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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4828/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
US TR che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: la ricorrente come da verbale di udienza del
07.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.12.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Potenza il 30.07.2005 e che Controparte_1 con decreto n. cron. 13542/23 del 11.10.2023 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 07.05.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. cron. 13542/23 del 11.10.2023, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento del resistente, il quale non costituendosi si è del tutto disinteressato della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, stante l'assenza di figli (sulla base della prodotta documentazione, è evidente il mero errore materiale contenuto nella premessa del ricorso introduttivo), nessuna ulteriore statuizione va adottata, anche in merito alla casa coniugale, sicché
l'immobile rientra nel regime giuridico connesso al diritto di proprietà
o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o di godimento esistente sullo stesso.
La natura contumaciale del presente giudizio e la sola pronuncia sullo status giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 dell'11.12.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il 30.07.2005, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 2005, parte II, serie A, n. 119;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.09.2025
La Presidente est.