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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TANZARELLA VINCENZO Parte_1
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dal Dirigente dell'
[...] Controparte_3
;
[...]
resistenti
OGGETTO: carta docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 06.04.2023, la ricorrente in epigrafe emarginata ha convenuto la resistente Amministrazione davanti al Giudice del Lavoro di per ivi sentire CP_3
accogliere le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 condannarsi il al pagamento della somma di €1.000,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese tutte, diritti ed onorari del presente giudizio, con IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'antistatario difensore che se ne dichiara anticipatario. ”
In particolare, allegava la ricorrente: - di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze
Cont del in virtù di contratti a tempo determinato, durante gli anni scolastici 2021/22 e 2022/2023, presso gli Istituti e per i periodi meglio specificati in ricorso;
- di non essere stata, al pari dei docenti di ruolo, destinataria della “carta del docente” introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del
13 luglio 2015 e seguente DPCM 23.9.2015che consiste in un contributo annuo di euro 500,00 destinato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava l'illegittimità di tale determinazione poiché assunta in violazione: del richiamato quadro normativo italiano determinato dalla Legge n.107/2015 ed i successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del
28.11.2016, dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 35 e 97 Cost.; della contrattazione collettiva di settore che agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
della normativa contenuta nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70; delle decisioni della Corte di Giustizia Europea sulla violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato del 18.03.1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 n.1999/70/CE e dell'art. 25 del
D.Lgs.n.81/2015, come pure riconosciuto dalla sentenza n. 1842/2022, del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e dall'ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21 (C.G.E.). Rassegnava infine le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti. CP_1
Rilevava che “l'attuale ricorrente ha lavorato come supplente per i seguenti periodi: a.s. 2021/2022 dal 10.12.2021 al 30.6.2022 per 12 ore settimanali (orario non completo); a.s. 2022/2023 dal
17.10.2022 al 30.6.2023” e che l'art 15 del DL 13.6.23, convertito in legge il 10.8.23 ha confermato la spettanza della CE al supplente su posto vacante e disponibile, ossia su posto vacante e disponibile di diritto quindi sino al 31 agosto e la ricorrente non ha supplenze di tale tipologia, durata e fattispecie.
Evidenziava, quindi, come la stessa L. 107/2015 avesse delineato una precisa platea di beneficiari
(quale il numero dei docenti a tempo indeterminato) al fine anche di rispettare le previsioni di spesa pubblica, nonché la particolare natura della Carta del docente che non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Richiamava il quadro normativo italiano ed europeo ed insisteva per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, di “rideterminare la somma richiesta, parametrandola all'effettiva prestazione di lavoro prestato (in termini di orario e giorni), escludendo, ove ritenuto di giustizia, i periodi di servizio prestati per supplenze brevi e saltuarie”. Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, è documentato e incontestato che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente non di ruolo nei seguenti CP_1
periodi: a.s. 2021/22 e 2022/23.
Non è contestato inoltre che la medesima, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetti, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio, infine, che la ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non gli sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente CP_1
di ruolo.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_6
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima."
Il comma 124 sancisce poi che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria".
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al CP_1
punto 2, rubricato "Destinatari", ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)".
Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che "L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)".
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione el personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n.
1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Di recente, poi, sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione (pronuncia n. 29961, del 27/10/2023) affermando i seguenti principî di diritto:
1.La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, richiamati gli obblighi di aggiornamento fissati a carico del personale docente dagli articoli
282 d.l.vo 297/1994, 63 e 64 CCNL di Comparto, la già ritenuta estensione dell'obbligo a tutto il copro docente (Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, cit.), ritenuta la pertinenza della
Carta della quale si discute alla formazione continua dei docenti e la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica…… nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale….. ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, indirizzando la propria riflessione su quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Applicando tali principi al caso in esame, rilevato che, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto ( part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”; osservato che la ricorrente è attualmente interna al sistema delle docenze, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda riconoscendo in favore della stessa l'accredito della carta docente con riferimento ai periodi lavorati per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Le spese di lite si compensano per metà in ragione del fatto che la pronuncia della Suprema Corte chiarificatrice della questione per cui è causa è intervenuta nelle more del presente giudizio, la residua parte segue la soccombenza ed è posta a carico dell'amministrazione soccombente e liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe emarginata così dispone:
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di € 500,00 per ciascuna delle annualità nelle quali ha svolto
(e quindi, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) incarichi di docenza a tempo determinato;
- condanna il alla erogazione della carta del docente in ragione Controparte_1 degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla data del diritto all'accredito di ciascuna annualità e sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento della metà delle spese di lite in Controparte_1
favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 21,50 per c.u. ed euro 515,00 per compensi oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa la residua parte di spese di lite tra le parti.
Brindisi, 26.02.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio