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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3586/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3586 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , con gli avvocati Tosoni e Dalmartello, Parte_3 C.F._3 attori contro
(c.f. , con gli avvocati Lemi e Lazzaro, Controparte_1 C.F._4 convenuta con la chiamata in causa di
(c.f e P. I.V.A. ), con l'avvocato Controparte_2 P.IVA_1
Cesare, terza chiamata avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli attori, congiuntamente, come da note di trattazione scritta e conclusioni depositate il 9.4.2025: 1. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della IG.ra ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. nella causazione Controparte_1 dell'incendio del 29-30/03/19 in Venezia-RA, Viale Bressagio n. 29, per tutti i danni cagionati agli attori;
2. per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, che si quantificano in complessivi € 207.434,84 per danni patrimoniali, di cui € 183.025,84 al IG. , € 12.204,50 alla IG.ra e € Parte_1 Parte_2
12.204,50 alla IG.ra o in quella diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, Parte_3
e per danni non patrimoniali in complessivi € 51.635,00, di cui € 45.635,00 per il IG. , Parte_1
€ 3.000,00 alla IG.ra e € 3.000,00 alla IG.ra o in quella diversa, minore Parte_2 Parte_3
o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, da cui detrarre l'acconto versato di € 60.000,00; 3. nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse provata l'esistenza degli arredi e/o dei beni mobili indicati, si chiede la liquidazione in via equitativa;
4.
1 si chiede la condanna al pagamento integrale delle spese di c.t.u. dell'ing. di cui al ricorso n. Per_1
4509/20 r.g. Tribunale Venezia pari ad € 7.296,05 a carico della convenuta e la ripetizione dell'acconto di € 634,40 agli attori;
5. spese e competenze di causa interamente rifuse, anche di cui al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 4509/2020 R.G. Tribunale Venezia;
in via istruttoria […]; per la convenuta come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 9.4.2025: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, rideterminare le somme eventualmente dovute dalla IG.ra agli attori, limitandole agli eventuali Controparte_1 danni causati dall'incendio del 30 marzo 2019 all'immobile sito in Venezia-RA (VE), Viale
Bressagio, 29, piano 2°, ed ai beni mobili in esso contenuti, che siano conseguenza effettiva e diretta dell'incendio e che siano accertati nel presente giudizio, al netto delle deduzioni per vetustà/degrado/inferiori caratteristiche e dell'eccepito concorso del fatto colposo degli attori ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. e comunque dell'art. 1227, comma 1, c.c.; al contempo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare che la terza chiamata in causa, in persona legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, è tenuta a garantire, sollevare, manlevare e tenere indenne, in forza della polizza assicurativa “ ” n. 18580988 meglio indicata nella narrativa dei precedenti atti, la IG.ra Parte_4 per qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a pagare agli attori in relazione al Controparte_1 sinistro, ai titoli e rapporti meglio descritti nella narrativa dei precedenti atti ed alle domande formulate dal IG. , dalla IG.ra e dalla IG.ra ; per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannare in persona legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a garantire, sollevare, manlevare e tenere indenne la IG.ra in forza Controparte_1 della polizza assicurativa “ ” n. 18580988 meglio indicata nella narrativa dei Parte_4 precedenti atti e, conseguentemente, a corrispondere in via diretta ed esclusiva tutte le somme che la IG.ra fosse eventualmente tenuta a pagare al IG. , alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
ed alla IG.ra a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2 Parte_3 patrimoniali dagli stessi eventualmente patiti in conseguenza del sinistro, dei titoli e rapporti meglio descritti nella narrativa dei precedenti atti;
in ogni caso, con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre a rimborso spese forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, sia della presente fase di merito che del procedimento n. 4509/2020 R.G. iscritto avanti l'intestato Tribunale;
con la precisazione che, a fronte dell'adesione dell'Assicurazione alla domanda di garanzia svolta dalla IG.ra nulla viene opposto alla richiesta avanzata da CP_1 [...]
i compensazione delle spese processuali del presente giudizio limitatamente Controparte_2 al solo rapporto processuale tra la stessa IG.ra ed Controparte_1 [...]
Controparte_2 per la terza chiamata, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza 10.04.2025
e cioè come da comparsa di costituzione e risposta: respingersi la domanda attorea perché infondata;
2 con vittoria di spese, e competenze di causa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della IG.ra accogliersi la domanda di garanzia Controparte_1 dalla stessa proposta nei confronti di nei limiti del Controparte_2 massimale di polizza descritto in narrativa e previa applicazione delle relative esclusioni;
con compensazione delle spese di lite;
in via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da loro patiti a seguito dell'incendio avvenuto nella notte tra il 29 e 30 marzo 2019 in RA che coinvolse la loro abitazione sita in viale Bressagio n. 29. Gli attori deducono che nell'occasione sono andati distrutti e danneggiati, oltre le parti comuni dell'edificio, anche quanto presente nel loro immobile (mobilio, vestiario, vasi d'autore in vetro di RA, merletti fatti a mano dalla defunta moglie dell'attore); nel rogo perse inoltre la vita l'animale domestico della famiglia. La compagnia assicurativa della convenuta, odierna terza chiamata, ha già versato la somma di euro 60.000,00 che è stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto;
gli attori agiscono quindi per ottenere il completo ristoro dei danni subiti.
Per i fatti è stato svolto avanti a questo Tribunale il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (n. 4509/2020
r.g.), i cui atti sono stati acquisiti.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato le pretese avversarie Controparte_1 sia in ordine all'an che al quantum deberatur;
per la convenuta non risulterebbe provata la responsabilità
a proprio carico né ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c. Contesta l'esistenza dei danni esposti eccependo che non ne risulterebbe provata né l'entità, né la riconducibilità al sinistro in causa;
eccepisce il concorso colposo dei danneggiati per il rifiuto alla conciliazione in sede di accertamento tecnico preventivo, e per il fatto che l'attore, pur avendo ricevuto l'acconto dall'assicurazione, non avrebbe provveduto a ripristinare l'immobile; anche in considerazione che il presente giudizio sarebbe stato incardinato a distanza di quattro anni dal fatto;
premesso di aver stipulato per la propria unità immobiliare apposita polizza assicurativa, la convenuta ha chiesto in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere tenuta Controparte_2 indenne in caso di accoglimento delle domande proposte nei propri confronti;
nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e solo in via subordinata ha chiesto una rideterminazione delle somme limitatamente ai danni accertati e al netto delle deduzioni per vetustà e degrado e dell'eccepito concorso del fatto colposo del creditore.
Si è costituita (d'ora in avanti compagnia Controparte_2 assicurativa) contestando la quantificazione dei danni fatta dagli attori;
in particolare: in ordine ai vetri artistici ha allegato la possibilità di effettuarne il ripristino tramite la pulizia;
in ordine al danno da forzata locazione ha allegato che l'attore avrebbe potuto procedure con la sistemazione, non essendo l'immobile gravato da alcuna ordinanza di inagibilità. Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta principale, la terza chiamata conferma l'operatività della polizza nei limiti del massimale.
3 La causa è stata istruita a mezzo prova testimonial;
è stata disposta CTU tecnica sui vetri artistici, e CTU medico-legale sulla persona del convenuto Parte_1
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni che gli attori deducono di aver sofferto in conseguenza di un incendio divampato nell'edificio ove si trova un immobile di loro proprietà e che era l'abitazione di . Parte_1
È pacifico tra le parti che nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2019 nell'immobile sito in viale Bressagio
n. 29 in RA scoppiò un incendio che coinvolse tutti e tre i piani dello stabile.
Al terzo piano dell'edificio si trova l'immobile di proprietà degli attori.
La convenuta contesta il titolo di proprietà dell'immobile da parte degli attori, circostanza che ne determinerebbe il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione – che peraltro non risulta coltivata negli scritti conclusivi – non merita accoglimento.
Gli attori hanno infatti dimostrato che l'unità abitativa sita al secondo piano dell'edificio interessato dall'incendio è loro definitivamente pervenuta in proprietà, nelle quote indicate in atto di citazione, per successione di , coniuge dell'attore e madre delle attrici. Per_2
Gli attori hanno depositato al riguardo un contratto di vendita di nuda proprietà a favore dell'attore e della defunta moglie dd. 19.5.1978 di un immobile sito nell'allora via Garibaldi 29 in RA, all'epoca accatastato al foglio 6, mappale 175 sub 3, e gli atti della successione di relativi Per_2 all'immobile in questione (dd. doc. 23 fasc. attoreo).
Nessun ragionevole dubbio può nutrirsi circa la vicenda successoria immobiliare. È appena il caso di osservare che la differente indicazione nel contratto di vendita della nuda proprietà del foglio catastale
(n. 6 in luogo dell'attuale n. 54) in cui è registrato l'immobile si spiega con un'ordinaria operazione di riaccatastamento, come di desume dalla visura catastale prodotta dalla stessa convenuta e relativa alla propria unità immobiliare, sita nel medesimo immobile (pag. 3, doc. 1, fasc. convenuta). Del resto, i documenti prodotti dagli attori non sono stati contestati dalla convenuta e dalla terza chiamata.
