CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2934/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065686337000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese;
DE assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, con ricorso depositato in data 24.01.2023, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Catania. Più esattamente con ricorso notificato alle parti convenute in data 30.12.2022, la società ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2020 00656863 37, emessa dal Concessionario della riscossione, notificata in data 08.11.2022, avente ad oggetto l'imposta IVA dovuta per l'anno 2013, a seguito del controllo ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e/o art. 54 bis D.P.R. n. 633/72, iscritta a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico di euro 67.635,73 comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. la nullità della cartella di pagamento opposta per l'inesistenza giuridica, la nullità, l'irritualità e/o l'illegittimità della sua notifica, in quanto comunicata a mezzo di un indirizzo PEC non istituzionale ed altresì per mancanza della necessaria attestazione di conformità del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “Cades”
e/o “Pades”;
2. l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 della potestà di recupero delle somme dovute per l'anno d'imposta 2013, spirata inesorabilmente il
31.12.2018;
3. la nullità dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell'art. 21-septies L. 241/90;
4. la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione;
5. la nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto non sono indicati i presupposti di fatto e/o qualunque altra specificazione ed altresì non sono indicati le modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo, in particolare dei tassi applicati e del periodo di riferimento.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita con memoria depositata in data 28.02.2023, resiste in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
Si costituisce anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con memorie depositate in data 29.03.2023, che resiste contestando preliminarmente la propria legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente, in data 10.08.2023 ed in data 12.02.2024, ha depositato memorie di replica. L'Agenzia delle Entrate, in data 23.01.2024, ha depositato ulteriori memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 15.09.2023 la Corte, attesa l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente, accoglie e rinvia all'udienza del 01.12.2023.
All'esito dell'udienza del 01.12.2023 la Corte, attesa l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dalle parti, accoglie e rinvia all'udienza del 16.02.2024.
All'udienza di trattazione del 16.02.2024, dopo l'esposizione del relatore e l'intervento delle parti, la causa viene posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto debba essere rigettato per i motivi che seguono.
In ordine alla prima eccezione di parte ricorrente, relativa alla notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC proveniente da indirizzo non contenuto nei pubblici elenchi, si osserva che la normativa in vigore (art. 26
DPR 602/1963, ma anche l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario (in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche a quello del mittente.
Dal punto di vista tecnico, inoltre, si può rilevare che l'indirizzo utilizzato nel caso di specie dall'Agente della
Riscossione per la notifica della cartella contestata proviene da una PEC cosiddetta “su dominio”, in cui l'attribuzione al predetto organismo, che ne ha l'esclusiva gestione, è attestata univocamente dai caratteri che seguono il simbolo @, ossia, con riguardo al caso di specie, “pec.agenziariscossione.gov.it”, perfettamente coincidente con quello attualmente riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(da considerarsi ufficiale), per cui non poteva sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'atto fosse proveniente dall'Ente preposto alla riscossione.
In materia sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito, tra l'altro, che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022 n. 15979, Rv.
664909).
In motivazione (pag. 12) i giudici del massimo consesso hanno anche chiarito che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”.
Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica degli atti impositivi, si segnala anche la recente
Ordinanza della Suprema Corte la quale ha sancito il principio secondo il quale non è illegittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri in quanto tale circostanza “non vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente” (Cass. VI^ Sez. 16 gennaio 2023 n. 982).
Sotto un altro profilo Il ricorrente lamenta la mancanza della firma digitale che attesti la conformità del file all'originale. La censura è infondata. Infatti, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Peraltro a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cassazione civile VI^ Sez., 27 novembre 2020, n. 27181).
Non può dubitarsi, quindi, che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca documento autentico e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato, qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l'Agenzia delle entrate-Riscossione) tramite PEC proveniente dall'indirizzo istituzionale di detto soggetto.
È stato peraltro correttamente affermato che è applicabile alla notifica della cartella esattoriale irrituale (...)
"la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c."; ciò, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale a sua volta rimanda agli artt. 137 e segg. c.p.
c. e, pertanto, anche all'art. 156 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI^, 3 febbraio 2021, n.2366; Consiglio di
Stato sez. III^, 18 dicembre 2020, n. 8148).
Quanto al secondo motivo del ricorso (l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per l'intervenuta decadenza), osserva questa Corte che, sul decorso del termine di decadenza, hanno inciso le successive disposizioni normative che hanno reiteratamente sospeso i termini dell'attività di riscossione.
Segnatamente, per quanto qui importa in ordine all'attività di riscossione, è da considerare l'art. 25, comma
1 lett. a), del DPR 602/1973 che dispone, tra l'altro, “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta perle somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”; .
Si dovrà tenere in considerazione, inoltre, il comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione.
Ancora, vengono in rilievo i seguenti provvedimenti di sospensione delle attività degli uffici, emanati in ragione del protrarsi, dal marzo 2020 sino all'ottobre 2021, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- il cd. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), ha previsto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il successivo “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
- il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha fissato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Ora, nel caso di specie, considerato che il ruolo emesso dall'Amministrazione Finanziaria, per cui è ricorso, si riferisce alla liquidazione ex art- 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 del modello UNICO SC 2014, relativo al periodo d'imposta 2013, presentato in data 19/12/2017 (integrativa), applicando l'art. 12, comma
2, del D.lgs. 159/2015 ed avuto riguardo, altresì, della sospensione ex lege delle attività di riscossione, protrattasi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l'invocata decadenza non è dunque maturata in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 08.11.2022 ossia entro il termine del
31.12.2022.
Invero, le cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica, per le dichiarazioni presentate nel
2017, la cui decadenza e/o prescrizione scadeva ordinariamente alla data del 31.12.2020, viene prorogata al 31.12.2022 (per effetto dell'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020 e dell'art. 12, D.lgs. 159/2015).
Per quanto detto la superiore censura sollevata dalla ricorrente viene disattesa.
In ordine alla evidenziata nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione da parte del funzionario competente non è meritevole di accoglimento, stante che tale mancanza non comporta l'invalidità dell'atto, “ ... la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile. quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Sentenza
Cass. n. 4757/09).
Ancora, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
Del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge”.
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività della nullità, tale sanzione non può trovare applicazione.
