Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1132 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e EN EA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. VOLPI VANESSA
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 26/05/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentir:
“1- Accertarsi il diritto del ricorrente, in ragione delle mansioni superiori corrispondenti al livello D svolte quanto meno quanto meno dal marzo 2018, a percepire le relative differenze stipendiali maturate sino all'aprile
2022, oltre interessi legali per i motivi sopra espressi.
2- Accertata inoltre la dequalificazione subita dal ricorrente a decorrere dall' aprile 2022 sino alla cessazione del rapporto lavorativo in data 15/11/2022, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno in misura pari ad una mensilità retributiva per ogni mese di dequalificazione, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta.
1
In particolare, a sostengo della propria pretesa deduceva:
- di essere stato assunto in data 3/2/09 alle dipendenze della convenuta, in qualità di assistente amministrativo categoria C CCNL Comparto sanità.
- di essere stato assegnato alla Direzione Sanitaria dove ha svolto servizio fino al 31.1.11 con funzione di monitoraggio nel settore della comunicazione e della Direzione
Sanitaria,
- di essere giornalista dal gennaio 2006 ed iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1/1/2009,
a seguito del periodo biennale di pratica;
- che, in data 1/2/2011, è stato assegnato all'ufficio stampa e comunicazione aziendale Contr dell' divenuto successivamente “ufficio relazioni con il pubblico comunicazione e stampa”, con mansioni di addetto stampa e operatore alla comunicazione digitale e web dell' con gestione del portale web aziendale e delle piattaforme social CP_1 network come definito da nota di n. 32409 del 27.03.2018. CP_1
- che, nel predetto incarico si attribuisce “incarico per la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni e dei contenuti del portale web nonché dell'accessibilità del sito istituzionale con un ruolo di coordinamento delle attività inerenti la comunicazione istituzionale, la pubblicità legale e l'adempimento degli obblighi di trasparenza svolte dal sito ufficiale inerente dell' . CP_1
- di aver gestito in completa autonomia e sotto la propria responsabilità il sito web di Contr
incluse le comunicazioni ivi contenute, le informazioni, pubblicità ecc
- di aver chiesto in data 6.6.18, in ragione delle mansioni svolte e a seguito dell'introduzione dell'art. 13 del CCNL del comparto Sanità 2018/2020 CISL FP, il riconoscimento del livello D, in ragione dell'introduzione da parte della contrattazione collettiva del nuovo profilo professionale settore comunicazione, coincidente con le mansioni previste per il personale operativo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Contr Comunicazione
- che ha rigettato la richiesta,
- che, dal 01.08.2018 ha assunto servizio in comando presso il Gabinetto del Pt_1
Ministro dello Sviluppo Economico, operando quale referente della comunicazione digitale presso l'ufficio stampa del MISE, svolgendo incarichi di gestione strategica e operativa sul sito web e social network.
2 - di aver svolto mansioni, del tutto analoghe a quelle svolte presso per tutta la durata del comando, terminato il 28.02.2021,
- di aver lavorato dal 10/3/21 nuovamente in comando presso il ministero dello
[...]
sempre con le mansioni sopra indicate, Controparte_2
- di essere rientrato, in data 01.05.2022 definitivamente presso , chiedendo il CP_1 reintegro presso l' e coordinamento delle relazioni con i mass media CP_3 aziendale, mansione svolta in precedenza e sino al comando ministeriale,
- di non essere stato tuttavia assegnato alle mansioni predette, bensì al servizio presso la struttura dell'UOC negoziazione e acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
- che si tratta di mansioni che rientrano in compiti da mero impiegato amministrativo, dovendosi limitare al controllo dei pagamenti tickets sanitari.
- di non aver più avuto alcun compito relativo alla gestione del sito web e relative comunicazioni aziendali.