L'eccezione svolta dalla convenuta è pertanto priva di fondamento, oltre che meramente defatigatoria.
La dinamica del sinistro è stata oggetto di relazioni dei Vigili del fuoco, compilate nell'immediatezza del sinistro e degli accertamenti disposti da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 4509/2020 r.g., i cui atti sono stati regolarmente acquisiti in questo giudizio ai sensi dell'art. 696-bis, co. V, c.p.c. alla prima udienza.
Sempre in via preliminare è opportuno prendere posizione sull'efficacia probatoria di taluni documenti prodotti dagli attori.
In particolare, la convenuta ha contestato l'utilizzabilità della relazione dei Vigili del fuoco in quanto atto di un procedimento penale (n. 5040/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Venezia) all'epoca a carico di ignoti all'infuori del contraddittorio.
4 L'eccezione va disattesa. Nell'ordinamento processuale vigente manca infatti una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e pertanto il giudice civile può porre a base del proprio convincimento prove atipiche;
tra di esse figurano anche le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, senza che vi sia violazione del principio del contraddittorio, dal momento che lo stesso si instaura in seno al processo civile a seguito della produzione (da ultimo, Cass., sez. VI, 1.2.2023 n.
2947).
La convenuta si è limitata a contestare genericamente l'utilizzabilità di queste relazioni, richiamando un precedente di legittimità in materia di valutazione delle sommarie informazioni raccolte in sede di procedimento penale. Questo precedente afferma peraltro che nel caso in cui nel giudizio penale sia mancato il vaglio dibattimentale sugli elementi probatori raccolti per scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo, tali elementi probatori sono rimessi alla libera valutazione del giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione senza alcun vaglio dibattimentale in sede penale è riconducibile alla scelta processuale dell'interessato (Cass., sez. II, 4.7.2019 n. 18025). Questo è il caso di specie: la convenuta, imputata nel processo penale scaturito dal procedimento sopra indicato, ha infatti optato per la definizione del giudizio mediante un rito alternativo, in questo modo rinunciando all'esame nel contraddittorio delle risultanze delle indagini preliminari (doc. 11 fasc. attoreo).
Del resto, nel presente giudizio le relazioni dei Vigili del fuoco non sono state idoneamente contestate né nel merito né nel metodo dalla convenuta;
possono pertanto essere utilizzate nel presente giudizio.
*
2. La vicenda oggetto di giudizio va sussunta nella fattispecie di risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È indifferente a questi fini l'individuazione dell'oggetto specifico che abbia dato causa alla combustione, sia esso un oggetto già acceso o un guasto di apparecchio;
è infatti sufficiente per determinare la responsabilità del custode di un'immobile che l'evento dannoso derivi dalla cosa custodita, che nel caso di specie va individuata nell'appartamento di proprietà della convenuta, inteso come spazio occupato e comprensivo di ogni bene e di ogni fonte di pericolo in esso presente.
La giurisprudenza di legittimità ha pianamente ricondotto la propagazione di incendi da un fondo all'altro all'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia ai sensi della disposizione richiamata (Cass., sez. III, 11.1.2024 n. 1262; Cass., sez. III, 26.5.2023 n. 14798).
Nessun dubbio vi è circa la qualità di custode della convenuta, che peraltro è pacifica tra le parti.
Custode è infatti chi esercita un effettivo potere sulla cosa, avendone la disponibilità giuridica e materiale (tra le molte, Cass., sez. III, 26.5.2023 n. 14798) e tale era la convenuta, proprietaria e occupante l'unità abitativa da cui si sono propagate le fiamme.
Secondo quanto ormai chiarito nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 30.6.2022 n. 20943;
Cass., sez. III, 27.4.2023 n. 11152), la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
5 liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza. Da questa affermazione di principio discende, tra i vari corollari, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Con riferimento all'onere della prova che incombe sul danneggiato, va ulteriormente specificato che per evocare la responsabilità del custode è necessario che il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita. La sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera secondo quanto previsto dall'art. 2051 c.c. (Cass., sez. III, 9.5.2024 n. 12663).
Nel caso di specie è provato il nesso di causa fra la cosa custodita, e cioè l'appartamento occupato dalla convenuta, e i danni patiti dagli attori per effetto dell'incendio.
Dalla relazione del Nucleo investigativo antincendi territoriale, comprensiva degli allegati, (doc. 2 fasc. attoreo), elaborata sulla base delle sommarie informazioni raccolte dagli agenti di polizia giudiziaria e delle informazioni raccolte nell'ambito dell'accesso di soccorso, si desume senza dubbi che l'incendio si propagò dal soggiorno dell'abitazione a piano terra, di proprietà della convenuta (doc. 1 fasc. convenuta) ai piani superiori, dapprima nel primo, occupato da terzi rimasti vittime del sinistro, e poi nel secondo (mansardato) di proprietà degli odierni attori e occupato da (pag. 54 e ss.: Parte_1
«la zona di origine dell'evento è chiaramente individuabile nel soggiorno, e probabilmente nelle vicinanze del divano [dell'appartamento a piano terra]»), o per la presenza di fiamme libere (causa più probabile) o per guasto di un apparecchio (causa meno probabile).
Le conclusioni sono state confermate dal consulente incaricato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
In essa si legge che con ragionevole probabilità il punto di origine dell'incendio è il centro della stanza nell'abitazione a piano terra adiacente all'ingresso comune dello stabile, giacché in questa stanza si sono rinvenute le più consistenti tracce di combustione diretta (relazione c.t.u., pag. 6).
Quanto all'individuazione della causa dell'incendio, il consulente ha escluso malfunzionamenti degli impianti e ha ritenuto plausibile la propagazione da corpo già in combustione (ivi, pag. 7).
In ogni caso, come anticipato, l'individuazione esatta della causa prossima scatenante dell'incendio e del luogo di sviluppo dell'incendio sono irrilevanti – differentemente da quanto osservato dalla convenuta – in ragione del fatto che non vi sono dubbi circa il fatto che le fiamme si sono propagate dal bene custodito (immobile di proprietà e occupato dalla convenuta).
Pertanto, le conseguenze dell'incendio sviluppatosi nella notte del 30 marzo 2019 vanno poste in capo alla convenuta, quale custode dell'unità abitativa da cui si sono sviluppate le fiamme.
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6 3. Gli attori espongono varie voci di danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
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3.1. Nelle prime vengono compresi (per come esposte nell'atto di citazione): i danni alle parti comuni dell'edificio; i danni da perdita di oggetti custoditi nell'immobile (pezzi artistici di arte vetraria, merletti artigianali, vestiario); gli esborsi sopportati dall'attore per la locazione di un immobile di abitazione alternativo alla casa andata danneggiata;
le spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale e nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo di vari professionisti.
In via preliminare all'esame delle singole voci di danno vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità per tardività delle domande svolte dagli attori circa la rifusione delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. avente ad oggetto i fatti di questo giudizio nonché circa la liquidazione in via equitativa delle voci di danno esposte in atto di citazione (in particolare, relativamente ai beni di valore artistico).
Le eccezioni sono infondate e anch'esse meramente defatigatorie.
La domanda relativa alla rifusione delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo è stata infatti svolta dagli attori sin dall'atto di citazione (p. 14 e s.), ove, pur impiegando il sintagma
«spese di c.t.u.», gli attori hanno inequivocabilmente fatto riferimento alle spese della procedura in questione, come si desume dal riferimento al nominativo del c.t.u. nominato dal Tribunale e dall'intero tenore del paragrafo.
Quanto alla richiesta subordinata di liquidazione in via equitativa dei danni agli oggetti di valore presenti nella casa, si tratta non di domanda nuova – giacché gli attori già in atto di citazione hanno ben delineato il petitum e la causa petendi di tale domanda – ma della sollecitazione di un potere officioso del giudice
(Cass., sez. I, 11.12.2007 n. 25943).
*
3.1.1. In riferimento ai danni alle parti comuni dell'edificio, per la porzione relativa alla proprietà degli attori, deve farsi impiego dell'elaborato peritale conclusivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4509/2020 r.g. di questo Tribunale.
In risposta al quesito formulato dal Tribunale, il consulente ha chiarito che il sinistro ha danneggiato parti comuni riferibili all'intero edificio, e dunque anche alla proprietà degli attori;
inoltre ha chiarito e specificato i danni patiti dalla proprietà dei convenuti (pp. 8 e 29 e ss. dell'elaborato Vistosi).
In particolare, quanto ai danni comuni verificatisi sull'intero edificio, sono state indicate voci di spese necessarie per demolizione e sostituzione dei controsoffitti e delle contropareti, per la bonifica e sistemazione dei pavimenti e della scala comune, per la sostituzione del portoncino di ingresso e per la predisposizione dell'impianto elettrico, oltre le spese relative all'esecuzione dei necessari lavori (p. 31).
Il sub-totale è stato indicato in euro 14.150; la porzione relativa alla proprietà degli attori è stata quantificata dal consulente in euro 4.717 (come si legge nella corrispondente voce del computo dei danni
– pag. 14).