Anche sotto il profilo dell'onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l'onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n. 241/1990, il quale impedisce l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Passando al quarto motivo del ricorso (la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione) giova rimarcare che il vizio – lamentato, peraltro in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU, 11722 del 14.5.2010) – non sussiste in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031; conforme Sez. 5,
Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv. 614742).
Detto principio trova particolare applicazione quanto alla c.d. motivazione “per relationem” degli atti d'imposizione tributaria, atteso che, per la S.C. di Cassazione, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non vige per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, e ciò vale, a più forte ragione, quando, come nella specie, il carico esattoriale sia stato motivato dagli esiti della liquidazione della dichiarazione IVA dell'anno 2013 presentata dal contribuente (in atti all. 9 dell'Agenzia delle Entrate ), per un credito non riconosciuto di euro 52.904,00, (sul punto, esplicitamente Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015, Rv.
634243; cfr., Sez. 5, Sentenza n. 26527 del 17/12/2014, Rv. 633860).
Nel caso di specie, si ritiene che l'Agente della Riscossione sia correttamente pervenuto alle conclusioni gravate nella considerazione che l'atto si presenta adeguatamente motivato, contenendo la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentono di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, in tal modo consentendo lo svolgimento delle proprie difese alla ricorrente, che infatti le ha spiegate doviziosamente nel ricorso, esteso per diciotto pagine ed articolato su cinque motivi (Sez. 5,
Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031; conforme Sez. 5, Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv.
614742).
Nella cartella di pagamento impugnata, infatti, sono indicati il soggetto da cui proviene l'atto; il riferimento alla dichiarazione dei redditi, con il dettaglio delle somme richieste e delle specifiche voci di debito (importo non pagato, interessi, compensi di riscossione, ecc.).
Sono inoltre chiarite le modalità di pagamento e di proposizione del ricorso, il soggetto firmatario dell'atto, responsabile della riscossione nonché del procedimento amministrativo di formazione dello stesso.
La ricorrente è stata posta, pertanto, nella condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, dapprima in sede amministrativa e quindi nella presente fase contenziosa, nella quale ha presentato il ricorso.
Infine non può trovare accoglimento la doglianza in merito l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto non sono indicati i presupposti di fatto e/o le modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Circa la evidenziata nullità della cartella di pagamento opposta in quanto carente di informazioni in merito alla pretesa tributaria considerato che la stessa costituisce il primo atto con il quale la ricorrente ne viene a conoscenza.
Al riguardo occorre precisare che gli esiti del controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. 633/72, come nel caso di specie, non sempre debbano essere comunicati alla ricorrente.
Sull'esistenza o meno dell'obbligo della preventiva comunicazione la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, comma 3, D.P.R. citato (in materia di tributi diretti) e 54 bis. comma 3, D.P.R. n.633/1972 (in materia di IVA)
è condizionata dalla preventiva comunicazione nel caso in cui il controllo “rilevi l'esistenza di errori” essendovi solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo della comunicazione. Da ciò discende che tale obbligo non è assoluto, generale ed inderogabile. bensì strettamente collegato alla natura e all'estensione dell'attività liquidatoria espletata dall'Ufficio, con l'effetto che lo stesso sussiste in tutti i casi in cui, in concreto, si tratti di evitare al contribuente la reiterazione di errori, ovvero di consentirgli di regolarizzare gli aspetti formali e di chiarire incertezze (quali l'utilizzo di un'aliquota piuttosto che di un'altra) riscontrate su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Invero, dall'esame della cartella di pagamento impugnata si evince chiaramente che le somme iscritte a ruolo sono conseguenti al disconoscimento da parte dell'Ufficio del credito IVA (minor credito per euro
52.904,00) riportato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013.
Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare che relativamente all'anno 2013 ha provveduto a presentare, in sostituzione della precedente presentata in data 29.12.2014, dichiarazione integrativa
(presentata il 19/12/2017) riportando un credito IVA di euro 53.548 di cui euro 52.904 riconducibili alla dichiarazione per l'anno 2012.
A sostegno di tale assunto difensivo, la società allega copia del solo quadro VL relativo alle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2012 e 2013 omettendo di allegare altra documentazione da cui poter evincere il credito maturato nel corso dell'anno 2012 e sussistente nel successivo periodo d'imposta.
Pertanto, considerato che non viene fornita alcuna prova documentale che confermi la corretta liquidazione annuale eseguita nella dichiarazione integrativa presentata per il periodo d'imposta 2013, la censura di parte ricorrente non prova che nel caso in esame vi fosse un credito di euro 53.548,00.
Alla stessa conclusione si deve giungere, riguardo la lamentata carenza di informazioni in ordine alle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Al riguardo si osserva che l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 fa esplicito rinvio al modello ministeriale di cartella di pagamento sicché l'atto in esame appare pienamente legittimo in quanto redatto in conformità al detto modello e recante l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, in tal guisa fornisce, per ciascuna di tali voci, un'adeguata giustificazione del relativo titolo come dell'annualità di riferimento, rispettando così l'obbligo di motivazione di cui alle prescrizioni della legge 212/2000. Per quanto sopra motivato, la Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Le spese processuali seguono l'ordinano regime della soccombenza e vanno liquidate in favore delle parti resistenti come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Nominativo_1 con atto del 13 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in iudicando: annullabilita' della sentenza impugnata per violazione dell'art. 26 dpr 602/1973
e l'art. 16-ter del 179/2012
Si censura e si contesta il punto della sentenza qui appellata nella parte in cui il collegio ha dichiarato che
“… In ordine alla prima eccezione di parte ricorrente, relativa alla notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC proveniente da indirizzo non contenuto nei pubblici elenchi, si osserva che la normativa in vigore (art. 26 DPR 602/197, ma anche l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario (in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche è quello del mittente.” La decisione è sicuramente erronea atteso che proprio come indicato in seno al ricorso introduttivo la difesa ha contestato la rituale notifica della cartella di pagamento. Procedendo alla consultazione dell'elenco di cui all'articolo 6 ter del D:Lgs. 7/3/05, n. 82 e ex art. 16 ter D.L. n. 179/2012, agenziariscossione.gov.it> non risulta essere PEC istituzionale (ed ex se valida ai fini notificatori) del detto
Ente riscossore. Di fatto consultando l'“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” presente sul sito internet governativo: https://indicepa.gov.it/ipa-portale/ intestato ad AGID – Agenzia per l'Italia digitale- che è a tutt'oggi l'elenco di riferimento dei domicili digitali – il solo ed unico indirizzo di PEC riconducibile in forza di legge all'Agenzia delle entrate-Riscossione è il seguente: protocollo@pec.agenzia.riscossione.gov.it.
2) Error in iudicando: annullabilita' della sentenza per violazione dell' art. 25 d.p.r n. 602/73.
Nel caso che ci involge la dichiarazione l'IVA relativa all'anno 2013 è stata presentata due volte la prima il
29/12/2014 (entro i 90 giorni della scadenza originaria che era fissata il 30/09/2014) la seconda il
19/12/2017 integrativa, di conseguenza l'Agenzia della Riscossione avrebbe dovuto notificare alla contribuente la cartella entro il 31 dicembre 2020, ma a seguito dell'emergenza Covid 19 - l'art. 67 del
D.L. n. 18/2020 che ha previsto a favore degli Uffici finanziari una proroga di 85 giorni il tassativo termine entro cui l'Agenzia della Riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento scadeva inesorabilmente il 26 marzo 2021, data ottenuta assommando la proroga di 85 giorni alla scadenza ultima che in via ordinaria sarebbe ricaduta nel 31 dicembre 2020. Si reitera quindi la domanda d'annullamento della cartella per intervenuta decadenza, essendo, questa, stata notificata in data 08 novembre 2022 ben oltre il termine di decadenza sopra raffigurato.
3) Error in iudicando annullabilita' della sentenza avversata per violazione dell'art. 54 bis d.p.r. n. 633/72
Nel caso che ci riguarda l'attuale appellante ha ricevuto la cartella di pagamento afferente il mancato riconoscimento del credito IVA anno 2012 senza che le sia stata inviata la comunicazione di irregolarità precludendole il diritto di presentare chiarimenti sull'origine del credito.
4) Error in procedendo annullabilita' della sentenza avversata sul punto mancata presentazione documentazione.
Nel caso in esame, la Corte si limita ad affermare che “ la società allega copia del solo quadro VL relativo alle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2012 e 2013 omettendo di allegare altra documentazione da cui poter evincere il credito maturato nel corso dell'anno 2012 e sussistente nel successivo periodo d'imposta”. Sul punto ci si permette evidenziare che già dal precedente grado di giudizio, l'attuale appellante sia in udienza che negli incontri concordati con l'ADE ha allegato la seguente documentazione: Istanza di annullamento della cartella n. 29320200065686337000 del 30/11/2022; registri
Iva vendite ed acquisti anno 2012 -2023; copia di tutte le fatture emesse e ricevute anno 2012; bilancio generale anno 2012 e relative schede contabili;
bilancio generale anno 2013 e relative schede contabili;
fatture emesse dalla Ricorrente_1 all'Società_1 relative al 2011; Liquidazioni IVA per gli anni 2012 e 2013; Modelli IVA integrativa per gli anni 2012 e 2013; Altra documentazione dalla quale si evinceva la motivazione delle fatture emesse nel 2011.
5) Error in procedendo sul punto di condanna alle spese di lite in capo alla contribuente in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 14 e depositata il 9
Aprile 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, occorre nuovamente sottolineare nel presente grado di giudizio la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate -Riscossione - per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione. Sul punto getta luce la sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 14669 del 12/07/2005) che ha sancito la “legittimazione passiva” del Concessionario (oggi, Agente della
Riscossione) nei soli casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili. La cartella n. 29320200065686337000 veniva correttamente notificata in data 08/11/2022 a mezzo pec. Come già sostenuto nel giudizio di primo grado, le eccezioni sollevate da controparte in merito alla mancanza della firma digitale della cartella, nonché della sottoscrizione di quest'ultima, e della notifica a mezzo pec appaiono prive di fondamento. In merito alle eccezioni di prescrizione e decadenza, si rappresenta, infatti, che nessuna contestazione può essere mossa in tal senso nei confronti dell'odierna appellante. Infatti, considerato che le somme intimate con cartella di pagamento sono portate nel ruolo ed immediatamente notificate, un'eventuale prescrizione e/o decadenza, qualora realmente maturata, non sarebbe imputabile ad ADER. Senza considerare gli eventuali atti interruttivi posti in essere da parte dell'Ente impositore e dall'Ente esattore. Si rileva, altresì, che non è maturata alcuna prescrizione infatti è bene ricordare che a seguito dell'emergenza covid 19 sono stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre
2021 che sospendevano i termini di prescrizione a seguito della pandemia dovuta al Covid 19. Infondata è la censura riguardante la mancata sottoscrizione dell'atto impugnato, atteso che la sottoscrizione stessa non costituisce elemento essenziale (cfr. Corte Cost. ord. n. 117 del 13 aprile 2000, secondo la quale
“l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene”). Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, trattasi di doglianza priva di fondamento in quanto l'atto di cui si discute risulta predisposto in conformità al modello stabilito con apposito Decreto Dirigenziale. Per quanto attiene alla eccepita nullità dell'atto opposto perché carente di elementi essenziali, si rileva la pretestuosità di tali affermazioni posto che lo stesso è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla legge. Si precisa, altresì, che per quanto attiene la motivazione, la legge richiede che tale 7 elemento sia contenuto nel ruolo, quale titolo esecutivo, che è atto dell' Ente Impositore e non già del Concessionario. Ne consegue che, essendo ogni atto autonomamente impugnabile per vizi propri, in caso di impugnativa per difetto di motivazione, l'unico soggetto legittimato a contraddire nel giudizio de quo è l'Ente Impositore. Le eccezioni sollevate nel presente ricorso, andavano formulate solo nei confronti dell'Ente che ha proceduto alla formazione del ruolo e non dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che interviene nella fase successiva alla consegna dei ruoli e che, per quanto di propria spettanza, ha legittimamente operato notificando tempestivamente l'intimazione di pagamento.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Società contesta la nullità dell'atto impugnato, in quanto il messaggio di posta elettronica certificata, contenente la cartella di pagamento impugnata proviene da un indirizzo pec non risultante in nessuno dei