- che tale situazione è perdurata sino al 15/11/22, data di cessazione del rapporto Contr lavorativo presso
*** Contr L' convenuta si è costituita ritualmente in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle mansioni svolte e alle eventuali differenze retributive per il periodo in cui il ricorrente è stato in comando presso il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'assenza di presupposti formali oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle differenze retributive sul superiore inquadramento, la correttezza delle mansioni attribuite al ricorrente presso l'unità operativa
“negoziazione e acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie” e in ogni caso l'insussistenza di deduzioni idonee a sorreggere la domanda di risarcimento del danno.
Esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. Le mansioni superiori mansioni svolte
La parte ricorrente ha dedotto che dall'assegnazione del ruolo di addetto stampa e operatore alla comunicazione digitale e web della resistente con gestione del portale web
3 aziendale e delle piattaforme social (nota numero 32409 del 27.3.18) ha iniziato CP_1
a svolgere mansioni pienamente sussumibili nel livello D del CCNL comparto sanità e che tali mansioni sono state poi svolte anche in comando presso i e di aver quindi diritto al CP_4 pagamento del delta tra la retribuzione riconosciuta e quella prevista per il livello D.
La parte convenuta contesta i presupposti in fatto e diritto e la propria legittimazione passiva in relazioni alle eventuali differenze retributive per i periodi di comando.
L'art. 52 prevede al primo comma “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” […]
“2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.”.
L'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come prima l'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, disciplina due diverse ipotesi di espletamento di mansioni superiori: la prima (comma 2)
4 legittima, perché temporanea e giustificata da "obiettive esigenze di servizio"; la seconda (comma
5), non consentita, perché avvenuta "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2". Di questo secondo tipo di assegnazione a mansioni superiori la disposizione di legge sancisce la nullità, ma con diritto del lavoratore al pagamento della "differenza di trattamento economico con la qualifica superiore"
(e con responsabilità erariale del dirigente che abbia disposto l'illegittima assegnazione a mansioni superiori "con dolo o colpa grave").
L'ipotesi qui in esame è chiaramente la seconda (comma 5), perché il ricorrente asserisce di essere stato illegittimamente assegnato a mansioni corrispondenti alla categoria superiore per un lungo periodo, sicuramente al di fuori delle temporanee esigenze di servizio previste e consentite dal comma 2.
La costante giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma sopra riportata, affermando che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, in tanto determina il diritto alla relativa retribuzione, in quanto lo stesso sia avvenuto in modo pieno dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo e temporale.
Così ha statuito, al riguardo, il Supremo Collegio:
“in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico a condizione che il lavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione privo dei requisiti di regolarità” (Cass.
23.9.2016, n. 18712; nello stesso senso, v. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 25837 del 11-12-2007, secondo cui il diritto alla maggiore retribuzione è condizionato allo svolgimento delle superiori mansioni “sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza”; conf., Cass. Sez. lavoro, sent. n. 27887 del 30-12-2009).” (Corte d'Appello di Milano sentenza n 2042/2018)
Come noto, per costante giurisprudenza, per l'attribuzione delle mansioni superiori, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la verifica dello svolgimento delle stesse debba essere condotta attraverso un procedimento logico che prevede tre fasi successive, vale a dire: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. Sent. n. 26234 del 30/10/2008).
***
5 Ai fini dell'accertamento della sussumibilità delle mansioni svolte dal marzo 2018 al aprile
2022, è opportuno ripotare le declaratorie contrattuali relative alla categoria C nella quale è inquadrato il ricorrente e nel livello D quale il ricorrente deduce appartengano le mansioni Contr svolte nel suddetto periodo prima presso e poi in comando:
- CATEGORIA C
-----------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
[…]
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
- CATEGORIA D
DECLARATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
”
“Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Azienda o Ente, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Azienda o Ente e del loro funzionamento.
6 Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.” come da modifica del CCNL entrata in vigore nel maggio 2018 (art. 13 ccnl del 21.5.18).
Si tratta di una indicazione della contrattazione collettiva meramente esplicativa, pertanto lo svolgimento di tali mansioni anche per il periodo antecedente la consacrazione nella declaratoria sono certamente idonee a determinare il diritto alle differenze retributive sulle superiori mansioni in concreto svolte.
a. Presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale
(già URP)
Le mansioni di “specialista della comunicazione istituzionale” risultano già dalla Contr documentazione versata in atti dal ricorrente, infatti la nota dell' n. 32409 del 27.3.18 attesta che
Si tratta precisamente delle mansioni previste per lo “specialista della comunicazione istituzionale”, in particolare “Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna”
e “i processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati”. Si tratta di una coincidenza quasi letterale.
