Articolo 107 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 106Articolo 108
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24 ottobre 1942
Art. 107. Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942