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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1759/2019, pubblicata il 17.6.2019, iscritto al n. 325/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. , con sede in Caserta, Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dott. , rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Tiziana Servillo (c.f. C.F._1
,
[...]
appellante nei confronti di
(p. iva , con sede in Piedimonte Matese (CE), Via Matese n. 45, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce al decreto ingiuntivo, dall'avv. Ennio Romano (c.f. C.F._2
),
[...]
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 17.1.2020, l' ha impugnato davanti a questa Corte Parte_3
la sentenza n. 1719/2019, pubblicata il 17.6.2019, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 918/2016 del 6.5.2016, dell'importo di
44.978,80 €, oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie (branca radiologia) rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2014.
Il Tribunale infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva disatteso il motivo di opposizione inerente la decurtazione di 3.231,82 € per tagli su ricette, in quanto genericamente dedotti e privi di riferimenti a disposizioni normative e/o contrattuali;
disattendeva poi il motivo di opposizione inerente la regressione tariffaria di 19.354,80 €, per mancanza di prova della quantificazione, mancando gli atti del tavolo tecnico e una specifica delle cifre relative;
disattendeva infine l'eccezione di pagamento dell'importo di 17.740,88 €, non costituendone prova i soli mandati di pagamento. Parte Con un unico composito motivo di appello, l deduceva il sommario esame della propria opposizione e in particolare non avere il tribunale considerato:
• che in relazione alla decurtazione per tagli su ricette, essa era dipesa da errori di tariffazione emersi dal controllo delle impegnative, come emergente da ben nove missive con ricevuta di ritorno comunicanti l'errore effettuato ed il motivo della decurtazione, e nessuna contestazione era intervenuta nei 10 giorni;
• che la regressione tariffaria era stata determinata nell'importo del 3,5% del fatturato ed emergeva dalla delibera 530/2015 con prospetto contabile allegato e dalla comunicazione effettuata al
Centro sanitario a mezzo pec in data 30.4.2015;
• che il residuo importo di 22.392,18 € era stato pagato, come da mandati di pagamento prodotti, seppure le quietanze erano state prodotte tardivamente, ma la contestazione dei mandati di pagamento era stata comunque solo generica.
Concludeva pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna della appellata alla restituzione degli importi non dovuti, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando nel merito la fondatezza dell'appello ed evidenziando non essendo stata prodotta documentazione attestante le avvenute comunicazioni delle attività di monitoraggio mensile e della corretta applicazione della regressione tariffaria.
Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 14.5.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte È infondato il primo motivo di appello dell' nella parte in cui si sostiene non essere dovuto l'importo di 3.231,82 € per tagli su ricette. Ha affermato il tribunale che “dalla documentazione si evincono comunicazione, relative a distinte riepilogative con cui venivano genericamente disposte esclusioni e/o correzioni, priva di riferimenti a disposizioni normative di rango primario o secondario ed a previsioni contrattuali. All'uopo occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il principio generale insito nel nostro ordinamento processuale impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considerando la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08; 5356/2009)”. A fronte di detta Parte motivazione, che si compendia nella genericità delle contestazioni svolte dall' sia pure già genericamente comunicate al centro sanitario, l'appellante si limita a sostenere e reiterare che i tagli su ricette erano stati comunicati e non contestati, come se l'avvenuta comunicazione e la mancanza di contestazione nei dieci giorni precludesse al Centro l'esercizio del proprio diritto, senza però provvedere, neanche in appello, a specificare quali fossero stati gli errori di tariffazione e su quali fatture ed i motivi che l'avevano condotta ad escludere parte del credito vantato da controparte.
E' invece fondato il motivo di appello nella parte in cui ha censurato la sentenza di primo grado per non aver questa tenuto conto della documentazione ritualmente prodotta e comprovante il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria.
Va detto in punto di diritto che, come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con
Parte sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive
Parte informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare inammissibile ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, nel caso in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite.
Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri Pt_1 Posto quanto sopra, ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non
Parte provate dall' le eccezioni da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Aveva Parte infatti l' eccepito che, in relazione all'importo ingiunto, non erano dovuti 19.354,83 € per prestazioni effettuate oltre il budget per applicazione della regressione tariffaria.
Parte Ora, come esposto dall' in atto di appello, effettivamente risulta da lei prodotta in primo grado la delibera del commissario straordinario dell' , non impugnata, con cui per Parte_4
la branca di radiologia era stato rilevato lo sforamento del tetto di spesa ed era stata applicata la regressione tariffaria ai vari centri sanitari, ed in particolare per l'appellata per l'importo sopra già indicato.
La documentazione prodotta è pertanto idonea a rendere provate le eccezioni svolte
Parte dall' in relazione alla applicazione della regressione tariffaria e alla non retribuibilità delle prestazioni extra budget.
Appare inammissibile, in quanto privo di specificità, il motivo di appello inerente l'avvenuto pagamento dell'importo di 22.392,18 €, non essendo svolta alcuna specifica censura alla motivazione resa dal primo giudice in ordine alla mancanza di prova del pagamento attribuita ai soli mandati privi di quietanza e non potendo valere l'istituto della non contestazione, avendo il
[...]
negato di aver ricevuto l'importo in oggetto. Parte_5
Parte In definitiva deve essere revocato il decreto ingiuntivo e condannata l' al pagamento della minor somma di (44.970,80 – 19.354,83 =) 25.615,97 €.
Non sono dovuti gli interessi moratori previsti dall'art. 7 del contratto, in quanto la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi erano subordinati al ricevimento da parte
Parte dell' delle note di credito richieste per abbattimento del fatturato e regressione tariffaria, pacificamente non emesse dal centro sanitario.
L'esito complessivo del giudizio ed il riconoscimento di una sola parte del credito vantato dall'appellata, soccombente per il residuo, giustificano la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1759/2019, pubblicata il
[...]
17.6.2019, in contraddittorio con la così provvede: CP_1
• In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 918/2016 in oggetto e condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di Parte_3 CP_1
25.615,97 €. • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 25.6.2025.
Il Presidente est.
dott. Fulvio Dacomo