Ai fini però dell'accertamento del diritto alla corresponsione delle retribuzioni corrispondenti al superiore livello è necessario accertare l'effettivo espletamento delle mansioni riconducibili alla categoria D e, pertanto, si è dato ingresso all'istruttoria anche in relazione a tale periodo.
Dall'istruttoria è altresì emerso che effettivamente il ricorrente ha svolto mansioni pienamente sussumibili nella figura professionale dello “specialista della comunicazione istituzionale”, infatti
- “dal 2018, ero operatore tecnico grafico presso URP.
Conosco il ricorrente.
Io e il ricorrente da marzo 2018 a luglio 2018 abbiamo lavorato insieme.
Avevamo la responsabile che è rimasta pochi mesi, poi tutta la comunicazione era gestita da Per_1 me e il ricorrente ed eravamo alle dirette dipendenze di direttore generale.
7 Il ruolo principale lo svolgeva il ricorrente, che aveva anche un cellulare aziendale per avere i contatti con la stampa e con il servizio di prevenzione e infortuni perché i giornali erano interessati a infortuni.
Redigevamo insieme il piano di comunicazione annuale anche per obiettivi che doveva raggiungere il direttore.
Aveva la responsabilità del sito internet e social media. Io mi occupavo della parte grafica.
Il direttore generale aveva anche redatto un atto dove venivano identificati i nostri ruoli con riconoscimento delle mansioni
Il ricorrente aveva contatto con responsabile di corruzione e trasparenza per integrare il sito internet con i dati obbligatori.
Poi aveva collaborazione con tutti i dipartimenti per la comunicazione, in particolare con quello di Contr prevenzione che il cuore dell
Il ricorrente si occupava anche delle pubblicità legali.
Aveva creato un comitato di redazione dividendo i ruoli in base a dipartimenti e servizi e poi lui controllava tutta l'impalcatura perché doveva rispondere a responsabile corruzione
Aveva migliorato il sito.
Il sito era valutato con cadenze per vedere se era conforme alle direttive generali.
La direzione generale aveva deciso di stipulare contratto con giornalista esterno per comunicati stampa, ma lavorava poche ore, quindi noi eravamo di supporto per la gestione, molte volte facevamo anche solo noi contattando giornalisti e organizzando sala.
C'erano pubblicazioni su riviste specializzate e faceva da coordinatore, rivedeva scritti e li Pt_1 inviava. Erano tutte uscite programmate.
Quanto attività social, seguiva convegni anche dal punto di vista fotografico e poi pubblicava. I social era
FB e twitter
Poi quando è tornato dal comando io ero in comando in ministero ambiente.
Il ricorrente si occupava delle pubblicazioni in tema di trasparenza, si facevano anche check ed erano dati che dovevano essere comunicati.
I contenuti da pubblicare su sito e social erano decisi dal La pubblicazione degli eventi erano Pt_1 già calendarizzati dalla direzione generale, poi palamara pubblicava. Il contenuto era scelto dal e dava anche l'importanza che riteneva all'evento. Poi sui dati più tecnici si confrontava.” Pt_1
(teste comune Tes_1
- “Io ho lavorato con il nel 2018. Pt_1
8 Il ricorrente si occupava della gestione delle info sul portale ATS, ossia aggiornamento, condivisione di contenuti. Si lavorava come una redazione.
Ad es c'è un convegno e si decide cosa fare con la stampa, cosa pubblicare su sito, cosa produrre per la grafica. L'input direzionale dell'obiettivo era dalla direzione, io come responsabile cercavo la soluzione migliore. Io ricevevo valutazioni da . Pt_1
In quegli anni si era partito anche con i social
Io chiamavo la stampa e i giornalisti, se non io la poteva capitare anche su mio Per_2 Pt_1 mandato.
Avevo un cellulare di servizio, non so chi l'ha avuto dopo di me.
L'organizzazione pratica la faceva il ricorrente, allegretti, io e […] Per_2
Il contenuto sul sito era mio e , il mi poteva proporre testo e io approvavo. Pt_1 Pt_1
Io avevo la responsabilità e io dovevo dare l'ok a tutto quello prodotto e mandato a giornali.
Fino a metà giugno ho dato mandato a di interfacciarsi con i funzionari per aggiornare le Pt_1 pagine per scegliere elementi per migliorare le pagine e renderle accessibili e il lavoro poi finito lo condivideva con me e si pubblicava.
Il ricorrente ha continuato a fare le mansioni che ho detto anche da marzo anche se io c'ero di meno.
Non mi ricordo da quando ho restituito il cellullare.
Io già da maggio ero già in nuovo posto di lavoro, anche se continuavo a essere formalmente responsabile.
La mia presenza era in scemando e quindi la chiamata diretta dei collaboratori è stata più assidua. Per_ Poi mi ricordo che era stata ingaggiata la collaboratrice, la dott.ssa che mi è subentrata per l'ufficio stampa, non so quante ore, era una freelance.
Io non sono più responsabile del settore dal 23.5.18.
- (teste di parte resistente , responsabile comunicazione pubblico e ufficio Tes_2 stampa fino a 23.5.18 anche se in uscita)
Dall'istruttoria emerge chiaramente che le mansioni svolte dal ricorrente devono essere sussunte nella figura professionale dello specialista della comunicazione istituzionale, inoltre le modalità di esecuzione di tali mansioni rivestono certamente le caratteristiche generali del profilo di cui alla categoria D “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, osservata la piena e ampia autonomia di cui godeva il
9 ricorrente anche in relazione alle altre funzioni e agli enti esterni alla resistente Ehi nonché in punto di discrezionalità nell'ambito della funzione svolta.
b. Nei periodi di comando presso il Ministero dello sviluppo economico
(6.8.18 – 12.3.21) e presso il Ministero delle politiche agrarie alimentari e forestali (13.3.21 – 21.4.22)
Il ricorrente ha dedotto di aver continuato a svolgere mansioni riconducibili alla figura professionale dello specialista della comunicazione istituzionale anche nei periodi di comando presso i CP_4
L'istruttoria testimoniale ha confermato la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente:
- “ Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto a Roma. Il ricorrente lavorava presso il gabinetto nell'ufficio comunicazione del ministero dello sviluppo economico.
Il ricorrente si occupava di comunicazione sia parte di quella del ministero sia quella del ministro. Io collaboravo con il ricorrente perché io ero responsabile della parte informatica. Io mi occupavo di creare gli strumenti informatici per seguire il progetto di per la comunicazione. Pt_1
Non so se il ricorrente dovesse chiedere autorizzazione per le pubblicazioni.
Io e facevamo degli incontri per ragionare la strategia, a volte veniva lui oppure lui insieme Pt_1 giuseppe ventre o insieme a quello che faceva editing (ossia inseriva i comunicati all'interno del sito)
, la partecipazione agli incontri dipendeva dal momento in cui si era del lavoro sul Persona_4 sito. […] So che poi è andato a lavorare al gabinetto del ministero politiche agricole e forestali sempre come comunicatore, perché il ricorrente ha seguito il ministro patuanelli e avevano chiamato anche me per continuare a seguire i progetti informatici del ministero delle politiche agricole. Io non sono andato.”
(testimone di parte ricorrente Testimone_3
- “ero dipendente di AIFA in comando presso il MISE e poi ministero politiche e forestali. Io lavoravo nell'ufficio stampa insieme a l'ufficio stampa aveva due settori (non era formale) ufficio Pt_1 stampa in senso stretto e comunicazione. Io facevo la parte più ufficio stampa, palamara più social, sito web. Poi lavoravamo insieme, quindi tutti facevano tutto.
