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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6715 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
10/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.44036 R.A.C.C. dell'anno 2024 , vertente
TRA
(Avv.to D.Naso ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Funzionari ex art 417bis Controparte_1 CP_2
c.p.c.)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva : di essere dipendente del convenuto con qualifica di assistente amministrativo e di essere stata CP_1 temporaneamente collocata fuori ruolo ed inserita nello speciale contingente del Ministero degli
Affari Esteri per essere stata destinata dal 16/9/2019 fino al 30/8/2025 a prestare servizio all'estero
, segnatamente presso la sede di Zurigo;
durante il servizio all'estero le era stata illegittimamente detratto dallo stipendio tabellare importo corrispondente all'ex l'Indennità Integrativa Speciale ( I.I.S.) nella misura di euro 523,24 mensili;
il aveva così illegittimamente operato sul CP_2 presupposto dell'incompatibilità di detta voce con lo speciale assegno di sede , finalizzato a sopperire agli oneri del servizio all'estero erogato dal Ministero Affari esteri;
aveva proposto un primo ricorso innanzi al Tribunale di Roma per sentir ripristinare la retribuzione tabellare nel suo importo integrale che veniva accolto con sentenza n. 3655/2021 e poi con successiva sentenza n.
4393/2023; gli arretrati venivano corrisposti ad ottobre 2021 in esecuzione della prima sentenza relativamente alla IIS trattenuta dal 2019 al 2021 e a novembre 2024 erano state corrisposte le Pa somme in esecuzione della seconda sentenza ed era stata restituita la sottratta dal 20.4.2021 al Pa 2.11.2022; tuttavia la non veniva mai ripristinata, per cui era stata costretta a proporre nuovo giudizio al fine di ottenere un titolo esecutivo per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dal 3.11.2022, fino alla data del deposito del presente ricorso.
Argomentava in ordine alla illegittimità della trattenuta per importo corrispondente alla ex voce I.I.S. e concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, durante il servizio all'estero svolto successivamente a detta sentenza, corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale ( , pari all'importo mensile di Euro 523,24, dal 3.11.2022 sino Pt_2 al deposito del presente ricorso o sino alla emananda sentenza, o sino alla fine del mandato all'estero e per l'effetto - Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, durante il servizio all'estero, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale ( , pari all'importo mensile di Euro Pt_2 523,24, con decorrenza dal 3.11.2022 sino al deposito del presente ricorso o sino alla emananda sentenza, o sino alla fine del mandato all'estero Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la CP_2 corresponsione del trattamento stipendiale ai dipendenti statali era di competenze del e che CP_3 essendo parte ricorrente essendo collocata fuori ruolo nel periodo di servizio all'estero il rapporto di servizio andava riferito al solo . Nel merito argomentava in ordine all'infondatezza del CP_4 ricorso .
Rinviata la causa per discussione con le modalità della trattazione scritta , la causa viene decisa . Cont Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , essendo incontroverso che la ricorrente sia docente di ruolo dipendente di detto .Pertanto è il CP_1
, quale parte datoriale, ad essere obbligata alla ricorrente il trattamento Controparte_1 retributivo alla stessa spettante sulla base della normativa legale e contrattuale vigente ,mentre il Contr è mero erogatore di spesa .
Nel merito il ricorso è fondato.
Come già ritenuto nelle sentenze di questo Tribunale richiamate in ricorso proprio per il caso specifico , deve ribadirsi l'orientamento di merito e legittimità , secondo il quale il potere per l'amministrazione convenuta di operare, nei confronti del personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede previsto dal l'art. 27 del d.lgs. n. 62/98 , una ritenuta sullo stipendio c.d. metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s., poteva essere esercitato solo nel periodo temporale in cui era vigente il ccnl del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003), e non già per i periodi successivi, per i quali non è stata più riproposta, in alcuna maniera, dai ccnl successivamente entrati in vigore, la clausola contrattuale fonte di tale potere (nota a verbale all'art. 76, comma 3), con conseguente diritto del personale interessato a non subire più la trattenuta anzidetta e percepire quindi lo stipendio tabellare senza la corrispondente decurtazione per tutto il periodo di servizio prestato all'estero. (cfr sentenza Corte di Cassazione , n. 17134 del 10.07.2013 ) La S.C. ha definitivamente chiarito che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio stabilita dalla predetta nota a verbale deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo ccnl del 29.11.2007. Tale interpretazione è stata riconfermata anche successivamente dalla S.C. che ha ribadito che la clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare ( cfr Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/10/2019, n. 26617. ) Risulta inoltre utile evidenziare quanto recentemente deciso, in fattispecie analoga alla presente, dalla Corte d'appello di Roma, sez. I, che, nel ribadire l'illegittimità della trattenuta in questione, con la sentenza del 08/02/2022, n. 463 ha stabilito che “Né, contrariamente a quanto sostenuto dal Cont
tale assunto trova smentita nel disposto dell'art. 36 CCNL Co. Istruzione e Ricerca del 19/4/2018 ove al comma 3 dispone, in particolare, che “ Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”. Trattasi infatti di disposizione che, così come si desume del suo chiaro tenore letterale, si limitare a confermare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare precedentemente disposto dall'art. 76 CCNL 2003 ma che non fa invece riferimento, nemmeno implicito, a quanto ulteriormente previsto con la nota a verbale in calce allo stesso articolo.
