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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9981 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO cui sono stati riuniti nrg 10020,10021, 10047 e 11604/22
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ALFONSO GIAQUINTO, Parte_9 RICORRENTI
E
in persona del Curatore dott. Controparte_1
CP_2 CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti LEDA NAPOLITANO e VALENTINA SPEDALIERE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio le precitate convenute, assumendo: di essere stati dipendenti della società affidataria del Controparte_1 servizio in appalto per le pulizie per la Asl Napoli 1 Centro, rispettivamente , , e dal 16/12/2020; Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6 Parte_4
, e dal 16/12/2020; dal 16/12/2020; che Pt_3 Pt_7 Pt_8 Pt_9 avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti e in data Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6 03/03/21; per , , e in data 04/03/21; per Parte_4 Pt_3 Pt_7 Pt_8
in data 1.03.2021; che la aveva assunto il ruolo di Pt_9 CP_3 capogruppo mandataria.
Lamentavano che corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021,
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che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla assumevano la mancata fornitura dei Controparte_3 dispositivi di protezione utili a garantire loro - in ambiente ospedaliero e durante la terza ondata del coronavirus - lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza;
di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti. Assumevano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Sostenevano per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa;
che, con missiva inviata a mezzo pec avevano richiesto alle convenute quanto dovuto a titolo di spettanze retributive, ma la richiesta era rimasta inevasa.
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nel dedotto periodo con le convenute società, dichiarare la responsabilità solidale delle stesse- ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. – per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: CI AL: €. 1.477,95 SS NC: 1.478,20
: €. 1.507,33 Parte_4
: €. 1.478,20, Parte_3
RA IA: €. 1.518,67 : €.1.486,90 Parte_6 : €. 1.565,46 Parte_7 BO : €. 1.592,19 Pt_8
: €. 1.601,90. Parte_9
Nelle more del giudizio la società precisava che in data CP_1 5/01/2024 promuoveva ricorso ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII per il deposito di concordato preventivo, presso il Tribunale Ordinario di
Caltanissetta sez. fallimentare;
che in data 12.07.2024 il Tribunale suindicato con Sentenza n. 13/2024 pubblicata in data 22/07/2024 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della stessa.
Pertanto, questo giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva riassunta ad opera dei ricorrenti.
Si costituiva la che contestava con diverse argomentazioni Controparte_3 la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
La in persona del curatore Controparte_1 l.r.p.t., benché regolarmente citato, non si costituiva.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto
2 3
dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Dalle risultanze istruttorie documentali – vedi verbale di passaggio di cantiere, buste paga, contratto di appalto - e dalle stesse allegazioni delle parti resistenti, risulta la piena prova della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la : dal Controparte_1 16 dicembre 2020 al 3.03.21 per , e;
per Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6
al 1.03.2021; per e in data Pt_9 Parte_4 Pt_3 Pt_7 Pt_8 04/03/21, con lo svolgimento delle mansioni di addetti alle pulizie, con inqu...amento per , , , e nel Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_1 Pt_2 Pt_6 2 livello, per e nel 3 livello del CCNL Pt_7 Pt_9 Pt_8 Multiservizi, con prestazione di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizi a committenza della ASL Napoli 1 Centro e aggiudicato alla RTI tra La Nuova
Idea s.r.l., quale mandante, e la quale mandataria. Controparte_3
In virtù dello svolgimento della prestazione lavorativa di cui sopra è sorta l'obbligazione retributiva in capo alla società datrice di lavoro, che non risulta integralmente adempiuta per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla pretesa di cui al ricorso per differenze su paga base della retribuzione oraria – vedi conteggi allegati al ricorso –non si comprende il calcolo dal quale deriverebbe un ulteriore importo di € 88,20, per i ricorrenti , e invece per Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_6 Pt_1 Pt_2
e ulteriore importo di € 94,33, per ulteriore Pt_8 Pt_7 Pt_9 importo di € 144,58.
Pertanto, le relative domande vanno rigettate per carenza assertiva e allegativa.
Quanto alle altre pretese va rilevato che esse fanno riferimento alle differenze dovute per gli istituti retributivi indiretti – mensilità aggiuntive (13^ e 14^), ferie e permessi non goduti alla cessazione del rapporto – deve ritenersi la fondatezza della pretesa.
