP_1 Per_2
2024 e da ottobre 2024, quando la stessa si trasferirà a Catanzaro per frequentare l'Università, la somma € 275,00 direttamente sul conto della medesima;
il IG. verserà sul conto della SI.ra la somma Pt_1 CP_1 di € 150,00 in favore del figlio;
a decorrere dal secondo anno sarà Per_3 applicato l'aggiornamento ISTAT nella misura che verrà pubblicata. Tutte le spese straordinarie occorrende (malattia, studio, ricorrenze), ivi comprese
2 quelle per l'abbigliamento di , saranno a carico dei genitori nella Per_3 misura del 50% ciascuno secondo il seguente criterio:
6. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. La superiore somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mediante bonifico. Si conviene inoltre che l'assegno unico verrà ripartito nella percentuale del 50% in favore di entrambi i genitori.
9. I coniugi dichiarano che il SI. ha ricevuto in donazione dai propri Pt_1 genitori, i quali hanno mantenuto l'usufrutto, ½ della nuda proprietà di un terreno sito in Ardore, località Pantano, di cui si allega atto di acquisto, ed un piccolo immobile ivi costruito. La IG.ra dichiara di essere a CP_1 conoscenza che la nuda proprietà del terreno e la nuda proprietà dell'immobile ivi costruito sono stati donati dai genitori al IG. ed Pt_1 alla sorella e conviene che il suddetto bene, in quanto oggetto di successione ereditaria, venga assegnato interamente al SI. a definizione dei Pt_1 reciproci rapporti economici e patrimoniali.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/05/1999 in PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 part II serie A anno 1999) e che dall'unione sono nati i figli (23/02/2000), Per_1 Per_2
(24/07/2005) e (11/12/2013), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 96/2024 Per_3 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
3 L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 23/05/1999 in Parte_1 Controparte_1
PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 part II serie A anno 1999), alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e stabilire liberamente ovunque vorranno la propria dimora, domicilio e residenza, anche all'estero ed all'uopo si prestano sin d'ora, con questo atto, consenso al rilascio di passaporti, autorizzazioni e simili;
2. La dimora coniugale, di proprietà dei genitori della IG.ra , ubicata CP_1 nel Comune di PA (RC), in viale della Libertà n.7 int.02 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra ; CP_1
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio verrà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_3 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: secondo accordi presi di volta in volta dai coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a settimane alternate il martedì e giovedì dalle ore 19:00 fino a alle ore 23:00 nel periodo estivo ed alle ore 22:00 nel periodo scolastico o dal venerdì alle ore 20:00 fino alla domenica sera;
ad anni alterni un periodo che sarà determinato di volta in volta comprensivo o del Natale o del
Capodanno; durante le vacanze pasquali Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
4 per 7 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 15 giugno di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
4. Poiché la IG.ra è economicamente autonoma nulla verrà corrisposto CP_1 dal SI. in suo favore;
Pt_1
5. Il SI. verserà direttamente in favore della figlia che vive Pt_1 Per_1
a Catanzaro e frequenta l'università, la somma di € 275,00 euro quale contributo al mantenimento;
stessa somma verrà versata dalla madre in favore della figlia;
al contempo il ricorrente verserà in favore della SI.ra la somma di € 200,00 in favore della figlia sino a settembre CP_1 Per_2
2024 e da ottobre 2024, quando la stessa si trasferirà a Catanzaro per frequentare l'Università, la somma € 275,00 direttamente sul conto della medesima;
il IG. verserà sul conto della SI.ra la somma Pt_1 CP_1 di € 150,00 in favore del figlio;
a decorrere dal secondo anno sarà Per_3 applicato l'aggiornamento ISTAT nella misura che verrà pubblicata. Tutte le spese straordinarie occorrende (malattia, studio, ricorrenze), ivi comprese quelle per l'abbigliamento di , saranno a carico dei genitori nella Per_3 misura del 50% ciascuno secondo il seguente criterio:
6. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. La superiore somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mediante bonifico. Si conviene inoltre che l'assegno unico verrà ripartito nella percentuale del 50% in favore di entrambi i genitori.
9. I coniugi dichiarano che il SI. ha ricevuto in donazione dai propri Pt_1 genitori, i quali hanno mantenuto l'usufrutto, ½ della nuda proprietà di un terreno sito in Ardore, località Pantano, di cui si allega atto di acquisto, ed un piccolo immobile ivi costruito. La IG.ra dichiara di essere a CP_1 conoscenza che la nuda proprietà del terreno e la nuda proprietà dell'immobile ivi costruito sono stati donati dai genitori al IG. ed Pt_1 alla sorella e conviene che il suddetto bene, in quanto oggetto di successione ereditaria, venga assegnato interamente al SI. a definizione dei Pt_1 reciproci rapporti economici e patrimoniali.
5 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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