CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.SS Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.SS Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.SS Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2260/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3474/2022 pubblicata il
15.6.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Perna Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difso CP_1 dall'avv.to A. M. Ingala
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021 al Tribunale di Napoli il Pt_1 esponeva di avere presentato all' la domanda per il CP_1 riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento e di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
che in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, interveniva in data
27.05.2021 la omologa favorevole, riconoscendogli l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.01.2020. Precisava di aver trasmesso in data
10.06.2021 il Mod. AP70 all' convenuto che in data 14.07.2021 CP_2 gli comunicava “Si resta in attesa di OPZIONE al pagamento di una prestazione (indennità d'accompagnamento oppure pensione di inabilità civile ai ciechi parziali con pensione ed indennità speciale) in quanto, a seguito di verifica della documentazione medico-legale da parte del Centro Medico Legale, il sig. risulta nella Pt_1 condizione di NON PLURIMINORATO”; di avere, in replica alla predetta richiesta, inoltrato all' una comunicazione con la quale CP_1 affermava che: “La verifica del Centro medico-legale è quanto meno tardiva, le contestazioni andavano manifestate prima dell'omologa e nel termine fiSSto dal giudice, aprendo una fase giudiziale a cognizione piena, dove andavano specificati i motivi della contestazione in contraddittorio con il ricorrente. Non è possibile, ora, opporre alla liquidazione del beneficio economico accertato in sede di ATPO, motivi di natura prettamente sanitari, precludendo una corretta difesa del ricorrente. In assenza di contestazioni, si è chiusa definitivamente la fase dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Per tale motivo, il sig.
non deve operare alcuna scelta e la prestazione riconosciuta Pt_1 dal Tribunale di Napoli dev'essere liquidata”. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli lamentando che l' non aveva ancora provveduto CP_1
a erogare il dovuto per indennità di accompagnamento e concludeva chiedendo dichiararsi il diritto a percepire l'indennità predetta dal
16.01.2020 (data del riconoscimento a seguito di decreto di omologa conclusivo del giudizio di ATP), oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio l' , rilevando in generale che per poter CP_1 beneficiare tanto dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili quanto dell'indennità ciechi, è neceSSrio che un eventuale c.t.u. esamini l'ammissibilità della pluriminorazione sulla base delle restanti patologie, valutando se escluse tutte le patologie oculari, in base alle altre restanti patologie accertate, il soggetto si poteva considerare già invalido con diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili. Ciò posto, l' deduceva che CP_1 il ricorrente in seguito a domanda del 3/2/2020 era stato già riconosciuto cieco parziale, e che, come si evinceva dalla CTU della d.SS motivo determinante per la concessione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento era stato l'accertamento di problematiche visive. Rappresentava che l'ufficio sanitario a CP_1 seguito di esame della documentazione medica, concludeva per l'assenza della condizione di pluriminorazione, conclusione cui si perveniva sulla base del verbale di cecità civile e della summenzionata CTU della d.SS , consulenza che aveva Per_1 considerato quale infermità prevalente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento il gravissimo deficit visivo e da cui era dato trarsi che le altre infermità accertate non erano tali da integrare da sole, senza la cecità, il suddetto requisito.
L' concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. CP_1
Il Giudice di primo grado dichiarava che il ricorrente era soggetto abbisognevole di accompagnamento dal 16.1.2020 e rigettava, nel resto, il ricorso compensando le spese di lite.
Propone appello l'assistito eccependo che, terminata la procedura di
ATP in assenza di contestazioni, l' non avrebbe potuto più CP_1 contrastare le intangibili conclusioni del c.t.u. e che la mancata contestazione dell' e il susseguente procedimento con rito CP_1 ordinario, gli avevano impedito di adeguatamente difendersi e dimostrare il suo status di soggetto pluriminorato.
pag. 3/8 L'appellante ritiene che, all'esito della c.t.u., l' avrebbe CP_1 dovuto contestarne le conclusioni ed introdurre un giudizio ordinario teso ad accertare l'esistenza o meno dello stato di soggetto pluriminorato, in mancanza dovendo essere condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento in proprio favore dal 16.01.2020, oltre agli interessi come per legge ed oltre le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
L' replica che l'impugnata sentenza deve essere confermata in CP_1 base alle motivazioni sulle quali si fonda la sentenza steSS ed alla luce delle motivazioni già esposte in primo grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'appello è infondato avendo il Tribunale applicato correttamente le regole proprie del procedimento volto all'accertamento della condizione di invalidità di cui all'art.445 bis cpc.
La tesi propugnata dall'appellante (già in primo grado) è quella di sostenere che all'indomani della emissione del decreto l' avrebbe CP_1 dovuto pagare la prestazione (il cui requisito sanitario era stato accertato nel procedimento ATP) ovvero introdurre giudizio di opposizione al fine di far valere la pluriminorazione.
La tesi non è condivisibile.
La Corte di CaSSzione nella sentenza n.30828/2024 (in un caso in cui l' aveva eccepito la decadenza nel giudizio introdotto dalla CP_1 parte privata per ottenere il diritto alla prestazione a seguito di decreto di omologa positivo) ha affermato: “In relazione al procedimento di «accertamento tecnico preventivo obbligatorio» questa
Corte (Cass. 28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa
pag. 4/8 non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non poSSno cristallizzarsi alla fase sommaria «con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale». 12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive
(v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente
l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445 bis cod.proc.civ. 14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui «il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare
l'emissione del decreto di omologa […] può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione» (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emeSS in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ult.co., cod.proc.civ. è «per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva
(il c.d. requisito sanitario)». 15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto «riconducibili ad unitarietà» in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art.
445 bis cod.proc.civ. 16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad
pag. 5/8 oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie
«strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui
l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. cod.proc.civ. (cd.
«giudizio di opposizione ad ATP»). 17. Logico corollario delle regole così fiSSte è che ove l' non poSS «agevolmente» dimostrare in CP_1 sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della steSS, in sede di «verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente» (art.
445 bis, comma 5, cod.proc.civ.), e potrà poi eccepire i «fatti estintivi, impeditivi o modificativi» dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'intereSSto ai sensi dell'art.
442 cod.proc.civ. 18. Nel caso di specie, l' in sede di verifica CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., ha ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003. Ha, quindi, negato la prestazione e, nel successivo giudizio intrapreso dall'assistito, ha opposto il mancato rispetto del termine semestrale per proporre la domanda giudiziale (……) 20. Va infatti affermato che l' CP_1 nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi
pag. 6/8 del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere». Può, però, anche limitarsi
a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma
5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria - intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo
a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
In base a tali cristallini principi, applicati al caso in esame,
l' , in sede di verifica successiva alla omologa positiva, ben CP_1 poteva eccepire il fatto impeditivo del pagamento della prestazione in presenza della condizione di pluriminorazione del (peraltro Pt_1 non contestata ed emergente dal contenuto della consulenza tecnica svolta in sede di ATP), invitando, sostanzialmente, l'assistito a operare la scelta tra le due prestazione incompatibili (pensione cieco parziale già goduta e indennità di accompagnamento) in difetto della quale alcun pagamento della indennità di accompagnamento era possibile.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento, rilevando come l' avesse legittimamente opposto in sede di CP_1 controlli amministrativi la necessità di esercitare opzione tra le due prestazioni ex pluriminorazione, senza dover instaurare alcun giudizio di merito né introdurre la questione nel corso della prima fase del procedimento ex art.445 bis cpc.
Nulla per le spese di lite attesa la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc in atti.
pag. 7/8 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 9.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.SS Laura Scarlatelli d.SS Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.SS Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.SS Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.SS Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2260/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3474/2022 pubblicata il
15.6.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Perna Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difso CP_1 dall'avv.to A. M. Ingala
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021 al Tribunale di Napoli il Pt_1 esponeva di avere presentato all' la domanda per il CP_1 riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento e di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
che in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, interveniva in data
27.05.2021 la omologa favorevole, riconoscendogli l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.01.2020. Precisava di aver trasmesso in data
10.06.2021 il Mod. AP70 all' convenuto che in data 14.07.2021 CP_2 gli comunicava “Si resta in attesa di OPZIONE al pagamento di una prestazione (indennità d'accompagnamento oppure pensione di inabilità civile ai ciechi parziali con pensione ed indennità speciale) in quanto, a seguito di verifica della documentazione medico-legale da parte del Centro Medico Legale, il sig. risulta nella Pt_1 condizione di NON PLURIMINORATO”; di avere, in replica alla predetta richiesta, inoltrato all' una comunicazione con la quale CP_1 affermava che: “La verifica del Centro medico-legale è quanto meno tardiva, le contestazioni andavano manifestate prima dell'omologa e nel termine fiSSto dal giudice, aprendo una fase giudiziale a cognizione piena, dove andavano specificati i motivi della contestazione in contraddittorio con il ricorrente. Non è possibile, ora, opporre alla liquidazione del beneficio economico accertato in sede di ATPO, motivi di natura prettamente sanitari, precludendo una corretta difesa del ricorrente. In assenza di contestazioni, si è chiusa definitivamente la fase dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Per tale motivo, il sig.
non deve operare alcuna scelta e la prestazione riconosciuta Pt_1 dal Tribunale di Napoli dev'essere liquidata”. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli lamentando che l' non aveva ancora provveduto CP_1
a erogare il dovuto per indennità di accompagnamento e concludeva chiedendo dichiararsi il diritto a percepire l'indennità predetta dal
16.01.2020 (data del riconoscimento a seguito di decreto di omologa conclusivo del giudizio di ATP), oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio l' , rilevando in generale che per poter CP_1 beneficiare tanto dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili quanto dell'indennità ciechi, è neceSSrio che un eventuale c.t.u. esamini l'ammissibilità della pluriminorazione sulla base delle restanti patologie, valutando se escluse tutte le patologie oculari, in base alle altre restanti patologie accertate, il soggetto si poteva considerare già invalido con diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili. Ciò posto, l' deduceva che CP_1 il ricorrente in seguito a domanda del 3/2/2020 era stato già riconosciuto cieco parziale, e che, come si evinceva dalla CTU della d.SS motivo determinante per la concessione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento era stato l'accertamento di problematiche visive. Rappresentava che l'ufficio sanitario a CP_1 seguito di esame della documentazione medica, concludeva per l'assenza della condizione di pluriminorazione, conclusione cui si perveniva sulla base del verbale di cecità civile e della summenzionata CTU della d.SS , consulenza che aveva Per_1 considerato quale infermità prevalente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento il gravissimo deficit visivo e da cui era dato trarsi che le altre infermità accertate non erano tali da integrare da sole, senza la cecità, il suddetto requisito.
L' concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. CP_1
Il Giudice di primo grado dichiarava che il ricorrente era soggetto abbisognevole di accompagnamento dal 16.1.2020 e rigettava, nel resto, il ricorso compensando le spese di lite.
Propone appello l'assistito eccependo che, terminata la procedura di
ATP in assenza di contestazioni, l' non avrebbe potuto più CP_1 contrastare le intangibili conclusioni del c.t.u. e che la mancata contestazione dell' e il susseguente procedimento con rito CP_1 ordinario, gli avevano impedito di adeguatamente difendersi e dimostrare il suo status di soggetto pluriminorato.
pag. 3/8 L'appellante ritiene che, all'esito della c.t.u., l' avrebbe CP_1 dovuto contestarne le conclusioni ed introdurre un giudizio ordinario teso ad accertare l'esistenza o meno dello stato di soggetto pluriminorato, in mancanza dovendo essere condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento in proprio favore dal 16.01.2020, oltre agli interessi come per legge ed oltre le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
L' replica che l'impugnata sentenza deve essere confermata in CP_1 base alle motivazioni sulle quali si fonda la sentenza steSS ed alla luce delle motivazioni già esposte in primo grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'appello è infondato avendo il Tribunale applicato correttamente le regole proprie del procedimento volto all'accertamento della condizione di invalidità di cui all'art.445 bis cpc.
La tesi propugnata dall'appellante (già in primo grado) è quella di sostenere che all'indomani della emissione del decreto l' avrebbe CP_1 dovuto pagare la prestazione (il cui requisito sanitario era stato accertato nel procedimento ATP) ovvero introdurre giudizio di opposizione al fine di far valere la pluriminorazione.
La tesi non è condivisibile.
La Corte di CaSSzione nella sentenza n.30828/2024 (in un caso in cui l' aveva eccepito la decadenza nel giudizio introdotto dalla CP_1 parte privata per ottenere il diritto alla prestazione a seguito di decreto di omologa positivo) ha affermato: “In relazione al procedimento di «accertamento tecnico preventivo obbligatorio» questa
Corte (Cass. 28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa
pag. 4/8 non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non poSSno cristallizzarsi alla fase sommaria «con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale». 12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive
(v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente
l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445 bis cod.proc.civ. 14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui «il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare
l'emissione del decreto di omologa […] può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione» (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emeSS in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ult.co., cod.proc.civ. è «per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva
(il c.d. requisito sanitario)». 15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto «riconducibili ad unitarietà» in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art.
445 bis cod.proc.civ. 16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad
pag. 5/8 oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie
«strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui
l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. cod.proc.civ. (cd.
«giudizio di opposizione ad ATP»). 17. Logico corollario delle regole così fiSSte è che ove l' non poSS «agevolmente» dimostrare in CP_1 sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della steSS, in sede di «verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente» (art.
445 bis, comma 5, cod.proc.civ.), e potrà poi eccepire i «fatti estintivi, impeditivi o modificativi» dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'intereSSto ai sensi dell'art.
442 cod.proc.civ. 18. Nel caso di specie, l' in sede di verifica CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., ha ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003. Ha, quindi, negato la prestazione e, nel successivo giudizio intrapreso dall'assistito, ha opposto il mancato rispetto del termine semestrale per proporre la domanda giudiziale (……) 20. Va infatti affermato che l' CP_1 nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi
pag. 6/8 del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere». Può, però, anche limitarsi
a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma
5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria - intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo
a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
In base a tali cristallini principi, applicati al caso in esame,
l' , in sede di verifica successiva alla omologa positiva, ben CP_1 poteva eccepire il fatto impeditivo del pagamento della prestazione in presenza della condizione di pluriminorazione del (peraltro Pt_1 non contestata ed emergente dal contenuto della consulenza tecnica svolta in sede di ATP), invitando, sostanzialmente, l'assistito a operare la scelta tra le due prestazione incompatibili (pensione cieco parziale già goduta e indennità di accompagnamento) in difetto della quale alcun pagamento della indennità di accompagnamento era possibile.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento, rilevando come l' avesse legittimamente opposto in sede di CP_1 controlli amministrativi la necessità di esercitare opzione tra le due prestazioni ex pluriminorazione, senza dover instaurare alcun giudizio di merito né introdurre la questione nel corso della prima fase del procedimento ex art.445 bis cpc.
Nulla per le spese di lite attesa la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc in atti.
pag. 7/8 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 9.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.SS Laura Scarlatelli d.SS Rosa B. Cristofano
pag. 8/8