Per la tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, la stessa è dovuta, avendo i ricorrenti lavorato per 16 giorni (dal 16 al 31 dicembre).
L'art. 20 del Ccnl infatti, dispone che, nel caso di inizio Parte_10
o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova (nel caso in esame i ricorrenti pacificamente non lo erano) avranno diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
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calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Ciò posto, a fronte delle deduzioni attoree di non aver ricevuto tale emolumento, la datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di segno contrario. I ratei 13^ mensilità dell'anno 2020, pertanto, devono essere riconosciuti ai ricorrenti.
In merito al quantum, tenuto conto della retribuzione globale non contestata di: € 1.246,29 per e essi ammontano ad € 103,85; € Parte_4 Pt_3 1246,29 per e essi ammontano rispettivamente € 106,76 e € Pt_5 Pt_6 111,92; € 1.306,52 per e rispettivamente € 115,23 e € 125,93; Pt_7 Pt_8
€ 1.306,52 per ammonta ad € 108,96; € 1.306, 52 per e Pt_9 Pt_1 Pt_2 essi ammontano ad € 103,85 ciascuno.
Quanto alla quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio,
l'art 21 CCNL Multiservizi detta una regola analoga a quella della tredicesima. Conseguentemente, avendo la società già erogato ai ricorrenti
(come si evince nella busta paga di marzo 2021 e come indicato nei conteggi attorei) l'importo di € 207,86 per , residua un credito di € 103,71; Pt_1 per , , , e importo di € 207,72, Pt_2 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_3 residua per ognuno un credito di € 103,85; per importo di € 217,75, Pt_9 residua un credito di € 108,89; per e importo di € 217,75, Pt_7 Pt_8 residua per ciascuno un credito di € 108,88.
In relazione alle ferie rileva l'art. 42 del predetto CCNL.
Tale norma prevede che: il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso
l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto
a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno
12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato”. Ne consegue che non avendo il ricorrente maturato un'anzianità superiore a 12 mesi ha maturato 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato o comunque superiore ai 15 gg.
In ragione di ciò appare di certo congruo il computo effettuato e pertanto va riconosciuta come dovuta la somma indicata in conteggio, pari a € 103,85 per , , , , , per e Pt_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_6 Pt_7
vanno rispettivamente liquidate le seguenti differenze: € 115,23 e € Pt_8 125,93; per € 108,96. Pt_9
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Quanto ai permessi, invece, il penultimo comma dell'art. 42 della disciplina pattizia sopra rubricata dispone che “A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative”.
In applicazione della disposizione i ricorrenti hanno diritto a 40 ore annue, che per l'effetto corrispondono a 3,33 ore mensili. Tale valore mensile, moltiplicato per i tre mesi durante i quali è intercorso il rapporto di lavoro, dà diritto complessivamente a 10 ore, cui va sottratto il numero di ore di permessi di cui hanno effettivamente goduto e riportato in busta paga.
Pertanto, in ragione dei conteggi attorei, ai ricorrenti spettano a tale titolo: €. 32,63, €. 48,74, €. 53,05, €. Pt_7 Pt_8 Parte_4 Pt_3 23,92, €. 61,48, €. 24,55, €. 25,08, €. 23,96, Pt_5 Pt_6 Pt_9 Pt_1 e €. 23,92. Pt_2
Per effetto della sommatoria dalle voci di credito sopra riconosciute spettano ai ricorrenti i seguenti importi:
CI AL: €. 335,37 SS NC: €. 335,47
: €. 364,60 Parte_4
: €. 335,47 Parte_3 : €. 375,94 Parte_5
: €. 344,17 Parte_6
SCHISANO SALVATORE: €. 371,97 : €. 409,48 Parte_8
: €. 351,89 Parte_9
Ciò premesso si osserva.
Quanto alla pretesa per il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso deve ritenersi priva di pregio la tesi difensiva fondata sulla sussistenza, nella specie, di una giusta causa di dimissioni, ravvisata nel comportamento inadempiente del datore di lavoro consistito sia nell'omesso o ritardato pagamento delle retribuzioni che nella mancata fornitura dei
D.P.I. durante l'emergenza pandemica.
Dal vaglio istruttorio è emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato: “...: “ho lavorato per Testimone_1 CP_1 da metà dicembre 2020 a febbraio 2021, ero responsabile di cantiere
[...] del Loreto mare”; ...: “non ho cause in corso nei confronti delle società”;
...: “i ricorrenti erano tutti operai pulitori”; ...: “i ricorrenti erano dotati di mascherine e guanti ma non erano forniti dalla bensì CP_1 venivano loro concessi dall'ospedale (Loreto mare); escludo che la società abbia mai messo a disposizione tali dispositivi”; ...: “ero io a consegnare materialmente questi dispositivi ai dipendenti nonché le divise che venivano fornite dalla;
...: “nelle schede di consegna che mi vengono CP_1
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esibite riconosco anche la mia calligrafia;
tuttavia alcune cose sono state aggiunte a penna successivamente (mascherina FFP2 e guanti felpati), tant'è che la grafia è diversa”; ...: “non era previsto che fosse l'ospedale a fornire i DPI, eravamo noi a chiederle, altrimenti non avremmo potuto effettuare il servizio perché in mancanza di quelli e delle tute isolanti non era possibile accedere agli ambienti”.
Il teste ha affermato: “...: “ho lavorato per Testimone_2 CP_1 da dicembre 2020 a febbraio 2021, ero responsabile di cantiere
[...] (distretto 31)”; ...: “non ho cause in corso nei confronti delle società”;
...: “conosco ero il suo responsabile;
il ricorrente era Parte_9 operaio pulitore”; ...: “il ricorrente era dotato di mascherine e guanti ma fornite da me o se le portava lui stesso;
io le prendevo dalla farmacia del distretto;
in ogni caso non erano forniti dalla;
...: “ero CP_1 io a consegnare materialmente questi dispositivi al dipendente;
la divisa invece era fornita dalla si trattava di semplici indumenti”; CP_1
...: “riconosco la mia calligrafia nella sola intestazione della scheda di consegna (l'ufficio dà atto che si tratta di documentazione prodotta dalla difesa della società) che mi viene esibita ma escludo di aver consegnato mascherine e guanti felpati forniti dall'azienda”; ...: “non era previsto che fosse la farmacia a fornire i DPI, ero io a chiederle, anche perché senza non si poteva accedere alla struttura”.
Il teste ha riferito:” ...: “ho lavorato per Testimone_3 CP_1 da metà dicembre 2020 a febbraio 2021, ero addetto alle pulizie al
[...] Loreto mare”; ...: “ho proposto una causa nei confronti della CP_1 ormai definita con sentenza”; ...: “i pulitori erano dotati di mascherine
e guanti ma almeno a me erano dati dal mio responsabile, Testimone_1 che io sappia li prendeva dall'ospedale; preciso che il mi Tes_1 consegnava le mascherine, i guanti li prendevo direttamente dall'ospedale; comunque non erano forniti dalla ”; ...: “non ricordo cosa fosse CP_1 indicato come oggetto di consegna nella scheda di consegna ma comunque ho avuto solo pantalone e polo;
escludo di aver ricevuto insieme alla divisa mascherine e/o guanti”.
Il teste ha affermato: “...: “ho lavorato per Testimone_4 CP_1
fino a novembre 2021, ero responsabile della società sul territorio
[...] napoletano”; ...: “non conosco di persona o almeno non li ricordo, i ricorrenti”; ...: “in occasione dell'avvio del rapporto di lavoro i lavoratori ricevevano in consegna gli indumenti da lavoro (polo a manica corta e a manica lunga, pantaloni, calzature) e i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine) per lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambiente ospedaliero, a maggior ragione nel periodo del covid”; ...: “esiste un modulo prestampato su cui sono elencati i dispositivi, modulo che viene firmato dal lavoratore che riceve in consegna
i dispositivi che gli servono a seconda della mansione svolta”; ...:
“confermo che il modulo in questione è quello che mi viene sottoposto in visione (ndr doc. 47 della produzione di parte resistente)”; ...: “tengo a
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precisare che consentire ai dipendenti di lavorare senza gli strumenti di protezione può comportare l'applicazione di penali da parte dei committenti”; ...: “non riconosco come mia la firma apposta al modulo”;
...: “a distribuire i DPI non ero io ma un'altra persona che veniva dalla
Sicilia, tale o un capo squ...a dipendente dell'azienda Persona_1 nel periodo di durata dell'appalto”; ...: “uno dei miei compiti era quello di effettuare un controllo di qualità, sui cantieri;
quindi posso confermare che i lavoratori avevano i dispositivi in oggetto nel senso che li utilizzavano;
so che a consegnarli era la società”; ...: “non ricordo se ci siano state proteste in ordine alla mancata consegna dei dispositivi da parte dei sindacati o della CM service, non ricordo contestazioni formali”.
