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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI OR all'udienza del 06/10/2025 nella causa n. 214/2025 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: carta docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di Parte_1 Controparte_2 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
1 RGL n. 214/2025
per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
2 RGL n. 214/2025
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025, l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che
“Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria negli aa.ss. per cui ha proposto domanda di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere anche attualmente assunta fino al 30.6.2026 da parte del resistente quale docente supplente (v. contratto depositato in data 3.10.2025). CP_2
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che
“Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad
€ 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3 RGL n. 214/2025
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 2.500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino.
Alessandria, il 6.10.2025.
Il Giudice
SI OR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI OR all'udienza del 06/10/2025 nella causa n. 214/2025 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: carta docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di Parte_1 Controparte_2 plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della ricorrente della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
1 RGL n. 214/2025
per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
2 RGL n. 214/2025
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025, l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che
“Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria negli aa.ss. per cui ha proposto domanda di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere anche attualmente assunta fino al 30.6.2026 da parte del resistente quale docente supplente (v. contratto depositato in data 3.10.2025). CP_2
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che
“Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad
€ 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3 RGL n. 214/2025
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 2.500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino.
Alessandria, il 6.10.2025.
Il Giudice
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