Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 2
In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.
Integra un'opposizione all'esecuzione, giacché relativa alla stessa pignorabilità dei beni aggrediti, quella proposta da un Comune avverso la procedura di espropriazione intentata presso terzi diversi dal suo tesoriere, in violazione del divieto stabilito dall'art. 159, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2013, n. 14048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14048 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22067-2007 proposto da:
RA CE [...], considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMONA ANTONINO MARIA con studio in 92100 AGRIGENTO, VIA PLEBIS REA 66 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO;
- intimato -
sul ricorso 22583-2007 proposto da:
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROMEI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLETTO SERGIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA CE [...], considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMONA ANTONINO MARIA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 698/2007 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 04/07/2007, R.G.N. 505/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale con eventuale correzione della sentenza ex art. 384, comma 1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ZO AT, beneficiario di una condanna al pagamento di somma pecuniaria anche nei confronti del Comune di Agrigento, intraprese, ai danni di questo, espropriazione presso terzi dinanzi al tribunale di quel capoluogo, con atto che si desume notificato il 23.1.07; ma il Comune propose, con ricorso che si ricava depositato il 12.2.07, lamentando l'irritualità dell'espropriazione intrapresa contro soggetto diverso dal suo tesoriere. Il tribunale, qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ne rilevò la tardività, ma di ufficio, qualificato venuto meno il titolo esecutivo a seguito della sospensione della sua efficacia disposta dal giudice di appello, dichiarò priva di giuridica efficacia l'azione espropriativa, compensando le spese.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 4.7.07 con il n. 698, ricorre oggi il AT, affidandosi a tre motivi;
resiste, con controricorso e dispiegando ricorso incidentale, articolato anch'esso su tre motivi, il Comune di Agrigento;
replica al ricorso incidentale con apposito controricorso il AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorrente principale AT formula tre motivi, un primo ai sensi dell'art. 360, n. 3 e gli altri ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dolendosi - coi primi due - dell'erroneità della tesi del venir meno del titolo esecutivo in dipendenza della sola sospensione della sua efficacia esecutiva in grado di appello e - con l'ultimo - della contraddittorietà della precedente ordinanza di opposto tenore, resa da altro giudice, con la sentenza gravata. Dal canto suo, il ricorrente incidentale Comune di Agrigento, dopo avere eccepito l'inammissibilità del ricorso principale anche per preteso difetto di interesse, sviluppa tre motivi, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, dolendosi sostanzialmente del carattere apodittico e comunque dell'erroneità del rilievo di tardività della opposizione agli atti esecutivi, come pure dell'avvenuta qualificazione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. della deduzione dell'irritualità dell'esecuzione presso soggetti diversi dal tesoriere.
Replica, con ulteriore controricorso, il AT, contestando l'eccepita inammissibilità ed i singoli motivi di ricorso incidentale, lungamente argomentando sull'esecuzione nei confronti di enti pubblici territoriali.
Tutto ciò posto, riuniti i ricorsi per essere stati proposti contro la medesima sentenza, va osservato che entrambi sono in parte fondati.
3. A cominciare dal principale, in primo luogo, non è dato comprendere le ragioni di preclusione del medesimo, visto che la sentenza ha deciso sull'opposizione dispiegata dal debitore, dichiarando l'inefficacia del processo esecutivo intrapreso dal creditore: sicché, nel regime delle impugnazioni delle opposizioni esecutive vigente tra il 1.3.06 ed il 4.7.09 (tra le molte: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3025; Cass. 7 novembre 2012, n. 19273; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972), correttamente dispiegato è, quale unico mezzo a disposizione del creditore soccombente, appunto il ricorso per cassazione.
3.2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato: la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31 luglio 2002, n. 11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; Cass. 3
settembre 2007, n. 18539; Cass., ord. 1 agosto 2008, n. 20925; Cass. 20 luglio 2011, n. 15965; Cass. 18 gennaio 2012, n. 689) ha reiteratamente affermato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sia pure affrontando ex professo la questione soprattutto con riferimento agli effetti della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.) non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo esecutivo (tra le ultime: Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345). Infatti, a differenza della caducazione del titolo esecutivo in sè considerato (ipotesi in cui esso è posto nel nulla da una pronuncia successiva di riforma o annullamento nel corso del medesimo processo;
per il caso in cui quest'ultima, a sua volta, sia caducata, vedi, tra le ultime e sia pure con divergente identificazione degli effetti:
Cass. 7 febbraio 2013, n. 2955, e Cass. 12 febbraio 2013, n. 3280) e della cd. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce altro, per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18 aprile 2012, n. 6072), la semplice sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali - un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge idoneamente, finché sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto;
ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione. Tali effetti sarebbero legittimamente collegati solo alla caducazione del titolo in sè considerato, quale effetto dello sviluppo del processo (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluda con l'integrale accoglimento dell'opposizione) o dei gradi di impugnazione (come in caso di riforma totale o di cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo).
Pertanto, unica soluzione coerente in un sistema costruito sul diritto di conseguire ed azionare un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, in quanto ancora sub iudice, è quella di fondare la legittimità del processo esecutivo azionato sulla sua base sol che l'esecutività sussista al momento del suo inizio e permanga via via nel suo sviluppo, ma condizionandone la prosecuzione al concreto regime di esecutività che quel titolo, purché rimanga tale e non sia caducato in sè e per sè come riconoscimento del credito azionato, via via possieda nel corso del processo di cognizione in cui si è formato e può divenire definitivo.
L'unitarietà oggettiva del processo esecutivo va, pertanto, salvaguardata, con lo strumento della sua sospensione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., da pronunziarsi, anche senza formalità, da parte del giudice dell'esecuzione e da mantenersi fino alla definizione del giudizio sul titolo: potendo, in caso di esito negativo dell'impugnazione del titolo, riprendere l'esecuzione con revoca della sospensione, oppure, al contrario, dovendo questa definitivamente arrestarsi per il travolgimento, stavolta appunto definitivo, del titolo stesso.
Ne consegue che erroneamente il giudice del merito ha disapplicato il seguente principio di diritto: in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività, come nell'ipotesi dell'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione, non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base del detto titolo esecutivo.
3.4. Tale conclusione comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e, in definitiva, anche del terzo motivo (del quale, peraltro, sarebbe evidente l'infondatezza, non configurandosi neppure in astratto una contraddittorietà tra precedente ordinanza - che, in quanto tale e in qualsiasi modo motivata, non può, per scolastica nozione, giammai pregiudicare il merito - e la contraria soluzione adottata nella sentenza conclusiva del processo, tanto meno ove questa sia - come nella specie sorretta da autonoma motivazione, poiché quest'ultima prevarrebbe su ogni provvisoria od ordinatoria pregressa diversa valutazione).
Il ricorso principale è, di conseguenza, fondato per quanto di ragione.
4. Tale conclusione determina peraltro la necessità di esaminare i motivi di ricorso incidentale.
4.1. Al riguardo, i primi due, congiuntamente tra loro esaminati per intima connessione, sono infondati in relazione alla concreta doglianza formulata, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, di vizio motivazionale e violazione di norma di diritto: non potendo farsi valere con tali mezzi l'erroneità della valutazione di tardività di un'azione soggetta, quanto alla sua proposizione, a termini perentori, quand'anche la violazione di essi possa risultare dagli atti stessi.
4.2. Deve qualificarsi, però, fondato il terzo motivo del ricorso incidentale.
L'opposizione è stata da subito incentrata, dall'opponente Comune, sull'irritualità dell'esecuzione intentata presso soggetti diversi dal tesoriere di un ente pubblico territoriale.
Ora, la fattispecie è regolabile dal principio già affermato (da ultimo, v.: Cass. 23 agosto 2011, n. 17524; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477), per il quale, ove nell'espropriazione forzata presso terzi si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge affinché le somme di competenza del Comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice dell'esecuzione non abbia, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento (nè si sia ancora, come nella specie, giunti alla chiusura del processo con ordinanza di assegnazione), il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere detta impignorabilità. Infatti, non viene in considerazione la questione della modalità concreta di estrinsecazione del processo esecutivo, quanto piuttosto quella della sussistenza e della stessa intrinseca pignorabilità del bene costituito da un credito verso soggetto non tesoriere, nonostante il chiaro e tassativo divieto del primo comma dell'art. 159 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): infatti, a tenore di tale disposizione, "non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri"; e "gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa".
E le questioni sulla pignorabilità del bene (quand'anche sia un credito) staggito integrano sempre un'opposizione all'esecuzione (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1452; Cass. 28 giugno 1989, n. 3138; Cass. 14 novembre 1975, n. 3841): la sentenza sulla quale, peraltro, non sarebbe stata comunque impugnabile con l'appello (così disattendendosi l'argomento del ricorrente incidentale), atteso il richiamato regime di impugnabilità unificato per le tipologie di opposizione per le sentenze pronunciate fra il 1.3.06 ed il 4.7.09. L'opposizione andava qualificata ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in applicazione del seguente principio di diritto: integra un'opposizione all'esecuzione, siccome relativa alla stessa pignorabilità dei beni aggrediti, quella dispiegata da un Comune avverso la procedura di espropriazione intentata dal suo creditore presso terzi diversi dal suo tesoriere;
ed in tal caso non avrebbe avuto valenza preclusiva dell'esame nel merito del relativo motivo alcun termine di proposizione (tranne quello, desumibile dal sistema, dell'esaurimento dell'esecuzione, mediante la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, che però pacificamente non risulta elasso nella specie).
4.3. A tanto deve conseguire la cassazione della gravata sentenza anche in ordine all'omessa disamina nel merito dell'opposizione fondata sulla doglianza di nullità del pignoramento eseguito presso soggetto diverso dal tesoriere, tanto che il giudice del rinvio dovrà necessariamente provvedervi: una tale disamina nel merito è preclusa in questa sede, non potendo valere le - per quanto ampie - argomentazioni del ricorrente principale in sede di controricorso al ricorso incidentale ad ampliare il tema di quest'ultimo, limitato al profilo formale della declaratoria di tardività dell'opposizione e della sua qualificazione, ma appunto non anche al relativo merito, come dispiegata davanti al giudice dell'esecuzione.
5. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale vanno accolti per quanto di ragione: l'uno, quanto al primo motivo ed assorbiti risultando gli altri;
l'altro, quanto al terzo e risultando infondati i primi due. Ne consegue la cassazione della gravata sentenza in relazione alle censure accolte e si impone il rinvio al medesimo ufficio giudiziario, in persona di diverso giudicante, affinché esamini nel merito il motivo di opposizione dispiegato dal Comune di Agrigento, esclusa la rilevanza attribuita alla mera sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, provvedendo poi sulle spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, nonché il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri;
cassa, in relazione alle censure accolte, la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Agrigento, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013