Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG 229/2024 riservata in decisione senza termini, ex art. 127 ter cpc, in data 3.1.2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale
T R A
( ), rappresenta e difesa dall'Avv. Silvia Manildo – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti -;
E
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Custureri e Domenico Rosso – giusta procura in atti -;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.4.2024 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.8.2012 e che dall'unione non nascevano figli – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale alle pattuite condizioni, dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 cpc – comunicata al
PM – riassegnata in data 12.11.2024 la causa al sottoscritto Giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione
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Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“- I coniugi vivranno separati conducendo vite autonome, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro.
- La casa coniugale sita a Pizzoni (VV) Vico Carabinieri N.S. Donato n. 12 di esclusiva proprietà della sig.r rimarrà alla moglie completa di ogni arredo e pertinenze. Pt_1
- a regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione la sig.ra corrisponderà a favore del marito, sig. la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
6.500,00, che comprende il rimborso delle rate di mutuo pagate, spese straordinarie e il pagamento dell'atto notarile di donazione della casa coniugale.
- Il veicolo Fiat tg. FE285KY di proprietà del sig sarà trasferito alla Controparte_1 sig.r che si farà carico dei costi del passaggio di proprietà e al pagamento delle Pt_1 restanti rate della finanziaria.
- I coniugi hanno già provveduto alla divisione degli altri beni in comune ivi compresa la ripartizione in egual misura delle giacenze esistenti sul conto cointestato acceso press e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno Controparte_2 dall'altra.
- i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e – smg – con le condizioni concordate e riportate in parte
[...] Controparte_1
Pag. 2 a 3 motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzoni (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello
Stato Civile) (R.A.M. Anno 2012 Parte II Serie A Atto N. 2);
C. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. telematica dell'8.1.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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