Premesso che l'onere della prova della giusta causa di dimissioni grava interamente sul lavoratore, rileva questo giudice che tale prova non risulti fornita dal ricorrente quanto alla asserita omessa fornitura dei D.P.I., innanzitutto perché dall'istruttoria è emerso che i lavoratori venivano comunque riforniti della dotazione necessaria, quantunque messa a disposizione dall'ospedale o dalla farmacia del distretto e non da
[...]
. CP_1 Tale circostanza comporta l'esclusione dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni, non essendovi agli atti neppure allegata la lettera di dimissioni per giusta causa da cui potersi ricavare, in ipotesi, un supporto asseverativo alla doglianza sollevata.
Quanto poi al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata;
l'ipotesi di giusta causa ricorre infatti solo ove sia configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto e tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, pertanto non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti deducono quale giusta causa del loro recesso senza preavviso l'inadempimento del datore di lavoro per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni di dicembre 2020 e gennaio 2021, dei ratei di quattordicesima mensilità nonché l'omesso pagamento del rateo di tredicesima.
Deve rilevarsi che il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2020 e di gennaio 2021 risulta avvenuto, sia pur tardivamente, in epoca anteriore al recesso dei lavoratori sicché il relativo ritardo non assume rilievo ai sensi della clausola di cui all'art. 18 del CCNL di settore richiamata dalla difesa del lavoratore.
Quanto alle censure in punto di ritardato pagamento della 14.ma e delle ferie e permessi, rileva la scrivente che la avrebbe dovuto CP_1 pagare tali emolumenti alla cessazione del rapporto e, pertanto, al momento delle dimissioni la stessa non era incorsa nel ritardo del pagamento per l'intera somma dovuta.
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Ne consegue che le inadempienze poste a base del recesso del lavoratore non appaiono sussistenti, se non in parte del tutto residuale, al momento del recesso, sicché non possono ritenersi tali da comportare l'impossibilità della prosecuzione, neppure temporanea e provvisoria - e per il limitato periodo di preavviso – del rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi non sussistere una giusta causa di dimissioni.
Ne consegue l'infondatezza e il rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso ed alla restituzione di quanto trattenuto dal datore di lavoro in busta paga di marzo 2021 a tale titolo. Deve, per converso, ritenersi che l'assenza di giusta causa di dimissioni fondi il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento della predetta indennità sostitutiva, ai sensi del disposto di cui agli art. 2918 e 2919 c.c..
La società ha ritualmente e tempestivamente eccepito e opposto CP_3 il credito relativo in compensazione con quello vantato ex adverso a titolo di retribuzioni non corrisposte.
Ebbene ritiene il Tribunale che il relativo credito sia di pronta liquidazione, nella misura indicata dagli stessi ricorrenti nei loro conteggi e precisamente: per e Parte_4 Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5
pari a € 719,01, a cui deve essere detratto quanto già trattenuto Pt_6 in busta paga e pari alla somma di € 335,51, così residuando la somma di €
383,50. Tale credito va posto in compensazione con il credito loro riconosciuto come indicato in precedenza;
per , e Pt_9 Pt_7 Pt_8 pari ad € 753,76 a cui deve essere detratto quanto già trattenuto in busta paga e pari alla somma di € 351,75, così residuando la somma di € 402,01.
Tale credito va posto in compensazione con il credito loro riconosciuto come indicato in precedenza.
Pertanto, risultando il credito della maggiore di quello Controparte_3 accertato in questa sede in favore dei ricorrenti, eccezion fatta per il credito vantato dal ricorrente residuando in suo favore la irrisoria Pt_8 somma di € 7,47, consegue che nulla spetta ai ricorrenti nei termini in cui sono stata avanzate le domande nei rispettivi ricorsi e, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate, atteso l'accertamento di distinti crediti esistenti tra i ricorrenti e le società datrici di lavoro.
P.Q.M
. Rigetta i ricorsi.
Compensa le spese.
