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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da:
- (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Alessandria, Spalto Marengo n.52, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Di Prima (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Alessandria, C.F._2
Corso Crimea n.35, (indirizzo pec: , Email_1
e
- (C.F.: nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2 C.F._3
Via Montegrappa n.18, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Pozzoli (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Alessandria, Via Legnano n.29 (indirizzo pec: , Email_2
RICORRENTI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
-ordinare al Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 Comune di Godiasco Salice Terme (PV) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento;
-omologare le seguenti CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco Con rispetto;
2. i coniugi danno atto del fatto che la casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI. Con continuerà ad essere abitata dallo stesso e che la SI.ra risulta essersi già trasferita CP_1
nell'abitazione di sua proprietà in Spalto Marengo n. 52, nella quale ha già stabilitola propria Con residenza anagrafica;
3. il SI. continuerà a farsi carico integralmente del versamento del canone dovuto per la locazione, attualmente intestata ad entrambi i coniugi, di un appartamento sito in
Spotorno fino alla prossima scadenza del contratto in corso, riservandosi poi di rinnovare, se del caso, tale rapporto di locazione soltanto a proprio nome, fermo restando che lo stesso si impegna a tenere indenne la signora da ogni spesa e onere, di qualsivoglia natura, relativi al godimento CP_1
Con attuale e/o futuro dell'immobile locato;
4. il sig. allo scopo di regolare tutti i rapporti economico- patrimoniali con la moglie afferenti ad alcune ingenti spese sostenute da quest'ultima per beni che rimarranno ad allestimento della casa già coniugale, nonché per definire ogni pregresso contenzioso insorto con la stessa, verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 10.000,00 CP_1
Con (diecimila/00); tale somma verrà corrisposta dal SI. secondo le seguenti modalità: Euro 5.000,00 entro il 28/02/2025 e il residuo importo di Euro 5.000,00 entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza che verrà fissata dal Presidente del Tribunale ex art.473 bis 51, terzo comma c.p.c., se anteriore;
5. la sig.ra si impegna a completare il ritiro dei propri beni ed effetti personali CP_1
dall'immobile già coniugale e, comunque, entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza Con Presidenziale se anteriore, provvederà a restituire le chiavi dell'immobile al sig.
6. i coniugi danno Con atto e dichiarano sin d'ora che, una volta adempiuti dal SI. li obblighi di cui ai precedenti punti 3
e 4, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dando atto, peraltro, di essere del tutto autonomi e indipendenti per quanto riguarda il proprio mantenimento;
7. i coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano quanto segue: in data 22/09/2018 contraevano matrimonio, con rito civile, in Godiasco Salice Terme (PV), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri dello pagina 2 di 5 Stato Civile del predetto Comune, al N.17, Parte II, Serie C, Anno 2018; dall'unione coniugale non nascevano figli;
il rapporto affettivo fra i coniugi, inizialmente sereno e armonico, è andato però, col passare del tempo, deteriorandosi, facendo venir meno ogni comunione materiale spirituale tra loro e rendendo la convivenza sotto lo stesso tetto non più tollerabile, tanto che gli stessi coniugi, a partire dalla fine dello scorso mese di gennaio, avevano concordemente deciso di interrompere la loro Con convivenza e la SI.ra ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del SI. trasferendo la CP_1
propria residenza in un appartamento di sua proprietà sito in Alessandria, Spalto Marengo n.52; era intenzione dei coniugi formalizzare l'attuale situazione con un procedimento di separazione personale consensuale e regolare in modo definitivo, in questa sede, anche alcune questioni di tipo economico- patrimoniale in relazione alle quali era sorto tra loro un contenzioso;
i ricorrenti, avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e intendono, peraltro, avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 51, secondo comma c.p.c.
Depositato il ricorso i ricorrenti venivano autorizzati al depositato di note in sostituzione di udienza.
Depositate le note di udienza in cui confermavano le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione collegiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale relativa al matrimonio celebrato a Godiasco Salice Terme in data 22/09/2018
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 17 parte II, Serie C, ano 2018, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Le conclusioni, sopra riportate volte a regolare i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi non possono che essere condivise da questo Tribunale, in quanto non sono in contrasto con norme imperative di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara la separazione personale fra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio il 22/09/2018 a Godiasco Salice Terme trascritto presso il predetto comune al n. 17 parte II, Serie C, ano 2018.
pagina 3 di 5 Manda alla cancelleria per la comunicazione all'Ufficio di Stato civile del comune di Godiasco Salice
Terme per le annotazioni di competenza.
Prende atto che Con Con la casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI. continuerà ad essere abitata dallo stesso che la SI.ra risulta essersi già trasferita nell'abitazione di sua proprietà in Spalto Marengo n. CP_1
52, nella quale ha già stabilito la propria residenza anagrafica;
Con
il SI. ontinuerà a farsi carico integralmente del versamento del canone dovuto per la locazione, attualmente intestata ad entrambi i coniugi, di un appartamento sito in Spotorno fino alla prossima scadenza del contratto in corso, riservandosi poi di rinnovare, se del caso, tale rapporto di locazione soltanto a proprio nome, fermo restando che lo stesso si impegna a tenere indenne la signora da ogni spesa e onere, di qualsivoglia natura, relativi al godimento attuale e/o futuro CP_1
dell'immobile locato;
Con
il sig. allo scopo di regolare tutti i rapporti economico-patrimoniali con la moglie afferenti ad alcune ingenti spese sostenute da quest'ultima per beni che rimarranno ad allestimento della casa già coniugale, nonché per definire ogni pregresso contenzioso insorto con la stessa, verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00); tale somma verrà corrisposta dal CP_1
Con SI. secondo le seguenti modalità: Euro 5.000,00 entro il 28/02/2025 e il residuo importo di Euro
5.000,00 entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza che verrà fissata dal Presidente del
Tribunale ex art.473 bis 51, terzo comma c.p.c., se anteriore;
la sig.ra si impegna a completare il ritiro dei propri beni ed effetti personali dall'immobile CP_1
già coniugale e, comunque, entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza Presidenziale se Con anteriore, provvederà a restituire le chiavi dell'immobile al sig. Con
i coniugi danno atto e dichiarano sin d'ora che, una volta adempiuti dal SI. gli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dando atto, peraltro, di essere del tutto autonomi e indipendenti per quanto riguarda il proprio mantenimento;
i coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da:
- (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Alessandria, Spalto Marengo n.52, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Di Prima (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Alessandria, C.F._2
Corso Crimea n.35, (indirizzo pec: , Email_1
e
- (C.F.: nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2 C.F._3
Via Montegrappa n.18, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Pozzoli (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Alessandria, Via Legnano n.29 (indirizzo pec: , Email_2
RICORRENTI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
-ordinare al Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 Comune di Godiasco Salice Terme (PV) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento;
-omologare le seguenti CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco Con rispetto;
2. i coniugi danno atto del fatto che la casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI. Con continuerà ad essere abitata dallo stesso e che la SI.ra risulta essersi già trasferita CP_1
nell'abitazione di sua proprietà in Spalto Marengo n. 52, nella quale ha già stabilitola propria Con residenza anagrafica;
3. il SI. continuerà a farsi carico integralmente del versamento del canone dovuto per la locazione, attualmente intestata ad entrambi i coniugi, di un appartamento sito in
Spotorno fino alla prossima scadenza del contratto in corso, riservandosi poi di rinnovare, se del caso, tale rapporto di locazione soltanto a proprio nome, fermo restando che lo stesso si impegna a tenere indenne la signora da ogni spesa e onere, di qualsivoglia natura, relativi al godimento CP_1
Con attuale e/o futuro dell'immobile locato;
4. il sig. allo scopo di regolare tutti i rapporti economico- patrimoniali con la moglie afferenti ad alcune ingenti spese sostenute da quest'ultima per beni che rimarranno ad allestimento della casa già coniugale, nonché per definire ogni pregresso contenzioso insorto con la stessa, verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 10.000,00 CP_1
Con (diecimila/00); tale somma verrà corrisposta dal SI. secondo le seguenti modalità: Euro 5.000,00 entro il 28/02/2025 e il residuo importo di Euro 5.000,00 entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza che verrà fissata dal Presidente del Tribunale ex art.473 bis 51, terzo comma c.p.c., se anteriore;
5. la sig.ra si impegna a completare il ritiro dei propri beni ed effetti personali CP_1
dall'immobile già coniugale e, comunque, entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza Con Presidenziale se anteriore, provvederà a restituire le chiavi dell'immobile al sig.
6. i coniugi danno Con atto e dichiarano sin d'ora che, una volta adempiuti dal SI. li obblighi di cui ai precedenti punti 3
e 4, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dando atto, peraltro, di essere del tutto autonomi e indipendenti per quanto riguarda il proprio mantenimento;
7. i coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano quanto segue: in data 22/09/2018 contraevano matrimonio, con rito civile, in Godiasco Salice Terme (PV), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri dello pagina 2 di 5 Stato Civile del predetto Comune, al N.17, Parte II, Serie C, Anno 2018; dall'unione coniugale non nascevano figli;
il rapporto affettivo fra i coniugi, inizialmente sereno e armonico, è andato però, col passare del tempo, deteriorandosi, facendo venir meno ogni comunione materiale spirituale tra loro e rendendo la convivenza sotto lo stesso tetto non più tollerabile, tanto che gli stessi coniugi, a partire dalla fine dello scorso mese di gennaio, avevano concordemente deciso di interrompere la loro Con convivenza e la SI.ra ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del SI. trasferendo la CP_1
propria residenza in un appartamento di sua proprietà sito in Alessandria, Spalto Marengo n.52; era intenzione dei coniugi formalizzare l'attuale situazione con un procedimento di separazione personale consensuale e regolare in modo definitivo, in questa sede, anche alcune questioni di tipo economico- patrimoniale in relazione alle quali era sorto tra loro un contenzioso;
i ricorrenti, avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e intendono, peraltro, avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 51, secondo comma c.p.c.
Depositato il ricorso i ricorrenti venivano autorizzati al depositato di note in sostituzione di udienza.
Depositate le note di udienza in cui confermavano le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione collegiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale relativa al matrimonio celebrato a Godiasco Salice Terme in data 22/09/2018
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 17 parte II, Serie C, ano 2018, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Le conclusioni, sopra riportate volte a regolare i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi non possono che essere condivise da questo Tribunale, in quanto non sono in contrasto con norme imperative di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara la separazione personale fra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio il 22/09/2018 a Godiasco Salice Terme trascritto presso il predetto comune al n. 17 parte II, Serie C, ano 2018.
pagina 3 di 5 Manda alla cancelleria per la comunicazione all'Ufficio di Stato civile del comune di Godiasco Salice
Terme per le annotazioni di competenza.
Prende atto che Con Con la casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI. continuerà ad essere abitata dallo stesso che la SI.ra risulta essersi già trasferita nell'abitazione di sua proprietà in Spalto Marengo n. CP_1
52, nella quale ha già stabilito la propria residenza anagrafica;
Con
il SI. ontinuerà a farsi carico integralmente del versamento del canone dovuto per la locazione, attualmente intestata ad entrambi i coniugi, di un appartamento sito in Spotorno fino alla prossima scadenza del contratto in corso, riservandosi poi di rinnovare, se del caso, tale rapporto di locazione soltanto a proprio nome, fermo restando che lo stesso si impegna a tenere indenne la signora da ogni spesa e onere, di qualsivoglia natura, relativi al godimento attuale e/o futuro CP_1
dell'immobile locato;
Con
il sig. allo scopo di regolare tutti i rapporti economico-patrimoniali con la moglie afferenti ad alcune ingenti spese sostenute da quest'ultima per beni che rimarranno ad allestimento della casa già coniugale, nonché per definire ogni pregresso contenzioso insorto con la stessa, verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00); tale somma verrà corrisposta dal CP_1
Con SI. secondo le seguenti modalità: Euro 5.000,00 entro il 28/02/2025 e il residuo importo di Euro
5.000,00 entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza che verrà fissata dal Presidente del
Tribunale ex art.473 bis 51, terzo comma c.p.c., se anteriore;
la sig.ra si impegna a completare il ritiro dei propri beni ed effetti personali dall'immobile CP_1
già coniugale e, comunque, entro il 31.3.2025 ovvero entro la data dell'udienza Presidenziale se Con anteriore, provvederà a restituire le chiavi dell'immobile al sig. Con
i coniugi danno atto e dichiarano sin d'ora che, una volta adempiuti dal SI. gli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dando atto, peraltro, di essere del tutto autonomi e indipendenti per quanto riguarda il proprio mantenimento;
i coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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