Art. 107. Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.