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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40977 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Martina Verchiani e Lucia Nanni)
Opponente ex art. 619 c.p.c.
E
per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
(Avv. Elio Ludini)
Esecutante opposta
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
(Avv. Bruno Chiarantano)
Esecutata
Controparte_4
(contumace)
ER TA
1 Controparte_5
(Avv. Gaiadomitilla De Angelis)
ER TA
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione RGE 10591/2022
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento Parte_1 delle deduzioni in premessa indicate: - per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa, accertato che il sig. è unico ed esclusivo titolare delle somme depositate sui Parte_1 conti correnti e/o rapporti bancari cointestati con la sig.ra , oggetto della Controparte_3 procedura esecutiva opposta N RGE 10591/22- Trib. Roma- Giud. Dr. Salvati e che le stesse sono state illegittimamente oggetto di pignoramento mobiliare cosi come in premessa dedotto e comunque, accertato che la e per essa, quale mandataria, la , non Controparte_1 CP_2 aveva titolo ad agire esecutivamente ai danni del sig. : - dichiarare che la Parte_1
e per essa, quale mandataria, la non ha diritto di procedere al Controparte_1 CP_2 pignoramento dei suddetti beni e pertanto dichiarare illegittima e quindi nulla e/o inefficacie la suddetta procedura esecutiva e per l'effetto condannare la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la al ristoro di tutti i danni economici (patrimoniali –fisici etc.) anche CP_2 quelli morali e di immagine subiti e subendi dal sig. a causa dell'inizio della Parte_1 illegittima procedura esecutiva a suo danno quantificati in €. 30.000,00 e/o nella somma maggiore
e/o minore ritenuta di giustizia e/o quella che verrà provata nel corso del giudizio;
- condannare la e per essa, quale mandataria, la alla restituzione in favore del Controparte_1 CP_2 sig. di tutti gli importi che gli sono stati accreditati dai terzi pignorati giusta Parte_1 ordinanza di assegnazione del 12.06.2023 emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare opposta RGEN 10591/2022 e così come meglio indicati nella suddetta ordinanza di assegnazione
(cfr. all.6 atto di citazione per introduzione giudizio di merito) ivi comprese le spese liquidate a favore del creditore procedente per il processo esecutivo, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e che nell'ambito di detto procedimento sono stati accertati essere di esclusiva proprietà del sig. ; -si chiede, inoltre, che e per essa, Parte_1 Controparte_1 quale mandataria, la venga condannata al ristoro di tutte le spese legali e di CP_2 giustizia che il sig. ha dovuto sostenere per la proposizione del giudizio di Parte_1 opposizione ex art. 619 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
Per “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare, per le causali Controparte_1 tutte esposte, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per “[… ] Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertato che Controparte_3 sono state sottoposte a pignoramento e poi assegnate al creditore procedente e per CP_1 essa, quale mandataria, la somme che non erano di proprietà della sig.ra Parte_2
in tutto o in parte e che comunque non sono stati rispettati i limiti di Controparte_3 pignorabilità previsti dalla normativa in materia dichiarare illegittima e quindi nulla e/o inefficacie la procedura esecutiva opposta N. R.G.E N 10591/22-Tribunale di Roma-Giud. Dr Salvati e per
2 l'effetto condannare la e per essa, quale mandataria la alla CP_1 Parte_2 restituzione in favore della sig.ra di tutti gli importi che gli sono stati Controparte_3 illegittimamente accreditati in ragione della suddetta procedura, nonostante non potessero essere assoggettati a vincolo anche perché eccedenti il limite di pignorabilità. Con vittoria di spese di lite”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo: I – accertare la piena legittimità Controparte_5
e correttezza del comportamento tenuto dalla nel caso in esame, con particolare riguardo CP_6 Cont al contenuto della veridica dichiarazione di terzo resa dalla stessa La si rimette, CP_6 poi, alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice Unico, relativamente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione di terzo proposta dal sig. , ai sensi dell'art. 619 c.p.c.”. Parte_1
FATTO
Con atto di pignoramento dei crediti presso terzi agiva in via esecutiva nei Controparte_1 confronti di per la somma di € 649.107,73, pignorando le somme depositate nei Controparte_3 conti correnti aperti presso e (terze Controparte_4 Controparte_5 pignorate).