Trattasi di disposizione che ove dispone espressamente il venire meno del diritto del dipendente a percepire l'indennità integrativa speciale prevedendo una ritenuta di pari importo sullo stipendio metropolitano, si caratterizza chiaramente come autonoma rispetto a quanto previsto dall'art. 76
CCNL e che non può pertanto ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 36 CCNL 2018. Tanto premesso ritiene il Collegio, ribadendo quanto già precedentemente affermato con riferimento a fattispecie analoghe, che, in assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti collettivi, della predetta ritenuta, la stessa non possa che reputarsi illegittimamente effettuata nel periodo oggetto di controversia. L'assenza di qualsiasi disposizione in materia (anche solo tramite un rinvio alla contrattazione collettiva previgente) non può infatti che reputarsi significativa della volontà in tal senso delle parti sociali (alle quali è attribuita attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d. gs. n. 165/2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti) per il periodo successivo alla vigenza del CCNL 24.7.2003.” In termini analoghi v. pure Corte appello Roma, sez. I, 10/12/2021, n. 4446. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente di percepire integralmente la retribuzione tabellare, comprensiva dell'i.i.s. per tutto il periodo di lavoro effettuato all'estero, e ciò a decorrere dal
3.11.2022 sino al deposito del presente ricorso il convenuto quindi deve essere condannato a restituire a parte ricorrente eventuali CP_1 trattenute operate dal 3.11.2022 ed al pagamento da quella data in favore di parte ricorrente gli importi non corrisposti nella misura di euro 523,24 mensili fino al deposito del ricorso , oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del carattere seriale del contenzioso - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire, anche nel periodo di servizio all'estero e fino alla sua cessazione, la retribuzione tabellare nel suo importo integrale, ivi compreso l'importo corrispondente alla ex indennità integrativa speciale;
condanna per l'effetto il convenuto a restituire a parte ricorrente eventuali trattenute CP_1 operate dal 3.11.2022 ed al pagamento da quella data in favore di parte ricorrente gli importi non corrisposti nella misura di euro 523,24 mensili fino al deposito del ricorso;
condanna il convenuto alla refusione in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.300,00 , oltre accessori di legge , ed al rimborso del contributo unificato .
Roma, 10 /06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
10/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.44036 R.A.C.C. dell'anno 2024 , vertente
TRA
(Avv.to D.Naso ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Funzionari ex art 417bis Controparte_1 CP_2
c.p.c.)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva : di essere dipendente del convenuto con qualifica di assistente amministrativo e di essere stata CP_1 temporaneamente collocata fuori ruolo ed inserita nello speciale contingente del Ministero degli
Affari Esteri per essere stata destinata dal 16/9/2019 fino al 30/8/2025 a prestare servizio all'estero
, segnatamente presso la sede di Zurigo;
durante il servizio all'estero le era stata illegittimamente detratto dallo stipendio tabellare importo corrispondente all'ex l'Indennità Integrativa Speciale ( I.I.S.) nella misura di euro 523,24 mensili;
il aveva così illegittimamente operato sul CP_2 presupposto dell'incompatibilità di detta voce con lo speciale assegno di sede , finalizzato a sopperire agli oneri del servizio all'estero erogato dal Ministero Affari esteri;
aveva proposto un primo ricorso innanzi al Tribunale di Roma per sentir ripristinare la retribuzione tabellare nel suo importo integrale che veniva accolto con sentenza n. 3655/2021 e poi con successiva sentenza n.
4393/2023; gli arretrati venivano corrisposti ad ottobre 2021 in esecuzione della prima sentenza relativamente alla IIS trattenuta dal 2019 al 2021 e a novembre 2024 erano state corrisposte le Pa somme in esecuzione della seconda sentenza ed era stata restituita la sottratta dal 20.4.2021 al Pa 2.11.2022; tuttavia la non veniva mai ripristinata, per cui era stata costretta a proporre nuovo giudizio al fine di ottenere un titolo esecutivo per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dal 3.11.2022, fino alla data del deposito del presente ricorso.
Argomentava in ordine alla illegittimità della trattenuta per importo corrispondente alla ex voce I.I.S. e concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, durante il servizio all'estero svolto successivamente a detta sentenza, corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale ( , pari all'importo mensile di Euro 523,24, dal 3.11.2022 sino Pt_2 al deposito del presente ricorso o sino alla emananda sentenza, o sino alla fine del mandato all'estero e per l'effetto - Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, durante il servizio all'estero, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale ( , pari all'importo mensile di Euro Pt_2 523,24, con decorrenza dal 3.11.2022 sino al deposito del presente ricorso o sino alla emananda sentenza, o sino alla fine del mandato all'estero Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la CP_2 corresponsione del trattamento stipendiale ai dipendenti statali era di competenze del e che CP_3 essendo parte ricorrente essendo collocata fuori ruolo nel periodo di servizio all'estero il rapporto di servizio andava riferito al solo . Nel merito argomentava in ordine all'infondatezza del CP_4 ricorso .
