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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 415/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Mario Lanza n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Solidoro
( ) del foro di Lecce, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elett.te dom.to presso Avvocatura Generale dello Stato e
[...]
Controparte_2
, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in viale
[...]
G. Ribotta 41 a e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12 a rappresentati e difesi dai CP_2 propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.;
- Resistenti –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 24/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_2
concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio con memoria del Controparte_2
18/6/2024 per chiedere di: “1) Dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica e per l'effetto l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto;
2) Rigettare le avverse istanze;
3) Condannare il ricorrente alle spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memori da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 5/7/2024, differita su istanza di parte all'udienza del 16/1/2025, con autorizzazione al deposito di note, che non venivano depositate.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente è inserito nelle seconde fasce delle GPS di ha conseguito diploma AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e 24 CP_2
CFU (crediti formativi universitari). Il ricorrente con l'odierno ricorso ha chiesto l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per le classi di concorso AW55 CP_2
(strumento musicale nella scuola secondaria di II grado, flauto traverso) e AG56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, flauto), rivendicando il valore abilitante all'insegnamento del diploma AFAM oltre a 24 CFU.
6. il si è opposto chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
7. Si premette in diritto che la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che" A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ... ".
8. Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo del 13 Aprile 2017,è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1,comma 181della legge 107/2015. Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della 1. 107/2015 che expressis verbis continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi:
tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).
3 9. Il legislatore ha inteso sostituire l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24
Cfu.
Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a. ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell' inclusione;
psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche .
10. Il D.M. 374/2017, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che: "hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G.
n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi CO ...".
11. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.
4 12. L'art. 5 comma 1 del D.lgs. 59/2017 individua i 24 CFU, unitamente al possesso di altro titolo (quale la laurea magistrale o a ciclo unico), come requisito di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria, ma una cosa è il titolo di accesso al concorso, altra cosa è l'abilitazione all'insegnamento ad una specifica classe di concorso, che si consegue, come esplicitato dal comma 4 ter dell'articolo in esame, con “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo
6”.
13. Nessuna norma di rango primario o secondario ha esplicitamente disposto l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
14. In ordine alle fasce di concorso, si precisa che in data 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 2 comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020, convertito con L. n. 41/2020, che ha modificato l'art. 4 della L. 124/1999, è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 60 (a cui ha fatto seguito l'Ordinanza Ministeriale112/2022 per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per supplenze e di Istituto) recante la disciplina, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per la costituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in seguito GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. All'art. 2 della citata ordinanza si legge che i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente con i docenti dell'organico dell'autonomia. In subordine, per l'attribuzione di supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (sino al 31 agosto) e di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, ma di fatto resisi disponibili entro la data del 31 dicembre sono utilizzate: - le GAE;
- ovvero, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS;
- ovvero, in caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di Istituto.
5 15. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso, oltre che del titolo di accesso alla relativa classe di concorso, di uno dei seguenti requisiti:
i) possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 59/17 (cioè i 24 CFU);
ii) l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
iii) il precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
16. La Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha infatti ripetutamente escluso che il diploma di laurea AFAM potesse essere titolo abilitante all'insegnamento così chiarendo: ““il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa deve
ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento: “Premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 CFU, deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o
l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. (…) Ritiene inoltre il Collegio che, in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, il legittimamente non ha consentito l'iscrizione anche a chi CP_1
sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività didattica o conseguito i 24
CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge altresì che si tratta di percorsi rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili” (cfr.
Consiglio di Stato n. 2264 del 2018). Più recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che il diploma rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (AFAM), anche unito al diploma di scuola secondaria di secondo grado, non può
6 costituire titolo abilitante all'insegnamento (Consiglio di Stato, sez VII, sentenza del 3 giugno
2024, n. 4943).
17. Osserva il decidente che per la normativa sopra richiamata, alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diploma di laurea AFAM seppur unito a 24 CFU non
è titolo abilitante all'insegnamento con diritto di accesso alla prima fascia di concorso;
per l'effetto il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Le spese di lite.
18. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente si pongono a suo carico, in favore del e vengono liquidate - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro CP_1
del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 €, con la riduzione del 20% (= 421,60 €) ex art 152 bis disp. att. cpc, essendosi il e gli difesi tramite i propri funzionari = 1686,40 €. CP_1 Controparte_3
19. Per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida in € 1686,40, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida in € 1686,40, oltre 15% per spese generali, Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Mario Lanza n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Solidoro
( ) del foro di Lecce, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elett.te dom.to presso Avvocatura Generale dello Stato e
[...]
Controparte_2
, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in viale
[...]
G. Ribotta 41 a e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12 a rappresentati e difesi dai CP_2 propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.;
- Resistenti –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 24/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di CP_2
concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio con memoria del Controparte_2
18/6/2024 per chiedere di: “1) Dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica e per l'effetto l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto;
2) Rigettare le avverse istanze;
3) Condannare il ricorrente alle spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memori da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 5/7/2024, differita su istanza di parte all'udienza del 16/1/2025, con autorizzazione al deposito di note, che non venivano depositate.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente è inserito nelle seconde fasce delle GPS di ha conseguito diploma AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e 24 CP_2
CFU (crediti formativi universitari). Il ricorrente con l'odierno ricorso ha chiesto l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per le classi di concorso AW55 CP_2
(strumento musicale nella scuola secondaria di II grado, flauto traverso) e AG56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, flauto), rivendicando il valore abilitante all'insegnamento del diploma AFAM oltre a 24 CFU.
6. il si è opposto chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
7. Si premette in diritto che la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che" A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ... ".
8. Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo del 13 Aprile 2017,è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1,comma 181della legge 107/2015. Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della 1. 107/2015 che expressis verbis continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi:
tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).
3 9. Il legislatore ha inteso sostituire l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24
Cfu.
Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a. ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell' inclusione;
psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche .
10. Il D.M. 374/2017, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che: "hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G.
n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi CO ...".
11. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.
4 12. L'art. 5 comma 1 del D.lgs. 59/2017 individua i 24 CFU, unitamente al possesso di altro titolo (quale la laurea magistrale o a ciclo unico), come requisito di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria, ma una cosa è il titolo di accesso al concorso, altra cosa è l'abilitazione all'insegnamento ad una specifica classe di concorso, che si consegue, come esplicitato dal comma 4 ter dell'articolo in esame, con “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo
6”.
13. Nessuna norma di rango primario o secondario ha esplicitamente disposto l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
14. In ordine alle fasce di concorso, si precisa che in data 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 2 comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020, convertito con L. n. 41/2020, che ha modificato l'art. 4 della L. 124/1999, è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 60 (a cui ha fatto seguito l'Ordinanza Ministeriale112/2022 per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per supplenze e di Istituto) recante la disciplina, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per la costituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in seguito GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. All'art. 2 della citata ordinanza si legge che i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente con i docenti dell'organico dell'autonomia. In subordine, per l'attribuzione di supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (sino al 31 agosto) e di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, ma di fatto resisi disponibili entro la data del 31 dicembre sono utilizzate: - le GAE;
- ovvero, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS;
- ovvero, in caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di Istituto.
5 15. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso, oltre che del titolo di accesso alla relativa classe di concorso, di uno dei seguenti requisiti:
i) possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 59/17 (cioè i 24 CFU);
ii) l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
iii) il precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
16. La Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha infatti ripetutamente escluso che il diploma di laurea AFAM potesse essere titolo abilitante all'insegnamento così chiarendo: ““il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa deve
ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento: “Premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 CFU, deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o
l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. (…) Ritiene inoltre il Collegio che, in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, il legittimamente non ha consentito l'iscrizione anche a chi CP_1
sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività didattica o conseguito i 24
CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge altresì che si tratta di percorsi rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili” (cfr.
Consiglio di Stato n. 2264 del 2018). Più recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che il diploma rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (AFAM), anche unito al diploma di scuola secondaria di secondo grado, non può
6 costituire titolo abilitante all'insegnamento (Consiglio di Stato, sez VII, sentenza del 3 giugno
2024, n. 4943).
17. Osserva il decidente che per la normativa sopra richiamata, alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diploma di laurea AFAM seppur unito a 24 CFU non
è titolo abilitante all'insegnamento con diritto di accesso alla prima fascia di concorso;
per l'effetto il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Le spese di lite.
18. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente si pongono a suo carico, in favore del e vengono liquidate - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro CP_1
del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 €, con la riduzione del 20% (= 421,60 €) ex art 152 bis disp. att. cpc, essendosi il e gli difesi tramite i propri funzionari = 1686,40 €. CP_1 Controparte_3
19. Per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida in € 1686,40, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida in € 1686,40, oltre 15% per spese generali, Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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