Dall'esame delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. emergeva che erano stati sottoposti a pignoramento:
- giusta dichiarazione ex art 547 c.p.c della , “ .. alla data di notifica del Controparte_4 pignoramento risulta cointestataria con terzi soggetti di due distinti Controparte_3 rapporti di conto corrente”
• Il primo con un saldo attivo di € 169,69, vincolato nella misura del 50% e quindi per un importo di € 84,84
• il secondo con un saldo attivo di € 9.145,53, vincolato nella misura del 50% e quindi per un importo di € 4.572,76
• A quest'ultimo rapporto, così come dichiarato dalla Banca, è associato un conto cointestato in valuta estera/dollari con saldo di € 2.923,37, vincolato nella misura del
50% e quindi per un importo di € 1.461,58 dollari
• A ciascuno dei due predetti rapporti di c/c “è associato un dossier titolo cointestato…”;
- giusta dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di due rapporti di c/c alla stessa intestati CP_6 di cui uno in valuta estera, vincolato sino al limite di UsaDollari USD 32.187,30 e l'altro vincolato sino al limite di € 13.459,37.
Con ricorso depositato in data 01.12.2022 proponeva opposizione, eccependo: Parte_1
- ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., la nullità e/o illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica dell'avviso ex art. 599 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 619 c.p.c.:
3 a) di essere cointestatario, unitamente all'esecutata, del conto corrente estero presso la CP_6
deducendo che tale situazione non era stata specificata nella dichiarazione ex art. 547
[...]
c.p.c.; Contr b) che le somme sottoposte a vincolo presso i terzi e erano di sua esclusiva CP_4 appartenenza, nonostante le cointestazioni, deducendo che aveva sempre gestito quei rapporti, sui quali sono depositati esclusivamente proventi della propria attività lavorativa, dei propri investimenti e disinvestimenti.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Si costituivano:
- l'esecutante, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto non avendo il terzo opponente dato prova della titolarità esclusiva delle somme staggite,
- l'esecutata, aderendo alle eccezioni formulate dall'opponente (marito dell'esecutata),
- evidenziando la correttezza del suo operato in veste di terzo pignorato e CP_6
l'esattezza del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., per aver vincolato il 50% delle somme depositate nel c/c in valuta estera n. 815495 (trattandosi di conto cointestato con altro soggetto estraneo alla procedura esecutiva) e l'intera somma disponibile sui c/c bancari n.ri 4773 e 734 (poiché intestati esclusivamente alla sig.ra
, essendo alla stessa preclusa ogni indagine relativa alla effettiva titolarità delle CP_3 somme presente su conti correnti cointestati.
Il G.E., letti gli atti, assegnava alle parti termine per depositare documenti ed eventuali memorie esplicative. Solo non depositava la nota integrativa. Parte_1
Con ordinanza del 12.06.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
in pari data, emetteva ordinanza di assegnazione.
Avverso la detta ordinanza cautelare proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Parte_1
c.p.c., dichiarato inammissibile dal Collegio essendo stata definita la procedura esecutiva con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione a favore della parte creditrice procedente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 di merito e riproponendo il motivo di opposizione di cui Controparte_1 Controparte_3 all'art. 619 c.p.c. Ha, quindi, chiesto al giudice adito di dichiarare che il è unico ed Parte_1 esclusivo titolare delle somme depositate sui conti correnti e/o rapporti bancari cointestati con la sig.ra , oggetto della procedura esecutiva opposta R.G.E. n. 10591/2022, di Controparte_3 condannare l'esecutante al risarcimento del danno e alla restituzione degli importi “che nelle more
4 fossero stati assegnati giusta ordinanza di assegnazione del 12.06.2023”, con vittoria di spese di lite.
Ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, e (Cass. n. 13533/2021). Controparte_4 Controparte_5
si è costituita chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto.