Rinviata la causa per discussione con le modalità della trattazione scritta , la causa viene decisa . Cont Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , essendo incontroverso che la ricorrente sia docente di ruolo dipendente di detto .Pertanto è il CP_1
, quale parte datoriale, ad essere obbligata alla ricorrente il trattamento Controparte_1 retributivo alla stessa spettante sulla base della normativa legale e contrattuale vigente ,mentre il Contr è mero erogatore di spesa .
Nel merito il ricorso è fondato.
Come già ritenuto nelle sentenze di questo Tribunale richiamate in ricorso proprio per il caso specifico , deve ribadirsi l'orientamento di merito e legittimità , secondo il quale il potere per l'amministrazione convenuta di operare, nei confronti del personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede previsto dal l'art. 27 del d.lgs. n. 62/98 , una ritenuta sullo stipendio c.d. metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s., poteva essere esercitato solo nel periodo temporale in cui era vigente il ccnl del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003), e non già per i periodi successivi, per i quali non è stata più riproposta, in alcuna maniera, dai ccnl successivamente entrati in vigore, la clausola contrattuale fonte di tale potere (nota a verbale all'art. 76, comma 3), con conseguente diritto del personale interessato a non subire più la trattenuta anzidetta e percepire quindi lo stipendio tabellare senza la corrispondente decurtazione per tutto il periodo di servizio prestato all'estero. (cfr sentenza Corte di Cassazione , n. 17134 del 10.07.2013 ) La S.C. ha definitivamente chiarito che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio stabilita dalla predetta nota a verbale deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo ccnl del 29.11.2007. Tale interpretazione è stata riconfermata anche successivamente dalla S.C. che ha ribadito che la clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare ( cfr Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/10/2019, n. 26617. ) Risulta inoltre utile evidenziare quanto recentemente deciso, in fattispecie analoga alla presente, dalla Corte d'appello di Roma, sez. I, che, nel ribadire l'illegittimità della trattenuta in questione, con la sentenza del 08/02/2022, n. 463 ha stabilito che “Né, contrariamente a quanto sostenuto dal Cont
tale assunto trova smentita nel disposto dell'art. 36 CCNL Co. Istruzione e Ricerca del 19/4/2018 ove al comma 3 dispone, in particolare, che “ Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”. Trattasi infatti di disposizione che, così come si desume del suo chiaro tenore letterale, si limitare a confermare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare precedentemente disposto dall'art. 76 CCNL 2003 ma che non fa invece riferimento, nemmeno implicito, a quanto ulteriormente previsto con la nota a verbale in calce allo stesso articolo.
Trattasi di disposizione che ove dispone espressamente il venire meno del diritto del dipendente a percepire l'indennità integrativa speciale prevedendo una ritenuta di pari importo sullo stipendio metropolitano, si caratterizza chiaramente come autonoma rispetto a quanto previsto dall'art. 76
CCNL e che non può pertanto ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 36 CCNL 2018. Tanto premesso ritiene il Collegio, ribadendo quanto già precedentemente affermato con riferimento a fattispecie analoghe, che, in assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti collettivi, della predetta ritenuta, la stessa non possa che reputarsi illegittimamente effettuata nel periodo oggetto di controversia. L'assenza di qualsiasi disposizione in materia (anche solo tramite un rinvio alla contrattazione collettiva previgente) non può infatti che reputarsi significativa della volontà in tal senso delle parti sociali (alle quali è attribuita attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d. gs. n. 165/2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti) per il periodo successivo alla vigenza del CCNL 24.7.2003.” In termini analoghi v. pure Corte appello Roma, sez. I, 10/12/2021, n. 4446. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente di percepire integralmente la retribuzione tabellare, comprensiva dell'i.i.s. per tutto il periodo di lavoro effettuato all'estero, e ciò a decorrere dal
3.11.2022 sino al deposito del presente ricorso il convenuto quindi deve essere condannato a restituire a parte ricorrente eventuali CP_1 trattenute operate dal 3.11.2022 ed al pagamento da quella data in favore di parte ricorrente gli importi non corrisposti nella misura di euro 523,24 mensili fino al deposito del ricorso , oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del carattere seriale del contenzioso - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire, anche nel periodo di servizio all'estero e fino alla sua cessazione, la retribuzione tabellare nel suo importo integrale, ivi compreso l'importo corrispondente alla ex indennità integrativa speciale;
condanna per l'effetto il convenuto a restituire a parte ricorrente eventuali trattenute CP_1 operate dal 3.11.2022 ed al pagamento da quella data in favore di parte ricorrente gli importi non corrisposti nella misura di euro 523,24 mensili fino al deposito del ricorso;
condanna il convenuto alla refusione in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.300,00 , oltre accessori di legge , ed al rimborso del contributo unificato .
Roma, 10 /06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa E. Capaccioli