Il ricorrente l'ho conosciuto al MISE
Il ricorrente si occupava dei social del ministero (Fb, instagram …) e ne abbiamo aperti altri, come wap e telegram. Si occupava anche della newsletter.
10 Il ministero dello sviluppo economico produce una grande mole di comunicazioni, il ricorrente come me e gli altri non poteva chiedere autorizzazione per tutto, sulla base di indicazioni generali di massima andavamo in autonomia, anche considerato che la comunicazione deve essere molto tempestiva. Il capo ufficio stampa diceva solo quello che non andava assolutamente fatto. Sui social vanno i comunicati stampa del sito, quindi era una notizia sicura. Poi ci coordinavamo tra di noi. […] Ci siamo spostati insieme alle politiche forestali, abbiamo seguito il capo ufficio stampa e il ministro, facevamo le mansioni che ho detto prima, ma eravamo meno quindi eravamo ancora più fungibili.” (testimone di parte ricorrente Testimone_4
Le mansioni svolte sono le medesime che il ricorrente dispiegava in ATS, pertanto valgono le medesime considerazioni che portano a riconoscere anche per il periodo in comando che il ricorrente ha svolto mansioni pienamente sussumibili nella figura professionale dello specialista della comunicazione istituzionale con diritto al riconoscimento della retribuzione propria del livello d.
c. La responsabilità della resistente per il periodo in comando
La parte convenuta ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al periodo in cui il ricorrente è stato in comando presso i CP_4
Sul punto si è autorevolmente e condivisibilmente espressa la Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav., 15/01/2024, n.1471) “Nel pubblico impiego, in presenza di un comando, ex articolo 23- bis, comma 7, Dlgs - num 165/2001, l'onere delle conseguenze economiche derivanti dall'esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell'ente nell'interesse del quale l'attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente. Per esempio, nell'eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato. A carico della Pa di appartenenza permangono il potere direttivo e l'onere di vigilare sull'esecuzione del rapporto (ferma restando la possibilità di ipotesi di comando o di applicazione provvisoria diverse). Si tratta della specifica ipotesi dell'assegnazione temporanea di personale presso altre Pa o imprese private che tuttavia “è ancora un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione a un'altra, quando non presso un soggetto privato.” E si differenzia dal comando classico in quanto:a) occorre un protocollo di intesa tra le parti (ossia le
Pubbliche amministrazioni coinvolte o la P.A. e un'impresa privata); b) richiede l'esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione (comandante ma anche comandataria).”.
11 ATS è pertanto responsabile anche delle differenze retributive maturate dal ricorrente in ragione dello svolgimento per tutto il periodo di comando presso i Ministeri di mansioni appartenenti al superiore livello D.
d. Le differenze retributive
Accertato che le mansioni svolte dal ricorrente dal 27 marzo 2018 alla cessazione del comando datata 27.4.22 sono correttamente sussumibili nel profilo “specialista della comunicazione istituzionale” inquadrato nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, il ricorrente ha diritto, ex art. 52 c. 5 d.lgs. 165/2001, alla corresponsione della “differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” per tutto il periodo (27.3.18 – 27.4.22)
II. Il demansionamento dal 28.4.22 alla cessazione del rapporto (15.11.22)
La parte ricorrente ha dedotto che le mansioni svolte da rientro dal comando presso la resistente fino alla cessazione del rapporto sono demansionanti rispetto alla categoria C nella quale è inquadrato, essendo al massimo riconducibili all'inferiore categoria B.
La parte convenuta ha eccepito che esse sono perfettamente coerenti con quelle contrattualmente attribuite al sig. argomentando in punto di Pt_1
- criterio di equivalenza formale,
- genericità delle deduzioni in punto di mansioni svolte e quindi in relazione all'eccezione di inadempimento,
- attribuzione di tale mansione sempre ad assistenti amministrativi di categoria C.