Pubblici Elenchi previsti per legge. In merito l'Ufficio osserva che la cartella di pagamento è stata notificata dall'Agente della riscossione, sarà, pertanto, quest'ultimo ad argomentare meglio sulla regolarità della notifica. La Società sostiene che la cartella di pagamento sia nulla perché non reca né una firma CADES né una firma PADES. Inoltre è priva di attestazione di conformità alla copia cartacea. Sostiene, inoltre, che quanto eccepito è confermato dalla sentenza n. 10266 del 2018 e dall'ordinanza della Cassazione n. 5790 del 2022. In merito l'Ufficio osserva che la pronuncia della Cassazione citata in ricorso non avvalora la tesi di Parte Ricorrente, al contrario la smentisce tanto è vero che con tale atto i Supremi giudici hanno cassato la sentenza della CTR impugnata, per non aver seguito principi di diritto espressi con la sentenza n. 10266 del 2018. L'Istante contesta << l'invalidità dell'atto opposto per intervenuta decadenza dalla potestà del
Concessionario di avviare l'attività di recupero in danno del contribuente ex art. 25 D.P.R. 600/73, spirata inesorabilmente il 31.12.2018 >> Nel caso ora in esame la partita di ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate si riferisce alla liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 del modello Unico SC 2014, relativo al 2013, n. 20130662576 – 0000001, presentato il 19/12/2017. Ai fini del corretto computo dei termini di decadenza occorre considerare che dal 08/03/2020 al 31/08/2021 l'attività riscossiva è stata sospesa per circa 18 mesi a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 (cfr. DL n. 18/2020, DL
n. 104/2020, DL 125/2020, DL 183/2020, DL 73/2021, così come convertito dalla L 106/2021). Parte
Ricorrente sostiene che l'atto impugnato sia nullo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 DPR 602/1973 e dell'art. 21 septies L 241/1990. Eccettuati alcuni limitati e specifici atti tributari, vige il principio generale che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo, titolare del potere, può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'Ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente. Il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria. La Società lamenta vizio di motivazione della cartella di pagamento, sostenendo che essa sia priva di una ancorché succinta motivazione. In merito l'Ufficio osserva quanto segue. L'art. 7, co. 3 della L 212/2000 statuisce: <<
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.>> L'art. 25, co. 2, del DPR 602/1973 dispone: << La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.>> Essa è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello Ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In sostanza nel caso di cartella esattoriale, affinché sia adempiuto l'onere di motivazione è sufficiente che l'atto corrisponda al modello esattoriale e all'interno di esso si citi l'atto da cui deriva la pretesa fiscale: nel nostro caso liquidazione di modello Unico 2014, relativo all'anno d'imposta 2013. Nel caso ora in esame dalla liquidazione della dichiarazione è emerso che la parte ha indicato un credito dell'anno precedente di € 52.904,00, non riconosciuto dall'Ufficio. La Parte lamenta che nella cartella di pagamento non è riportato un prospetto di liquidazione degli interessi, sostenendo che la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi comporta la nullità dell'atto. Nel caso che oggi ci occupa la partita di ruolo impugnata deriva dalla liquidazione della dichiarazione. Per tale atto non è necessario riprodurre nella cartella di pagamento alcun prospetto di calcolo, poiché è sufficiente fare riferimento alla normativa che ne disciplina il conteggio e all'atto che ha preceduto l'emissione della partita di ruolo. Parte Ricorrente sostiene che il credito riportato nel 2013 è il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012 riconosciuto nella liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/1972. A riguardo l'Ufficio evidenzia quanto segue. Per il 2012 la Società presenta due dichiarazioni: nella dichiarazione n. 11522262532 - 0000002 del 23/12/2013 non indica alcun credito IVA, nella dichiarazione n. 17515217750 - 0000001 del 19/12/2017 (tardiva) indica un credito IVA di € 52.904,00. L'Ufficio non ha mai riconosciuto il credito, ma varia il dato dal rigo RX045 “importo da riportare in detrazione/compensazione” al rigo RX047 “Maggior credito IVA da verificare”. Dunque, l'Ufficio non ha mai riconosciuto l'esistenza del credito IVA del 2012, come sostiene la Società in ricorso.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 04 Novembre 2025 la società appellante deposita memorie.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La doglianza dell'appellante circa la pretesa nullità o inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo
PEC non censito nei pubblici registri risulta infondata. L'attività notificatoria è stata correttamente eseguita all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi, e la provenienza da un indirizzo istituzionale comunque riconducibile all'amministrazione, anche laddove non specificamente iscritto in IPA, non determina di per sé nullità o inesistenza della notifica, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo ex art.156, comma 3, c. p. c. La società appellante, infatti, ha avuto piena e tempestiva conoscenza dell'atto, provvedendo alla sua impugnazione senza alcuna lesione del proprio diritto di difesa. La giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione riconosce che l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario sana ogni eventuale vizio formale della notifica.
Quanto all'eccezione di decadenza dal potere di notifica della cartella, la Corte rileva che la pretesa dell'appellante trova smentita nel complesso delle norme emergenziali introdotte in occasione della pandemia da Covid-19. Il termine ordinario di decadenza, ex art.25 D. P. R.602/1973, è stato oggetto di proroghe, a seguito delle sospensioni succedutesi dal marzo 2020 all'agosto 2021 ad opera di svariati decreti-legge. La cartella qui controversa è stata notificata nel rispetto, altresì, dei termini così prorogati, come illustrato dall'amministrazione resistente e confermato dalla documentazione acquisita.
Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato e sull'esistenza della pretesa, si rileva che la cartella di pagamento reca gli elementi essenziali richiesti dalla normativa di settore – identificativi del contribuente, periodo di imposta, riferimento al ruolo, somma iscritta, causale – e replica contenuti trasmessi dall'ente impositore. Non sussiste, pertanto, alcun effettivo vizio motivazionale idoneo a determinare la nullità dell'atto, né un difetto di sufficiente esplicitazione delle ragioni sottese alla pretesa tributaria.
Dagli atti si evince che la società contribuente ha depositato alcune documentazioni, ma, come rilevato dal primo giudice, tale produzione non è stata idonea a comprovare la sussistenza del diritto al credito IVA, né
a scardinare la fondatezza dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'ufficio. Il corredo probatorio allegato non si palesa idoneo a sovvertire le risultanze dell'accertamento automatizzato su cui si fonda la cartella.
