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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente azione di accertamento negativo SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 2/2024 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100
[...]
Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. e p.i. , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede in 39100 Controparte_2
1 Bolzano (BZ), via Portici 51, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla memoria con appello incidentale condizionato, dagli avvocati Sabrina Bonavitacola e
Giuseppe Viola del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00197 Roma (RM), Via Antonio Gramsci
29
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 141/2023 di data 24.11.2023
- azione di accertamento negativo -
Causa decisa all'udienza del 12.03.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 141/23,
notificata il 12.12.2023, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis,
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale delle note di rettifica opposte dd. 22.4.22 e 6.3.23 nonché dei relativi inviti a regolarizzare.
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
2 A. Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado,
vale a dire si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio) sui capitoli nn.
1-13 della memoria difensiva di I
grado del 15.9.23, che qui si hanno per integralmente richiamati e riportati, indicandosi a teste dott. Testimone_1
c/o CP_3
dei procuratori di parte appellata:
Si confida:
nel rigetto del proposto appello principale e delle inammissibili richieste istruttorie ivi formulate;
nell'accoglimento del dispiegato appello incidentale condizionato e per l'effetto nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato l'8.6.2023la conveniva in CP_1
giudizio l' ed esponeva al Tribunale che in data 23 .02. 2022 CP_3
aveva ricevuto un primo invito a regolarizzare per l'importo di
€.292,67 (con riferimento un'inadempienza aperta per il periodo
12/2019) e successivamente in data 28.03.2022 aveva ricevuto
secondo invito alla regolarizzazione riferito oltre che alla
3 medesima inadempienza del primo avviso anche ad ulteriore
inadempienza per €. 135,62 con riferimento ad una cartella
relativa all'anno 2016; di aver regolarizzato la posizione in data
1° aprile 2022 e quindi entro il termine dei 15 giorni indicato
nell'invito a regolarizzare del 28 marzo 2022. Tanto premesso la
società si doleva del fatto che pur in presenza di questa
situazione l' con nota di rettifica del 22 aprile 2022 avesse CP_3
richiesto il recupero di crediti per €.39.399,54.- (relativa al
periodo di dicembre 2021) e che avesse emesso di conseguenza
due inviti alla regolarizzazione rispettivamente in data
31.10.2022 e 24. 11. 2022 e che con nota di rettifica 6.3.2023
(relativa al periodo di agosto 2022) avesse chiesto il recupero di
crediti per euro 584,92.
In diritto la società eccepiva che:
a) prontamente e nei termini indicati dall'invito del 28
marzo 2022 la società, con F24 del 1.04. 2022, aveva provveduto
al pagamento di quanto indicato nell'invito del 28.03.2022
(escluso l'importo di €. 135,62 in quanto la cartella del 2016 cui
si riferiva detta somma era già stata estinta);
b) la regolarizzazione in questione atteneva ad un ritardato
pagamento di una sanzione relativa ad una rateizzazione
concessa dall' e quindi non si riferiva ad una omissione CP_3
contributiva, con conseguente illegittimità del provvedimento di
diniego del che sarebbe legittimo solo a fronte di Pt_2
irregolarità sostanziali e alle relative ipotesi di omesso
4 versamento dei contributi;
c) la somma oggetto dell'invito a regolarizzare era un
importo irrisorio a fronte di quella oggetto di recupero, che doveva
quindi reputarsi sproporzionato;
d) le agevolazioni revocate
riguardavano l'esonero per un ammontare di 36.926,00 goduti
solo in parte alla data del 12.21, e quindi l' aveva CP_3
illegittimamente recuperato agevolazioni per un periodo anteriore
rispetto a quello in cui era stato emesso il DURC negativo
(febbraio 2022).
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per
esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , chiedendo CP_3
il rigetto del ricorso.
L'Ente precisava che quanto alla nota di rettifica del
6.3.2023 la stessa era stata pagata in data 16.05.2023 e che nel
presente giudizio non era stata formulata alcuna richiesta di
rimborso; che oggetto del giudizio era la pretesa dell' al CP_3
recupero dell'esonero contributivo ex art. 43 del d.l. 25.05.2021
n.73 (fruito dalla ricorrente interamente nel mese di dicembre
2021) a fronte dell'accertata irregolarità contributiva per euro
292,67 relativa al mese di dicembre 2019 e afferente a sanzioni
maturate in seguito a ritardo nel pagamento di molteplici rate
rispetto alle scadenze previste dal piano di ammortamento cui la
ricorrente era stata a suo tempo ammessa. L'Ente chiariva che la
ricorrente aveva ricevuto l'invito a regolarizzare tale posizione il
5 23.02.2022 e che aveva provveduto alla regolarizzazione solo l'
1.4.2022, oltre il termine di 15 gg. previsto per legge;
che il
mancato pagamento di sanzioni (come nel caso di specie)
rivestiva il carattere di irregolarità sostanziale al pari del
mancato pagamento di contributi;
che nel caso di specie non si
versava in ipotesi di scostamento non grave, ovvero pari o
inferiore ad euro 150,00 di cui all'art.3 comma 3 d.m.
30.01.2015; che nel caso di specie l'irregolarità sussisteva da
dicembre 2019 e quindi il recupero di sgravi afferente al periodo
di dicembre 2021 non poteva ritenersi operato in via retroattiva
dall'ente.(…)”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha accertato e dichiarato l'infondatezza delle pretese avanzate dall' con la nota di rettifica del 22 aprile 2022, con i CP_3
susseguenti inviti a regolarizzare del 30 ottobre e del 24
novembre 2022 e con la nota di rettifica del 6 marzo 2023,
nonché di tutti gli atti e inviti antecedenti e successivi notificati dall' con riferimento alle predette richieste di rimborso, CP_3
dichiarando, per l'effetto, l'inesistenza dell'obbligo per la società
di corrispondere all' la somma di euro 39.399,54 CP_1 CP_3
a titolo di rimborso contributi, sanzioni, e interessi e l'importo di euro 584,92 a titolo di rimborso contributi con eventuali maggiorazioni per sanzioni e interessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
3. Avverso la decisione ha interposto appello l' per CP_3
6 erronea applicazione della normativa di riferimento ed, in particolare, per non avere il primo giudice ritenuto legittimo il disconoscimento operato dall'ente degli sgravi contributivi fruiti da in relazione ai periodi dicembre 2021 e agosto CP_1
2022.
