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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGIOLO MASOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Piazza del Duomo n.5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i relativi obblighi di legge, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Minucciano (LU) Fraz. Gorfigliano Via Sandrini n.4 viene assegnata al signor . Parte_1
3. Il signor corrisponderà mensilmente alla GN sin dal momento della Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso la somma di € 200,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sul c.c. n. [...] intestato alla stessa ed acceso presso Poste Italiane – Ufficio di Gramolazzo.
4. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento ISTAT annuale a partire dal mese di avvenuta omologa della separazione consensuale nella misura massima stabilita dalla legge.
1
5. Il figlio , maggiorenne stabilirà la propria residenza dove riterrà opportuno. Per_1
6. Tutte le spese, comprese quelle straordinarie, da effettuarsi eventualmente nell'interesse del figlio maggiorenne nell'ipotesi in cui lo stesso non sia economicamente autosufficiente saranno sostenute dal padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La GN rinuncia sin da ora a qualunque diritto sulla Peugeot 208 targata FS315FK Parte_2 intestata al signor e si obbliga a sottoscrivere documenti che fossero eventualmente Parte_1 necessari per trasferire la proprietà esclusiva dell'auto Peugeot 208 targata FS315FK allo stesso entro e non oltre 15 gg. dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, senza alcun onere per la medesima di corrispondere alcunchè per le sopra cennate operazioni quali a titolo di esempio eventuali bolli, spese amministrative e/o burocratiche e/o di gestione delle pratiche da parte di chicchessia ivi compresa quelle di Pubblica Amministrazione.
8. La GN rinuncia a qualunque suo diritto sulle somme contenute nel conto corrente Parte_2 intestato a esistente presso la BCC della Versilia, Garfagnana e Lunigiana – filiale di Parte_1
Gramolazzo che rimarranno di esclusiva titolarità del signor . Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per
l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26/5/2007, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed attualmente impegnato nell'attività lavorativa Per_1 di servizio civile presso la misericordia di Minucciano - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
2 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) in data 26/5/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) all'Atto Numero 28, Parte 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGIOLO MASOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Piazza del Duomo n.5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i relativi obblighi di legge, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Minucciano (LU) Fraz. Gorfigliano Via Sandrini n.4 viene assegnata al signor . Parte_1
3. Il signor corrisponderà mensilmente alla GN sin dal momento della Parte_1 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso la somma di € 200,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sul c.c. n. [...] intestato alla stessa ed acceso presso Poste Italiane – Ufficio di Gramolazzo.
4. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento ISTAT annuale a partire dal mese di avvenuta omologa della separazione consensuale nella misura massima stabilita dalla legge.
1
5. Il figlio , maggiorenne stabilirà la propria residenza dove riterrà opportuno. Per_1
6. Tutte le spese, comprese quelle straordinarie, da effettuarsi eventualmente nell'interesse del figlio maggiorenne nell'ipotesi in cui lo stesso non sia economicamente autosufficiente saranno sostenute dal padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La GN rinuncia sin da ora a qualunque diritto sulla Peugeot 208 targata FS315FK Parte_2 intestata al signor e si obbliga a sottoscrivere documenti che fossero eventualmente Parte_1 necessari per trasferire la proprietà esclusiva dell'auto Peugeot 208 targata FS315FK allo stesso entro e non oltre 15 gg. dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, senza alcun onere per la medesima di corrispondere alcunchè per le sopra cennate operazioni quali a titolo di esempio eventuali bolli, spese amministrative e/o burocratiche e/o di gestione delle pratiche da parte di chicchessia ivi compresa quelle di Pubblica Amministrazione.
8. La GN rinuncia a qualunque suo diritto sulle somme contenute nel conto corrente Parte_2 intestato a esistente presso la BCC della Versilia, Garfagnana e Lunigiana – filiale di Parte_1
Gramolazzo che rimarranno di esclusiva titolarità del signor . Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per
l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 26/5/2007, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed attualmente impegnato nell'attività lavorativa Per_1 di servizio civile presso la misericordia di Minucciano - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
2 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) in data 26/5/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) all'Atto Numero 28, Parte 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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