Sulla statuizione relativa alle spese, si rileva che la condanna alle spese disposta dal primo giudice rispecchia correttamente la regola della soccombenza e la valutazione di infondatezza delle ragioni del ricorrente;
pertanto, non si ravvisano i presupposti per una modifica della suddetta statuizione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania ed in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2934/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065686337000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese;
DE assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, con ricorso depositato in data 24.01.2023, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Catania. Più esattamente con ricorso notificato alle parti convenute in data 30.12.2022, la società ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2020 00656863 37, emessa dal Concessionario della riscossione, notificata in data 08.11.2022, avente ad oggetto l'imposta IVA dovuta per l'anno 2013, a seguito del controllo ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e/o art. 54 bis D.P.R. n. 633/72, iscritta a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico di euro 67.635,73 comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. la nullità della cartella di pagamento opposta per l'inesistenza giuridica, la nullità, l'irritualità e/o l'illegittimità della sua notifica, in quanto comunicata a mezzo di un indirizzo PEC non istituzionale ed altresì per mancanza della necessaria attestazione di conformità del file all'originale in assenza di entrambe le firme digitali “Cades”
e/o “Pades”;
2. l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 della potestà di recupero delle somme dovute per l'anno d'imposta 2013, spirata inesorabilmente il
31.12.2018;
3. la nullità dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell'art. 21-septies L. 241/90;
4. la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione;
5. la nullità della cartella di pagamento impugnata per l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto non sono indicati i presupposti di fatto e/o qualunque altra specificazione ed altresì non sono indicati le modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo, in particolare dei tassi applicati e del periodo di riferimento.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente, previa sospensione, chiedeva dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita con memoria depositata in data 28.02.2023, resiste in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
Si costituisce anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con memorie depositate in data 29.03.2023, che resiste contestando preliminarmente la propria legittimazione passiva e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente, in data 10.08.2023 ed in data 12.02.2024, ha depositato memorie di replica. L'Agenzia delle Entrate, in data 23.01.2024, ha depositato ulteriori memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 15.09.2023 la Corte, attesa l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente, accoglie e rinvia all'udienza del 01.12.2023.
All'esito dell'udienza del 01.12.2023 la Corte, attesa l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dalle parti, accoglie e rinvia all'udienza del 16.02.2024.
All'udienza di trattazione del 16.02.2024, dopo l'esposizione del relatore e l'intervento delle parti, la causa viene posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto debba essere rigettato per i motivi che seguono.
In ordine alla prima eccezione di parte ricorrente, relativa alla notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC proveniente da indirizzo non contenuto nei pubblici elenchi, si osserva che la normativa in vigore (art. 26
DPR 602/1963, ma anche l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario (in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche a quello del mittente.
Dal punto di vista tecnico, inoltre, si può rilevare che l'indirizzo utilizzato nel caso di specie dall'Agente della
Riscossione per la notifica della cartella contestata proviene da una PEC cosiddetta “su dominio”, in cui l'attribuzione al predetto organismo, che ne ha l'esclusiva gestione, è attestata univocamente dai caratteri che seguono il simbolo @, ossia, con riguardo al caso di specie, “pec.agenziariscossione.gov.it”, perfettamente coincidente con quello attualmente riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(da considerarsi ufficiale), per cui non poteva sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'atto fosse proveniente dall'Ente preposto alla riscossione.
In materia sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito, tra l'altro, che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022 n. 15979, Rv.
664909).
In motivazione (pag. 12) i giudici del massimo consesso hanno anche chiarito che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”.
Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica degli atti impositivi, si segnala anche la recente
Ordinanza della Suprema Corte la quale ha sancito il principio secondo il quale non è illegittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri in quanto tale circostanza “non vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente” (Cass. VI^ Sez. 16 gennaio 2023 n. 982).
Sotto un altro profilo Il ricorrente lamenta la mancanza della firma digitale che attesti la conformità del file all'originale. La censura è infondata. Infatti, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Peraltro a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cassazione civile VI^ Sez., 27 novembre 2020, n. 27181).
Non può dubitarsi, quindi, che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca documento autentico e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato, qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l'Agenzia delle entrate-Riscossione) tramite PEC proveniente dall'indirizzo istituzionale di detto soggetto.
È stato peraltro correttamente affermato che è applicabile alla notifica della cartella esattoriale irrituale (...)
"la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c."; ciò, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale a sua volta rimanda agli artt. 137 e segg. c.p.
c. e, pertanto, anche all'art. 156 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI^, 3 febbraio 2021, n.2366; Consiglio di
Stato sez. III^, 18 dicembre 2020, n. 8148).
Quanto al secondo motivo del ricorso (l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per l'intervenuta decadenza), osserva questa Corte che, sul decorso del termine di decadenza, hanno inciso le successive disposizioni normative che hanno reiteratamente sospeso i termini dell'attività di riscossione.
Segnatamente, per quanto qui importa in ordine all'attività di riscossione, è da considerare l'art. 25, comma
1 lett. a), del DPR 602/1973 che dispone, tra l'altro, “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta perle somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”; .
Si dovrà tenere in considerazione, inoltre, il comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione.
Ancora, vengono in rilievo i seguenti provvedimenti di sospensione delle attività degli uffici, emanati in ragione del protrarsi, dal marzo 2020 sino all'ottobre 2021, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- il cd. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), ha previsto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il successivo “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
- il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha fissato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Ora, nel caso di specie, considerato che il ruolo emesso dall'Amministrazione Finanziaria, per cui è ricorso, si riferisce alla liquidazione ex art- 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 del modello UNICO SC 2014, relativo al periodo d'imposta 2013, presentato in data 19/12/2017 (integrativa), applicando l'art. 12, comma
2, del D.lgs. 159/2015 ed avuto riguardo, altresì, della sospensione ex lege delle attività di riscossione, protrattasi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l'invocata decadenza non è dunque maturata in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 08.11.2022 ossia entro il termine del
31.12.2022.
Invero, le cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica, per le dichiarazioni presentate nel
2017, la cui decadenza e/o prescrizione scadeva ordinariamente alla data del 31.12.2020, viene prorogata al 31.12.2022 (per effetto dell'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020 e dell'art. 12, D.lgs. 159/2015).
Per quanto detto la superiore censura sollevata dalla ricorrente viene disattesa.
In ordine alla evidenziata nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione da parte del funzionario competente non è meritevole di accoglimento, stante che tale mancanza non comporta l'invalidità dell'atto, “ ... la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile. quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Sentenza
Cass. n. 4757/09).
Ancora, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente.
Del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge”.
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività della nullità, tale sanzione non può trovare applicazione.