Si è costituita per resistere la società appellata, la quale ha formulato appello incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha escluso la tempestività del pagamento dell'importo di cui all'invito a regolarizzare del 23
febbraio 2022.
4. Il procedimento è stato definito all'udienza del 12
marzo 2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla premessa che la domanda della società CP_1
andava qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa di cui alla nota di rettifica del 22 aprile 2022 CP_3
(scaturita a seguito del dedotto pagamento in ritardo dell'invito a regolarizzare del 23 febbraio 2022) e di cui alla nota di rettifica del 6 marzo 2023, emessa per il mancato pagamento della somma relativa all'esonero contributivo di dicembre 2021
disconosciuto e dell'importo di euro 136,62 relativo ad una cartella esattoriale,
il Giudice del lavoro ha così argomentato:
− con riferimento all'invito a regolarizzare del 23
7 febbraio 2022, la regolarizzazione era intervenuta solo il 1° aprile 2022, quindi tardivamente,
dovendosi tenere conto che il secondo invito del 28
marzo 2022 riguardava l'inadempimento già oggetto di quello precedente più una ulteriore irregolarità,
con la conseguenza che il termine di 15 giorni concesso con tale secondo invito per sanare l'irregolarità era da riferire alla ulteriore irregolarità
accertata, non potendo valere quale rimessione in termini rispetto alla diffida non tempestivamente adempiuta;
− per quanto atteneva la sostenuta illegittimità del
DURC negativo a seguito dell'omesso pagamento di sanzioni per ritardato pagamento di rate di un piano di ammortamento concesso dall' in CP_3
relazione ad un debito del dicembre 2019: ad avviso del primo Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, l'omesso pagamento di una sanzione non integrava una irregolarità puramente formale, non distinguendo la normativa tra contributi e sanzioni e riferendosi la giurisprudenza richiamata solo al caso di dinieghi del DURC per errori o omissioni commessi nella presentazione delle denunce contributive;
− in relazione al mancato pagamento della sanzione
8 −
di importo pari ad euro 292,67: la pronuncia di prime cure ha ritenuto non applicabile l'art. 3 del
DM 30.01.2015 invocato dalla ricorrente, posto che la disposizione riconosceva la regolarità
contributiva solo in presenza di scostamento tra le somme dovute e quelle versate risulti pari o inferiore ad euro 150 comprensivi di eventuali accessori di legge;
con riguardo alla questione circa gli effetti sulle agevolazioni contributive fruite dal datore di lavoro,
dell'emissione di un DURC negativo in conseguenza di inadempienze contributive accertate e non regolarizzate nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito alla regolarizzazione, il Giudice del lavoro ha evidenziato che alcuna irregolarità contributiva era stata in realtà accertata per il mese di dicembre
2021, disconosciuto dall' , da ciò facendo CP_3
conseguire che era illegittima la pretesa dell'ente di cui alla nota di rettifica del 22 aprile 2022, nella parte in cui veniva intimata la ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nel mese di dicembre 2021, a seguito di negativo emesso Pt_2
nel 2022 per omesso versamento di sanzioni maturate nel periodo marzo 2020 – aprile 2021 (v.
sub doc. 9 dell' l' “Estratto tel. pagamenti CP_3
9 ratei”); tale conclusione, ha evidenziato il Giudice,
sarebbe imposta dal tenore letterale dell'art. 1
comma 1175 della l. n. 296/06, nonché dalla constatazione della previsione della possibilità della sanatoria dell'irregolarità contributiva avvalendosi della procedura ex art. 4 del D.M. 30 gennaio del
2015;
− in ordine, infine, alla nota di rettifica del 6 marzo
2023: la pretesa dell'ente era infondata, da un lato,
per le ragioni già esposte, dall'altro lato, quanto all'importo di euro 136,62 relativo ad una cartella esattoriale, poteva applicarsi l'art. 3 del DM
30.01.2015 invocato dalla ricorrente, riconoscendo quindi la regolarità contributiva, atteso l'ammontare dello scostamento, non superiore all'importo di euro 150.
2. L'impugnazione dell'ente previdenziale investe la parte della sentenza, in cui il Giudice del lavoro ha ritenuto che l'assenza del DURC può comportare il venir meno delle agevolazioni fruite dalla società ricorrente odierna appellata solo per i periodi di accertata irregolarità contributiva, negando invece la legittimità del recupero di sgravi prima o al di fuori dell'accertamento di detta irregolarità.
Avrebbe ad avviso dell'ente previdenziale errato il primo giudice sia nel valorizzare il tenore letterale dell'art. 1 comma
10 1175 della l. n. 296/06, sia nel considerare rilevante la previsione di un procedimento in sanatoria dell'irregolarità, al fine di concludere che solo al termine di quest'ultimo sarebbe possibile il disconoscimento degli sgravi.
Nel ricordare i tempi tecnici previsti per la presentazione delle denunce mensili (c.d. DM10/UNIEMENS) e per la loro verifica, l'appellante deduce di avere prontamente disconosciuto le agevolazioni relative ai mesi di dicembre 2021 e agosto 2022,
a seguito di verifiche di regolarità contributiva avviate tempestivamente: così la prima agevolazione contributiva sarebbe stata inserita dalla società nel flusso UNIEMENS di dicembre 2021, il cui termine ultimo di trasmissione era il 31
gennaio 2022 e l'Istituto avrebbe tempestivamente avviato la verifica della regolarità, con verifica DURC del 21 febbraio 2022
(protocollo INPS_29962658, doc.7 fascicolo ), con relativa CP_3
emissione di invito a regolarizzare, notificato via pec alla società
il 23 febbraio 2022. Per quanto riguardava il mese di agosto
Contr 2022, l'agevolazione era stata inserita dalla società nel flusso UNIEMENS di agosto 2022, il cui termine ultimo di trasmissione era il 30 settembre 2022 e l' – prosegue Pt_1
l'appellante - aveva tempestivamente avviato la verifica della regolarità, con verifica DURC del 26 ottobre 2022 (protocollo
, doc. 13 fascicolo ) e con relativa CP_5 CP_3
emissione di invito a regolarizzare, notificato via pec all'appellata il 31 ottobre 2022.