7 I danni alla proprietà esclusiva degli attori hanno invece riguardato: i soffitti e le pareti del vano scale esclusivo con le relative suppellettili, per cui è stata indicata la necessità di rifacimento;
il soffitto, il pavimento e le pareti dell'appartamento, bisognevoli di ritinteggiatura e bonifica;
gli impianti
(riscaldamento, condizionamento, elettricità), da rifare;
infine, i serramenti interni ed esterni, anch'essi da sostituire;
a ciò si aggiungono le spese di cantiere e smaltimento rifiuti. Il sub-totale è stato indicato in euro 49.451 (pag. 29).
Infine, il consulente ha individuato anche i danni patiti ai beni mobili contenuti nell'immobile.
Il consulente ha compreso in questa voce di danno i danni alla mobilia, i danni al vestiario, all'oggettistica d'autore, le spese di pulitura di suppellettili non completamente distrutte.
Complessivamente questi danni sono stati quantificati in euro 42.050 (pag. 30).
Gli attori hanno specificamente contestato la quantificazione dei danni ai pezzi artistici di vetro, ai ricami artigianali e al vestiario.
Le altre voci di danno ai beni mobili non sono state specificamente contestate, essendosi gli attori semplicemente richiamati alla perizia di parte.
Può pertanto accogliersi con riferimento a queste ultime la quantificazione fatta dal consulente per i danni non contestati dagli attori, pari ad euro 35.350.
Nella quantificazione complessiva deve tenersi conto delle deduzioni per vetustà indicate dal consulente, rispettivamente di euro 10.879 per i danni agli immobili ed euro 8.410 per i danni ai beni mobili (p. 12).
Ai fini della corretta individuazione delle somme da risarcire agli attori relativamente alle voci di danno prese in esame va tenuto conto del fatto che l'immobile risulta in comproprietà agli attori secondo le seguenti quote (doc. 1 fasc. attoreo): 4/6 a , 1/6 ad , 1/6 a Parte_1 Parte_2 Pt_3
. Il danno alle parti comuni dello stabile e alle parti dell'immobile (euro 47.668, come dalla
[...] somma delle rispettive voci con detrazioni per vetustà, pag. 14 dell'elaborato) va pertanto suddiviso secondo tali frazioni, come segue: euro 31.778,68 per l'attore , euro 7.944,67 ciascuno Parte_1 per le attrici e . Parte_2 Parte_3
La convenuta ha contestato la stessa presenza dei beni mobili e il titolo di proprietà degli stessi.
L'eccezione va disattesa.
La presenza della mobilia e degli altri oggetti di uso domestico e del vestiario è stata constatata dal consulente nell'ambito delle operazioni demandategli dal Tribunale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio.
Come si legge nella relazione, il consulente ha effettuato tre sopralluoghi nell'immobile (12.10.2021,
4.11.2021, 24.11.2021, 4.2.2022 – pag. 3 e 36 e ss. c.t.u.). In particolare, durante le operazioni peritali del 21.11.2021 i c.t.p. delle parti e hanno riferito la presenza nelle rispettive proprietà Pt_5 Pt_1 di danni ai beni mobili;
in particolare il c.t.p. degli attori odierni ha riferito la presenza di mobilio da cucina, di camera matrimoniale (letto, armadi e comodini) e di camere singole (pag. 47). Il 4.2.2022 è seguito sopralluogo da parte del c.t.u. nell'ambito del quale i consulenti si sono ampiamente confrontati
8 sulle voci di danno, quantità e prezzi unitari (pag. 55), prendendo in considerazione anche per il secondo e terzo piano «finiture, dotazioni ed arredi» (pag. 54). Pertanto, deve ritenersi che il consulente d'ufficio ha potuto constatare personalmente la presenza di beni mobili del genere di quelli successivamente indicati e quantificati nella consulenza.
Si tratta del resto di beni di uso quotidiano domestico, che si addicono alla destinazione dell'immobile ad uso abitativo da parte dell'attore.
Questa destinazione si ricava dagli atti di indagine prodotti dagli attori e in particolare dalla relazione dei Vigili del fuoco nella quale si dà conto di sommarie informazioni raccolte nell'immediatezza del rogo da un soggetto terzo (un proprietario confinante, tale il quale si riferisce a Persona_3
come l'occupante abituale dell'appartamento al terzo piano («una volta tutti e due fuori Parte_1
[ tesso e la convenuta] ho cominciato a urlare a squarciagola , che è la persona Per_3 Pt_1 che abita al secondo piano del condominio […]», pag. 7, doc. 1 fasc. attori). L'attore è stato peraltro sentito dagli agenti in occasione del rogo ed è stato qualificato in quella circostanza come residente al secondo piano della palazzina interessata dall'evento (ibidem).
Sono stati compresi in questa voce i danni alla mobilia e spese di lavaggio per complessivi euro 35.350, cui va detratto il controvalore della vetustà accertato dal consulente (euro 8.410), per complessivi euro
26.940.
Non è specificato dagli attori alcunché circa il titolo di proprietà di tali beni e nulla viene osservato al riguardo dalla convenuta e dalla terza chiamata.
Come noto, non opera alcuna presunzione di solidarietà attiva (art. 1294 c.c.); al fine dell'individuazione delle quote di spettanza dei danneggiati-creditori va considerato che i beni mobili in questione sono accessori dell'immobile di abitazione;
pertanto, il credito risarcitorio può essere ripartito secondo le quote di proprietà sopra indicate: euro 17.960 per l'attore , euro 4.490 ciascuno per le Parte_1 attrici e . Parte_3 Parte_2
*
3.1.2. Gli attori hanno contestato le quantificazioni operate dal consulente nell'elaborato peritale con riferimento ai manufatti artistici di vetro e di ricamo nonché con riferimento ai danni al vestiario.
Anche la presenza dei manufatti di arte vetraria nell'abitazione è stata contestata dalla convenuta.
Gli attori hanno allegato la presenza di una serie di “vetri” di RA (vasi, bicchieri e soprammobili) partitamente indicati in una relazione redatta da un consulente (doc. 6 fasc. attori).
La presenza della quasi totalità (tutti i “pezzi” meno uno: la foto 1 del doc. 6 citato) di questi manufatti nell'immobile di proprietà degli attori nell'immediatezza del sinistro è stata confermata dal teste escusso
(«riconosco tutti i vasi che mi vengono mostrati tranne il primo (foto 1) che non ricordo di aver visto in casa;
li ho visti cinque anni fa e li ricordo perché sono pezzi belli di livello artistico;
io non sono stato mai a casa del prima dell'incendio; li ho visti dopo l'incendio un mese dopo l'incendio perché il Pt_1 mi [aveva chiesto] di guardarli […]», teste , verbale ud. 16.5.2024). Pt_1 Tes_1
9 Il fatto che l'immobile sia stato sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Venezia l'indomani del rogo (come si desume dalla motivazione del decreto di dissequestro del Pubblico Ministero dd. 5.6.2019, doc. 26 attori) porta a escludere che possa trattarsi di oggetti collocati nell'immobile in epoca successiva all'incendio.
Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica al fine di verificare l'eventuale minor valore dei beni in conseguenza del rogo e/o di altri eventi danneggianti, anche in esito a possibili operazioni di restauro o pulitura.
Con motivazione che appare esente da censure in ragione dei presupposti e del merito adottato, il consulente ha specificato che gli oggetti di vetro analizzati riportano danneggiamenti compatibili con l'esposizione a fumo e non a calore, come si desume dal fatto che le temperature che provocano il deterioramento del vetro sono tali che, se raggiunte, avrebbero determinato la combustione del mobilio, che invece non si è verificata (p. 10 e s. dell'elaborato ). Inoltre, mancano nei pezzi esaminati CP_3 gli esiti traumatici tipici dell'esposizione a calore del vetro, che consistono in fratture, e si è riscontrato solo il deposito di patina di prodotti della combustione (p. 12).
Il consulente ha anche escluso la presenza di danni determinati da deterioramento o da diversi eventi successivi al rogo, con l'eccezione della caraffa (foto 08.01 e 08.02 che ha riportato una Parte_6 frattura non compatibile con il sinistro) la quale ha riportato una frattura nelle operazioni di spostamenti dei materiali (p. 12).
Il consulente ha escluso danni permanenti e ha giudicato possibile il ripristino della condizione originaria mediante puliture professionali. Nel consenso dei c.t.p. è stato escluso che la condizione attuale dei vetri sia irreversibile (p. 11). Pertanto, i danni emergenti derivanti dal sinistro corrispondono ai costi di pulitura, comprensivi delle operazioni serventi (imballo e trasporto).
Il consulente ha stimato in 8.022,01 euro i costi, comprensivi dei trasporti e dell'imballaggio, di pulizia dei vetri, sulla base del prezziario comunale di Venezia per le lavorazioni artigianali.
Infine, è stato escluso che dopo la pulitura possano perdurare danni non emendabili nei pezzi.
Pertanto, complessivamente va risarcita agli attori la diminuzione patrimoniale consistente nella spesa necessaria alle operazioni di pulitura.
Il danno ammonta ad euro 8.022,01, comprensivi di ogni voce di spesa come sopra specificato.
È da escludere la corresponsione di qualsiasi somma per il restauro della caraffa Finottello, giacché non vi è prova che la rottura del pezzo sia determinata dal sinistro oggetto di causa.
Gli attori hanno parimenti contestato la quantificazione del danno riportato da alcuni ricami e dal vestiario presenti nell'immobile.
La domanda non può essere accolta a questo riguardo, poiché non vi è esatta individuazione degli oggetti in questione negli atti di causa.
Gli attori hanno infatti prodotto un elenco privo di sottoscrizioni e il cui contenuto non è verificabile
(doc. 4 fasc. attori) in cui sono menzionati, fra le altre cose i manufatti e il vestiario in questione;
neppure sono state formulate adeguate richieste istruttorie al riguardo, sicché non è possibile superare le
10 valutazioni operate dal consulente nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo al riguardo.
I danni patiti dagli attori a questo riguardo ammontano pertanto alla somma di euro 500 per pulitura dei merletti e di 2.500 per il lavaggio del vestiario (pag. 30, c.t.u. , come indicato nella relazione. Per_1
*
3.1.3. L'attore espone l'ulteriore danno patrimoniale gli esborsi dovuti per i canoni di locazione dell'immobile di abitazione reperito in Mestre al fine di ovviare all'indisponibilità della propria abitazione andata danneggiata nel sinistro.
È pacifico tra le parti che l'attore ha dovuto abbandonare l'immobile coinvolto nel rogo e che, come sopra illustrato, era la sua abitazione.
È provato che l'attore ha concluso un contratto di locazione (doc. 14 fasc. attoreo) per immobile ad uso abitativo sito in Mestre alla via Bissuola dal 1.3.2021 al 29.2.2024, in epoca successiva al sinistro. In riferimento a tale contratto ha provato la corresponsione di canoni locatizi in misura di euro 620 mensili
(doc. 27 fasc. attori).
Tale importo mensile può essere impiegato quale parametro equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno per le mensilità successive, essendo incontestato tra le parti che l'attore continua a non disporre dell'immobile di RA.
Può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la locazione di un immobile ad uso abitativo in Mestre
e la verificazione del sinistro, in considerazione della condizione di inabitabilità dell'immobile danneggiato dal rogo, come desumibile dalla relazione del consulente nel procedimento n. 4509/2020 nonché del fatto che la locazione concerne un immobile ad uso abitativo è stata conclusa successivamente alla data del sinistro.
Può pertanto liquidarsi a titolo di danno emergente per i pregressi periodi di locazione la somma di euro
620 per 53 mensilità (dal marzo 2021 al luglio 2025), pari ed euro 32.860.
La convenuta ha eccepito ai sensi dell'art. 1227, co. II, c.c. le condotte dell'attore di non conciliazione della lite e di mancato ripristino dell'abitazione danneggiata, almeno parzialmente, dopo l'incasso dell'acconto di euro 60.000 da parte dell'assicurazione della convenuta avvenuto il 15.1.2021 (doc. 8 fasc. attori); queste omissioni avrebbero infatti aggravato il danno patrimoniale dell'attore sotto il profilo della disponibilità dell'immobile danneggiato.
L'eccezione va respinta.
La mancata conciliazione della vertenza in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo non può essere addebitata a condotta colposa del danneggiato, trattandosi di esercizio del diritto di tutelare le proprie ragioni nel modo ritenuto maggiormente confacente. Del resto l'accoglimento, seppure parziale, delle domande attoree nella presente sede è argomento della fondatezza della allegata posizione di indisponibilità alla conciliazione della lite.
11 L'attore ha poi dimostrato che almeno fino al dicembre 2019 l'assemblea condominiale non deliberò alcun lavoro relativo alla ristrutturazione dell'immobile (verbali delle assemblee condominiali dd.
18.9.2019, 21.10.2019 e 2.12.2019).
Nel prosieguo del giudizio nessuna delle parti ha provato (né offerto di provare) che la condizione di inabitabilità dell'immobile interessato dal rogo sia stata risolta;
pertanto, il Tribunale non dispone di elementi per ritenere che l'attore possa tornare ad occupare la sua abitazione di RA, considerando che il rogo, come è provato dalla relazione dei Vigili del fuoco (doc. 1 fasc. attori) e dalla relazione del consulente tecnico, ha interessato parti comuni quali il portone e la scala condominiale, il cui ripristino
è condizione per il godimento delle singole unità abitative.
Neppure può ritenersi che l'attore fosse gravato dell'onere di attivarsi anche per la ristrutturazione delle parti comuni del , trattandosi di attività gravosa e determinante con ogni verosimiglianza CP_4 una spesa ingente (Cass., sez. I, 24.2.1970 n. 432: nell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, co. II, non va compreso anche un comportamento possibile solo con lo svolgimento di un'attività particolarmente onerosa quale la ricostruzione dell'edificio crollato da parte dei condomini prima che il danno subito dall'immobile fosse stato risarcito per quanto e da chi di ragione).
Inoltre, è da considerare che, in base ai risultati della consulenza tecnica acquisita nel procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., l'ammontare dei danni alle strutture murarie assomma ad euro 49.451,00 mentre quello per il mobilio, da ritenersi indispensabile per l'abitabilità, è pari ad euro 42.050,00;
l'acconto percepito a gennaio 2021, pari ad euro 60.000, non sarebbe stato pertanto sufficiente a garantire il ripristino dell'immobile in condizioni di piena abitabilità.
Per ciò che concerne la liquidazione del tempo ancora necessario alla sistemazione dell'immobile è necessario fare impiego di criteri equitativi di liquidazione, trattandosi di danno futuro (arg. ex Cass., sez. III, 22.10.2024 n. 27353).
La condizione di non abitabilità dello stabile di viale Bressagio in RA è stata giudicata emendabile
(relazione pag. 10). Come detto, non si dispone di elementi fattuali relativi al tempo entro il Per_1 quale l'immobile potrà ritornare abitabile;
in base a un criterio esperienziale comune può ritenersi che possano essere sufficienti tre mesi dall'attualità. Tale periodo è peraltro pari al termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso del conduttore ai sensi dell'art. 1 del contratto di locazione (doc. 14 fasc. attore). Pertanto, è risarcibile all'attore nel complesso la somma di euro 1.860 per il danno emergente relativo ai canoni di locazione futuri.
Nel complesso va risarcita all'attore la somma di euro 34.720 a titolo di ristoro del danno emergente per i canoni di locazione pregressi e futuri corrisposti per l'immobile di attuale residenza dall'attore.
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3.1.4. Infine, gli attori espongono spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale.
In particolare, vengono esposte spese per l'assistenza degli attori nel procedimento penale relativo all'incendio (proc. n. 5040/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Venezia), nel procedimento di
12 accertamento tecnico preventivo e nell'assistenza dei legali e di altri professionisti per le trattative di composizione della lite.
Va anzitutto esclusa la risarcibilità delle spese per le quali non è stata prodotta in atti attestazione dell'esborso effettivo da parte degli attori.
Dai documenti prodotti dagli attori si possono pertanto ritenere sostenute unicamente le spese per i compensi del difensore nel procedimento penale sopra indicato e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (doc. 15 fasc. attori, fattura 20/2019 e fattura 26/2019 dell'avv. Dalmartello), le spese per i compensi del professionista psichiatra incaricato di una perizia funzionale all'incardinamento del presente giudizio (doc. 17 fasc. attori), infine, le spese vive per i procedimenti penali aventi ad oggetto il sinistro (doc. 18 fasc. attori), pari a complessivi euro 79,10. L'effettivo esborso risulta dall'attestazione per quietanza sottoscritta dai professionisti (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655). Le ulteriori spese vive documentate (pag. 10, doc. 18), in particolare per visure catastali, non sono con sicurezza riferibili all'oggetto del giudizio.
Con riferimento alle spese di cui vi è prova di esborsi va osservato quanto segue.
Le spese di assistenza nel procedimento penale sono rifondibili in ragione del fatto che il giudizio penale derivato dalle indagini risulta concluso con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella quale non si è proceduto al regolamento delle spese (doc. 12 fasc. attori).
Parimenti sono liquidabili i compensi del difensore dell'attore nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto ne è documentata la spesa (Cass., sez. III, 6.11.2023 n. 30854). Tuttavia, si reputa di ridurre l'importo dei compensi risarcibili nella misura tabellare (d.m. 55/2014) prevista per i procedimenti penali (tabella n. 15, compensi per le indagini preliminari, in assenza di prova circa ulteriore attività difensiva), pari ad euro 3.782, nonché per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo (tabella n. 9 per lo scaglione di valore del presente giudizio), pari ad euro 3.827. Vengono liquidate tutte le fasi di giudizio.