Anche sotto il profilo dell'onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l'onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n. 241/1990, il quale impedisce l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Passando al quarto motivo del ricorso (la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto di motivazione) giova rimarcare che il vizio – lamentato, peraltro in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU, 11722 del 14.5.2010) – non sussiste in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031; conforme Sez. 5,
Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv. 614742).
Detto principio trova particolare applicazione quanto alla c.d. motivazione “per relationem” degli atti d'imposizione tributaria, atteso che, per la S.C. di Cassazione, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non vige per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, e ciò vale, a più forte ragione, quando, come nella specie, il carico esattoriale sia stato motivato dagli esiti della liquidazione della dichiarazione IVA dell'anno 2013 presentata dal contribuente (in atti all. 9 dell'Agenzia delle Entrate ), per un credito non riconosciuto di euro 52.904,00, (sul punto, esplicitamente Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015, Rv.
634243; cfr., Sez. 5, Sentenza n. 26527 del 17/12/2014, Rv. 633860).
Nel caso di specie, si ritiene che l'Agente della Riscossione sia correttamente pervenuto alle conclusioni gravate nella considerazione che l'atto si presenta adeguatamente motivato, contenendo la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentono di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, in tal modo consentendo lo svolgimento delle proprie difese alla ricorrente, che infatti le ha spiegate doviziosamente nel ricorso, esteso per diciotto pagine ed articolato su cinque motivi (Sez. 5,
Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031; conforme Sez. 5, Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv.
614742).
Nella cartella di pagamento impugnata, infatti, sono indicati il soggetto da cui proviene l'atto; il riferimento alla dichiarazione dei redditi, con il dettaglio delle somme richieste e delle specifiche voci di debito (importo non pagato, interessi, compensi di riscossione, ecc.).
Sono inoltre chiarite le modalità di pagamento e di proposizione del ricorso, il soggetto firmatario dell'atto, responsabile della riscossione nonché del procedimento amministrativo di formazione dello stesso.
La ricorrente è stata posta, pertanto, nella condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, dapprima in sede amministrativa e quindi nella presente fase contenziosa, nella quale ha presentato il ricorso.
Infine non può trovare accoglimento la doglianza in merito l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto non sono indicati i presupposti di fatto e/o le modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Circa la evidenziata nullità della cartella di pagamento opposta in quanto carente di informazioni in merito alla pretesa tributaria considerato che la stessa costituisce il primo atto con il quale la ricorrente ne viene a conoscenza.
Al riguardo occorre precisare che gli esiti del controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. 633/72, come nel caso di specie, non sempre debbano essere comunicati alla ricorrente.
Sull'esistenza o meno dell'obbligo della preventiva comunicazione la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, comma 3, D.P.R. citato (in materia di tributi diretti) e 54 bis. comma 3, D.P.R. n.633/1972 (in materia di IVA)
è condizionata dalla preventiva comunicazione nel caso in cui il controllo “rilevi l'esistenza di errori” essendovi solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo della comunicazione. Da ciò discende che tale obbligo non è assoluto, generale ed inderogabile. bensì strettamente collegato alla natura e all'estensione dell'attività liquidatoria espletata dall'Ufficio, con l'effetto che lo stesso sussiste in tutti i casi in cui, in concreto, si tratti di evitare al contribuente la reiterazione di errori, ovvero di consentirgli di regolarizzare gli aspetti formali e di chiarire incertezze (quali l'utilizzo di un'aliquota piuttosto che di un'altra) riscontrate su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Invero, dall'esame della cartella di pagamento impugnata si evince chiaramente che le somme iscritte a ruolo sono conseguenti al disconoscimento da parte dell'Ufficio del credito IVA (minor credito per euro
52.904,00) riportato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013.
Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare che relativamente all'anno 2013 ha provveduto a presentare, in sostituzione della precedente presentata in data 29.12.2014, dichiarazione integrativa
(presentata il 19/12/2017) riportando un credito IVA di euro 53.548 di cui euro 52.904 riconducibili alla dichiarazione per l'anno 2012.
A sostegno di tale assunto difensivo, la società allega copia del solo quadro VL relativo alle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2012 e 2013 omettendo di allegare altra documentazione da cui poter evincere il credito maturato nel corso dell'anno 2012 e sussistente nel successivo periodo d'imposta.
Pertanto, considerato che non viene fornita alcuna prova documentale che confermi la corretta liquidazione annuale eseguita nella dichiarazione integrativa presentata per il periodo d'imposta 2013, la censura di parte ricorrente non prova che nel caso in esame vi fosse un credito di euro 53.548,00.
Alla stessa conclusione si deve giungere, riguardo la lamentata carenza di informazioni in ordine alle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Al riguardo si osserva che l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 fa esplicito rinvio al modello ministeriale di cartella di pagamento sicché l'atto in esame appare pienamente legittimo in quanto redatto in conformità al detto modello e recante l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, in tal guisa fornisce, per ciascuna di tali voci, un'adeguata giustificazione del relativo titolo come dell'annualità di riferimento, rispettando così l'obbligo di motivazione di cui alle prescrizioni della legge 212/2000. Per quanto sopra motivato, la Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Le spese processuali seguono l'ordinano regime della soccombenza e vanno liquidate in favore delle parti resistenti come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Nominativo_1 con atto del 13 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in iudicando: annullabilita' della sentenza impugnata per violazione dell'art. 26 dpr 602/1973
e l'art. 16-ter del 179/2012
Si censura e si contesta il punto della sentenza qui appellata nella parte in cui il collegio ha dichiarato che
“… In ordine alla prima eccezione di parte ricorrente, relativa alla notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC proveniente da indirizzo non contenuto nei pubblici elenchi, si osserva che la normativa in vigore (art. 26 DPR 602/197, ma anche l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario (in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche è quello del mittente.” La decisione è sicuramente erronea atteso che proprio come indicato in seno al ricorso introduttivo la difesa ha contestato la rituale notifica della cartella di pagamento. Procedendo alla consultazione dell'elenco di cui all'articolo 6 ter del D:Lgs. 7/3/05, n. 82 e ex art. 16 ter D.L. n. 179/2012, agenziariscossione.gov.it> non risulta essere PEC istituzionale (ed ex se valida ai fini notificatori) del detto
Ente riscossore. Di fatto consultando l'“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” presente sul sito internet governativo: https://indicepa.gov.it/ipa-portale/ intestato ad AGID – Agenzia per l'Italia digitale- che è a tutt'oggi l'elenco di riferimento dei domicili digitali – il solo ed unico indirizzo di PEC riconducibile in forza di legge all'Agenzia delle entrate-Riscossione è il seguente: protocollo@pec.agenzia.riscossione.gov.it.
