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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A A VERBALE nella causa di appello n. 833/2024 R.G.A.; avverso la sentenza n. 468/2024 R.S. del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, pubblicata il 18.5.2024 a definizione del procedimento n. 331/2022 R.G, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione preavviso di iscrizione ipotecaria;
promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Pierangela Romanello e
RI LI ET del Foro di Modena, presso lo studio della quale elegge domicilio in Formigine (MO), Via Piave n. 35, come da procura in atti;
- appellante nei confronti di:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), nella Via
San Lucifero, n° 95, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Cogoni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– appellata;
pag. 1 di 6 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso che:
- con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, Parte_1 agiva innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, deducendo in fatto che:
o - gli aveva notificato, a Controparte_1 CP_2 mezzo pec, preavviso di iscrizione ipotecaria stante il mancato pagamento di cartelle esattoriali per un totale pari ad € 22.987,57, tra cui anche della cartella di pagamento n. 07020190040659183000 per l'importo pari ad € 17.800,55;
o di non avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
07020190040659183000, affermando nello specifico che mai alcun atto di pari tenore era pervenuto nella sua sfera di conoscenza, ciò al fine di ritenere nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- tanto premesso, impostava la causa quale contestazione della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca, intesa come azione di accertamento negativo del debito, al fine di porre in evidenza come tale azione non soggiacesse ad alcun termine decadenziale;
ribadita, quindi, l'impugnazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica della cartella di pagamento n. 07020190040659183000, instava per la declaratoria di nullità di ogni atto conseguenziale, nella specie della
"comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", comunque ricordando i limiti posti dalla legge per l'iscrizione ipotecaria (non per crediti inferiori ai 20.000,00, tra cui quello della detta cartella);
- il Giudice di I grado, nella resistenza di rigettava la domanda CP_2 attorea ritenendo che parte convenuta avesse documentato la notifica da ritenersi rituale, in particolare attribuendo alla cartella valore giuridico di atto amministrativo e non già quale atto processuale, pertanto ritenendo ammissibile la notifica a mezzo posta ordinaria per il tramite di ente privato all'uopo autorizzato (v. ex multis Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n.31297, Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, n.28570; in
pag. 2 di 6 particolare Cass., 23/02/2022, n.5942 che ha ribadito il principio delineato dalla stessa Corte nella pronuncia n. 8416 del 2019 nei seguenti termini:
"Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario e non si riferiscono a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e
Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente
(poi società , pur se posteriore (L. n. 265 del CP_3 Controparte_4
1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al
D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi)"); respingeva, inoltre, anche l'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento (INL dal 2011) poiché rilevata in sede giurisdizionale oltre quaranta giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento per cui è causa;
comunque ne accertava anche la tardività in quanto dedotta solo nel corso dell'udienza di discussione (del 3.10.2023) e non già in sede di deposito del ricorso introduttivo, laddove parte ricorrente aveva già a disposizione tutti gli elementi di fatto da cui poter dedurre l'eventuale avvenuto decorso del termine prescrizionale del credito
(facendo riferimento al doc. 1 b);
- la parte soccombente proponeva appello formulando 4 motivi di appello: con i primi tre veicolava le questioni già affrontate in I grado (mancata ricezione della notifica e conseguente nullità degli atti successivi;
invalidità della notifica perché effettuata da ente privato, non abilitato al momento della notifica;
irritualità della notifica ex art. 140 c.p.c.; intervenuta prescrizione del credito di cui alla dedotta cartella di pagamento,
pag. 3 di 6 ritenendo tempestiva la deduzione perché possibile solo a seguito della costituzione di e con il quarto deduceva la nullità della sentenza CP_2 per violazione dell'art. 429 c.p.c. (quanto al profilo della mancata lettura del dispositivo) e stante l'illegittima applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. da parte del giudice di prime cure;
- parte appellata si costituiva ritualmente resistendo a tutti motivi di appello, chiedendone il rigetto col favore delle spese;
rilevato che:
- preliminarmente rispetto ad ogni questione di merito, si rileva l'inammissibilità del ricorso in appello presentato da in Parte_1 quanto tardivamente depositato;
invero risulta per tabulas – come peraltro indicato dallo stesso appellante nelle premesse dell'atto di gravame (I pagina dell'atto in esame) - che la sentenza gravata è stata emessa e pubblicata in data 18/05/2024 (e comunicata via PEC il 21/5/2024) mentre il ricorso in appello risulta stato depositato telematicamente solo in data
18/12/2024, pertanto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., scadente il giorno 18/11/2024, o al più il 21/11/2025, qualora si intendesse far riferimento alla data della comunicazione della sentenza quale momento più favorevole all'appellante (cfr. Cass. ord. 14724/2018: “Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro”, infatti, “il dies a quo di decorrenza del termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c con riferimento alla pubblicazione delle sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza”; vd. in senso conforme, ex multis Cass. 6 ottobre 2022, n.
29088);
- doveroso è, altresì, precisare che, alla presente controversia - in quanto segue il rito lavoro - non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (cfr. sul punto Cass. n. 2154 del
22/1/2024 laddove si legge, significativamente, anche per il caso che ci occupa: “
5.3. Tanto premesso va ricordato che nella specie la controversia
pag. 4 di 6 è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque - laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c. – essendo - stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. Il rito adottato dal giudice ha infatti una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969.”); ritenuto:
- che l'appello debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con sentenza resa ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c.;
- che in ragione della natura della presente pronuncia, che segue a rilievo d'ufficio, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. – come innovato da ultimo giusta sentenza n. 77/2028 della Corte
Costituzionale - per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali;
- che sussistono i presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348 bis c.p.c.,
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna, il 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
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