Quanto alla spesa relativa alla consulenza medica, di cui l'attore aveva incaricato un professionista prima della proposizione del giudizio, si osserva che la relazione è stata allegata all'atto di citazione
(doc. 22 fasc. attori); nella relazione il consulente ha raggiunto conclusioni grossomodo sovrapponibili a quelle poi formulate dalla consulente d'ufficio. L'opera del consulente in sede stragiudiziale può pertanto qualificarsi come adempimento necessario e giustificato nell'ottica di un'eventuale soluzione conciliativa della lite, non potendosi inferire alcunché di contrario dal contegno negatorio della convenuta (principio desumibile da Cass., sez. III, 26.5.2021 n. 14444).
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo per i compensi del consulente furono poste dal giudice di quel procedimento in parti uguali in capo a tutte le parti del procedimento di accertamento tecnico preventivo (decreto dd. 2.5.2022, in riferimento al verbale dd. 30.9.2021). Gli attori allegano di aver pagato esclusivamente la quota del rimborso spese, pari ad euro 634,40 (mentre il saldo risulta essere stato versato dalla compagnia assicuratrice). Tuttavia, non vi è prova in atti
13 dell'effettivo esborso, poiché è stata prodotto in giudizio unicamente il preavviso di parcella e non documentazione da cui si evinca l'effettivo esborso (doc. 21 fasc. attori).
Nel complesso le spese per le spese vive sostenute dal solo attore ammontano a complessivi euro
8.542,10.
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3.2. Nelle voci di danno non patrimoniale (per come esposte nell'atto di citazione) vengono compresi: il danno biologico patito dall'attore a seguito dell'allontanamento forzato da RA;
Parte_1 il danno da patimento interiore patito dalle attrici e per il Parte_2 Parte_3 danneggiamento dell'immobile, già casa familiare;
il danno da perdita dell'animale di affezione perito nel sinistro.
Il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico anche detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)
(Cass., sez. III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3,
d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III, 22.3.2024 n. 7892).
14 L'attore allega di aver riportato un danno biologico consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica dovuta allo stress conseguente all'incendio dell'immobile di residenza, che sarebbe esitato in una vera patologia di natura psichica.
Sul punto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che ha confermato lo sviluppo nella persona dell'attore di un disturbo acuto da stress seguito dall'insorgere di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, trattato con terapia antidepressiva farmacologica. L'insorgere della patologia è indubbiamente da connettere all'evento oggetto di giudizio. Il quadro patologico temporaneo è successivamente evoluto in un disturbo disadattivo di tipo persistente (relazione pag. 35 e Per_4 ss.).
Può pertanto liquidarsi la componente dinamico-relazionale del danno biologico, facendo applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano nell'anno 2024, secondo la stima dei periodi di invalidità temporanea e dell'invalidità permanente operata dal consulente
(pag. 14 e ss. c.t.u.). La scelta persegue il fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico
(dinamico-relazionale) e il danno morale (patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n. 25164).
L'attore non ha chiesto la liquidazione della componente cd. morale del danno biologico.
Ai fini della liquidazione del danno biologico va tenuto presente che secondo le Tabelle indicate il valore di ciascun giorno di invalidità temporanea è pari a euro 115; può essere applicata una maggiorazione del 50% per i primi trenta giorni di invalidità temporanea in considerazione dell'elevato stress in tale periodo accertato dal consulente (relazione c.t.u., pag. 39).
Con riferimento alla liquidazione dell'invalidità permanente va tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni sessantasei); come avvertito non viene liquidata alcuna componente morale del danno in questione, in assenza di domanda.
Le componenti del danno cd. biologico vanno individuate come segue:
invalidità temporanea 30% grave: 30 giorni euro 5.175,00
invalidità temporanea 30%: 240 giorni euro 27.600,00
invalidità permanente euro 17.503,00
L'attore ha poi chiesto che gli venga riconosciuta una ulteriore somma a titolo di personalizzazione.
Come sopra si è illustrato, il presupposto del riconoscimento di questa voce di danno è la verificazione di postumi assolutamente eccentrici e peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente conseguenti alla tipologia di sinistro verificatosi.
15 Nel caso di specie il consulente tecnico in risposta alle osservazioni del c.t.p. degli attori ha espressamente escluso la possibilità di riconoscere un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione, poiché nel lungo periodo l'attore ha assunto un'attitudine rassegnata indicativa di minima e parziale accettazione dell'attuale condizione di vita (relazione pag. 43). Con riferimento al periodo Per_4 di invalidità temporanea è stata già liquidata un'ulteriore somma per il grado elevato di sofferenza.
Nessuna maggiorazione sulle somme liquidate può dunque riconoscersi.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto alle attrici a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale per la sofferenza connessa al danneggiamento dell'immobile, già casa familiare.
Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale nella specie del danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito (Cass., sez. lav., 19.12.2008 n. 29832); tale non può essere ritenuto il legame affettivo – pure innegabile – fra la persona e la casa di origine, trattandosi di una dimensione della vita individuale giuridicamente irrilevante.
Per simili ragioni nessun risarcimento può essere riconosciuto per il danno morale conseguente alla perdita dell'animale di affezione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità non è infatti riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita a seguito di un fatto illecito dell'animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata (Cass., sez. III, 27.6.2007 n. 14846).
*
3.3. In definitiva, i danni patiti dagli attori vanno come di seguito quantificati.
Per l'attore vanno liquidati i seguenti danni: Parte_1
a) danni all'immobile (parti comuni e abitazione) per la quota di proprietà corrispondente euro 31.778,68
b) danni al mobilio e all'arredamento dell'abitazione per la quota di proprietà corrispondente euro 17.960,00
c) danni agli oggetti artistici di vetro per la quota di proprietà corrispondente euro 5.340,00
d) danni ai merletti e al vestiario per la quota di proprietà corrispondente euro 1.999,00
e) danno emergenti per spese di locazione euro 34.720,00
f) danno emergente per spese vive di assistenza legale e tecnica giudiziale e stragiudiziale euro 8.542,10
g) danno da lesione dell'integrità psico-fisica (cd. danno biologico)
euro 50.270,00 totale euro 150.609,68
16 Per le attrici e vanno liquidati i seguenti danni: Parte_3 Parte_2
a) danni all'immobile (parti comuni e abitazione) per la quota di proprietà corrispondente euro 7.944,00
b) danni al mobilio e all'arredamento dell'abitazione per la quota di proprietà corrispondente euro 4.490,00
c) danni agli oggetti artistici di vetro per la quota di proprietà corrispondente euro 1.337,00
d) danni ai merletti e al vestiario per la quota di proprietà corrispondente euro 499,00 totale euro 14.270,00
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro (30.3.2019) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n. 19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Va poi tenuto conto della somma che gli attori hanno ricevuto dalla compagnia assicuratrice della convenuta, pari a euro 60.000 (doc. 8 fasc. attori).
Nel caso di specie l'acconto è stato ricevuto da tutti e tre gli attori, come si evince dalle sottoscrizioni in calce alla quietanza.
In assenza di esplicita imputazione del pagamento dell'acconto al credito di uno solo dei danneggiati, lo stesso va considerato effettuato a tutti e tre i danneggiati in parti uguali. Pertanto, può ritenersi che le ragioni di credito delle attrici sono state completamente soddisfatte dall'esecuzione del pagamento dell'acconto, che pro quota (euro 20.000) supera quanto si è accertato essere dovuto a ciascuna di loro
(euro 14.270).
La differenza fra la quota dell'acconto riferibile alle attrici e la somma risarcitoria loro liquidata va imputata al capitale dovuto all'attore . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 31.10.2017 n. 25817), l'operazione di scomputo dell'acconto già versato dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento ai fini del calcolo degli interessi compensativi deve articolarsi nelle seguenti operazioni:
a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
17 intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato).
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4. La terza chiamata non ha contestato l'operatività della polizza assicurativa azionata dalla convenuta.
Le somme liquidate con la presente sentenza risultano inferiori ai massimali di polizza pattuiti tra convenuta e terza chiamata, come si desume dal prospetto di polizza (doc. 2 fasc. convenuta).
Non risultano dallo stesso scoperti né franchigie né vi sono allegazioni al riguardo da parte della terza chiamata.
La domanda di manleva va dunque integralmente accolta, con conseguente condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto tenuta a risarcire agli attori, comprese le spese di soccombenza, come si va ad illustrare.
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5. Con riferimento alle spese di lite occorre distinguere i differenti rapporti processuali.
Le spese di lite relative al rapporto fra gli attori e la convenuta possono essere compensate in misura di
¼ in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa alle spese di risarcimento dei danni ai manufatti tessili e al vestiario e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale delle attrici e di quello da perdita dell'animale di affezione.
I restanti ¾ vanno posti in capo alla convenuta. Essi vanno calcolati per compensi del difensore facendo applicazione delle tabelle ministeriali (d.m. 55/2014) con liquidazione dei medi tabellari per tutte le fasi del giudizio. Il valore della causa è da determinare nello scaglione corrispondente alle somme effettivamente liquidate. I compensi vanno determinati come segue: fase di studio, euro 2.552; fase introduttiva, euro 1.628; fase istruttoria, euro 5.670; fase decisionale, euro 4.253; oltre accessori. Agli attori andranno rifuse le spese vive di iscrizione della causa al ruolo nella misura dei ¾.
Vanno poste integralmente in capo alla convenuta le spese delle consulenze tecniche disposte nel presente giudizio, come liquidate nei decreti dd. 18.1.2025. Non vi è luogo a compensazione di queste spese, giacché non ineriscono alle domande degli attori rigettate dal Tribunale.
Le spese in questione costituiscono spese di soccombenza;
esse andranno pertanto rifuse alla convenuta dalla terza chiamata, trattandosi di conseguenze dell'illecito per il quale è stata riconosciuta la copertura assicurativa (Cass., sez. III, 16.6.2020 n. 18076).
Quanto alle spese di lite relative al rapporto fra convenuta assicurata e terza chiamata (spese di resistenza) sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite richiesta congiuntamente da queste due parti, stante l'adesione della terza chiamata alla domanda di manleva.
18
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
a titolo di risarcimento del danno delle seguenti somme:
[...]
- a favore di euro 150.609,68; Parte_1
- a favore di euro 14.270,00; Parte_2
- a favore di euro 14.270,00; Parte_3 dal capitale andrà sottratta la somma di euro 60.000, pari all'acconto già incassato;
le somme capitali e l'acconto ricevuto dagli attori (euro 60.000) andranno devalutati alla data del fatto (9.9.2018); l'acconto devalutato andrà detratto pro quota dai capitali, anch'essi devalutati;
la differenza fra la quota dell'acconto e i capitali liquidati alle attrici e andrà successivamente Parte_2 Parte_3 detratta dal capitale liquidato all'attore ; sulla differenza così ottenuta andranno Parte_1 corrisposte le somme per rivalutazione, calcolate di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sull'intero capitale devalutato per il periodo intercorrente dal momento del sinistro alla corresponsione dell'acconto e sulla differenza fra il capitale e l'acconto (devalutati e successivamente rivalutati al momento del pagamento dell'acconto) per il periodo intercorrente dalla data di pagamento dell'acconto alla liquidazione definitiva;
successivamente alla pubblicazione della sentenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale;
2. compensa le spese di lite fra gli attori e la convenuta in misura di 1/4; pone in capo alla convenuta la restante frazione (spese di soccombenza), che liquida in euro 10.577,25 per compensi dei difensori, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15 %, al contributo per la previdenza forense in misura del 4 % e all'IVA se dovuta;
pone le spese vive di iscrizione della causa al ruolo (contributo unificato e marca da bollo) in misura di ¾ in capo alla convenuta;
pone le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio definitivamente in capo alla convenuta;
compensa le spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata (spese di resistenza);
3. condanna tenere indenne Controparte_2 Controparte_1 di quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza a , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, comprese le spese di soccombenza come sopra liquidate.
[...]
Così deciso in Venezia il 28 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3586 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , con gli avvocati Tosoni e Dalmartello, Parte_3 C.F._3 attori contro
(c.f. , con gli avvocati Lemi e Lazzaro, Controparte_1 C.F._4 convenuta con la chiamata in causa di
(c.f e P. I.V.A. ), con l'avvocato Controparte_2 P.IVA_1
Cesare, terza chiamata avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli attori, congiuntamente, come da note di trattazione scritta e conclusioni depositate il 9.4.2025: 1. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della IG.ra ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. nella causazione Controparte_1 dell'incendio del 29-30/03/19 in Venezia-RA, Viale Bressagio n. 29, per tutti i danni cagionati agli attori;
2. per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, che si quantificano in complessivi € 207.434,84 per danni patrimoniali, di cui € 183.025,84 al IG. , € 12.204,50 alla IG.ra e € Parte_1 Parte_2
12.204,50 alla IG.ra o in quella diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, Parte_3
e per danni non patrimoniali in complessivi € 51.635,00, di cui € 45.635,00 per il IG. , Parte_1
€ 3.000,00 alla IG.ra e € 3.000,00 alla IG.ra o in quella diversa, minore Parte_2 Parte_3
o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, da cui detrarre l'acconto versato di € 60.000,00; 3. nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse provata l'esistenza degli arredi e/o dei beni mobili indicati, si chiede la liquidazione in via equitativa;
4.
1 si chiede la condanna al pagamento integrale delle spese di c.t.u. dell'ing. di cui al ricorso n. Per_1
4509/20 r.g. Tribunale Venezia pari ad € 7.296,05 a carico della convenuta e la ripetizione dell'acconto di € 634,40 agli attori;
5. spese e competenze di causa interamente rifuse, anche di cui al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 4509/2020 R.G. Tribunale Venezia;
in via istruttoria […]; per la convenuta come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 9.4.2025: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, rideterminare le somme eventualmente dovute dalla IG.ra agli attori, limitandole agli eventuali Controparte_1 danni causati dall'incendio del 30 marzo 2019 all'immobile sito in Venezia-RA (VE), Viale
Bressagio, 29, piano 2°, ed ai beni mobili in esso contenuti, che siano conseguenza effettiva e diretta dell'incendio e che siano accertati nel presente giudizio, al netto delle deduzioni per vetustà/degrado/inferiori caratteristiche e dell'eccepito concorso del fatto colposo degli attori ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. e comunque dell'art. 1227, comma 1, c.c.; al contempo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare che la terza chiamata in causa, in persona legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, è tenuta a garantire, sollevare, manlevare e tenere indenne, in forza della polizza assicurativa “ ” n. 18580988 meglio indicata nella narrativa dei precedenti atti, la IG.ra Parte_4 per qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a pagare agli attori in relazione al Controparte_1 sinistro, ai titoli e rapporti meglio descritti nella narrativa dei precedenti atti ed alle domande formulate dal IG. , dalla IG.ra e dalla IG.ra ; per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannare in persona legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a garantire, sollevare, manlevare e tenere indenne la IG.ra in forza Controparte_1 della polizza assicurativa “ ” n. 18580988 meglio indicata nella narrativa dei Parte_4 precedenti atti e, conseguentemente, a corrispondere in via diretta ed esclusiva tutte le somme che la IG.ra fosse eventualmente tenuta a pagare al IG. , alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
ed alla IG.ra a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2 Parte_3 patrimoniali dagli stessi eventualmente patiti in conseguenza del sinistro, dei titoli e rapporti meglio descritti nella narrativa dei precedenti atti;
in ogni caso, con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre a rimborso spese forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, sia della presente fase di merito che del procedimento n. 4509/2020 R.G. iscritto avanti l'intestato Tribunale;
con la precisazione che, a fronte dell'adesione dell'Assicurazione alla domanda di garanzia svolta dalla IG.ra nulla viene opposto alla richiesta avanzata da CP_1 [...]
i compensazione delle spese processuali del presente giudizio limitatamente Controparte_2 al solo rapporto processuale tra la stessa IG.ra ed Controparte_1 [...]
Controparte_2 per la terza chiamata, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza 10.04.2025
e cioè come da comparsa di costituzione e risposta: respingersi la domanda attorea perché infondata;
2 con vittoria di spese, e competenze di causa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della IG.ra accogliersi la domanda di garanzia Controparte_1 dalla stessa proposta nei confronti di nei limiti del Controparte_2 massimale di polizza descritto in narrativa e previa applicazione delle relative esclusioni;
con compensazione delle spese di lite;
in via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da loro patiti a seguito dell'incendio avvenuto nella notte tra il 29 e 30 marzo 2019 in RA che coinvolse la loro abitazione sita in viale Bressagio n. 29. Gli attori deducono che nell'occasione sono andati distrutti e danneggiati, oltre le parti comuni dell'edificio, anche quanto presente nel loro immobile (mobilio, vestiario, vasi d'autore in vetro di RA, merletti fatti a mano dalla defunta moglie dell'attore); nel rogo perse inoltre la vita l'animale domestico della famiglia. La compagnia assicurativa della convenuta, odierna terza chiamata, ha già versato la somma di euro 60.000,00 che è stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto;
gli attori agiscono quindi per ottenere il completo ristoro dei danni subiti.
Per i fatti è stato svolto avanti a questo Tribunale il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (n. 4509/2020
r.g.), i cui atti sono stati acquisiti.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato le pretese avversarie Controparte_1 sia in ordine all'an che al quantum deberatur;
per la convenuta non risulterebbe provata la responsabilità
a proprio carico né ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c. Contesta l'esistenza dei danni esposti eccependo che non ne risulterebbe provata né l'entità, né la riconducibilità al sinistro in causa;
eccepisce il concorso colposo dei danneggiati per il rifiuto alla conciliazione in sede di accertamento tecnico preventivo, e per il fatto che l'attore, pur avendo ricevuto l'acconto dall'assicurazione, non avrebbe provveduto a ripristinare l'immobile; anche in considerazione che il presente giudizio sarebbe stato incardinato a distanza di quattro anni dal fatto;
premesso di aver stipulato per la propria unità immobiliare apposita polizza assicurativa, la convenuta ha chiesto in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere tenuta Controparte_2 indenne in caso di accoglimento delle domande proposte nei propri confronti;
nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e solo in via subordinata ha chiesto una rideterminazione delle somme limitatamente ai danni accertati e al netto delle deduzioni per vetustà e degrado e dell'eccepito concorso del fatto colposo del creditore.