11 Il mancato rispetto dei termini per regolarizzare (15 gg.)
comporta, a parere dell' , non solo la definitività del DURC CP_3
irregolare, bensì anche la caducazione di tutte le agevolazioni contributive sino a quel momento godute.
L'interpretazione contraria operata dal Tribunale
contrasterebbe con la necessità di una costante regolarità
contributiva per poter fruire dei benefici che l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro. Tale regolarità dovrebbe sussistere ex ante, nel pieno rispetto del procedimento previsto dal D.M. 30.1.2015, non potendo essere attribuita rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo.
Né sarebbe corretto invocare l'affidamento del contribuente, venendo questi altrimenti premiato, pur essendosi posto in una situazione di irregolarità, la quale, nel presente caso, sussisteva sin dal dicembre 2019.
3. Il Collegio condivide l'impostazione del Giudice di primo grado.
3.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, qualora ciò determini – come nel caso di specie
- una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e
12 consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. I, 12/02/2016,
n.2814).
3.2. Passando al merito, è opportuno riportare le seguenti risultanze documentali rilevanti ai fini della decisione.
Si evince dalla documentazione allegata agli atti e dallo stesso atto di impugnazione dell' che, in relazione ai CP_3
periodi contributivi dicembre 2021 e agosto 2022 l'ente ha emesso due note di rettifica, notificate via pec, rispettivamente il 22 aprile 2022 ed il 6 marzo 2023, per disconoscimento dei benefici contributivi, ai sensi dell'art. 1 c. 1175 legge n.
296/2006, in particolare:
a) quella del 22 aprile 2022, per l'importo di euro
37.649,34 (con cui sono stati disconosciuti gli esoneri in relazione al mese di dicembre 2021) trova origine nella verifica del 21 febbraio 2022, al cui esito la società appellata era risultata irregolare nel versamento di contributi per euro 292,67 riferibili al periodo di dicembre 2019 (si vedano gli allegati 7,
8 e 9 dell' , documentanti la rateazione CP_3
concessa alla società, il piano di ammortamento stabilito e l'estratto relativo al pagamento dei ratei con le date dei versamenti effettuati oltre le scadenze nel periodo da marzo 2020 a aprile 2021);
13 è seguito un invito a regolarizzare notificato via pec in data 23 febbraio 2022 (doc.10 a e b dell' ) CP_3
con l'avviso di pagare la somma di euro 292,67
entro 15 gg, che è stato adempiuto solo il 1° aprile
2022, per cui il 21 marzo 2022 è stato emesso il
DURC irregolare per mancato tempestivo pagamento (doc.7 cit.); l'ulteriore invito a regolarizzare datato 28 marzo 2022 ha ad oggetto la stessa inadempienza contributiva di euro 292,67,
oltre ad un importo di euro 135,62 relativo alla cartella esattoriale n. 32120160000763940000
(doc.12 dell'ente appellante);
b) quella del 6 marzo 2023 per l'importo di euro
584,92 (con cui sono stati disconosciuti gli esoneri in relazione al mese di agosto 2022), originata dalla verifica del 26 ottobre 2022, che riporta quale CP_3
irregolarità quella relativa al disconosciuto esonero contributivo di dicembre 2021, pari a euro
36.926,00, oltre alle sanzioni, nonchè l'importo di euro 135,62 relativo alla cartella esattoriale (si vedano le deduzioni dell'ente a pag. 5 dell'atto di appello); alla verifica è seguito l'invito a regolarizzare, notificato via pec il 31 ottobre 2022,
con il pagamento degli importi di euro 38.954,15 e di euro 135,62 (doc.14 a e b ); difettando il CP_3
14 pagamento entro 15 gg dalla notifica dell'invito, la verifica è stata chiusa con esito di irregolarità (per euro 39.399,54) in data 24 novembre 2022 (doc.13
); la successiva verifica del 24 novembre 2022 CP_3
(doc.15) evidenzia il debito di euro 39.399,54, per contributi e sanzioni (il debito di euro 135,00 è
stato estinto con la rottamazione della cartella).
3.3. Come già scritto le due note di rettifica sono state generate per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, il quale così dispone:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Al fine di fruire del beneficio delle agevolazioni fiscali e contributive occorre quindi il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione.
Per quanto attiene il rilascio del DURC gli artt. 3 e 4 del
DM del 30 gennaio 2015 (recante regole di “Semplificazione in
15 materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)”),
dispongono rispettivamente:
art. 3 “La verifica della regolarita' in tempo reale riguarda
i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori
subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
nonche', i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle CP_3 CP_6
Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione
per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste
dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla
verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di
contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il
ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva
16 l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso
giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno
scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa
edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute
e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale
l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad €
150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”,
art. 4: “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'
contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di
cui all'art. 9, l' , l' e le Casse edili trasmettono tramite CP_3 CP_6
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi
dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita'
rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso
ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al
comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e
ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il
17 predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non
superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al
comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai
soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione
degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.”
Le disposizioni che disciplinano il rilascio del DURC
impongono, dunque, all' , in caso di verifica di irregolarità, CP_3
di darne avviso al contribuente, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Attraverso il descritto procedimento di sanatoria delle irregolarità, viene meno la capacità ostativa di queste ultime rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. La
sanatoria, peraltro, è conseguibile solo se la regolarizzazione di tutte le inadempienze avviene nel termine di 15 giorni assegnato dall'invito a regolarizzare. La mancata regolarizzazione o una ritardata regolarizzazione comporta,
inesorabilmente, la declaratoria d'irregolarità contributiva e,
conseguentemente, la revoca delle agevolazioni contributive.
