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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 752/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo titolare , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giovanni Limina. attore-opponenteE
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Rosellina Madeo. convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 28.2.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. L' ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 396/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.6.2020 con il quale veniva condannata al pagamento di € 10.110,00, oltre interessi e spese, per le prestazioni professionali rese dal commercialista Dott. (attività di Controparte_1 contabilità e consulenza aziendale) tra il 2009 e il 2017. Ha eccepito: -l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa, basata unicamente su una fattura artatamente predisposta al termine del rapporto professionale;
-la intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. delle annualità oltre il triennio antecedente la richiesta avanzata dalla controparte con la lettera di messa in mora del 22.2.2019; -di avere già corrisposto per le annualità 2016, 2017 e 2018 € 8.000,00 a mezzo assegni. Ha poi dedotto che l'opposto aveva omesso di riconsegnarle tutti i documenti contabili e fiscali. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “1) dichiarare, stante l'infondatezza della pretesa creditoria anche per inesistenza della relativa prova, l'inammissibilità e nullità decreto ingiuntivo n. 396/2020 del 05/06/2020 - RG n. 772/2020 – emesso dal Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott. Di Giovanni, notificato il 04.02.2021. Conseguentemente, revocare e rendere perciò privo di efficacia giuridica, con ogni conseguenza di legge, il medesimo opposto monitorio;
2) dichiarare in ogni caso, ex art. 2956, I co.n.2 c.c., l'intervenuta prescrizione del medesimo asserito credito di cui al monitorio oggetto della presente opposizione per le annualità antecedenti al triennio della relativa richiesta avanzata da controparte medesima con raccomandata a.r. del 22.02.2019, accertando e dichiarando, altresì, che per annualità 2016, 2017 e 2018 il dr. ha ricevuto dalla società opponente, a saldo del suo compenso professionale, la Controparte_1 complessiva somma di € 8.000,00 a mezzo di n. 2 assegni di conto corrente bancario, uno di € 5.000,00 e l'altro di € 3.000,00. Anche in tal caso, revocare e rendere perciò privo di efficacia giuridica, con ogni conseguenza di legge, il medesimo opposto monitorio;
3) in via subordinata, e salvo gravame, previa revoca del monitorio opposto, rideterminare l'effettivo credito vantato dalla parte opposta dr. alla stregua delle circostanze, Controparte_1 contestazioni ed eccezioni sopra esposte;
4) accertare e dichiarare fondata la richiesta di restituzione della documentazione per come sopra richiesta e, pertanto, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale all'uopo ordinando al dr. di restituire immediatamente a favore di titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1 azienda agricola, tutta la documentazione contabile ed aziendale inerente al pregresso rapporto intercorso tra le parti medesime.”.
2. Si è costituito in giudizio il Dott. , il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
*****************************
2
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736).
3 Ciò posto, nel caso di specie è del tutto incontestata l'esistenza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, vale a dire il mandato professionale conferito dalla parte opponente al Dott. . Controparte_1
Può ritenersi inoltre provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'effettivo e corretto adempimento delle relative prestazioni da parte del professionista, trattandosi di circostanze non specificamente contestate dalla parte opponente la quale non ha negato apertamente di aver beneficiato dell'attività contabile demandata al Dott.
e per la quale quest'ultimo ha richiesto il relativo compenso. Controparte_1
Depone in tal senso anche il fatto che nella missiva del 20.3.2019, trasmessa dall'opponente in risposta all'atto di costituzione in mora del 22.2.2019, non erano stati in alcun modo contestati dall' né Parte_1
l'avvenuto conferimento dell'incarico né il concreto espletamento delle attività contabili a cui si riferiva la richiesta di pagamento. Alla luce di quanto esposto la pretesa creditoria avanzata dal Dott. CP_1
deve ritenersi fondata.
[...]
4. Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. (Si prescrive in tre anni il diritto:...2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”) si osserva quanto segue. In punto di decorrenza del termine prescrizionale occorre tenere conto del principio secondo cui “con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cassazione civile sez. II, 14/03/2016, n.4951). Nel caso di specie il Dott. ha richiesto in sede monitoria i compensi per le CP_1 attività espletate fino al 2017: è da questa data, quindi, che va fatto decorrere il termine della prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c..
In tale ottica, la già citata diffida di pagamento del 22.2.2019 inviata dal Dott.
tramite raccomandata A/R e pervenuta all'indirizzo Controparte_1 dell'opponente in data 5.3.2019 costituisce un idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale, il quale risulta essere stato nuovamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa avvenuta nel 2021. È pertanto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'opposto di ricevere il compenso per le annualità oltre il triennio antecedente la richiesta avanzata con la suddetta raccomandata del 22.2.2019.
4.1. La parte opponente ha poi dedotto di aver già corrisposto interamente il compenso per le annualità 2016, 2017 e 2018, mediante il pagamento di € 8.000,00
4 avvenuto mediante 2 assegni bancari uno risalente al 2017 di € 3.000,00 e l'altro risalente al 2018 di € 5.000,00. A fronte di ciò la parte opposta ha dedotto che i due menzionati titoli di credito erano stati rilasciati non in pagamento della fattura sottesa al decreto ingiuntivo per cui è causa, bensì in acconto, per la contabilità pregressa, sulla maggiore somma dovuta, per l'attività professionale espletata per altra e distinta società ovvero per la Parte_2
Detto assunto è avvalorato dalle due fatture prodotte dall'opposto, la n. 18 del 20.5.2017 di € 3.000,23 e la n. 34/A dell'1.10.2018 di € 5.000,39 le quali riportano nella causale prestazioni relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e risultano ambedue indirizzare alla Parte_3
La parte opponente nei confronti di tale allegazione e della documentazione appena richiamata non ha svolto alcuna tempestiva contestazione. A ciò si aggiunga che secondo un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.115). Fatta applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate deve rilevarsi che l'opponente –sulla quale gravava il relativo onere a fronte delle contestazioni dell'opposto sopra richiamate- non è stata in grado di fornire una soddisfacente prova della riferibilità degli assegni in questione al pagamento delle prestazioni rese nei confronti dell' riferibili alle annualità Parte_1
2016, 2017 e 2018. Inoltre l'opponente non ha provato di aver effettuato ulteriori pagamenti in favore dell'opposto per le prestazioni effettuate in tale periodo.
5. Sulla scorta delle suesposte argomentazione l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
6. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. La stessa si palesa infatti eccessivamente generica. La parte non ha specificato a quale documentazione essa faccia riferimento avendo lamentato genericamente la mancata restituzione “di tutti i relativi documenti contabili e fiscali” a suo dire detenuti dalla controparte.
5 Non ha in alcun modo precisato quali siano i documenti a cui è rivolta la doglianza (fatture, dichiarazioni fiscali o altro) né il relativo anno di riferimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta dall' e per l'effetto Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 396/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.6.2020;
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dall' ; Parte_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 26/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo titolare , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giovanni Limina. attore-opponenteE
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Rosellina Madeo. convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 28.2.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. L' ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 396/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.6.2020 con il quale veniva condannata al pagamento di € 10.110,00, oltre interessi e spese, per le prestazioni professionali rese dal commercialista Dott. (attività di Controparte_1 contabilità e consulenza aziendale) tra il 2009 e il 2017. Ha eccepito: -l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa, basata unicamente su una fattura artatamente predisposta al termine del rapporto professionale;
-la intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. delle annualità oltre il triennio antecedente la richiesta avanzata dalla controparte con la lettera di messa in mora del 22.2.2019; -di avere già corrisposto per le annualità 2016, 2017 e 2018 € 8.000,00 a mezzo assegni. Ha poi dedotto che l'opposto aveva omesso di riconsegnarle tutti i documenti contabili e fiscali. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “1) dichiarare, stante l'infondatezza della pretesa creditoria anche per inesistenza della relativa prova, l'inammissibilità e nullità decreto ingiuntivo n. 396/2020 del 05/06/2020 - RG n. 772/2020 – emesso dal Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott. Di Giovanni, notificato il 04.02.2021. Conseguentemente, revocare e rendere perciò privo di efficacia giuridica, con ogni conseguenza di legge, il medesimo opposto monitorio;
2) dichiarare in ogni caso, ex art. 2956, I co.n.2 c.c., l'intervenuta prescrizione del medesimo asserito credito di cui al monitorio oggetto della presente opposizione per le annualità antecedenti al triennio della relativa richiesta avanzata da controparte medesima con raccomandata a.r. del 22.02.2019, accertando e dichiarando, altresì, che per annualità 2016, 2017 e 2018 il dr. ha ricevuto dalla società opponente, a saldo del suo compenso professionale, la Controparte_1 complessiva somma di € 8.000,00 a mezzo di n. 2 assegni di conto corrente bancario, uno di € 5.000,00 e l'altro di € 3.000,00. Anche in tal caso, revocare e rendere perciò privo di efficacia giuridica, con ogni conseguenza di legge, il medesimo opposto monitorio;
3) in via subordinata, e salvo gravame, previa revoca del monitorio opposto, rideterminare l'effettivo credito vantato dalla parte opposta dr. alla stregua delle circostanze, Controparte_1 contestazioni ed eccezioni sopra esposte;
4) accertare e dichiarare fondata la richiesta di restituzione della documentazione per come sopra richiesta e, pertanto, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale all'uopo ordinando al dr. di restituire immediatamente a favore di titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1 azienda agricola, tutta la documentazione contabile ed aziendale inerente al pregresso rapporto intercorso tra le parti medesime.”.
