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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6998/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Maria Antonietta Rita Labianca
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_2 dall'Avv. Marialaura Basso
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_1
-INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
Con ordinanza, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero, in sede, per l'acquisizione del prescritto parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 concludeva come in atti.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 12.02.2025, si costituiva in giudizio
, il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di separazione personale dei Parte_2 coniugi, a sua volta, concludeva come in atti.
In data 14.03.2025, veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, a norma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., e, con ordinanza riservata del 17.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il ridetto Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede per l'acquisizione del prescritto parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato
è fallito (anche per la contumacia di parte resistente). È decorso, difatti, un periodo piuttosto lungo di osservazione e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla separazione, rinviando al prosieguo ogni decisione in ordine agli altri profili controversi.
Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che la pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale è ben possibile (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 277 comma 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio che individua un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegia motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale. Anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte non sono mancati richiami alla specialità dei processi di separazione e divorzio ed alla relativa disciplina come volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire ipotetiche condotte defatigatorie o ostative.
In siffatta prospettiva, considerati, da un lato, il tempo intercorso dall'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, e, dall'altro, la pendenza di controversie su alcune questioni, in ordine alle quali le parti hanno avanzato varie richieste, è ravvisabile, nel caso in esame, quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, posto dalle Sezioni Unite della Corte
Suprema, a fondamento della decisione anticipata e limitata alla sola separazione personale.
A ciò deve infine aggiungersi che il predetto insegnamento giurisprudenziale, da ultimo, è stato recepito dal legislatore con la disposizione di cui all'articolo 709 bis c.p.c. (entrato in vigore l'1.3.2006 ed applicabile, quindi, ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), norma che prevede, espressamente, che, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento della prole o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva, relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6998/2024 R.G. tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio civile, celebrato in Palo Parte_2 del Colle (BA), il 28.07.2020, iscritto nel registro degli atti del predetto Comune (atto n. 13, parte I, anno
2020);
MANDA al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6998/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Maria Antonietta Rita Labianca
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_2 dall'Avv. Marialaura Basso
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_1
-INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
Con ordinanza, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero, in sede, per l'acquisizione del prescritto parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 concludeva come in atti.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 12.02.2025, si costituiva in giudizio
, il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di separazione personale dei Parte_2 coniugi, a sua volta, concludeva come in atti.
In data 14.03.2025, veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, a norma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., e, con ordinanza riservata del 17.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il ridetto Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede per l'acquisizione del prescritto parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato
è fallito (anche per la contumacia di parte resistente). È decorso, difatti, un periodo piuttosto lungo di osservazione e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Del resto, dalle stesse risultanze anagrafiche si evince che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla separazione, rinviando al prosieguo ogni decisione in ordine agli altri profili controversi.
Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che la pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale è ben possibile (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 277 comma 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio che individua un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegia motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale. Anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte non sono mancati richiami alla specialità dei processi di separazione e divorzio ed alla relativa disciplina come volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire ipotetiche condotte defatigatorie o ostative.
In siffatta prospettiva, considerati, da un lato, il tempo intercorso dall'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, e, dall'altro, la pendenza di controversie su alcune questioni, in ordine alle quali le parti hanno avanzato varie richieste, è ravvisabile, nel caso in esame, quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, posto dalle Sezioni Unite della Corte
Suprema, a fondamento della decisione anticipata e limitata alla sola separazione personale.
A ciò deve infine aggiungersi che il predetto insegnamento giurisprudenziale, da ultimo, è stato recepito dal legislatore con la disposizione di cui all'articolo 709 bis c.p.c. (entrato in vigore l'1.3.2006 ed applicabile, quindi, ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), norma che prevede, espressamente, che, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento della prole o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva, relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6998/2024 R.G. tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio civile, celebrato in Palo Parte_2 del Colle (BA), il 28.07.2020, iscritto nel registro degli atti del predetto Comune (atto n. 13, parte I, anno
2020);
MANDA al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato