Articolo 7 della Legge 10 agosto 1964, n. 718
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 settembre 1964
Art. 7.
Nei riguardi dei minorati previsti dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , la revisione delle condizioni di assistibilita', di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 settembre 1964