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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 3526/2024 Reg. Cont. promosso da
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in al Viale Virgilio n. 31, in persona del suo Direttore Generale p.t., Dott. Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Anita Conversano, Dirigente Avvocato della Struttura Burocratico-Legale ASL Taranto -
opponente
contro
(p. IVA , con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Lazio n. 85, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Nilo e Marco Nilo - opposta
Oggetto: Altri contratti atipici.
pagina 1 di 10 LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Con decreto ingiuntivo n. 786 del 17.06.2024, su ricorso della Controparte_1 il Giudice ingiungeva ad “ di pagare alla parte ricorrente, per le causali Parte_1 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 174.370,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (ed oltre alle successive occorrende)”. Il ricorso, notificato all' in data 19.06.2024, si fondava sul mancato pagamento di fatture Parte_1 afferenti a due tipi di prestazioni, rese a favore di pazienti, e, nello specifico, relative al pagamento delle c.d. “figure aggiuntive” e quelle relative alla “riduzione delle rette per assenza temporanea dell'utente non dimesso”: il tutto nell'ambito di prestazioni effettuate dalla nella gestione dei Centri Diurni insistenti nell'Ambito 1 Controparte_1
(Laterza, Castellaneta, e Palagianello) e nell'Ambito 2 (Massafra, Statte, Per_1
Mottola, Palagiano): l' , infatti, a seguito di gara pubblica indetta dai predetti Pt_1
Ambiti, ha stipulato contratti con la per la gestione dei Centri Controparte_1
Diurni nelle predette località.
L'OPPOSIZIONE: DIFESE DELLA SOCIETA' OPPONENTE
Part Al predetto decreto si opponeva la evidenziando, innanzitutto, la genericità della pretesa di controparte, fondata solamente su fatture, ossia atti unilaterali partecipativi, enuncianti una mera manifestazione di volontà dell'emittente e che, pertanto, non costituirebbero elementi di prova nel giudizio di opposizione.
Part Da controlli effettuati dalla emergeva invece che, su un totale di fatture azionate con il decreto ingiuntivo, ammontante ad euro 830.058,40, risultava liquidata una somma pari ad euro 657.765,30, mentre la cifra residua, pari ad euro 172.293,10, IVA compresa, non veniva pagata dalla opponente in quanto oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda gli importi relativi alle figure aggiuntive, l'art. 27 del R.R. pugliese n. 11/2015 che ha modificato l'art. 60 del R.R. 4/2007 prevede la possibilità, in caso di ospiti con disabilità grave, di un apporto di figure sociosanitarie previste per singolo utente con rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione a carico del
SSR e della famiglia. La ha contestato l'addebito a suo totale carico di tali Pt_1 pagina 2 di 10 professionalità, giacché, il predetto regolamento regionale parla di “compartecipazione” e la figura aggiuntiva dell'OSS dovrebbe essere (se dovuta) a carico del Servizio sanitario solo al 50%, mentre il restante 50% è a carico della famiglia o, in caso di particolari condizioni economiche, a carico dell'”Ambito” o del Comune.
Part Quanto, invece, alla riduzione delle rette per assenza degli utenti, la non riteneva di dovere riconoscere il pagamento della retta anche nel caso di assenza prolungata e ingiustificata dell'utente poiché dagli artt. 5 e 6 della convenzione sottoscritta con la le parti prevedevano la riduzione della quota per le assenze Controparte_1 ingiustificate superiori a 3 giorni in base al contratto stipulato e l'art. 6 stabilisce che “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UV ovvero su proposta del Coordinatore della struttura …”, indicando, inoltre, che le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni costituiscono motivo di dimissione dal servizio senza alcuna specificazione circa la necessità di un UV di dimissioni. L'art. 6, inoltre,
[.. prevede l'onere per il gestore di comunicare alla ASL-UV e UTR distrettuale Pt_ Ambito Territoriale Sociale le avvenute dimissioni dell'utente. Ad avallare quanto sopra affermato, è intervenuto anche il R.R. 5/2019 che, all'art. 3, prevede espressamente che “la non frequenza immotivata del centro per periodi superiori ai 10 giorni consecutivi Part equivale alla dimissione volontaria”. In ragione di ciò la iteneva di non essere tenuta al pagamento di detti importi.
Rilevava inoltre che, ben n. 28 fatture, meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio, di cui al D.I. opposto, relative agli anni 2021 e 2022, fossero già state azionate per il medesimo importo con un precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al
Tribunale di Taranto e recante il n. R.G. 1515/2023 ancora in corso di giudizio.
Infine, in risposta alla asserita formazione del c.d. “giudicato esterno” sulla pretesa creditoria azionata con il D.I., sulla base della interpretazione giurisprudenziale offerta dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 8937 del 4.4.2024 fornita da controparte, atteso che nei decreti ingiuntivi prodotti da controparte non vi è alcuna esplicita motivazione sulle questioni di diritto, riteneva escluso, nel caso di specie, l'effetto preclusivo di giudicato esterno in ordine a precedenti decreti ingiuntivi non opposti.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a)Preliminarmente ed eventualmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà
pagina 3 di 10 integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione e/o la richiesta di emissione di ordinanza delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.;
b) Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del D.I. opposto, per mancanza dei requisiti di legge per le motivazioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
c) Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di controparte, sia a titolo di sorte capitale che di interessi, a qualsivoglia titolo pretesi, per le suesposte motivazioni;
d) Per l'effetto, e in conseguenza dell'accoglimento di quanto sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 786 del
17.06.2024 del Tribunale di Taranto, R.G. 2475/2024; e) In via meramente subordinata, accertare la minor somma eventualmente spettante a controparte; f) Con vittoria di spese ed onorari tutti del giudizio”.
DIFESE DELLA SOCIETA' OPPOSTA
Si costituiva, in data 25.10.2024, la dando atto, Controparte_1 preliminarmente, dell'errore cui era incorsa al momento della stesura del decreto ingiuntivo: nella domanda monitoria erano effettivamente state erroneamente inserite fatture già oggetto di altro procedimento giudiziale, e ne chiedeva, pertanto, lo stralcio dal presente giudizio.
In virtù di questa constatazione, apportando le correzioni di cui sopra, proponeva domanda alternativa pari ad euro 144.743,52.
Difendendosi nel merito, ribadiva la formazione del giudicato esterno rispetto alla presente questione in ragione della definitività ed esecutività dei decreti ingiuntivi non opposti, relativi alle medesime fattispecie. La S.C. infatti con ordinanza n. 8937 del
04.04.24, afferma il principio secondo cui “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, bensì anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo, di tal guisa, ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”. Fanno eccezione, in questo caso, i fatti che, in quanto dipendenti da fenomeni variabili nel tempo, richiedono un autonomo accertamento per ogni diverso periodo: solo in questa evenienza non troverebbe applicazione l'efficacia preclusiva nei successivi giudizi.
Nel caso in esame gli importi oggetto di contestazione si riferiscono tutti all'accertamento comune relativo alle cd “figure aggiuntive” e alla riduzione delle rette per assenza pagina 4 di 10 dell'utente, trovando quindi applicazione il giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione.
Circa il pagamento delle c.d. figure aggiuntive, la opposta rilevava che la normativa impone la presenza della c.d. figura aggiuntiva (OSS) in presenza di patologie che afferiscono a problematiche esclusivamente sanitarie, rientranti nelle prestazioni Parte sanitarie, di competenza del SSN. Ma anche volendo accogliere la tesi assunta dalla secondo cui essa deve solo il 50% restando il residuo a carico del comune o della famiglia, trattandosi di obbligazione solidale, legittimerebbe la deducente a richiedere Parte l'intero alla salvo azione di regresso di questa nei confronti del Comune o di altri enti obbligati.
Quanto alla posizione circa il pagamento delle rette per assenze prolungate, la riteneva che la convenzione stipulata e allegata al ricorso, non Controparte_1 consentisse o legittimasse la a poter disporre le dimissioni dell'utente, anche CP_1 in caso di assenze prolungate oltre i 15 giorni, compito di esclusiva competenza dell'
UV (così come previsto dal primo comma dell' art 6) che così recita: “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dallo UV ovvero dal
Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria
o di accertata in appropriatezza delle prestazioni”. Peraltro, lo stesso articolo dispone che “In caso di assenza ingiustificata oltre il 3 giorno nello stesso mese da parte dello stesso utente non sostituito da altro utente la retta giornaliera è ridotta del 30%. La società opposta avrebbe, pertanto, in assenza di dimissioni da parte dell'UV e/o volontarie, il dovere di mantenere il posto per l'utente, come di fatto ha provveduto a fare, con l'unica limitazione di ridurre la retta fatturata del 30%, come richiesto nelle fatture di cui al giudizio monitorio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 171 ter 1 comma: “Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che sul presente giudizio si è formato giudicato esterno in relazione ai decreti ingiuntivi riportati, esecutivi perché non opposti;
Nel merito b) In accoglimento della domanda alternativa Part come sopra riportato condannare la al pagamento della somma di euro144.743,52 oltre interessi ex DLGS 231/01 a far data dal 60 giorni dalla presentazione di ogni singola fattura . c) Condannare parte avversa al pagamento delle spese legali”.
pagina 5 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Incardinatosi il giudizio e precisate le rispettive domande, eccezioni e conclusioni con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione in data 22.10.2025, con la concessione dei termini per l'esercizio delle facoltà ivi contemplate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI SULLA QUESTIONE DELLE
QUOTE RELATIVE ALLE C.D. “FIGURE AGGIUNTIVE”.
In Puglia, la normativa regionale (R.R. n. 4/2007; Deliberazione giunta Regionale n.
1293/2022), per i casi di disabilità gravi e gravissimi, consente l'attivazione di figure aggiuntive di operatori socio-sanitari (OSS) e altre professionalità (c.d. “figure aggiuntive”), al fine di garantire un'assistenza intensiva e personalizzata, con rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e della famiglia. Nel caso che ci occupa, la ha contestato l'addebito a totale carico Pt_1 sanitario di tali figure professionali, sul presupposto che il regolamento regionale sopra richiamato parlerebbe di “compartecipazione”, per cui il loro costo dovrebbe gravare sul
Servizio sanitario solo al 50%, mentre il restante 50% è a carico della famiglia o, in caso di particolari condizioni economiche, a carico dell'Ambito o del Comune.
È dirimente, per questa parte del credito ingiunto, stabilire se, nel caso di specie, si sia formato o meno il c.d. giudicato esterno, come eccepito dalla società opposta. Infatti, precedentemente alla emissione del decreto ingiuntivo qui in esame, n. 786 del Part 17.06.2024, erano stati emessi contro la a favore della opposta, altri Decreti
Ingiuntivi (Decreto ingiuntivo n. 1435/2021 del 20/07/2021 RG n. 4138/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto;
Decreto ingiuntivo n. 2046/2019 del 15/10/2019 RG n. 6416/2019 emesso dal Tribunale di Taranto;
Decreto ingiuntivo n. 747/2020 del 11/05/2020 RG n.
2086/2020 emesso dal Tribunale di Taranto). Tutti i predetti decreti facevano espresso riferimento alla dibattuta questione della debenza delle quote relative alle “figure aggiuntive”, come risulta evidente leggendo i ricorsi monitori nella parte in cui viene descritta la causa petendi, e non venivano opposti.
Tale eccezione è fondata e trova sostegno nella recente pronuncia giurisprudenziale della
S.C. L'ordinanza n. 8937/2024, in ossequio al principio di economia processuale e di certezza del diritto, afferma il principio secondo il quale un decreto ingiuntivo non pagina 6 di 10 opposto crea un giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Tutti i decreti citati si fondano sullo stesso titolo contrattuale tra le parti, hanno ad oggetto i medesimi servizi nei confronti di utenti con eguali caratteristiche, e sono accomunati dallo stesso titolo che fonda le pretese creditorie;
va da sé che trattandosi di contratto ad esecuzione continuata cambiano pe prestazioni eseguite nel tempo.
Il caso di specie, pertanto, integra tutti i presupposti richiesti dalla S.C. (Cass.Civ. n.
31636/2021; 8937/2024; 22465/2018) per il formarsi del giudicato esterno, con le preclusioni che ne conseguono: ne discende infatti, che, in questa sede, con riferimento alla regola contrattuale circa il corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive, che veniva riconosciuto nella sua interezza, è precluso l'esame della difesa che invece fa leva Part sul pagamento del solo 50% a carico dell'
Sebbene l'operare del giudicato esterno sul motivo dedotto dall'opponente, sia dirimente ed assorbente, si osserva che la giurisprudenza di legittimità prevalente ha recentemente stabilito che, nei casi in cui i trattamenti socio assistenziali siano strettamente necessari e strumentali ai trattamenti sanitari, come pure nel caso di specie, anche essi, devono essere posti totalmente a carico del , ad onta di ogni diversa Controparte_2 disposizione contrattuale, che si porrebbe in contrasto con disposizioni imperative.
SULLA RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASSENZA TEMPORANEA
DELL'UTENTE NON DIMESSO
L'eccepito giudicato esterno non trova invece applicazione relativamente al secondo Part motivo dedotto, posto che i predetti decreti ingiuntivi, non opposti dalla o meglio la parte dei ricorsi monitori in cui era esplicitata la causa petendi, non facevano alcun riferimento al credito fondato sul compenso ridotto previsto in caso di assenza del paziente. La questione deve, pertanto, trovare la sua soluzione nell'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti e nella documentazione prodotta dall'opposta a supporto della propria domanda.
L'art. 6 della convenzione dedotta in giudizio dispone che “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UV o su proposta del Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria o di accertata pagina 7 di 10 inappropriatezza delle prestazioni del Centro. La dimissione dal servizio avverrà per i seguenti motivi: raggiunti limiti di età; conclusione del progetto socio-educativo e riabilitativo e/o reperimento di altra occasione di integrazione;
rinuncia dell'utente e/o della famiglia;
prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (superiori a 15 gg.). Delle avvenute dimissioni dovrà darsi comunicazione specifica entro 3 gg. Tramite posta elettronica certificata all' e alla Controparte_3 [...]
. L'art. 5 disciplina invece, più specificatamente, come Controparte_4 adeguare la retta giornaliera, in ragione delle assenze dei pazienti: se non superiori ai 3 giorni viene riconosciuta la tariffa giornaliera, se superiori al terzo giorno, la retta deve essere decurtata del 30%.
Per assenze superiori ai 15 giorni, invece, è sempre l'UV a dover rivalutare i pazienti per disporne le dimissioni e ottenere la riprogrammazione dei posti liberi. Tale interpretazione è avvalorata dalla nota del 30.11.2018, inviata dalla stessa Parte_4 alla dove precisava che “considerato che ci sono utenti inseriti Controparte_1 nei centri che dal mese di gennaio 2018 ad oggi non hanno mai frequentato, gli stessi dovranno essere rivalutati in UV ai fini delle loro dimissioni, per porre fine al pagamento di rette per posti vacanti che potrebbero essere occupati dal altri utenti bisognosi di assistenza socio-riabilitativa” […] “…”e si invita il Direttore Socio
Sanitario n.1 a provvedere alla programmazione delle UV per gli utenti non frequentanti”.
Come dire che non solo la lettera del contratto ma anche quest'ultima nota non poteva che deporre nel senso che in caso di assenze ingiustificate superiori ai 3 giorni, ed anche quando superiori ai quindici giorni, fosse necessario la rivalutazione in UV.
Non essendo poi seguita una puntuale contestazione dei fatti costituivi di questa seconda porzione del credito ingiunto, anche sotto questo profilo l'opposizione non coglie nel segno.
CORREZIONE DEL QUANTUM RICHIESTO NEL RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO E INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DELLA OPPOSTA
SULLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE.
Nell'atto di costituzione nel giudizio, la società opposta si avvedeva dell'errore materiale in cui era incorsa, avendo erroneamente inserito nella domanda monitoria, alcune fatture pagina 8 di 10 che erano già oggetto di altro procedimento giudiziale, e ne chiedeva, pertanto, lo stralcio da quello in esame: tale modifica è ammissibile, posto che il meno è compreso nel più e quindi nessuna domanda nuova può ipotizzarsi.
Come può evincersi dal prospetto analitico riepilogativo sub 1) allegato dall'opposta in sede di sua costituzione, risulta quindi dimostrato il minor credito di euro 144.743,52, Iva compresa.
Pertanto, l'opposizione è quasi totalmente infondata e può riconoscersi, quindi, il credito dovuto nella misura ridotta sopra indicata, con conseguente necessità di revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della fase della cognizione seguono giocoforza la quasi totale soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta( compensate invece le spese della fase monitoria).
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] in persona del suo Direttore Generale Parte_1
p.t., Dott. , nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 786 del
17.06.2024); Parte
- In accoglimento parziale della domanda monitoria, condanna la al pagamento della somma di euro 144.743,52, in favore della cooperativa opposta, oltre interessi ex DLGS 231/01 a far data dalla scadenza dei 60 giorni dalla presentazione di ogni singola fattura. Part
- Condanna la al pagamento, in favore della cooperativa opposta, delle sole spese del giudizio di cognizione, che si liquidano, in favore di quest'ultima, in euro 7.100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Taranto, 21-11-2025
pagina 9 di 10 Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 10 di 10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 3526/2024 Reg. Cont. promosso da
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede in al Viale Virgilio n. 31, in persona del suo Direttore Generale p.t., Dott. Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Anita Conversano, Dirigente Avvocato della Struttura Burocratico-Legale ASL Taranto -
opponente
contro
(p. IVA , con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Lazio n. 85, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Nilo e Marco Nilo - opposta
Oggetto: Altri contratti atipici.
pagina 1 di 10 LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Con decreto ingiuntivo n. 786 del 17.06.2024, su ricorso della Controparte_1 il Giudice ingiungeva ad “ di pagare alla parte ricorrente, per le causali Parte_1 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 174.370,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (ed oltre alle successive occorrende)”. Il ricorso, notificato all' in data 19.06.2024, si fondava sul mancato pagamento di fatture Parte_1 afferenti a due tipi di prestazioni, rese a favore di pazienti, e, nello specifico, relative al pagamento delle c.d. “figure aggiuntive” e quelle relative alla “riduzione delle rette per assenza temporanea dell'utente non dimesso”: il tutto nell'ambito di prestazioni effettuate dalla nella gestione dei Centri Diurni insistenti nell'Ambito 1 Controparte_1
(Laterza, Castellaneta, e Palagianello) e nell'Ambito 2 (Massafra, Statte, Per_1
Mottola, Palagiano): l' , infatti, a seguito di gara pubblica indetta dai predetti Pt_1
Ambiti, ha stipulato contratti con la per la gestione dei Centri Controparte_1
Diurni nelle predette località.
L'OPPOSIZIONE: DIFESE DELLA SOCIETA' OPPONENTE
Part Al predetto decreto si opponeva la evidenziando, innanzitutto, la genericità della pretesa di controparte, fondata solamente su fatture, ossia atti unilaterali partecipativi, enuncianti una mera manifestazione di volontà dell'emittente e che, pertanto, non costituirebbero elementi di prova nel giudizio di opposizione.
Part Da controlli effettuati dalla emergeva invece che, su un totale di fatture azionate con il decreto ingiuntivo, ammontante ad euro 830.058,40, risultava liquidata una somma pari ad euro 657.765,30, mentre la cifra residua, pari ad euro 172.293,10, IVA compresa, non veniva pagata dalla opponente in quanto oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda gli importi relativi alle figure aggiuntive, l'art. 27 del R.R. pugliese n. 11/2015 che ha modificato l'art. 60 del R.R. 4/2007 prevede la possibilità, in caso di ospiti con disabilità grave, di un apporto di figure sociosanitarie previste per singolo utente con rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione a carico del
SSR e della famiglia. La ha contestato l'addebito a suo totale carico di tali Pt_1 pagina 2 di 10 professionalità, giacché, il predetto regolamento regionale parla di “compartecipazione” e la figura aggiuntiva dell'OSS dovrebbe essere (se dovuta) a carico del Servizio sanitario solo al 50%, mentre il restante 50% è a carico della famiglia o, in caso di particolari condizioni economiche, a carico dell'”Ambito” o del Comune.
Part Quanto, invece, alla riduzione delle rette per assenza degli utenti, la non riteneva di dovere riconoscere il pagamento della retta anche nel caso di assenza prolungata e ingiustificata dell'utente poiché dagli artt. 5 e 6 della convenzione sottoscritta con la le parti prevedevano la riduzione della quota per le assenze Controparte_1 ingiustificate superiori a 3 giorni in base al contratto stipulato e l'art. 6 stabilisce che “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UV ovvero su proposta del Coordinatore della struttura …”, indicando, inoltre, che le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni costituiscono motivo di dimissione dal servizio senza alcuna specificazione circa la necessità di un UV di dimissioni. L'art. 6, inoltre,
[.. prevede l'onere per il gestore di comunicare alla ASL-UV e UTR distrettuale Pt_ Ambito Territoriale Sociale le avvenute dimissioni dell'utente. Ad avallare quanto sopra affermato, è intervenuto anche il R.R. 5/2019 che, all'art. 3, prevede espressamente che “la non frequenza immotivata del centro per periodi superiori ai 10 giorni consecutivi Part equivale alla dimissione volontaria”. In ragione di ciò la iteneva di non essere tenuta al pagamento di detti importi.
Rilevava inoltre che, ben n. 28 fatture, meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio, di cui al D.I. opposto, relative agli anni 2021 e 2022, fossero già state azionate per il medesimo importo con un precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al
Tribunale di Taranto e recante il n. R.G. 1515/2023 ancora in corso di giudizio.
Infine, in risposta alla asserita formazione del c.d. “giudicato esterno” sulla pretesa creditoria azionata con il D.I., sulla base della interpretazione giurisprudenziale offerta dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 8937 del 4.4.2024 fornita da controparte, atteso che nei decreti ingiuntivi prodotti da controparte non vi è alcuna esplicita motivazione sulle questioni di diritto, riteneva escluso, nel caso di specie, l'effetto preclusivo di giudicato esterno in ordine a precedenti decreti ingiuntivi non opposti.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a)Preliminarmente ed eventualmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà
pagina 3 di 10 integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione e/o la richiesta di emissione di ordinanza delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.;
b) Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del D.I. opposto, per mancanza dei requisiti di legge per le motivazioni esposte in narrativa con le conseguenze di legge;
c) Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di controparte, sia a titolo di sorte capitale che di interessi, a qualsivoglia titolo pretesi, per le suesposte motivazioni;
d) Per l'effetto, e in conseguenza dell'accoglimento di quanto sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 786 del
17.06.2024 del Tribunale di Taranto, R.G. 2475/2024; e) In via meramente subordinata, accertare la minor somma eventualmente spettante a controparte; f) Con vittoria di spese ed onorari tutti del giudizio”.
DIFESE DELLA SOCIETA' OPPOSTA
Si costituiva, in data 25.10.2024, la dando atto, Controparte_1 preliminarmente, dell'errore cui era incorsa al momento della stesura del decreto ingiuntivo: nella domanda monitoria erano effettivamente state erroneamente inserite fatture già oggetto di altro procedimento giudiziale, e ne chiedeva, pertanto, lo stralcio dal presente giudizio.
In virtù di questa constatazione, apportando le correzioni di cui sopra, proponeva domanda alternativa pari ad euro 144.743,52.
Difendendosi nel merito, ribadiva la formazione del giudicato esterno rispetto alla presente questione in ragione della definitività ed esecutività dei decreti ingiuntivi non opposti, relativi alle medesime fattispecie. La S.C. infatti con ordinanza n. 8937 del
04.04.24, afferma il principio secondo cui “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, bensì anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo, di tal guisa, ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”. Fanno eccezione, in questo caso, i fatti che, in quanto dipendenti da fenomeni variabili nel tempo, richiedono un autonomo accertamento per ogni diverso periodo: solo in questa evenienza non troverebbe applicazione l'efficacia preclusiva nei successivi giudizi.
Nel caso in esame gli importi oggetto di contestazione si riferiscono tutti all'accertamento comune relativo alle cd “figure aggiuntive” e alla riduzione delle rette per assenza pagina 4 di 10 dell'utente, trovando quindi applicazione il giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione.
Circa il pagamento delle c.d. figure aggiuntive, la opposta rilevava che la normativa impone la presenza della c.d. figura aggiuntiva (OSS) in presenza di patologie che afferiscono a problematiche esclusivamente sanitarie, rientranti nelle prestazioni Parte sanitarie, di competenza del SSN. Ma anche volendo accogliere la tesi assunta dalla secondo cui essa deve solo il 50% restando il residuo a carico del comune o della famiglia, trattandosi di obbligazione solidale, legittimerebbe la deducente a richiedere Parte l'intero alla salvo azione di regresso di questa nei confronti del Comune o di altri enti obbligati.
Quanto alla posizione circa il pagamento delle rette per assenze prolungate, la riteneva che la convenzione stipulata e allegata al ricorso, non Controparte_1 consentisse o legittimasse la a poter disporre le dimissioni dell'utente, anche CP_1 in caso di assenze prolungate oltre i 15 giorni, compito di esclusiva competenza dell'
UV (così come previsto dal primo comma dell' art 6) che così recita: “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dallo UV ovvero dal
Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria
o di accertata in appropriatezza delle prestazioni”. Peraltro, lo stesso articolo dispone che “In caso di assenza ingiustificata oltre il 3 giorno nello stesso mese da parte dello stesso utente non sostituito da altro utente la retta giornaliera è ridotta del 30%. La società opposta avrebbe, pertanto, in assenza di dimissioni da parte dell'UV e/o volontarie, il dovere di mantenere il posto per l'utente, come di fatto ha provveduto a fare, con l'unica limitazione di ridurre la retta fatturata del 30%, come richiesto nelle fatture di cui al giudizio monitorio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 171 ter 1 comma: “Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che sul presente giudizio si è formato giudicato esterno in relazione ai decreti ingiuntivi riportati, esecutivi perché non opposti;
Nel merito b) In accoglimento della domanda alternativa Part come sopra riportato condannare la al pagamento della somma di euro144.743,52 oltre interessi ex DLGS 231/01 a far data dal 60 giorni dalla presentazione di ogni singola fattura . c) Condannare parte avversa al pagamento delle spese legali”.
pagina 5 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Incardinatosi il giudizio e precisate le rispettive domande, eccezioni e conclusioni con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione in data 22.10.2025, con la concessione dei termini per l'esercizio delle facoltà ivi contemplate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL GIUDICATO ESTERNO FORMATOSI SULLA QUESTIONE DELLE
QUOTE RELATIVE ALLE C.D. “FIGURE AGGIUNTIVE”.
In Puglia, la normativa regionale (R.R. n. 4/2007; Deliberazione giunta Regionale n.
1293/2022), per i casi di disabilità gravi e gravissimi, consente l'attivazione di figure aggiuntive di operatori socio-sanitari (OSS) e altre professionalità (c.d. “figure aggiuntive”), al fine di garantire un'assistenza intensiva e personalizzata, con rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e della famiglia. Nel caso che ci occupa, la ha contestato l'addebito a totale carico Pt_1 sanitario di tali figure professionali, sul presupposto che il regolamento regionale sopra richiamato parlerebbe di “compartecipazione”, per cui il loro costo dovrebbe gravare sul
Servizio sanitario solo al 50%, mentre il restante 50% è a carico della famiglia o, in caso di particolari condizioni economiche, a carico dell'Ambito o del Comune.
È dirimente, per questa parte del credito ingiunto, stabilire se, nel caso di specie, si sia formato o meno il c.d. giudicato esterno, come eccepito dalla società opposta. Infatti, precedentemente alla emissione del decreto ingiuntivo qui in esame, n. 786 del Part 17.06.2024, erano stati emessi contro la a favore della opposta, altri Decreti
Ingiuntivi (Decreto ingiuntivo n. 1435/2021 del 20/07/2021 RG n. 4138/2021 emesso dal
Tribunale di Taranto;
Decreto ingiuntivo n. 2046/2019 del 15/10/2019 RG n. 6416/2019 emesso dal Tribunale di Taranto;
Decreto ingiuntivo n. 747/2020 del 11/05/2020 RG n.
2086/2020 emesso dal Tribunale di Taranto). Tutti i predetti decreti facevano espresso riferimento alla dibattuta questione della debenza delle quote relative alle “figure aggiuntive”, come risulta evidente leggendo i ricorsi monitori nella parte in cui viene descritta la causa petendi, e non venivano opposti.
Tale eccezione è fondata e trova sostegno nella recente pronuncia giurisprudenziale della
S.C. L'ordinanza n. 8937/2024, in ossequio al principio di economia processuale e di certezza del diritto, afferma il principio secondo il quale un decreto ingiuntivo non pagina 6 di 10 opposto crea un giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Tutti i decreti citati si fondano sullo stesso titolo contrattuale tra le parti, hanno ad oggetto i medesimi servizi nei confronti di utenti con eguali caratteristiche, e sono accomunati dallo stesso titolo che fonda le pretese creditorie;
va da sé che trattandosi di contratto ad esecuzione continuata cambiano pe prestazioni eseguite nel tempo.
Il caso di specie, pertanto, integra tutti i presupposti richiesti dalla S.C. (Cass.Civ. n.
31636/2021; 8937/2024; 22465/2018) per il formarsi del giudicato esterno, con le preclusioni che ne conseguono: ne discende infatti, che, in questa sede, con riferimento alla regola contrattuale circa il corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive, che veniva riconosciuto nella sua interezza, è precluso l'esame della difesa che invece fa leva Part sul pagamento del solo 50% a carico dell'
Sebbene l'operare del giudicato esterno sul motivo dedotto dall'opponente, sia dirimente ed assorbente, si osserva che la giurisprudenza di legittimità prevalente ha recentemente stabilito che, nei casi in cui i trattamenti socio assistenziali siano strettamente necessari e strumentali ai trattamenti sanitari, come pure nel caso di specie, anche essi, devono essere posti totalmente a carico del , ad onta di ogni diversa Controparte_2 disposizione contrattuale, che si porrebbe in contrasto con disposizioni imperative.
SULLA RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASSENZA TEMPORANEA
DELL'UTENTE NON DIMESSO
L'eccepito giudicato esterno non trova invece applicazione relativamente al secondo Part motivo dedotto, posto che i predetti decreti ingiuntivi, non opposti dalla o meglio la parte dei ricorsi monitori in cui era esplicitata la causa petendi, non facevano alcun riferimento al credito fondato sul compenso ridotto previsto in caso di assenza del paziente. La questione deve, pertanto, trovare la sua soluzione nell'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti e nella documentazione prodotta dall'opposta a supporto della propria domanda.
L'art. 6 della convenzione dedotta in giudizio dispone che “le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UV o su proposta del Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria o di accertata pagina 7 di 10 inappropriatezza delle prestazioni del Centro. La dimissione dal servizio avverrà per i seguenti motivi: raggiunti limiti di età; conclusione del progetto socio-educativo e riabilitativo e/o reperimento di altra occasione di integrazione;
rinuncia dell'utente e/o della famiglia;
prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (superiori a 15 gg.). Delle avvenute dimissioni dovrà darsi comunicazione specifica entro 3 gg. Tramite posta elettronica certificata all' e alla Controparte_3 [...]
. L'art. 5 disciplina invece, più specificatamente, come Controparte_4 adeguare la retta giornaliera, in ragione delle assenze dei pazienti: se non superiori ai 3 giorni viene riconosciuta la tariffa giornaliera, se superiori al terzo giorno, la retta deve essere decurtata del 30%.
Per assenze superiori ai 15 giorni, invece, è sempre l'UV a dover rivalutare i pazienti per disporne le dimissioni e ottenere la riprogrammazione dei posti liberi. Tale interpretazione è avvalorata dalla nota del 30.11.2018, inviata dalla stessa Parte_4 alla dove precisava che “considerato che ci sono utenti inseriti Controparte_1 nei centri che dal mese di gennaio 2018 ad oggi non hanno mai frequentato, gli stessi dovranno essere rivalutati in UV ai fini delle loro dimissioni, per porre fine al pagamento di rette per posti vacanti che potrebbero essere occupati dal altri utenti bisognosi di assistenza socio-riabilitativa” […] “…”e si invita il Direttore Socio
Sanitario n.1 a provvedere alla programmazione delle UV per gli utenti non frequentanti”.
Come dire che non solo la lettera del contratto ma anche quest'ultima nota non poteva che deporre nel senso che in caso di assenze ingiustificate superiori ai 3 giorni, ed anche quando superiori ai quindici giorni, fosse necessario la rivalutazione in UV.
Non essendo poi seguita una puntuale contestazione dei fatti costituivi di questa seconda porzione del credito ingiunto, anche sotto questo profilo l'opposizione non coglie nel segno.
CORREZIONE DEL QUANTUM RICHIESTO NEL RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO E INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DELLA OPPOSTA
SULLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE.
Nell'atto di costituzione nel giudizio, la società opposta si avvedeva dell'errore materiale in cui era incorsa, avendo erroneamente inserito nella domanda monitoria, alcune fatture pagina 8 di 10 che erano già oggetto di altro procedimento giudiziale, e ne chiedeva, pertanto, lo stralcio da quello in esame: tale modifica è ammissibile, posto che il meno è compreso nel più e quindi nessuna domanda nuova può ipotizzarsi.
Come può evincersi dal prospetto analitico riepilogativo sub 1) allegato dall'opposta in sede di sua costituzione, risulta quindi dimostrato il minor credito di euro 144.743,52, Iva compresa.
Pertanto, l'opposizione è quasi totalmente infondata e può riconoscersi, quindi, il credito dovuto nella misura ridotta sopra indicata, con conseguente necessità di revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della fase della cognizione seguono giocoforza la quasi totale soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta( compensate invece le spese della fase monitoria).
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] in persona del suo Direttore Generale Parte_1
p.t., Dott. , nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 786 del
17.06.2024); Parte
- In accoglimento parziale della domanda monitoria, condanna la al pagamento della somma di euro 144.743,52, in favore della cooperativa opposta, oltre interessi ex DLGS 231/01 a far data dalla scadenza dei 60 giorni dalla presentazione di ogni singola fattura. Part
- Condanna la al pagamento, in favore della cooperativa opposta, delle sole spese del giudizio di cognizione, che si liquidano, in favore di quest'ultima, in euro 7.100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Taranto, 21-11-2025
pagina 9 di 10 Il Giudice, dott. Claudio Casarano
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