***
La Suprema Corte ha definito i limiti di sindacabilità della mansione attribuita “Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 165/2001, il datore di lavoro pubblico, nell'adibire il dipendente a mansioni diverse da quelle originarie, non arreca allo stesso un danno in termini di demansionamento, nel caso in cui le nuove mansioni siano tra quelle annoverate, dalla contrattazione collettiva, nella medesima categoria, secondo una valutazione non sottoponibile al vaglio giudiziale;
al fine del giudizio di equivalenza, pertanto, la valutazione da parte del giudice è limitata a verificare lo svolgimento, da parte del dipendente, di mansioni considerate equivalenti da parte del contratto collettivo, mentre nessun rilievo ha una verifica di equivalenza sulle mansioni svolte in concreto.” (Cassazione civile sez. un., 04/04/2008, n.8740). di conseguenza, l'unico ambito di valutazione del dedotto demansionamento è quello relativo alla sussumibilità delle
12 mansioni attribuite in una categoria inferiore a quella riconosciuta al ricorrente in sede contrattuale.
***
Ai fini della compiuta valutazione della domanda vale riporta anche la declaratoria del livello B del CCNL Comparto Sanità
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
[…]
Coadiutore amministrativo
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.”
***
Alla luce della declaratoria già riportata in relazione alla categoria C, si osserva che
- alla categoria C conoscenze teoriche specialistiche di base, invece all'inferiore categoria B
“conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti”
- alla categoria C “autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo”, invece all'inferiore categoria B “autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”,
- con riferimento al personale amministrativo, alla categoria C “mansioni amministrativo- contabili complesse”, invece all'inferiore categoria B “assegnazione attività amministrative”,
- alla categoria C “ricezione e l'istruttoria di documenti”, invece all'inferiore categoria B “la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
***
Ai fini della valutazione delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente presso l'ufficio negoziazione e acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie, è stata esperita l'istruttoria
13 testimoniale dalla quale è emerso chiaramente che le mansioni dispiegate dal ricorrente dal
28.4.22 alla cessazione del rapporto (15.11.22) sono inferiori a quelle sussumibili nella categoria C:
- le conoscenze richieste erano limitate alla mera compilazione sulla base di dati direttamente estrapolati dal sistema e le mansioni non sono certo “complesse”
o “Le mansioni del ricorrente erano conformi alla declaratoria del contratto, c'era da gestire i dati propedeutici all'emissione dei verbali di accertamento: ci si collega alla banca dati del ministero economia, si estraggono dati per i quali il ministero ritiene che non avrebbero dovuto essere esenti da ticket, è prodotto un elenco con codice fiscale, poi i dati sono estratti e incrociati con altri tipi di esenzione (es patologia), è automatizzato, poi i dati sono inseriti in piattaforma qlik, tutto in automatico, suddivisi per tipologia di esenzione e il data base elabora in automatico i verbali di accertamento.
Non c'era alcuna discrezionalità.
Poi il sistema automatizzato mandava gli atti per la notifica a Poste” (teste comune Tes_5
[...]
o “Si predisponevano gli atti giudiziari, preciso predisponevo il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo. C'è un collega che estrae i dati dal portale tessera sanitaria dei soggetti che hanno autocertificato il diritto di esenzione per reddito, ma secondo incrocio dati mef e min lav non ne avevano i requisiti. Poi c'era un modulo già predisposto che si autocompilava con le generalità dell'eventuale evasore e gli altri dati, poi noi lo registravamo in data base e controllavamo che fossero tutti presenti i dati. Questo data base mi serviva poi per controllare il pagamento. Non avevamo discrezionalità” (teste di parte convenuta ) Testimone_6
- l'autonomia e responsabilità erano del tutto inesistenti, salvo in relazione alla mera correttezza esecutiva, infatti i testi confermano l'assenza di discrezionalità e l'automaticità dell'intero processo (vedi sopra),
o “Non c'era nessuna discrezionalità da parte del ricorrente.” (teste comune Tes_5
- Le ordinanze di pagamento sono successive ai verbali, quelle disposte dal ricorrente erano relative a verbali già valutati da me e . Si trattava di solito di Tes_6 protocollarle e spedirle.
