Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2013, n. 14048
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Sentenza 4 giugno 2013

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In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.

Integra un'opposizione all'esecuzione, giacché relativa alla stessa pignorabilità dei beni aggrediti, quella proposta da un Comune avverso la procedura di espropriazione intentata presso terzi diversi dal suo tesoriere, in violazione del divieto stabilito dall'art. 159, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2013, n. 14048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14048
    Data del deposito : 4 giugno 2013

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