2. Si è costituito in giudizio il Dott. , il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736).
3 Ciò posto, nel caso di specie è del tutto incontestata l'esistenza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, vale a dire il mandato professionale conferito dalla parte opponente al Dott. . Controparte_1
Può ritenersi inoltre provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'effettivo e corretto adempimento delle relative prestazioni da parte del professionista, trattandosi di circostanze non specificamente contestate dalla parte opponente la quale non ha negato apertamente di aver beneficiato dell'attività contabile demandata al Dott.
e per la quale quest'ultimo ha richiesto il relativo compenso. Controparte_1
Depone in tal senso anche il fatto che nella missiva del 20.3.2019, trasmessa dall'opponente in risposta all'atto di costituzione in mora del 22.2.2019, non erano stati in alcun modo contestati dall' né Parte_1
l'avvenuto conferimento dell'incarico né il concreto espletamento delle attività contabili a cui si riferiva la richiesta di pagamento. Alla luce di quanto esposto la pretesa creditoria avanzata dal Dott. CP_1
deve ritenersi fondata.
[...]
4. Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. (Si prescrive in tre anni il diritto:...2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”) si osserva quanto segue. In punto di decorrenza del termine prescrizionale occorre tenere conto del principio secondo cui “con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione” (Cassazione civile sez. II, 14/03/2016, n.4951). Nel caso di specie il Dott. ha richiesto in sede monitoria i compensi per le CP_1 attività espletate fino al 2017: è da questa data, quindi, che va fatto decorrere il termine della prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c..
In tale ottica, la già citata diffida di pagamento del 22.2.2019 inviata dal Dott.
tramite raccomandata A/R e pervenuta all'indirizzo Controparte_1 dell'opponente in data 5.3.2019 costituisce un idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale, il quale risulta essere stato nuovamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa avvenuta nel 2021. È pertanto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'opposto di ricevere il compenso per le annualità oltre il triennio antecedente la richiesta avanzata con la suddetta raccomandata del 22.2.2019.
4.1. La parte opponente ha poi dedotto di aver già corrisposto interamente il compenso per le annualità 2016, 2017 e 2018, mediante il pagamento di € 8.000,00
4 avvenuto mediante 2 assegni bancari uno risalente al 2017 di € 3.000,00 e l'altro risalente al 2018 di € 5.000,00. A fronte di ciò la parte opposta ha dedotto che i due menzionati titoli di credito erano stati rilasciati non in pagamento della fattura sottesa al decreto ingiuntivo per cui è causa, bensì in acconto, per la contabilità pregressa, sulla maggiore somma dovuta, per l'attività professionale espletata per altra e distinta società ovvero per la Parte_2
Detto assunto è avvalorato dalle due fatture prodotte dall'opposto, la n. 18 del 20.5.2017 di € 3.000,23 e la n. 34/A dell'1.10.2018 di € 5.000,39 le quali riportano nella causale prestazioni relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e risultano ambedue indirizzare alla Parte_3
La parte opponente nei confronti di tale allegazione e della documentazione appena richiamata non ha svolto alcuna tempestiva contestazione. A ciò si aggiunga che secondo un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.115). Fatta applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate deve rilevarsi che l'opponente –sulla quale gravava il relativo onere a fronte delle contestazioni dell'opposto sopra richiamate- non è stata in grado di fornire una soddisfacente prova della riferibilità degli assegni in questione al pagamento delle prestazioni rese nei confronti dell' riferibili alle annualità Parte_1
2016, 2017 e 2018. Inoltre l'opponente non ha provato di aver effettuato ulteriori pagamenti in favore dell'opposto per le prestazioni effettuate in tale periodo.
5. Sulla scorta delle suesposte argomentazione l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
6. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. La stessa si palesa infatti eccessivamente generica. La parte non ha specificato a quale documentazione essa faccia riferimento avendo lamentato genericamente la mancata restituzione “di tutti i relativi documenti contabili e fiscali” a suo dire detenuti dalla controparte.
5 Non ha in alcun modo precisato quali siano i documenti a cui è rivolta la doglianza (fatture, dichiarazioni fiscali o altro) né il relativo anno di riferimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta dall' e per l'effetto Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 396/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.6.2020;
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dall' ; Parte_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 26/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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