2) Error in iudicando: annullabilita' della sentenza per violazione dell' art. 25 d.p.r n. 602/73.
Nel caso che ci involge la dichiarazione l'IVA relativa all'anno 2013 è stata presentata due volte la prima il
29/12/2014 (entro i 90 giorni della scadenza originaria che era fissata il 30/09/2014) la seconda il
19/12/2017 integrativa, di conseguenza l'Agenzia della Riscossione avrebbe dovuto notificare alla contribuente la cartella entro il 31 dicembre 2020, ma a seguito dell'emergenza Covid 19 - l'art. 67 del
D.L. n. 18/2020 che ha previsto a favore degli Uffici finanziari una proroga di 85 giorni il tassativo termine entro cui l'Agenzia della Riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento scadeva inesorabilmente il 26 marzo 2021, data ottenuta assommando la proroga di 85 giorni alla scadenza ultima che in via ordinaria sarebbe ricaduta nel 31 dicembre 2020. Si reitera quindi la domanda d'annullamento della cartella per intervenuta decadenza, essendo, questa, stata notificata in data 08 novembre 2022 ben oltre il termine di decadenza sopra raffigurato.
3) Error in iudicando annullabilita' della sentenza avversata per violazione dell'art. 54 bis d.p.r. n. 633/72
Nel caso che ci riguarda l'attuale appellante ha ricevuto la cartella di pagamento afferente il mancato riconoscimento del credito IVA anno 2012 senza che le sia stata inviata la comunicazione di irregolarità precludendole il diritto di presentare chiarimenti sull'origine del credito.
4) Error in procedendo annullabilita' della sentenza avversata sul punto mancata presentazione documentazione.
Nel caso in esame, la Corte si limita ad affermare che “ la società allega copia del solo quadro VL relativo alle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2012 e 2013 omettendo di allegare altra documentazione da cui poter evincere il credito maturato nel corso dell'anno 2012 e sussistente nel successivo periodo d'imposta”. Sul punto ci si permette evidenziare che già dal precedente grado di giudizio, l'attuale appellante sia in udienza che negli incontri concordati con l'ADE ha allegato la seguente documentazione: Istanza di annullamento della cartella n. 29320200065686337000 del 30/11/2022; registri
Iva vendite ed acquisti anno 2012 -2023; copia di tutte le fatture emesse e ricevute anno 2012; bilancio generale anno 2012 e relative schede contabili;
bilancio generale anno 2013 e relative schede contabili;
fatture emesse dalla Ricorrente_1 all'Società_1 relative al 2011; Liquidazioni IVA per gli anni 2012 e 2013; Modelli IVA integrativa per gli anni 2012 e 2013; Altra documentazione dalla quale si evinceva la motivazione delle fatture emesse nel 2011.
5) Error in procedendo sul punto di condanna alle spese di lite in capo alla contribuente in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2809/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 14 e depositata il 9
Aprile 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, occorre nuovamente sottolineare nel presente grado di giudizio la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate -Riscossione - per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione. Sul punto getta luce la sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 14669 del 12/07/2005) che ha sancito la “legittimazione passiva” del Concessionario (oggi, Agente della
Riscossione) nei soli casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili. La cartella n. 29320200065686337000 veniva correttamente notificata in data 08/11/2022 a mezzo pec. Come già sostenuto nel giudizio di primo grado, le eccezioni sollevate da controparte in merito alla mancanza della firma digitale della cartella, nonché della sottoscrizione di quest'ultima, e della notifica a mezzo pec appaiono prive di fondamento. In merito alle eccezioni di prescrizione e decadenza, si rappresenta, infatti, che nessuna contestazione può essere mossa in tal senso nei confronti dell'odierna appellante. Infatti, considerato che le somme intimate con cartella di pagamento sono portate nel ruolo ed immediatamente notificate, un'eventuale prescrizione e/o decadenza, qualora realmente maturata, non sarebbe imputabile ad ADER. Senza considerare gli eventuali atti interruttivi posti in essere da parte dell'Ente impositore e dall'Ente esattore. Si rileva, altresì, che non è maturata alcuna prescrizione infatti è bene ricordare che a seguito dell'emergenza covid 19 sono stati emanati diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre
2021 che sospendevano i termini di prescrizione a seguito della pandemia dovuta al Covid 19. Infondata è la censura riguardante la mancata sottoscrizione dell'atto impugnato, atteso che la sottoscrizione stessa non costituisce elemento essenziale (cfr. Corte Cost. ord. n. 117 del 13 aprile 2000, secondo la quale
“l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene”). Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, trattasi di doglianza priva di fondamento in quanto l'atto di cui si discute risulta predisposto in conformità al modello stabilito con apposito Decreto Dirigenziale. Per quanto attiene alla eccepita nullità dell'atto opposto perché carente di elementi essenziali, si rileva la pretestuosità di tali affermazioni posto che lo stesso è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla legge. Si precisa, altresì, che per quanto attiene la motivazione, la legge richiede che tale 7 elemento sia contenuto nel ruolo, quale titolo esecutivo, che è atto dell' Ente Impositore e non già del Concessionario. Ne consegue che, essendo ogni atto autonomamente impugnabile per vizi propri, in caso di impugnativa per difetto di motivazione, l'unico soggetto legittimato a contraddire nel giudizio de quo è l'Ente Impositore. Le eccezioni sollevate nel presente ricorso, andavano formulate solo nei confronti dell'Ente che ha proceduto alla formazione del ruolo e non dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che interviene nella fase successiva alla consegna dei ruoli e che, per quanto di propria spettanza, ha legittimamente operato notificando tempestivamente l'intimazione di pagamento.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Società contesta la nullità dell'atto impugnato, in quanto il messaggio di posta elettronica certificata, contenente la cartella di pagamento impugnata proviene da un indirizzo pec non risultante in nessuno dei
Pubblici Elenchi previsti per legge. In merito l'Ufficio osserva che la cartella di pagamento è stata notificata dall'Agente della riscossione, sarà, pertanto, quest'ultimo ad argomentare meglio sulla regolarità della notifica. La Società sostiene che la cartella di pagamento sia nulla perché non reca né una firma CADES né una firma PADES. Inoltre è priva di attestazione di conformità alla copia cartacea. Sostiene, inoltre, che quanto eccepito è confermato dalla sentenza n. 10266 del 2018 e dall'ordinanza della Cassazione n. 5790 del 2022. In merito l'Ufficio osserva che la pronuncia della Cassazione citata in ricorso non avvalora la tesi di Parte Ricorrente, al contrario la smentisce tanto è vero che con tale atto i Supremi giudici hanno cassato la sentenza della CTR impugnata, per non aver seguito principi di diritto espressi con la sentenza n. 10266 del 2018. L'Istante contesta << l'invalidità dell'atto opposto per intervenuta decadenza dalla potestà del
Concessionario di avviare l'attività di recupero in danno del contribuente ex art. 25 D.P.R. 600/73, spirata inesorabilmente il 31.12.2018 >> Nel caso ora in esame la partita di ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate si riferisce alla liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 del modello Unico SC 2014, relativo al 2013, n. 20130662576 – 0000001, presentato il 19/12/2017. Ai fini del corretto computo dei termini di decadenza occorre considerare che dal 08/03/2020 al 31/08/2021 l'attività riscossiva è stata sospesa per circa 18 mesi a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 (cfr. DL n. 18/2020, DL
n. 104/2020, DL 125/2020, DL 183/2020, DL 73/2021, così come convertito dalla L 106/2021). Parte
Ricorrente sostiene che l'atto impugnato sia nullo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 DPR 602/1973 e dell'art. 21 septies L 241/1990. Eccettuati alcuni limitati e specifici atti tributari, vige il principio generale che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo, titolare del potere, può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'Ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente. Il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria. La Società lamenta vizio di motivazione della cartella di pagamento, sostenendo che essa sia priva di una ancorché succinta motivazione. In merito l'Ufficio osserva quanto segue. L'art. 7, co. 3 della L 212/2000 statuisce: <<
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.>> L'art. 25, co. 2, del DPR 602/1973 dispone: << La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.>> Essa è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello Ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In sostanza nel caso di cartella esattoriale, affinché sia adempiuto l'onere di motivazione è sufficiente che l'atto corrisponda al modello esattoriale e all'interno di esso si citi l'atto da cui deriva la pretesa fiscale: nel nostro caso liquidazione di modello Unico 2014, relativo all'anno d'imposta 2013. Nel caso ora in esame dalla liquidazione della dichiarazione è emerso che la parte ha indicato un credito dell'anno precedente di € 52.904,00, non riconosciuto dall'Ufficio. La Parte lamenta che nella cartella di pagamento non è riportato un prospetto di liquidazione degli interessi, sostenendo che la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi comporta la nullità dell'atto. Nel caso che oggi ci occupa la partita di ruolo impugnata deriva dalla liquidazione della dichiarazione. Per tale atto non è necessario riprodurre nella cartella di pagamento alcun prospetto di calcolo, poiché è sufficiente fare riferimento alla normativa che ne disciplina il conteggio e all'atto che ha preceduto l'emissione della partita di ruolo. Parte Ricorrente sostiene che il credito riportato nel 2013 è il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012 riconosciuto nella liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/1972. A riguardo l'Ufficio evidenzia quanto segue. Per il 2012 la Società presenta due dichiarazioni: nella dichiarazione n. 11522262532 - 0000002 del 23/12/2013 non indica alcun credito IVA, nella dichiarazione n. 17515217750 - 0000001 del 19/12/2017 (tardiva) indica un credito IVA di € 52.904,00. L'Ufficio non ha mai riconosciuto il credito, ma varia il dato dal rigo RX045 “importo da riportare in detrazione/compensazione” al rigo RX047 “Maggior credito IVA da verificare”. Dunque, l'Ufficio non ha mai riconosciuto l'esistenza del credito IVA del 2012, come sostiene la Società in ricorso.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 04 Novembre 2025 la società appellante deposita memorie.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La doglianza dell'appellante circa la pretesa nullità o inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo
PEC non censito nei pubblici registri risulta infondata. L'attività notificatoria è stata correttamente eseguita all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi, e la provenienza da un indirizzo istituzionale comunque riconducibile all'amministrazione, anche laddove non specificamente iscritto in IPA, non determina di per sé nullità o inesistenza della notifica, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo ex art.156, comma 3, c. p. c. La società appellante, infatti, ha avuto piena e tempestiva conoscenza dell'atto, provvedendo alla sua impugnazione senza alcuna lesione del proprio diritto di difesa. La giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione riconosce che l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario sana ogni eventuale vizio formale della notifica.
Quanto all'eccezione di decadenza dal potere di notifica della cartella, la Corte rileva che la pretesa dell'appellante trova smentita nel complesso delle norme emergenziali introdotte in occasione della pandemia da Covid-19. Il termine ordinario di decadenza, ex art.25 D. P. R.602/1973, è stato oggetto di proroghe, a seguito delle sospensioni succedutesi dal marzo 2020 all'agosto 2021 ad opera di svariati decreti-legge. La cartella qui controversa è stata notificata nel rispetto, altresì, dei termini così prorogati, come illustrato dall'amministrazione resistente e confermato dalla documentazione acquisita.
Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato e sull'esistenza della pretesa, si rileva che la cartella di pagamento reca gli elementi essenziali richiesti dalla normativa di settore – identificativi del contribuente, periodo di imposta, riferimento al ruolo, somma iscritta, causale – e replica contenuti trasmessi dall'ente impositore. Non sussiste, pertanto, alcun effettivo vizio motivazionale idoneo a determinare la nullità dell'atto, né un difetto di sufficiente esplicitazione delle ragioni sottese alla pretesa tributaria.
Dagli atti si evince che la società contribuente ha depositato alcune documentazioni, ma, come rilevato dal primo giudice, tale produzione non è stata idonea a comprovare la sussistenza del diritto al credito IVA, né
a scardinare la fondatezza dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'ufficio. Il corredo probatorio allegato non si palesa idoneo a sovvertire le risultanze dell'accertamento automatizzato su cui si fonda la cartella.
Sulla statuizione relativa alle spese, si rileva che la condanna alle spese disposta dal primo giudice rispecchia correttamente la regola della soccombenza e la valutazione di infondatezza delle ragioni del ricorrente;
pertanto, non si ravvisano i presupposti per una modifica della suddetta statuizione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Catania ed in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente