Articolo 107 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 106Articolo 108
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15 marzo 1969
Art. 107.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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