Anche si è costituita, aderendo alla tesi difensiva dell'opponente (marito della Controparte_3 esecutata, in separazione dei beni) e sostenendo che con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. quest'ultimo abbia fornito prova che le somme depositate sui rapporti di c/c cointestati ed oggetto di pignoramento non appartengono alla debitrice esecutata, in qualsiasi percentuale, essendo di esclusiva spettanza dell'opponente e che, pertanto, non potevano essere sottoposte al vincolo e di conseguenza assegnate al creditore procedente.
si è costituita evidenziando di aver correttamente provveduto a Controparte_5 vincolare soltanto il 50% delle somme depositate nel c/c in valuta estera n. 815495 ed ad apporre il vincolo pignoratizio sull'intero saldo disponibile dei due rapporti intestati alla sola Sig.ra CP_3
(c/c bancari n.ri 4773 e 734); ha poi precisato che ai fini della dichiarazione del terzo, in ogni caso,
è preclusa qualsiasi indagine ulteriore, da parte dell'istituto bancario, volta a rilevare l'individuazione dell'effettivo beneficiario dei singoli accrediti, poiché tale prerogativa non compete al terzo pignorato, che deve rendere una dichiarazione veridica ed è tenuto a precisi obblighi di custodia, al fine di garantire il diritto del creditore procedente.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.04.2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 17.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
DIRITTO
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_4 costituita nel presente giudizio di merito.
Risulta incontestato e comunque documentalmente provato che l'opponente, sig.
[...]
, è cointestatario con la debitrice esecutata di due rapporti di c/c accesi presso la Parte_1
FinecoBank S.p.A. e di un conto in valuta estera acceso presso la (n. 815495); rapporti CP_6 che sono stati oggetto di pignoramento da parte di unitamente ai c/c bancari n.ri Controparte_1
4773 e 734 aperti presso ed intestati in via esclusiva alla esecutata, sig.ra CP_6 CP_3
[...]
5 Con l'opposizione ex art. 619 c.p.c. ha eccepito la esclusiva titolarità delle Parte_1 somme depositate presso i conti correnti cointestati (“fittiziamente”) con la coniuge CP_3
in separazione patrimoniale dei beni. A sostegno della propria tesi, ha
[...] Parte_1 prodotto dei “resoconti” dei movimenti bancari ed alcuni estratti di conto corrente sui due diversi
Istituti Bancari terzi pignorati (estratti di c/c n. 000002818756 di da aprile Controparte_4
2016; estratti di c/c 815495 di da gennaio 2013), dai quali l'opponente intende far CP_6 emergere che, nel corso degli anni, le partite a credito su tali conti sono derivate esclusivamente da accrediti a proprio favore da parte di terzi soggetti o da versamenti dello stesso.
ha altresì eccepito la incompletezza ed erroneità delle dichiarazioni rese dai terzi Parte_1 pignorati:
- Per non aver entrambi specificato il nome del cointestatario dei conti correnti, Contr
- Per non aver specificato che il conto corrente in valuta estera è cointestato, vincolando l'intero saldo.
In merito a tale ultima questione, i giudici di legittimità hanno chiarito che il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato (v., per tutti, Cass. n. 5037/2017).
Orbene, nel caso di specie sia sia hanno reso dichiarazioni CP_6 Controparte_4 conformi al dettato codicistico e al citato orientamento unanime della giurisprudenza della Suprema
Corte, indicando gli importi depositati sui conti correnti aperti presso i detti istituti bancari e specificando le somme vincolate in favore della procedura esecutiva, tenendo conto della contitolarità dei rapporti bancari. In particolare, ha dato atto della contitolarità dei due CP_4 conti correnti e ha, quindi, apposto il vincolo nei limiti del 50% delle somme ivi giacenti;
anche avuto riguardo al conto corrente in valuta estera cointestato, ha vincolato la metà delle CP_6 somme disponibili (v. estratto di conto corrente allegato da al ricorso cautelare in Parte_1 opposizione in copia sub 4, dal quale risulta che alla data del 30.09.2022 il saldo era di USD Contr 64.357,68, a fronte del quale ha vincolato esclusivamente USD 32.187,30) mentre ha apposto il vincolo sull'intero saldo disponibile sui conti correnti nn. 4773 e 734 intestati esclusivamente all'esecutata.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono
6 regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015 che ha ritenuto superata la presunzione de qua, e ritenuta raggiunta la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi cointestatari, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).
Trattasi di una presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, co. 2, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente – ovvero logistiche – come nell'ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario – provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario).
Orbene, la documentazione prodotta da non è idonea a superare la presunzione di cui Parte_1 all'art. 1298 co. 2 c.c. In particolare:
- l'opponente ha prodotto gli estratti bancari riferiti ad uno solo dei due conti correnti aperti presso (n. 000002818756), Controparte_4
- l'opponete non ha depositato il primo e/o i primi estratti bancari del conto n. 000002818756 di (nell'estratto trimestrale di aprile/maggio/giugno 2016 risulta un Controparte_4 saldo iniziale di + € 2.862,78),
- dagli estratti del conto corrente n. 000002818756 di risultano essere Controparte_4 stati effettuati il 24.06.2018 e il 25.06.2018 due giroconti dal c/c 5650682/01 rispettivamente di € 160.000,00 e di € 20.000,00, rispetto ai quali nulla ha detto Parte_1 nei suoi scritti difensivi,
- l'opponete non ha depositato tutti gli estratti bancari del conto n. 815495 di che CP_6 lo stesso afferma essere stato aperto nell'anno 2003 ed alimentato nell'anno 2010 da sue
7 rimesse (proventi delle sue produzioni cinematografiche), mentre gli estratti si riferiscono al periodo 2013-2022;
- i “resoconti” dei movimenti bancari non hanno valore probatorio, essendo privi di intestazione della banca.
Non essendo stata fornita dal , sul quale gravava l'onus probandi, la dimostrazione che Parte_1 le somme versate sui c/c sono di sua esclusiva pertinenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Contr Nei rapporti con l'esecutante e con il terzo pignorato le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € Parte_1
52.000,00 tenuto conto dell'importo assegnato;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
Nulla sulle spese nei rapporti tra e poiché non costituita. Parte_1 Controparte_4
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e nei cui confronti non sono state Parte_1 CP_3 spiegate domande e che, peraltro, aderito alle eccezioni formulate dal coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta l'opposizione,
- condanna al pagamento in favore di e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre CP_2 accessori di legge se dovuti,
- condanna al pagamento in favore di al pagamento delle Parte_1 CP_6 spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di legge se dovuti,
- nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_4
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
Si comunichi.
Roma, 06.06.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40977 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Martina Verchiani e Lucia Nanni)
Opponente ex art. 619 c.p.c.
E
per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
(Avv. Elio Ludini)
Esecutante opposta
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
(Avv. Bruno Chiarantano)
Esecutata
Controparte_4
(contumace)
ER TA
1 Controparte_5
(Avv. Gaiadomitilla De Angelis)
ER TA
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione RGE 10591/2022
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento Parte_1 delle deduzioni in premessa indicate: - per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa, accertato che il sig. è unico ed esclusivo titolare delle somme depositate sui Parte_1 conti correnti e/o rapporti bancari cointestati con la sig.ra , oggetto della Controparte_3 procedura esecutiva opposta N RGE 10591/22- Trib. Roma- Giud. Dr. Salvati e che le stesse sono state illegittimamente oggetto di pignoramento mobiliare cosi come in premessa dedotto e comunque, accertato che la e per essa, quale mandataria, la , non Controparte_1 CP_2 aveva titolo ad agire esecutivamente ai danni del sig. : - dichiarare che la Parte_1
e per essa, quale mandataria, la non ha diritto di procedere al Controparte_1 CP_2 pignoramento dei suddetti beni e pertanto dichiarare illegittima e quindi nulla e/o inefficacie la suddetta procedura esecutiva e per l'effetto condannare la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la al ristoro di tutti i danni economici (patrimoniali –fisici etc.) anche CP_2 quelli morali e di immagine subiti e subendi dal sig. a causa dell'inizio della Parte_1 illegittima procedura esecutiva a suo danno quantificati in €. 30.000,00 e/o nella somma maggiore
e/o minore ritenuta di giustizia e/o quella che verrà provata nel corso del giudizio;
- condannare la e per essa, quale mandataria, la alla restituzione in favore del Controparte_1 CP_2 sig. di tutti gli importi che gli sono stati accreditati dai terzi pignorati giusta Parte_1 ordinanza di assegnazione del 12.06.2023 emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare opposta RGEN 10591/2022 e così come meglio indicati nella suddetta ordinanza di assegnazione
(cfr. all.6 atto di citazione per introduzione giudizio di merito) ivi comprese le spese liquidate a favore del creditore procedente per il processo esecutivo, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e che nell'ambito di detto procedimento sono stati accertati essere di esclusiva proprietà del sig. ; -si chiede, inoltre, che e per essa, Parte_1 Controparte_1 quale mandataria, la venga condannata al ristoro di tutte le spese legali e di CP_2 giustizia che il sig. ha dovuto sostenere per la proposizione del giudizio di Parte_1 opposizione ex art. 619 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
Per “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare, per le causali Controparte_1 tutte esposte, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per “[… ] Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertato che Controparte_3 sono state sottoposte a pignoramento e poi assegnate al creditore procedente e per CP_1 essa, quale mandataria, la somme che non erano di proprietà della sig.ra Parte_2
in tutto o in parte e che comunque non sono stati rispettati i limiti di Controparte_3 pignorabilità previsti dalla normativa in materia dichiarare illegittima e quindi nulla e/o inefficacie la procedura esecutiva opposta N. R.G.E N 10591/22-Tribunale di Roma-Giud. Dr Salvati e per
2 l'effetto condannare la e per essa, quale mandataria la alla CP_1 Parte_2 restituzione in favore della sig.ra di tutti gli importi che gli sono stati Controparte_3 illegittimamente accreditati in ragione della suddetta procedura, nonostante non potessero essere assoggettati a vincolo anche perché eccedenti il limite di pignorabilità. Con vittoria di spese di lite”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo: I – accertare la piena legittimità Controparte_5
e correttezza del comportamento tenuto dalla nel caso in esame, con particolare riguardo CP_6 Cont al contenuto della veridica dichiarazione di terzo resa dalla stessa La si rimette, CP_6 poi, alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice Unico, relativamente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione di terzo proposta dal sig. , ai sensi dell'art. 619 c.p.c.”. Parte_1
FATTO
Con atto di pignoramento dei crediti presso terzi agiva in via esecutiva nei Controparte_1 confronti di per la somma di € 649.107,73, pignorando le somme depositate nei Controparte_3 conti correnti aperti presso e (terze Controparte_4 Controparte_5 pignorate).
Dall'esame delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. emergeva che erano stati sottoposti a pignoramento:
- giusta dichiarazione ex art 547 c.p.c della , “ .. alla data di notifica del Controparte_4 pignoramento risulta cointestataria con terzi soggetti di due distinti Controparte_3 rapporti di conto corrente”
• Il primo con un saldo attivo di € 169,69, vincolato nella misura del 50% e quindi per un importo di € 84,84
• il secondo con un saldo attivo di € 9.145,53, vincolato nella misura del 50% e quindi per un importo di € 4.572,76
• A quest'ultimo rapporto, così come dichiarato dalla Banca, è associato un conto cointestato in valuta estera/dollari con saldo di € 2.923,37, vincolato nella misura del
50% e quindi per un importo di € 1.461,58 dollari
• A ciascuno dei due predetti rapporti di c/c “è associato un dossier titolo cointestato…”;
- giusta dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di due rapporti di c/c alla stessa intestati CP_6 di cui uno in valuta estera, vincolato sino al limite di UsaDollari USD 32.187,30 e l'altro vincolato sino al limite di € 13.459,37.
Con ricorso depositato in data 01.12.2022 proponeva opposizione, eccependo: Parte_1
- ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., la nullità e/o illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica dell'avviso ex art. 599 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 619 c.p.c.:
3 a) di essere cointestatario, unitamente all'esecutata, del conto corrente estero presso la CP_6
deducendo che tale situazione non era stata specificata nella dichiarazione ex art. 547
[...]
c.p.c.; Contr b) che le somme sottoposte a vincolo presso i terzi e erano di sua esclusiva CP_4 appartenenza, nonostante le cointestazioni, deducendo che aveva sempre gestito quei rapporti, sui quali sono depositati esclusivamente proventi della propria attività lavorativa, dei propri investimenti e disinvestimenti.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Si costituivano:
- l'esecutante, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto non avendo il terzo opponente dato prova della titolarità esclusiva delle somme staggite,
- l'esecutata, aderendo alle eccezioni formulate dall'opponente (marito dell'esecutata),
- evidenziando la correttezza del suo operato in veste di terzo pignorato e CP_6
l'esattezza del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., per aver vincolato il 50% delle somme depositate nel c/c in valuta estera n. 815495 (trattandosi di conto cointestato con altro soggetto estraneo alla procedura esecutiva) e l'intera somma disponibile sui c/c bancari n.ri 4773 e 734 (poiché intestati esclusivamente alla sig.ra
, essendo alla stessa preclusa ogni indagine relativa alla effettiva titolarità delle CP_3 somme presente su conti correnti cointestati.
Il G.E., letti gli atti, assegnava alle parti termine per depositare documenti ed eventuali memorie esplicative. Solo non depositava la nota integrativa. Parte_1
Con ordinanza del 12.06.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
in pari data, emetteva ordinanza di assegnazione.
Avverso la detta ordinanza cautelare proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Parte_1
c.p.c., dichiarato inammissibile dal Collegio essendo stata definita la procedura esecutiva con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione a favore della parte creditrice procedente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 di merito e riproponendo il motivo di opposizione di cui Controparte_1 Controparte_3 all'art. 619 c.p.c. Ha, quindi, chiesto al giudice adito di dichiarare che il è unico ed Parte_1 esclusivo titolare delle somme depositate sui conti correnti e/o rapporti bancari cointestati con la sig.ra , oggetto della procedura esecutiva opposta R.G.E. n. 10591/2022, di Controparte_3 condannare l'esecutante al risarcimento del danno e alla restituzione degli importi “che nelle more
4 fossero stati assegnati giusta ordinanza di assegnazione del 12.06.2023”, con vittoria di spese di lite.
Ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, e (Cass. n. 13533/2021). Controparte_4 Controparte_5
si è costituita chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto.
Anche si è costituita, aderendo alla tesi difensiva dell'opponente (marito della Controparte_3 esecutata, in separazione dei beni) e sostenendo che con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. quest'ultimo abbia fornito prova che le somme depositate sui rapporti di c/c cointestati ed oggetto di pignoramento non appartengono alla debitrice esecutata, in qualsiasi percentuale, essendo di esclusiva spettanza dell'opponente e che, pertanto, non potevano essere sottoposte al vincolo e di conseguenza assegnate al creditore procedente.
si è costituita evidenziando di aver correttamente provveduto a Controparte_5 vincolare soltanto il 50% delle somme depositate nel c/c in valuta estera n. 815495 ed ad apporre il vincolo pignoratizio sull'intero saldo disponibile dei due rapporti intestati alla sola Sig.ra CP_3
(c/c bancari n.ri 4773 e 734); ha poi precisato che ai fini della dichiarazione del terzo, in ogni caso,
è preclusa qualsiasi indagine ulteriore, da parte dell'istituto bancario, volta a rilevare l'individuazione dell'effettivo beneficiario dei singoli accrediti, poiché tale prerogativa non compete al terzo pignorato, che deve rendere una dichiarazione veridica ed è tenuto a precisi obblighi di custodia, al fine di garantire il diritto del creditore procedente.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.04.2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 17.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
DIRITTO
Deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_4 costituita nel presente giudizio di merito.
Risulta incontestato e comunque documentalmente provato che l'opponente, sig.
[...]
, è cointestatario con la debitrice esecutata di due rapporti di c/c accesi presso la Parte_1
FinecoBank S.p.A. e di un conto in valuta estera acceso presso la (n. 815495); rapporti CP_6 che sono stati oggetto di pignoramento da parte di unitamente ai c/c bancari n.ri Controparte_1
4773 e 734 aperti presso ed intestati in via esclusiva alla esecutata, sig.ra CP_6 CP_3
[...]
5 Con l'opposizione ex art. 619 c.p.c. ha eccepito la esclusiva titolarità delle Parte_1 somme depositate presso i conti correnti cointestati (“fittiziamente”) con la coniuge CP_3
in separazione patrimoniale dei beni. A sostegno della propria tesi, ha
[...] Parte_1 prodotto dei “resoconti” dei movimenti bancari ed alcuni estratti di conto corrente sui due diversi
Istituti Bancari terzi pignorati (estratti di c/c n. 000002818756 di da aprile Controparte_4
2016; estratti di c/c 815495 di da gennaio 2013), dai quali l'opponente intende far CP_6 emergere che, nel corso degli anni, le partite a credito su tali conti sono derivate esclusivamente da accrediti a proprio favore da parte di terzi soggetti o da versamenti dello stesso.
ha altresì eccepito la incompletezza ed erroneità delle dichiarazioni rese dai terzi Parte_1 pignorati:
- Per non aver entrambi specificato il nome del cointestatario dei conti correnti, Contr
- Per non aver specificato che il conto corrente in valuta estera è cointestato, vincolando l'intero saldo.
In merito a tale ultima questione, i giudici di legittimità hanno chiarito che il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato (v., per tutti, Cass. n. 5037/2017).
Orbene, nel caso di specie sia sia hanno reso dichiarazioni CP_6 Controparte_4 conformi al dettato codicistico e al citato orientamento unanime della giurisprudenza della Suprema
Corte, indicando gli importi depositati sui conti correnti aperti presso i detti istituti bancari e specificando le somme vincolate in favore della procedura esecutiva, tenendo conto della contitolarità dei rapporti bancari. In particolare, ha dato atto della contitolarità dei due CP_4 conti correnti e ha, quindi, apposto il vincolo nei limiti del 50% delle somme ivi giacenti;
anche avuto riguardo al conto corrente in valuta estera cointestato, ha vincolato la metà delle CP_6 somme disponibili (v. estratto di conto corrente allegato da al ricorso cautelare in Parte_1 opposizione in copia sub 4, dal quale risulta che alla data del 30.09.2022 il saldo era di USD Contr 64.357,68, a fronte del quale ha vincolato esclusivamente USD 32.187,30) mentre ha apposto il vincolo sull'intero saldo disponibile sui conti correnti nn. 4773 e 734 intestati esclusivamente all'esecutata.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono
6 regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015 che ha ritenuto superata la presunzione de qua, e ritenuta raggiunta la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi cointestatari, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).
Trattasi di una presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, co. 2, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente – ovvero logistiche – come nell'ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario – provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario).
Orbene, la documentazione prodotta da non è idonea a superare la presunzione di cui Parte_1 all'art. 1298 co. 2 c.c. In particolare:
- l'opponente ha prodotto gli estratti bancari riferiti ad uno solo dei due conti correnti aperti presso (n. 000002818756), Controparte_4
- l'opponete non ha depositato il primo e/o i primi estratti bancari del conto n. 000002818756 di (nell'estratto trimestrale di aprile/maggio/giugno 2016 risulta un Controparte_4 saldo iniziale di + € 2.862,78),
- dagli estratti del conto corrente n. 000002818756 di risultano essere Controparte_4 stati effettuati il 24.06.2018 e il 25.06.2018 due giroconti dal c/c 5650682/01 rispettivamente di € 160.000,00 e di € 20.000,00, rispetto ai quali nulla ha detto Parte_1 nei suoi scritti difensivi,
- l'opponete non ha depositato tutti gli estratti bancari del conto n. 815495 di che CP_6 lo stesso afferma essere stato aperto nell'anno 2003 ed alimentato nell'anno 2010 da sue
7 rimesse (proventi delle sue produzioni cinematografiche), mentre gli estratti si riferiscono al periodo 2013-2022;
- i “resoconti” dei movimenti bancari non hanno valore probatorio, essendo privi di intestazione della banca.
Non essendo stata fornita dal , sul quale gravava l'onus probandi, la dimostrazione che Parte_1 le somme versate sui c/c sono di sua esclusiva pertinenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Contr Nei rapporti con l'esecutante e con il terzo pignorato le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € Parte_1
52.000,00 tenuto conto dell'importo assegnato;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
Nulla sulle spese nei rapporti tra e poiché non costituita. Parte_1 Controparte_4
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e nei cui confronti non sono state Parte_1 CP_3 spiegate domande e che, peraltro, aderito alle eccezioni formulate dal coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta l'opposizione,
- condanna al pagamento in favore di e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre CP_2 accessori di legge se dovuti,
- condanna al pagamento in favore di al pagamento delle Parte_1 CP_6 spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di legge se dovuti,
- nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_4
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
Si comunichi.
Roma, 06.06.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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