3.4. Nella specie è incontestato che l'esonero contributivo ex art. 43 d.l. n. 73/2021 relativo al mese di dicembre 2021,
disconosciuto dall' con la nota di rettifica del 22 aprile CP_3
18 2022 (poi nuovamente oggetto della pretesa azionata con la nota di rettifica del 6 marzo 2022) non coincide con nessuno dei periodi per i quali è stato accertato il ritardo nel pagamento delle rate del piano di ammortamento di cui ai docc. 7, 8 e 9
, che ha comportato la sanzione di euro 292,67 (i periodi CP_3
sono riepilogati nella sentenza gravata alle pagg. 11 e 12). Deve
essere altresì rimarcato che la contestazione di tale ritardo con l'invito a pagare la sanzione di euro 292,67 non risulta essere stata effettuata prima del sopra citato invito a regolarizzare notificato via pec il 23 febbraio 2022 a seguito della verifica
INPS_29962658 del 21 febbraio 2022.
Ciò premesso la Corte aderisce alla soluzione adottata dal
Giudice di prime cure, per la quale l'assenza del DURC non opera “retroattivamente” e non comporta il venir meno di tutte indistintamente le agevolazioni fruite dalla società, ma soltanto di quelle relative ai periodi di accertata irregolarità contributiva.
A tale conclusione induce già il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio.
Condivisibili sono poi le argomentazioni svolte sul tema dalla Corte di Appello di Torino nella pronuncia del 31 ottobre
2022, n.507, di cui è opportuno richiamare la motivazione:
19 “… Ad avviso della Corte, accertata l'assenza del RC non
può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno
contrario) che far venir meno i benefici limitatamente al periodo di
assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi
connotati da irregolarità contributiva. (…) Se si accedesse
all'interpretazione propugnata dall'Istituto le aziende finirebbero
con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria,
venendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui
possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità
contributiva (...) e ciò determinerebbe una situazione di continua
incertezza. Significativa è poi la circolare n. 3/2017
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale ha affermato che
“(…) Mentre l'eventuale assenza del RC (...) incide sulla intera
compagine sociale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di
scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che
non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono
rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si
riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in
cui si è protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non
impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima
dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se
trattasi di violazioni regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette
ragioni che vedono i benefici collegati al singolo rapporto di
lavoro, sia per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata
dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in
20 materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui le
riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese
soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati
rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una
durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La
portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo
contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante
disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Me. e di
fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui 'restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 ,12 e 12, del
decreto- legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e
integrazioni'. Del resto, una diversa interpretazione del comma
1175, improntata ad una revoca totale dei benefici a seguito di
violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo, anche di
lieve entità determinerebbe un meccanismo di penalizzazione
addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30
gennaio 2015, secondo il quale soltanto alcune violazioni
particolarmente gravi – elencate nell'allegato A – impediscono il
rilascio del RC e la conseguente fruizione della totalità dei
benefici in godimento da parte dell'impresa”.
Nella medesima decisione viene citata la pertinente osservazione del Tribunale di Bologna (sentenza n. 89 del 10
marzo 2020), per la quale il metodo di recupero contributivo attuato dall' , che sanziona con la revoca integrale CP_3
21 dell'agevolazione, anche una minima inadempienza, contrasta con l'art. 6 comma 10 del D.L. n. 338/1989, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 71 del 1993, nella parte in cui prevede, in funzione di calmiere, un limite alla perdita del beneficio,
costituito dal maggior importo tra la contribuzione omessa e la contribuzione in realtà dovuta, criterio che assurge a canone interpretativo di portata generale, in forza dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e degli analoghi principi limitativi del risarcimento del danno.
Tale interpretazione – come sottolinea ancora la Corte di
Appello di Torino - “è anche avvalorata dal sistema introdotto
con il D.M. 30.1.2015 che ha dato attuazione al RC online che
consente alle imprese di verificare in tempo reale la regolarità
contributiva, a dimostrazione che indipendentemente dalla
occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del RC,
ciò che rileva per la fruizione dei benefici è la regolarità
contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da
individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità
di decadenza ex post in relazione a future possibili
inadempienze”.
Non supporta la tesi dell'appellante neppure il riferimento a Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27107, essendosi in tale arresto la Suprema Corte occupata della diversa problematica se fosse ostativa al recupero delle agevolazioni contributive la mancata segnalazione, da parte dell' , in CP_3
22 violazione dell'art. 7 del D.M. 24.10.2007, della specifica irregolarità ostativa al rilascio del DURC, questione risolta negativamente dal citato arresto sul rilievo che una violazione siffatta avrebbe potuto comportare una responsabilità
risarcitoria dell'ente, ma non l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi.
In definitiva i benefici contributivi non spettano per i periodi di accertata irregolarità contributiva. L' ha diritto al CP_3
recupero degli stessi per i periodi in concreto evasi o omessi, ma non può estendere il recupero ai periodi di regolarità
contributiva.
Nella specie è fuori discussione che con riferimento al mese di dicembre 2021 (periodo in relazione al quale è stata disposta la revoca con la nota del 22 aprile 2022 e poi considerato irregolare in occasione della successiva verifica del
26 ottobre 2002 con conseguente revoca del periodo di agosto
2022), alcuna irregolarità contributiva era stata accertata da parte dell'ente.
Per i motivi esposti l'appello deve essere disatteso e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato interposto dalla società CP_1
4. In applicazione della regola della soccombenza vanno poste a carico dell'appellante le spese del grado.
Deve altresì darsi atto dell'obbligo dell'impugnante, ai
23 sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di CP_1
Bolzano n. 141/2023 di data 24.11.2023, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_4
alla rifusione in favore dell'appellata società delle CP_1
spese del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro
709,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.735,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
24 dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente azione di accertamento negativo SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 2/2024 RGP
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100
[...]
Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. e p.i. , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede in 39100 Controparte_2
1 Bolzano (BZ), via Portici 51, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla memoria con appello incidentale condizionato, dagli avvocati Sabrina Bonavitacola e
Giuseppe Viola del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00197 Roma (RM), Via Antonio Gramsci
29
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 141/2023 di data 24.11.2023
- azione di accertamento negativo -
Causa decisa all'udienza del 12.03.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 141/23,
notificata il 12.12.2023, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis,
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale delle note di rettifica opposte dd. 22.4.22 e 6.3.23 nonché dei relativi inviti a regolarizzare.
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
2 A. Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado,
vale a dire si chiede l'ammissione della prova diretta (ferma restando la non inversione, neppure convenzionale, dell'onere probatorio) sui capitoli nn.
1-13 della memoria difensiva di I
grado del 15.9.23, che qui si hanno per integralmente richiamati e riportati, indicandosi a teste dott. Testimone_1
c/o CP_3
dei procuratori di parte appellata:
Si confida:
nel rigetto del proposto appello principale e delle inammissibili richieste istruttorie ivi formulate;
nell'accoglimento del dispiegato appello incidentale condizionato e per l'effetto nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato l'8.6.2023la conveniva in CP_1
giudizio l' ed esponeva al Tribunale che in data 23 .02. 2022 CP_3
aveva ricevuto un primo invito a regolarizzare per l'importo di
€.292,67 (con riferimento un'inadempienza aperta per il periodo
12/2019) e successivamente in data 28.03.2022 aveva ricevuto
secondo invito alla regolarizzazione riferito oltre che alla
3 medesima inadempienza del primo avviso anche ad ulteriore
inadempienza per €. 135,62 con riferimento ad una cartella
relativa all'anno 2016; di aver regolarizzato la posizione in data
1° aprile 2022 e quindi entro il termine dei 15 giorni indicato
nell'invito a regolarizzare del 28 marzo 2022. Tanto premesso la
società si doleva del fatto che pur in presenza di questa
situazione l' con nota di rettifica del 22 aprile 2022 avesse CP_3
richiesto il recupero di crediti per €.39.399,54.- (relativa al
periodo di dicembre 2021) e che avesse emesso di conseguenza
due inviti alla regolarizzazione rispettivamente in data
31.10.2022 e 24. 11. 2022 e che con nota di rettifica 6.3.2023
(relativa al periodo di agosto 2022) avesse chiesto il recupero di
crediti per euro 584,92.
In diritto la società eccepiva che:
a) prontamente e nei termini indicati dall'invito del 28
marzo 2022 la società, con F24 del 1.04. 2022, aveva provveduto
al pagamento di quanto indicato nell'invito del 28.03.2022
(escluso l'importo di €. 135,62 in quanto la cartella del 2016 cui
si riferiva detta somma era già stata estinta);
b) la regolarizzazione in questione atteneva ad un ritardato
pagamento di una sanzione relativa ad una rateizzazione
concessa dall' e quindi non si riferiva ad una omissione CP_3
contributiva, con conseguente illegittimità del provvedimento di
diniego del che sarebbe legittimo solo a fronte di Pt_2
irregolarità sostanziali e alle relative ipotesi di omesso
4 versamento dei contributi;
c) la somma oggetto dell'invito a regolarizzare era un
importo irrisorio a fronte di quella oggetto di recupero, che doveva
quindi reputarsi sproporzionato;
d) le agevolazioni revocate
riguardavano l'esonero per un ammontare di 36.926,00 goduti
solo in parte alla data del 12.21, e quindi l' aveva CP_3
illegittimamente recuperato agevolazioni per un periodo anteriore
rispetto a quello in cui era stato emesso il DURC negativo
(febbraio 2022).
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per
esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , chiedendo CP_3
il rigetto del ricorso.
L'Ente precisava che quanto alla nota di rettifica del
6.3.2023 la stessa era stata pagata in data 16.05.2023 e che nel
presente giudizio non era stata formulata alcuna richiesta di
rimborso; che oggetto del giudizio era la pretesa dell' al CP_3
recupero dell'esonero contributivo ex art. 43 del d.l. 25.05.2021
n.73 (fruito dalla ricorrente interamente nel mese di dicembre
2021) a fronte dell'accertata irregolarità contributiva per euro
292,67 relativa al mese di dicembre 2019 e afferente a sanzioni
maturate in seguito a ritardo nel pagamento di molteplici rate
rispetto alle scadenze previste dal piano di ammortamento cui la
ricorrente era stata a suo tempo ammessa. L'Ente chiariva che la
ricorrente aveva ricevuto l'invito a regolarizzare tale posizione il
5 23.02.2022 e che aveva provveduto alla regolarizzazione solo l'
1.4.2022, oltre il termine di 15 gg. previsto per legge;
che il
mancato pagamento di sanzioni (come nel caso di specie)
rivestiva il carattere di irregolarità sostanziale al pari del
mancato pagamento di contributi;
che nel caso di specie non si
versava in ipotesi di scostamento non grave, ovvero pari o
inferiore ad euro 150,00 di cui all'art.3 comma 3 d.m.
30.01.2015; che nel caso di specie l'irregolarità sussisteva da
dicembre 2019 e quindi il recupero di sgravi afferente al periodo
di dicembre 2021 non poteva ritenersi operato in via retroattiva
dall'ente.(…)”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha accertato e dichiarato l'infondatezza delle pretese avanzate dall' con la nota di rettifica del 22 aprile 2022, con i CP_3
susseguenti inviti a regolarizzare del 30 ottobre e del 24
novembre 2022 e con la nota di rettifica del 6 marzo 2023,
nonché di tutti gli atti e inviti antecedenti e successivi notificati dall' con riferimento alle predette richieste di rimborso, CP_3
dichiarando, per l'effetto, l'inesistenza dell'obbligo per la società
di corrispondere all' la somma di euro 39.399,54 CP_1 CP_3
a titolo di rimborso contributi, sanzioni, e interessi e l'importo di euro 584,92 a titolo di rimborso contributi con eventuali maggiorazioni per sanzioni e interessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
3. Avverso la decisione ha interposto appello l' per CP_3
6 erronea applicazione della normativa di riferimento ed, in particolare, per non avere il primo giudice ritenuto legittimo il disconoscimento operato dall'ente degli sgravi contributivi fruiti da in relazione ai periodi dicembre 2021 e agosto CP_1
2022.
