Articolo 76 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 75Articolo 77
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24 ottobre 1942
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20 maggio 1945
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6 giugno 1946
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1 gennaio 2017
Art. 76. (( Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio. )) (( Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.

Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017