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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/08/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
n. 770/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 770/2024 promosso con ricorso depositato in data 26/11/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PASSARELLI ENRICO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non Controparte_1 C.F._2
costituita
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni del divorzio, la convenuta non si è
costituita;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
4.9.2016 in Comune di Ravenna da
Parte_1
e
Controparte_1
2 trascritto al n. 105, parte II, serie A, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna alle seguenti condizioni:
accerta e dichiara che i Sig.ri e Parte_1 [...]
sono entrambi economicamente autosufficienti, motivo Parte_2
per cui non si fa luogo ad alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra, dando altresì atto che i medesimi hanno già
regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale così da non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Nulla sulle spese in ragione della mancanza di opposizione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 25.7.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 770/2024 promosso con ricorso depositato in data 26/11/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PASSARELLI ENRICO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non Controparte_1 C.F._2
costituita
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni del divorzio, la convenuta non si è
costituita;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
4.9.2016 in Comune di Ravenna da
Parte_1
e
Controparte_1
2 trascritto al n. 105, parte II, serie A, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna alle seguenti condizioni:
accerta e dichiara che i Sig.ri e Parte_1 [...]
sono entrambi economicamente autosufficienti, motivo Parte_2
per cui non si fa luogo ad alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra, dando altresì atto che i medesimi hanno già
regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale così da non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Nulla sulle spese in ragione della mancanza di opposizione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 25.7.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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