Si è costituita per resistere la società appellata, la quale ha formulato appello incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha escluso la tempestività del pagamento dell'importo di cui all'invito a regolarizzare del 23
febbraio 2022.
4. Il procedimento è stato definito all'udienza del 12
marzo 2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla premessa che la domanda della società CP_1
andava qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa di cui alla nota di rettifica del 22 aprile 2022 CP_3
(scaturita a seguito del dedotto pagamento in ritardo dell'invito a regolarizzare del 23 febbraio 2022) e di cui alla nota di rettifica del 6 marzo 2023, emessa per il mancato pagamento della somma relativa all'esonero contributivo di dicembre 2021
disconosciuto e dell'importo di euro 136,62 relativo ad una cartella esattoriale,
il Giudice del lavoro ha così argomentato:
− con riferimento all'invito a regolarizzare del 23
7 febbraio 2022, la regolarizzazione era intervenuta solo il 1° aprile 2022, quindi tardivamente,
dovendosi tenere conto che il secondo invito del 28
marzo 2022 riguardava l'inadempimento già oggetto di quello precedente più una ulteriore irregolarità,
con la conseguenza che il termine di 15 giorni concesso con tale secondo invito per sanare l'irregolarità era da riferire alla ulteriore irregolarità
accertata, non potendo valere quale rimessione in termini rispetto alla diffida non tempestivamente adempiuta;
− per quanto atteneva la sostenuta illegittimità del
DURC negativo a seguito dell'omesso pagamento di sanzioni per ritardato pagamento di rate di un piano di ammortamento concesso dall' in CP_3
relazione ad un debito del dicembre 2019: ad avviso del primo Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, l'omesso pagamento di una sanzione non integrava una irregolarità puramente formale, non distinguendo la normativa tra contributi e sanzioni e riferendosi la giurisprudenza richiamata solo al caso di dinieghi del DURC per errori o omissioni commessi nella presentazione delle denunce contributive;
− in relazione al mancato pagamento della sanzione
8 −
di importo pari ad euro 292,67: la pronuncia di prime cure ha ritenuto non applicabile l'art. 3 del
DM 30.01.2015 invocato dalla ricorrente, posto che la disposizione riconosceva la regolarità
contributiva solo in presenza di scostamento tra le somme dovute e quelle versate risulti pari o inferiore ad euro 150 comprensivi di eventuali accessori di legge;
con riguardo alla questione circa gli effetti sulle agevolazioni contributive fruite dal datore di lavoro,
dell'emissione di un DURC negativo in conseguenza di inadempienze contributive accertate e non regolarizzate nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito alla regolarizzazione, il Giudice del lavoro ha evidenziato che alcuna irregolarità contributiva era stata in realtà accertata per il mese di dicembre
2021, disconosciuto dall' , da ciò facendo CP_3
conseguire che era illegittima la pretesa dell'ente di cui alla nota di rettifica del 22 aprile 2022, nella parte in cui veniva intimata la ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nel mese di dicembre 2021, a seguito di negativo emesso Pt_2
nel 2022 per omesso versamento di sanzioni maturate nel periodo marzo 2020 – aprile 2021 (v.
sub doc. 9 dell' l' “Estratto tel. pagamenti CP_3
9 ratei”); tale conclusione, ha evidenziato il Giudice,
sarebbe imposta dal tenore letterale dell'art. 1
comma 1175 della l. n. 296/06, nonché dalla constatazione della previsione della possibilità della sanatoria dell'irregolarità contributiva avvalendosi della procedura ex art. 4 del D.M. 30 gennaio del
2015;
− in ordine, infine, alla nota di rettifica del 6 marzo
2023: la pretesa dell'ente era infondata, da un lato,
per le ragioni già esposte, dall'altro lato, quanto all'importo di euro 136,62 relativo ad una cartella esattoriale, poteva applicarsi l'art. 3 del DM
30.01.2015 invocato dalla ricorrente, riconoscendo quindi la regolarità contributiva, atteso l'ammontare dello scostamento, non superiore all'importo di euro 150.
2. L'impugnazione dell'ente previdenziale investe la parte della sentenza, in cui il Giudice del lavoro ha ritenuto che l'assenza del DURC può comportare il venir meno delle agevolazioni fruite dalla società ricorrente odierna appellata solo per i periodi di accertata irregolarità contributiva, negando invece la legittimità del recupero di sgravi prima o al di fuori dell'accertamento di detta irregolarità.
Avrebbe ad avviso dell'ente previdenziale errato il primo giudice sia nel valorizzare il tenore letterale dell'art. 1 comma
10 1175 della l. n. 296/06, sia nel considerare rilevante la previsione di un procedimento in sanatoria dell'irregolarità, al fine di concludere che solo al termine di quest'ultimo sarebbe possibile il disconoscimento degli sgravi.
Nel ricordare i tempi tecnici previsti per la presentazione delle denunce mensili (c.d. DM10/UNIEMENS) e per la loro verifica, l'appellante deduce di avere prontamente disconosciuto le agevolazioni relative ai mesi di dicembre 2021 e agosto 2022,
a seguito di verifiche di regolarità contributiva avviate tempestivamente: così la prima agevolazione contributiva sarebbe stata inserita dalla società nel flusso UNIEMENS di dicembre 2021, il cui termine ultimo di trasmissione era il 31
gennaio 2022 e l'Istituto avrebbe tempestivamente avviato la verifica della regolarità, con verifica DURC del 21 febbraio 2022
(protocollo INPS_29962658, doc.7 fascicolo ), con relativa CP_3
emissione di invito a regolarizzare, notificato via pec alla società
il 23 febbraio 2022. Per quanto riguardava il mese di agosto
Contr 2022, l'agevolazione era stata inserita dalla società nel flusso UNIEMENS di agosto 2022, il cui termine ultimo di trasmissione era il 30 settembre 2022 e l' – prosegue Pt_1
l'appellante - aveva tempestivamente avviato la verifica della regolarità, con verifica DURC del 26 ottobre 2022 (protocollo
, doc. 13 fascicolo ) e con relativa CP_5 CP_3
emissione di invito a regolarizzare, notificato via pec all'appellata il 31 ottobre 2022.
11 Il mancato rispetto dei termini per regolarizzare (15 gg.)
comporta, a parere dell' , non solo la definitività del DURC CP_3
irregolare, bensì anche la caducazione di tutte le agevolazioni contributive sino a quel momento godute.
L'interpretazione contraria operata dal Tribunale
contrasterebbe con la necessità di una costante regolarità
contributiva per poter fruire dei benefici che l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro. Tale regolarità dovrebbe sussistere ex ante, nel pieno rispetto del procedimento previsto dal D.M. 30.1.2015, non potendo essere attribuita rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo.
Né sarebbe corretto invocare l'affidamento del contribuente, venendo questi altrimenti premiato, pur essendosi posto in una situazione di irregolarità, la quale, nel presente caso, sussisteva sin dal dicembre 2019.
3. Il Collegio condivide l'impostazione del Giudice di primo grado.
3.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, qualora ciò determini – come nel caso di specie
- una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e
12 consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. I, 12/02/2016,
n.2814).
3.2. Passando al merito, è opportuno riportare le seguenti risultanze documentali rilevanti ai fini della decisione.
Si evince dalla documentazione allegata agli atti e dallo stesso atto di impugnazione dell' che, in relazione ai CP_3
periodi contributivi dicembre 2021 e agosto 2022 l'ente ha emesso due note di rettifica, notificate via pec, rispettivamente il 22 aprile 2022 ed il 6 marzo 2023, per disconoscimento dei benefici contributivi, ai sensi dell'art. 1 c. 1175 legge n.
296/2006, in particolare:
a) quella del 22 aprile 2022, per l'importo di euro
37.649,34 (con cui sono stati disconosciuti gli esoneri in relazione al mese di dicembre 2021) trova origine nella verifica del 21 febbraio 2022, al cui esito la società appellata era risultata irregolare nel versamento di contributi per euro 292,67 riferibili al periodo di dicembre 2019 (si vedano gli allegati 7,
8 e 9 dell' , documentanti la rateazione CP_3
concessa alla società, il piano di ammortamento stabilito e l'estratto relativo al pagamento dei ratei con le date dei versamenti effettuati oltre le scadenze nel periodo da marzo 2020 a aprile 2021);
13 è seguito un invito a regolarizzare notificato via pec in data 23 febbraio 2022 (doc.10 a e b dell' ) CP_3
con l'avviso di pagare la somma di euro 292,67
entro 15 gg, che è stato adempiuto solo il 1° aprile
2022, per cui il 21 marzo 2022 è stato emesso il
DURC irregolare per mancato tempestivo pagamento (doc.7 cit.); l'ulteriore invito a regolarizzare datato 28 marzo 2022 ha ad oggetto la stessa inadempienza contributiva di euro 292,67,
oltre ad un importo di euro 135,62 relativo alla cartella esattoriale n. 32120160000763940000
(doc.12 dell'ente appellante);
b) quella del 6 marzo 2023 per l'importo di euro
584,92 (con cui sono stati disconosciuti gli esoneri in relazione al mese di agosto 2022), originata dalla verifica del 26 ottobre 2022, che riporta quale CP_3
irregolarità quella relativa al disconosciuto esonero contributivo di dicembre 2021, pari a euro
36.926,00, oltre alle sanzioni, nonchè l'importo di euro 135,62 relativo alla cartella esattoriale (si vedano le deduzioni dell'ente a pag. 5 dell'atto di appello); alla verifica è seguito l'invito a regolarizzare, notificato via pec il 31 ottobre 2022,
con il pagamento degli importi di euro 38.954,15 e di euro 135,62 (doc.14 a e b ); difettando il CP_3
14 pagamento entro 15 gg dalla notifica dell'invito, la verifica è stata chiusa con esito di irregolarità (per euro 39.399,54) in data 24 novembre 2022 (doc.13
); la successiva verifica del 24 novembre 2022 CP_3
(doc.15) evidenzia il debito di euro 39.399,54, per contributi e sanzioni (il debito di euro 135,00 è
stato estinto con la rottamazione della cartella).
3.3. Come già scritto le due note di rettifica sono state generate per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, il quale così dispone:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Al fine di fruire del beneficio delle agevolazioni fiscali e contributive occorre quindi il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione.
Per quanto attiene il rilascio del DURC gli artt. 3 e 4 del
DM del 30 gennaio 2015 (recante regole di “Semplificazione in
15 materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)”),
dispongono rispettivamente:
art. 3 “La verifica della regolarita' in tempo reale riguarda
i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori
subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
nonche', i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle CP_3 CP_6
Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione
per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste
dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla
verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di
contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il
ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva
16 l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso
giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno
scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa
edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute
e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale
l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad €
150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”,
art. 4: “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'
contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di
cui all'art. 9, l' , l' e le Casse edili trasmettono tramite CP_3 CP_6
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi
dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita'
rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso
ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al
comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e
ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il
17 predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non
superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al
comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai
soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione
degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.”
Le disposizioni che disciplinano il rilascio del DURC
impongono, dunque, all' , in caso di verifica di irregolarità, CP_3
di darne avviso al contribuente, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Attraverso il descritto procedimento di sanatoria delle irregolarità, viene meno la capacità ostativa di queste ultime rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. La
sanatoria, peraltro, è conseguibile solo se la regolarizzazione di tutte le inadempienze avviene nel termine di 15 giorni assegnato dall'invito a regolarizzare. La mancata regolarizzazione o una ritardata regolarizzazione comporta,
inesorabilmente, la declaratoria d'irregolarità contributiva e,
conseguentemente, la revoca delle agevolazioni contributive.
3.4. Nella specie è incontestato che l'esonero contributivo ex art. 43 d.l. n. 73/2021 relativo al mese di dicembre 2021,
disconosciuto dall' con la nota di rettifica del 22 aprile CP_3
18 2022 (poi nuovamente oggetto della pretesa azionata con la nota di rettifica del 6 marzo 2022) non coincide con nessuno dei periodi per i quali è stato accertato il ritardo nel pagamento delle rate del piano di ammortamento di cui ai docc. 7, 8 e 9
, che ha comportato la sanzione di euro 292,67 (i periodi CP_3
sono riepilogati nella sentenza gravata alle pagg. 11 e 12). Deve
essere altresì rimarcato che la contestazione di tale ritardo con l'invito a pagare la sanzione di euro 292,67 non risulta essere stata effettuata prima del sopra citato invito a regolarizzare notificato via pec il 23 febbraio 2022 a seguito della verifica
INPS_29962658 del 21 febbraio 2022.
Ciò premesso la Corte aderisce alla soluzione adottata dal
Giudice di prime cure, per la quale l'assenza del DURC non opera “retroattivamente” e non comporta il venir meno di tutte indistintamente le agevolazioni fruite dalla società, ma soltanto di quelle relative ai periodi di accertata irregolarità contributiva.
A tale conclusione induce già il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio.
Condivisibili sono poi le argomentazioni svolte sul tema dalla Corte di Appello di Torino nella pronuncia del 31 ottobre
2022, n.507, di cui è opportuno richiamare la motivazione:
19 “… Ad avviso della Corte, accertata l'assenza del RC non
può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno
contrario) che far venir meno i benefici limitatamente al periodo di
assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi
connotati da irregolarità contributiva. (…) Se si accedesse
all'interpretazione propugnata dall'Istituto le aziende finirebbero
con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria,
venendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui
possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità
contributiva (...) e ciò determinerebbe una situazione di continua
incertezza. Significativa è poi la circolare n. 3/2017
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale ha affermato che
“(…) Mentre l'eventuale assenza del RC (...) incide sulla intera
compagine sociale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di
scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che
non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono
rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si
riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in
cui si è protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non
impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima
dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se
trattasi di violazioni regolarizzabili. Ciò sia per le anzidette
ragioni che vedono i benefici collegati al singolo rapporto di
lavoro, sia per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata
dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in
20 materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui le
riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese
soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati
rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una
durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La
portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo
contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante
disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Me. e di
fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui 'restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 ,12 e 12, del
decreto- legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e
integrazioni'. Del resto, una diversa interpretazione del comma
1175, improntata ad una revoca totale dei benefici a seguito di
violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo, anche di
lieve entità determinerebbe un meccanismo di penalizzazione
addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30
gennaio 2015, secondo il quale soltanto alcune violazioni
particolarmente gravi – elencate nell'allegato A – impediscono il
rilascio del RC e la conseguente fruizione della totalità dei
benefici in godimento da parte dell'impresa”.
Nella medesima decisione viene citata la pertinente osservazione del Tribunale di Bologna (sentenza n. 89 del 10
marzo 2020), per la quale il metodo di recupero contributivo attuato dall' , che sanziona con la revoca integrale CP_3
21 dell'agevolazione, anche una minima inadempienza, contrasta con l'art. 6 comma 10 del D.L. n. 338/1989, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 71 del 1993, nella parte in cui prevede, in funzione di calmiere, un limite alla perdita del beneficio,
costituito dal maggior importo tra la contribuzione omessa e la contribuzione in realtà dovuta, criterio che assurge a canone interpretativo di portata generale, in forza dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e degli analoghi principi limitativi del risarcimento del danno.
Tale interpretazione – come sottolinea ancora la Corte di
Appello di Torino - “è anche avvalorata dal sistema introdotto
con il D.M. 30.1.2015 che ha dato attuazione al RC online che
consente alle imprese di verificare in tempo reale la regolarità
contributiva, a dimostrazione che indipendentemente dalla
occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del RC,
ciò che rileva per la fruizione dei benefici è la regolarità
contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da
individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità
di decadenza ex post in relazione a future possibili
inadempienze”.
Non supporta la tesi dell'appellante neppure il riferimento a Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27107, essendosi in tale arresto la Suprema Corte occupata della diversa problematica se fosse ostativa al recupero delle agevolazioni contributive la mancata segnalazione, da parte dell' , in CP_3
22 violazione dell'art. 7 del D.M. 24.10.2007, della specifica irregolarità ostativa al rilascio del DURC, questione risolta negativamente dal citato arresto sul rilievo che una violazione siffatta avrebbe potuto comportare una responsabilità
risarcitoria dell'ente, ma non l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi.
In definitiva i benefici contributivi non spettano per i periodi di accertata irregolarità contributiva. L' ha diritto al CP_3
recupero degli stessi per i periodi in concreto evasi o omessi, ma non può estendere il recupero ai periodi di regolarità
contributiva.
Nella specie è fuori discussione che con riferimento al mese di dicembre 2021 (periodo in relazione al quale è stata disposta la revoca con la nota del 22 aprile 2022 e poi considerato irregolare in occasione della successiva verifica del
26 ottobre 2002 con conseguente revoca del periodo di agosto
2022), alcuna irregolarità contributiva era stata accertata da parte dell'ente.
Per i motivi esposti l'appello deve essere disatteso e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato interposto dalla società CP_1
4. In applicazione della regola della soccombenza vanno poste a carico dell'appellante le spese del grado.
Deve altresì darsi atto dell'obbligo dell'impugnante, ai
23 sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'
contro Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di CP_1
Bolzano n. 141/2023 di data 24.11.2023, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_4
alla rifusione in favore dell'appellata società delle CP_1
spese del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro
709,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.735,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
24 dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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