Napoli, il 14.07.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9981 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO cui sono stati riuniti nrg 10020,10021, 10047 e 11604/22
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ALFONSO GIAQUINTO, Parte_9 RICORRENTI
E
in persona del Curatore dott. Controparte_1
CP_2 CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti LEDA NAPOLITANO e VALENTINA SPEDALIERE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio le precitate convenute, assumendo: di essere stati dipendenti della società affidataria del Controparte_1 servizio in appalto per le pulizie per la Asl Napoli 1 Centro, rispettivamente , , e dal 16/12/2020; Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6 Parte_4
, e dal 16/12/2020; dal 16/12/2020; che Pt_3 Pt_7 Pt_8 Pt_9 avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti e in data Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6 03/03/21; per , , e in data 04/03/21; per Parte_4 Pt_3 Pt_7 Pt_8
in data 1.03.2021; che la aveva assunto il ruolo di Pt_9 CP_3 capogruppo mandataria.
Lamentavano che corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021,
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che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla assumevano la mancata fornitura dei Controparte_3 dispositivi di protezione utili a garantire loro - in ambiente ospedaliero e durante la terza ondata del coronavirus - lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza;
di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti. Assumevano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Sostenevano per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa;
che, con missiva inviata a mezzo pec avevano richiesto alle convenute quanto dovuto a titolo di spettanze retributive, ma la richiesta era rimasta inevasa.
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nel dedotto periodo con le convenute società, dichiarare la responsabilità solidale delle stesse- ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. – per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: CI AL: €. 1.477,95 SS NC: 1.478,20
: €. 1.507,33 Parte_4
: €. 1.478,20, Parte_3
RA IA: €. 1.518,67 : €.1.486,90 Parte_6 : €. 1.565,46 Parte_7 BO : €. 1.592,19 Pt_8
: €. 1.601,90. Parte_9
Nelle more del giudizio la società precisava che in data CP_1 5/01/2024 promuoveva ricorso ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII per il deposito di concordato preventivo, presso il Tribunale Ordinario di
Caltanissetta sez. fallimentare;
che in data 12.07.2024 il Tribunale suindicato con Sentenza n. 13/2024 pubblicata in data 22/07/2024 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della stessa.
Pertanto, questo giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
La causa veniva riassunta ad opera dei ricorrenti.
Si costituiva la che contestava con diverse argomentazioni Controparte_3 la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
La in persona del curatore Controparte_1 l.r.p.t., benché regolarmente citato, non si costituiva.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto
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dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Dalle risultanze istruttorie documentali – vedi verbale di passaggio di cantiere, buste paga, contratto di appalto - e dalle stesse allegazioni delle parti resistenti, risulta la piena prova della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la : dal Controparte_1 16 dicembre 2020 al 3.03.21 per , e;
per Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_6
al 1.03.2021; per e in data Pt_9 Parte_4 Pt_3 Pt_7 Pt_8 04/03/21, con lo svolgimento delle mansioni di addetti alle pulizie, con inqu...amento per , , , e nel Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_1 Pt_2 Pt_6 2 livello, per e nel 3 livello del CCNL Pt_7 Pt_9 Pt_8 Multiservizi, con prestazione di lavoro nell'ambito dell'appalto di servizi a committenza della ASL Napoli 1 Centro e aggiudicato alla RTI tra La Nuova
Idea s.r.l., quale mandante, e la quale mandataria. Controparte_3
In virtù dello svolgimento della prestazione lavorativa di cui sopra è sorta l'obbligazione retributiva in capo alla società datrice di lavoro, che non risulta integralmente adempiuta per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla pretesa di cui al ricorso per differenze su paga base della retribuzione oraria – vedi conteggi allegati al ricorso –non si comprende il calcolo dal quale deriverebbe un ulteriore importo di € 88,20, per i ricorrenti , e invece per Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_6 Pt_1 Pt_2
e ulteriore importo di € 94,33, per ulteriore Pt_8 Pt_7 Pt_9 importo di € 144,58.
Pertanto, le relative domande vanno rigettate per carenza assertiva e allegativa.
Quanto alle altre pretese va rilevato che esse fanno riferimento alle differenze dovute per gli istituti retributivi indiretti – mensilità aggiuntive (13^ e 14^), ferie e permessi non goduti alla cessazione del rapporto – deve ritenersi la fondatezza della pretesa.
Per la tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, la stessa è dovuta, avendo i ricorrenti lavorato per 16 giorni (dal 16 al 31 dicembre).
L'art. 20 del Ccnl infatti, dispone che, nel caso di inizio Parte_10
o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova (nel caso in esame i ricorrenti pacificamente non lo erano) avranno diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
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calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Ciò posto, a fronte delle deduzioni attoree di non aver ricevuto tale emolumento, la datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di segno contrario. I ratei 13^ mensilità dell'anno 2020, pertanto, devono essere riconosciuti ai ricorrenti.
In merito al quantum, tenuto conto della retribuzione globale non contestata di: € 1.246,29 per e essi ammontano ad € 103,85; € Parte_4 Pt_3 1246,29 per e essi ammontano rispettivamente € 106,76 e € Pt_5 Pt_6 111,92; € 1.306,52 per e rispettivamente € 115,23 e € 125,93; Pt_7 Pt_8
€ 1.306,52 per ammonta ad € 108,96; € 1.306, 52 per e Pt_9 Pt_1 Pt_2 essi ammontano ad € 103,85 ciascuno.
Quanto alla quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio,
l'art 21 CCNL Multiservizi detta una regola analoga a quella della tredicesima. Conseguentemente, avendo la società già erogato ai ricorrenti
(come si evince nella busta paga di marzo 2021 e come indicato nei conteggi attorei) l'importo di € 207,86 per , residua un credito di € 103,71; Pt_1 per , , , e importo di € 207,72, Pt_2 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_3 residua per ognuno un credito di € 103,85; per importo di € 217,75, Pt_9 residua un credito di € 108,89; per e importo di € 217,75, Pt_7 Pt_8 residua per ciascuno un credito di € 108,88.
In relazione alle ferie rileva l'art. 42 del predetto CCNL.
Tale norma prevede che: il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso
l'impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate: - pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta); - pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto
a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno
12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato”. Ne consegue che non avendo il ricorrente maturato un'anzianità superiore a 12 mesi ha maturato 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato o comunque superiore ai 15 gg.
In ragione di ciò appare di certo congruo il computo effettuato e pertanto va riconosciuta come dovuta la somma indicata in conteggio, pari a € 103,85 per , , , , , per e Pt_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 Pt_5 Pt_6 Pt_7
vanno rispettivamente liquidate le seguenti differenze: € 115,23 e € Pt_8 125,93; per € 108,96. Pt_9
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Quanto ai permessi, invece, il penultimo comma dell'art. 42 della disciplina pattizia sopra rubricata dispone che “A partire dal 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative”.
In applicazione della disposizione i ricorrenti hanno diritto a 40 ore annue, che per l'effetto corrispondono a 3,33 ore mensili. Tale valore mensile, moltiplicato per i tre mesi durante i quali è intercorso il rapporto di lavoro, dà diritto complessivamente a 10 ore, cui va sottratto il numero di ore di permessi di cui hanno effettivamente goduto e riportato in busta paga.
Pertanto, in ragione dei conteggi attorei, ai ricorrenti spettano a tale titolo: €. 32,63, €. 48,74, €. 53,05, €. Pt_7 Pt_8 Parte_4 Pt_3 23,92, €. 61,48, €. 24,55, €. 25,08, €. 23,96, Pt_5 Pt_6 Pt_9 Pt_1 e €. 23,92. Pt_2
Per effetto della sommatoria dalle voci di credito sopra riconosciute spettano ai ricorrenti i seguenti importi:
CI AL: €. 335,37 SS NC: €. 335,47
: €. 364,60 Parte_4
: €. 335,47 Parte_3 : €. 375,94 Parte_5
: €. 344,17 Parte_6
SCHISANO SALVATORE: €. 371,97 : €. 409,48 Parte_8
: €. 351,89 Parte_9
Ciò premesso si osserva.
Quanto alla pretesa per il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso deve ritenersi priva di pregio la tesi difensiva fondata sulla sussistenza, nella specie, di una giusta causa di dimissioni, ravvisata nel comportamento inadempiente del datore di lavoro consistito sia nell'omesso o ritardato pagamento delle retribuzioni che nella mancata fornitura dei
D.P.I. durante l'emergenza pandemica.
Dal vaglio istruttorio è emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato: “...: “ho lavorato per Testimone_1 CP_1 da metà dicembre 2020 a febbraio 2021, ero responsabile di cantiere
[...] del Loreto mare”; ...: “non ho cause in corso nei confronti delle società”;
...: “i ricorrenti erano tutti operai pulitori”; ...: “i ricorrenti erano dotati di mascherine e guanti ma non erano forniti dalla bensì CP_1 venivano loro concessi dall'ospedale (Loreto mare); escludo che la società abbia mai messo a disposizione tali dispositivi”; ...: “ero io a consegnare materialmente questi dispositivi ai dipendenti nonché le divise che venivano fornite dalla;
...: “nelle schede di consegna che mi vengono CP_1
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esibite riconosco anche la mia calligrafia;
tuttavia alcune cose sono state aggiunte a penna successivamente (mascherina FFP2 e guanti felpati), tant'è che la grafia è diversa”; ...: “non era previsto che fosse l'ospedale a fornire i DPI, eravamo noi a chiederle, altrimenti non avremmo potuto effettuare il servizio perché in mancanza di quelli e delle tute isolanti non era possibile accedere agli ambienti”.
Il teste ha affermato: “...: “ho lavorato per Testimone_2 CP_1 da dicembre 2020 a febbraio 2021, ero responsabile di cantiere
[...] (distretto 31)”; ...: “non ho cause in corso nei confronti delle società”;
...: “conosco ero il suo responsabile;
il ricorrente era Parte_9 operaio pulitore”; ...: “il ricorrente era dotato di mascherine e guanti ma fornite da me o se le portava lui stesso;
io le prendevo dalla farmacia del distretto;
in ogni caso non erano forniti dalla;
...: “ero CP_1 io a consegnare materialmente questi dispositivi al dipendente;
la divisa invece era fornita dalla si trattava di semplici indumenti”; CP_1
...: “riconosco la mia calligrafia nella sola intestazione della scheda di consegna (l'ufficio dà atto che si tratta di documentazione prodotta dalla difesa della società) che mi viene esibita ma escludo di aver consegnato mascherine e guanti felpati forniti dall'azienda”; ...: “non era previsto che fosse la farmacia a fornire i DPI, ero io a chiederle, anche perché senza non si poteva accedere alla struttura”.
Il teste ha riferito:” ...: “ho lavorato per Testimone_3 CP_1 da metà dicembre 2020 a febbraio 2021, ero addetto alle pulizie al
[...] Loreto mare”; ...: “ho proposto una causa nei confronti della CP_1 ormai definita con sentenza”; ...: “i pulitori erano dotati di mascherine
e guanti ma almeno a me erano dati dal mio responsabile, Testimone_1 che io sappia li prendeva dall'ospedale; preciso che il mi Tes_1 consegnava le mascherine, i guanti li prendevo direttamente dall'ospedale; comunque non erano forniti dalla ”; ...: “non ricordo cosa fosse CP_1 indicato come oggetto di consegna nella scheda di consegna ma comunque ho avuto solo pantalone e polo;
escludo di aver ricevuto insieme alla divisa mascherine e/o guanti”.
Il teste ha affermato: “...: “ho lavorato per Testimone_4 CP_1
fino a novembre 2021, ero responsabile della società sul territorio
[...] napoletano”; ...: “non conosco di persona o almeno non li ricordo, i ricorrenti”; ...: “in occasione dell'avvio del rapporto di lavoro i lavoratori ricevevano in consegna gli indumenti da lavoro (polo a manica corta e a manica lunga, pantaloni, calzature) e i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine) per lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambiente ospedaliero, a maggior ragione nel periodo del covid”; ...: “esiste un modulo prestampato su cui sono elencati i dispositivi, modulo che viene firmato dal lavoratore che riceve in consegna
i dispositivi che gli servono a seconda della mansione svolta”; ...:
“confermo che il modulo in questione è quello che mi viene sottoposto in visione (ndr doc. 47 della produzione di parte resistente)”; ...: “tengo a
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precisare che consentire ai dipendenti di lavorare senza gli strumenti di protezione può comportare l'applicazione di penali da parte dei committenti”; ...: “non riconosco come mia la firma apposta al modulo”;
...: “a distribuire i DPI non ero io ma un'altra persona che veniva dalla
Sicilia, tale o un capo squ...a dipendente dell'azienda Persona_1 nel periodo di durata dell'appalto”; ...: “uno dei miei compiti era quello di effettuare un controllo di qualità, sui cantieri;
quindi posso confermare che i lavoratori avevano i dispositivi in oggetto nel senso che li utilizzavano;
so che a consegnarli era la società”; ...: “non ricordo se ci siano state proteste in ordine alla mancata consegna dei dispositivi da parte dei sindacati o della CM service, non ricordo contestazioni formali”.
Premesso che l'onere della prova della giusta causa di dimissioni grava interamente sul lavoratore, rileva questo giudice che tale prova non risulti fornita dal ricorrente quanto alla asserita omessa fornitura dei D.P.I., innanzitutto perché dall'istruttoria è emerso che i lavoratori venivano comunque riforniti della dotazione necessaria, quantunque messa a disposizione dall'ospedale o dalla farmacia del distretto e non da
[...]
. CP_1 Tale circostanza comporta l'esclusione dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni, non essendovi agli atti neppure allegata la lettera di dimissioni per giusta causa da cui potersi ricavare, in ipotesi, un supporto asseverativo alla doglianza sollevata.
Quanto poi al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata;
l'ipotesi di giusta causa ricorre infatti solo ove sia configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto e tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, pertanto non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti deducono quale giusta causa del loro recesso senza preavviso l'inadempimento del datore di lavoro per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni di dicembre 2020 e gennaio 2021, dei ratei di quattordicesima mensilità nonché l'omesso pagamento del rateo di tredicesima.
Deve rilevarsi che il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2020 e di gennaio 2021 risulta avvenuto, sia pur tardivamente, in epoca anteriore al recesso dei lavoratori sicché il relativo ritardo non assume rilievo ai sensi della clausola di cui all'art. 18 del CCNL di settore richiamata dalla difesa del lavoratore.
Quanto alle censure in punto di ritardato pagamento della 14.ma e delle ferie e permessi, rileva la scrivente che la avrebbe dovuto CP_1 pagare tali emolumenti alla cessazione del rapporto e, pertanto, al momento delle dimissioni la stessa non era incorsa nel ritardo del pagamento per l'intera somma dovuta.
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Ne consegue che le inadempienze poste a base del recesso del lavoratore non appaiono sussistenti, se non in parte del tutto residuale, al momento del recesso, sicché non possono ritenersi tali da comportare l'impossibilità della prosecuzione, neppure temporanea e provvisoria - e per il limitato periodo di preavviso – del rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi non sussistere una giusta causa di dimissioni.
Ne consegue l'infondatezza e il rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso ed alla restituzione di quanto trattenuto dal datore di lavoro in busta paga di marzo 2021 a tale titolo. Deve, per converso, ritenersi che l'assenza di giusta causa di dimissioni fondi il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento della predetta indennità sostitutiva, ai sensi del disposto di cui agli art. 2918 e 2919 c.c..
La società ha ritualmente e tempestivamente eccepito e opposto CP_3 il credito relativo in compensazione con quello vantato ex adverso a titolo di retribuzioni non corrisposte.
Ebbene ritiene il Tribunale che il relativo credito sia di pronta liquidazione, nella misura indicata dagli stessi ricorrenti nei loro conteggi e precisamente: per e Parte_4 Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5
pari a € 719,01, a cui deve essere detratto quanto già trattenuto Pt_6 in busta paga e pari alla somma di € 335,51, così residuando la somma di €
383,50. Tale credito va posto in compensazione con il credito loro riconosciuto come indicato in precedenza;
per , e Pt_9 Pt_7 Pt_8 pari ad € 753,76 a cui deve essere detratto quanto già trattenuto in busta paga e pari alla somma di € 351,75, così residuando la somma di € 402,01.
Tale credito va posto in compensazione con il credito loro riconosciuto come indicato in precedenza.
Pertanto, risultando il credito della maggiore di quello Controparte_3 accertato in questa sede in favore dei ricorrenti, eccezion fatta per il credito vantato dal ricorrente residuando in suo favore la irrisoria Pt_8 somma di € 7,47, consegue che nulla spetta ai ricorrenti nei termini in cui sono stata avanzate le domande nei rispettivi ricorsi e, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate, atteso l'accertamento di distinti crediti esistenti tra i ricorrenti e le società datrici di lavoro.
P.Q.M
. Rigetta i ricorsi.
Compensa le spese.
Napoli, il 14.07.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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