14 Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente si occupava dell'emissione dei verbali di accertamento relativi alle false attestazioni di esenzione dal ticket a carico di soggetti automaticamente individuati da un incrocio di dati in possesso di diverse p.a., anche i verbali erano autocompilati dal sistema e il ricorrente si limitava a verificare che tutte i campi del verbale fossero compilati, l'invio dei verbali era anche esso automatizzato, le istanze di autotutela neanche nei ristretti e preordinati limiti della procedura erano di competenza del ricorrente.
Quanto alla circostanza che l'addetto all'ufficio negoziazione e acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie è sempre stato un dipendente inquadrato alla categoria C, si osserva, in punto di diritto, che le prerogative relative alla sussumibilità delle mansioni svolte nella declaratoria astratta sono esclusivamente del giudicante e, in punto di fatto, che il ricorrente – privo di formazione professionale in relazione a tale mansione – a differenza del suo predecessore - non interveniva in punto di definizione delle istanze di autotutela, Tes_6 come confermato dallo stesso teste di parte convenuta “il soggetto che riceve il Testimone_6
di pagamento, poteva inviare degli scritti difensivi e io mi occupavo di valutare tale scritti c'è una Parte_2 procedura interna che diceva come fare punto non c'era discrezionalità. io mi occupavo di valutare” e dalla Tes_ teste comune “L'autotutela non l'ha gestita il ricorrente, perché non aveva le basi giuridiche”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, le mansioni svolte dal rientro dal comando presso la resistente fino alla cessazione del rapporto sono demansionanti rispetto alla categoria C nella quale il ricorrente è inquadrato ma sono al contrario riconducibili all'inferiore categoria B nella figura del “coadiutore amministrativo”.
III. Il risarcimento del danno da demansionamento
La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da demansionamento nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni mese di accertato inadempimento dall'aprile 2022 al novembre 2022.
Le deduzioni in punto di danno sono del tutto scarne, in particolare la parte ricorrente ha solo genericamente dedotto un “danno all'immagine professionale” che si riflette sul “suo valore sul mercato del lavoro, ma anche sulla sua salute psicofisica”.
La giurisprudenza è ormai conforme nell'escludere la sussistenza di un danno in re ipsa
Cassazione civile , sez. lav. , 29/10/2024 , n. 27867 “Il diritto al risarcimento del danno non
15 patrimoniale per demansionamento e dequalificazione non è automatico in caso di inadempimento del datore di lavoro. È necessario dimostrare specificamente, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'esistenza di un pregiudizio reddituale oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del lavoratore, inducendolo a scelte di vita diverse. Non è sufficiente dimostrare la potenziale lesività della condotta datoriale, ma è necessario provare il danno non patrimoniale e il nesso di causalità con l'inadempimento del datore di lavoro.”.
Il ricorrente non ha dedotto quale effetti il demansionamento abbia avuto sulla sua immagine professionale anche osservato che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta in seguito alla vittoria di un concorso presso l'Università degli
Studi di Bergamo, in relazione al quale nulla ha dedotto in punto di carenza del curriculum conseguenti all'illegittimo demansionamento e nessun'altra deduzione è stata svolta per attestare il discredito professionale in relazione ad altri soggetti interni o esterni alla p.a..
Egualmente alcuna deduzione o allegazione è stata avanzata dal ricorrente in relazione all'asserito danno biologico subito.
La domanda di risarcimento del danno da demansionamento è, pertanto, infondata.
***
Si compensano per un terzo le spese di lite, le residue spese di lite seguono la prevalente soccombenza della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni proprie della qualifica superiore categoria D dal 27 marzo 2018 alla cessazione del comando datata 27.4.22,
- condanna la resistente a corrispondere la differenza di trattamento economico tra quello corrisposto e quello previsto per la categoria D per il periodo dal 27 marzo 2018 alla cessazione del comando datata 27.4.22,
- accerta l'illegittimo demansionamento del ricorrente per il periodo 28.4.22 alla cessazione del rapporto (15.11.22),
- rigetta per il resto,
- compensa per un terzo le spese di lite
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le residue spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.101,43 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle
16 spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Bergamo, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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