Si è costituita (d'ora in avanti compagnia Controparte_2 assicurativa) contestando la quantificazione dei danni fatta dagli attori;
in particolare: in ordine ai vetri artistici ha allegato la possibilità di effettuarne il ripristino tramite la pulizia;
in ordine al danno da forzata locazione ha allegato che l'attore avrebbe potuto procedure con la sistemazione, non essendo l'immobile gravato da alcuna ordinanza di inagibilità. Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta principale, la terza chiamata conferma l'operatività della polizza nei limiti del massimale.
3 La causa è stata istruita a mezzo prova testimonial;
è stata disposta CTU tecnica sui vetri artistici, e CTU medico-legale sulla persona del convenuto Parte_1
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni che gli attori deducono di aver sofferto in conseguenza di un incendio divampato nell'edificio ove si trova un immobile di loro proprietà e che era l'abitazione di . Parte_1
È pacifico tra le parti che nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2019 nell'immobile sito in viale Bressagio
n. 29 in RA scoppiò un incendio che coinvolse tutti e tre i piani dello stabile.
Al terzo piano dell'edificio si trova l'immobile di proprietà degli attori.
La convenuta contesta il titolo di proprietà dell'immobile da parte degli attori, circostanza che ne determinerebbe il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione – che peraltro non risulta coltivata negli scritti conclusivi – non merita accoglimento.
Gli attori hanno infatti dimostrato che l'unità abitativa sita al secondo piano dell'edificio interessato dall'incendio è loro definitivamente pervenuta in proprietà, nelle quote indicate in atto di citazione, per successione di , coniuge dell'attore e madre delle attrici. Per_2
Gli attori hanno depositato al riguardo un contratto di vendita di nuda proprietà a favore dell'attore e della defunta moglie dd. 19.5.1978 di un immobile sito nell'allora via Garibaldi 29 in RA, all'epoca accatastato al foglio 6, mappale 175 sub 3, e gli atti della successione di relativi Per_2 all'immobile in questione (dd. doc. 23 fasc. attoreo).
Nessun ragionevole dubbio può nutrirsi circa la vicenda successoria immobiliare. È appena il caso di osservare che la differente indicazione nel contratto di vendita della nuda proprietà del foglio catastale
(n. 6 in luogo dell'attuale n. 54) in cui è registrato l'immobile si spiega con un'ordinaria operazione di riaccatastamento, come di desume dalla visura catastale prodotta dalla stessa convenuta e relativa alla propria unità immobiliare, sita nel medesimo immobile (pag. 3, doc. 1, fasc. convenuta). Del resto, i documenti prodotti dagli attori non sono stati contestati dalla convenuta e dalla terza chiamata.
L'eccezione svolta dalla convenuta è pertanto priva di fondamento, oltre che meramente defatigatoria.
La dinamica del sinistro è stata oggetto di relazioni dei Vigili del fuoco, compilate nell'immediatezza del sinistro e degli accertamenti disposti da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 4509/2020 r.g., i cui atti sono stati regolarmente acquisiti in questo giudizio ai sensi dell'art. 696-bis, co. V, c.p.c. alla prima udienza.
Sempre in via preliminare è opportuno prendere posizione sull'efficacia probatoria di taluni documenti prodotti dagli attori.
In particolare, la convenuta ha contestato l'utilizzabilità della relazione dei Vigili del fuoco in quanto atto di un procedimento penale (n. 5040/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Venezia) all'epoca a carico di ignoti all'infuori del contraddittorio.
4 L'eccezione va disattesa. Nell'ordinamento processuale vigente manca infatti una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e pertanto il giudice civile può porre a base del proprio convincimento prove atipiche;
tra di esse figurano anche le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, senza che vi sia violazione del principio del contraddittorio, dal momento che lo stesso si instaura in seno al processo civile a seguito della produzione (da ultimo, Cass., sez. VI, 1.2.2023 n.
2947).
La convenuta si è limitata a contestare genericamente l'utilizzabilità di queste relazioni, richiamando un precedente di legittimità in materia di valutazione delle sommarie informazioni raccolte in sede di procedimento penale. Questo precedente afferma peraltro che nel caso in cui nel giudizio penale sia mancato il vaglio dibattimentale sugli elementi probatori raccolti per scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo, tali elementi probatori sono rimessi alla libera valutazione del giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione senza alcun vaglio dibattimentale in sede penale è riconducibile alla scelta processuale dell'interessato (Cass., sez. II, 4.7.2019 n. 18025). Questo è il caso di specie: la convenuta, imputata nel processo penale scaturito dal procedimento sopra indicato, ha infatti optato per la definizione del giudizio mediante un rito alternativo, in questo modo rinunciando all'esame nel contraddittorio delle risultanze delle indagini preliminari (doc. 11 fasc. attoreo).
Del resto, nel presente giudizio le relazioni dei Vigili del fuoco non sono state idoneamente contestate né nel merito né nel metodo dalla convenuta;
possono pertanto essere utilizzate nel presente giudizio.
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2. La vicenda oggetto di giudizio va sussunta nella fattispecie di risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È indifferente a questi fini l'individuazione dell'oggetto specifico che abbia dato causa alla combustione, sia esso un oggetto già acceso o un guasto di apparecchio;
è infatti sufficiente per determinare la responsabilità del custode di un'immobile che l'evento dannoso derivi dalla cosa custodita, che nel caso di specie va individuata nell'appartamento di proprietà della convenuta, inteso come spazio occupato e comprensivo di ogni bene e di ogni fonte di pericolo in esso presente.
La giurisprudenza di legittimità ha pianamente ricondotto la propagazione di incendi da un fondo all'altro all'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia ai sensi della disposizione richiamata (Cass., sez. III, 11.1.2024 n. 1262; Cass., sez. III, 26.5.2023 n. 14798).
Nessun dubbio vi è circa la qualità di custode della convenuta, che peraltro è pacifica tra le parti.
Custode è infatti chi esercita un effettivo potere sulla cosa, avendone la disponibilità giuridica e materiale (tra le molte, Cass., sez. III, 26.5.2023 n. 14798) e tale era la convenuta, proprietaria e occupante l'unità abitativa da cui si sono propagate le fiamme.
Secondo quanto ormai chiarito nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 30.6.2022 n. 20943;
Cass., sez. III, 27.4.2023 n. 11152), la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
5 liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza. Da questa affermazione di principio discende, tra i vari corollari, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Con riferimento all'onere della prova che incombe sul danneggiato, va ulteriormente specificato che per evocare la responsabilità del custode è necessario che il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita. La sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera secondo quanto previsto dall'art. 2051 c.c. (Cass., sez. III, 9.5.2024 n. 12663).
Nel caso di specie è provato il nesso di causa fra la cosa custodita, e cioè l'appartamento occupato dalla convenuta, e i danni patiti dagli attori per effetto dell'incendio.
Dalla relazione del Nucleo investigativo antincendi territoriale, comprensiva degli allegati, (doc. 2 fasc. attoreo), elaborata sulla base delle sommarie informazioni raccolte dagli agenti di polizia giudiziaria e delle informazioni raccolte nell'ambito dell'accesso di soccorso, si desume senza dubbi che l'incendio si propagò dal soggiorno dell'abitazione a piano terra, di proprietà della convenuta (doc. 1 fasc. convenuta) ai piani superiori, dapprima nel primo, occupato da terzi rimasti vittime del sinistro, e poi nel secondo (mansardato) di proprietà degli odierni attori e occupato da (pag. 54 e ss.: Parte_1
«la zona di origine dell'evento è chiaramente individuabile nel soggiorno, e probabilmente nelle vicinanze del divano [dell'appartamento a piano terra]»), o per la presenza di fiamme libere (causa più probabile) o per guasto di un apparecchio (causa meno probabile).
Le conclusioni sono state confermate dal consulente incaricato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
In essa si legge che con ragionevole probabilità il punto di origine dell'incendio è il centro della stanza nell'abitazione a piano terra adiacente all'ingresso comune dello stabile, giacché in questa stanza si sono rinvenute le più consistenti tracce di combustione diretta (relazione c.t.u., pag. 6).
Quanto all'individuazione della causa dell'incendio, il consulente ha escluso malfunzionamenti degli impianti e ha ritenuto plausibile la propagazione da corpo già in combustione (ivi, pag. 7).
In ogni caso, come anticipato, l'individuazione esatta della causa prossima scatenante dell'incendio e del luogo di sviluppo dell'incendio sono irrilevanti – differentemente da quanto osservato dalla convenuta – in ragione del fatto che non vi sono dubbi circa il fatto che le fiamme si sono propagate dal bene custodito (immobile di proprietà e occupato dalla convenuta).
Pertanto, le conseguenze dell'incendio sviluppatosi nella notte del 30 marzo 2019 vanno poste in capo alla convenuta, quale custode dell'unità abitativa da cui si sono sviluppate le fiamme.
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6 3. Gli attori espongono varie voci di danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
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3.1. Nelle prime vengono compresi (per come esposte nell'atto di citazione): i danni alle parti comuni dell'edificio; i danni da perdita di oggetti custoditi nell'immobile (pezzi artistici di arte vetraria, merletti artigianali, vestiario); gli esborsi sopportati dall'attore per la locazione di un immobile di abitazione alternativo alla casa andata danneggiata;
le spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale e nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo di vari professionisti.
In via preliminare all'esame delle singole voci di danno vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità per tardività delle domande svolte dagli attori circa la rifusione delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. avente ad oggetto i fatti di questo giudizio nonché circa la liquidazione in via equitativa delle voci di danno esposte in atto di citazione (in particolare, relativamente ai beni di valore artistico).
Le eccezioni sono infondate e anch'esse meramente defatigatorie.
La domanda relativa alla rifusione delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo è stata infatti svolta dagli attori sin dall'atto di citazione (p. 14 e s.), ove, pur impiegando il sintagma
«spese di c.t.u.», gli attori hanno inequivocabilmente fatto riferimento alle spese della procedura in questione, come si desume dal riferimento al nominativo del c.t.u. nominato dal Tribunale e dall'intero tenore del paragrafo.
Quanto alla richiesta subordinata di liquidazione in via equitativa dei danni agli oggetti di valore presenti nella casa, si tratta non di domanda nuova – giacché gli attori già in atto di citazione hanno ben delineato il petitum e la causa petendi di tale domanda – ma della sollecitazione di un potere officioso del giudice
(Cass., sez. I, 11.12.2007 n. 25943).
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3.1.1. In riferimento ai danni alle parti comuni dell'edificio, per la porzione relativa alla proprietà degli attori, deve farsi impiego dell'elaborato peritale conclusivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4509/2020 r.g. di questo Tribunale.
In risposta al quesito formulato dal Tribunale, il consulente ha chiarito che il sinistro ha danneggiato parti comuni riferibili all'intero edificio, e dunque anche alla proprietà degli attori;
inoltre ha chiarito e specificato i danni patiti dalla proprietà dei convenuti (pp. 8 e 29 e ss. dell'elaborato Vistosi).
In particolare, quanto ai danni comuni verificatisi sull'intero edificio, sono state indicate voci di spese necessarie per demolizione e sostituzione dei controsoffitti e delle contropareti, per la bonifica e sistemazione dei pavimenti e della scala comune, per la sostituzione del portoncino di ingresso e per la predisposizione dell'impianto elettrico, oltre le spese relative all'esecuzione dei necessari lavori (p. 31).
Il sub-totale è stato indicato in euro 14.150; la porzione relativa alla proprietà degli attori è stata quantificata dal consulente in euro 4.717 (come si legge nella corrispondente voce del computo dei danni
– pag. 14).
7 I danni alla proprietà esclusiva degli attori hanno invece riguardato: i soffitti e le pareti del vano scale esclusivo con le relative suppellettili, per cui è stata indicata la necessità di rifacimento;
il soffitto, il pavimento e le pareti dell'appartamento, bisognevoli di ritinteggiatura e bonifica;
gli impianti
(riscaldamento, condizionamento, elettricità), da rifare;
infine, i serramenti interni ed esterni, anch'essi da sostituire;
a ciò si aggiungono le spese di cantiere e smaltimento rifiuti. Il sub-totale è stato indicato in euro 49.451 (pag. 29).
Infine, il consulente ha individuato anche i danni patiti ai beni mobili contenuti nell'immobile.
Il consulente ha compreso in questa voce di danno i danni alla mobilia, i danni al vestiario, all'oggettistica d'autore, le spese di pulitura di suppellettili non completamente distrutte.
Complessivamente questi danni sono stati quantificati in euro 42.050 (pag. 30).
Gli attori hanno specificamente contestato la quantificazione dei danni ai pezzi artistici di vetro, ai ricami artigianali e al vestiario.
Le altre voci di danno ai beni mobili non sono state specificamente contestate, essendosi gli attori semplicemente richiamati alla perizia di parte.
Può pertanto accogliersi con riferimento a queste ultime la quantificazione fatta dal consulente per i danni non contestati dagli attori, pari ad euro 35.350.
Nella quantificazione complessiva deve tenersi conto delle deduzioni per vetustà indicate dal consulente, rispettivamente di euro 10.879 per i danni agli immobili ed euro 8.410 per i danni ai beni mobili (p. 12).
Ai fini della corretta individuazione delle somme da risarcire agli attori relativamente alle voci di danno prese in esame va tenuto conto del fatto che l'immobile risulta in comproprietà agli attori secondo le seguenti quote (doc. 1 fasc. attoreo): 4/6 a , 1/6 ad , 1/6 a Parte_1 Parte_2 Pt_3
. Il danno alle parti comuni dello stabile e alle parti dell'immobile (euro 47.668, come dalla
[...] somma delle rispettive voci con detrazioni per vetustà, pag. 14 dell'elaborato) va pertanto suddiviso secondo tali frazioni, come segue: euro 31.778,68 per l'attore , euro 7.944,67 ciascuno Parte_1 per le attrici e . Parte_2 Parte_3
La convenuta ha contestato la stessa presenza dei beni mobili e il titolo di proprietà degli stessi.
L'eccezione va disattesa.
La presenza della mobilia e degli altri oggetti di uso domestico e del vestiario è stata constatata dal consulente nell'ambito delle operazioni demandategli dal Tribunale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio.
Come si legge nella relazione, il consulente ha effettuato tre sopralluoghi nell'immobile (12.10.2021,
4.11.2021, 24.11.2021, 4.2.2022 – pag. 3 e 36 e ss. c.t.u.). In particolare, durante le operazioni peritali del 21.11.2021 i c.t.p. delle parti e hanno riferito la presenza nelle rispettive proprietà Pt_5 Pt_1 di danni ai beni mobili;
in particolare il c.t.p. degli attori odierni ha riferito la presenza di mobilio da cucina, di camera matrimoniale (letto, armadi e comodini) e di camere singole (pag. 47). Il 4.2.2022 è seguito sopralluogo da parte del c.t.u. nell'ambito del quale i consulenti si sono ampiamente confrontati
8 sulle voci di danno, quantità e prezzi unitari (pag. 55), prendendo in considerazione anche per il secondo e terzo piano «finiture, dotazioni ed arredi» (pag. 54). Pertanto, deve ritenersi che il consulente d'ufficio ha potuto constatare personalmente la presenza di beni mobili del genere di quelli successivamente indicati e quantificati nella consulenza.
Si tratta del resto di beni di uso quotidiano domestico, che si addicono alla destinazione dell'immobile ad uso abitativo da parte dell'attore.
Questa destinazione si ricava dagli atti di indagine prodotti dagli attori e in particolare dalla relazione dei Vigili del fuoco nella quale si dà conto di sommarie informazioni raccolte nell'immediatezza del rogo da un soggetto terzo (un proprietario confinante, tale il quale si riferisce a Persona_3
come l'occupante abituale dell'appartamento al terzo piano («una volta tutti e due fuori Parte_1
[ tesso e la convenuta] ho cominciato a urlare a squarciagola , che è la persona Per_3 Pt_1 che abita al secondo piano del condominio […]», pag. 7, doc. 1 fasc. attori). L'attore è stato peraltro sentito dagli agenti in occasione del rogo ed è stato qualificato in quella circostanza come residente al secondo piano della palazzina interessata dall'evento (ibidem).
Sono stati compresi in questa voce i danni alla mobilia e spese di lavaggio per complessivi euro 35.350, cui va detratto il controvalore della vetustà accertato dal consulente (euro 8.410), per complessivi euro
26.940.
Non è specificato dagli attori alcunché circa il titolo di proprietà di tali beni e nulla viene osservato al riguardo dalla convenuta e dalla terza chiamata.
Come noto, non opera alcuna presunzione di solidarietà attiva (art. 1294 c.c.); al fine dell'individuazione delle quote di spettanza dei danneggiati-creditori va considerato che i beni mobili in questione sono accessori dell'immobile di abitazione;
pertanto, il credito risarcitorio può essere ripartito secondo le quote di proprietà sopra indicate: euro 17.960 per l'attore , euro 4.490 ciascuno per le Parte_1 attrici e . Parte_3 Parte_2
*
3.1.2. Gli attori hanno contestato le quantificazioni operate dal consulente nell'elaborato peritale con riferimento ai manufatti artistici di vetro e di ricamo nonché con riferimento ai danni al vestiario.
Anche la presenza dei manufatti di arte vetraria nell'abitazione è stata contestata dalla convenuta.
Gli attori hanno allegato la presenza di una serie di “vetri” di RA (vasi, bicchieri e soprammobili) partitamente indicati in una relazione redatta da un consulente (doc. 6 fasc. attori).
La presenza della quasi totalità (tutti i “pezzi” meno uno: la foto 1 del doc. 6 citato) di questi manufatti nell'immobile di proprietà degli attori nell'immediatezza del sinistro è stata confermata dal teste escusso
(«riconosco tutti i vasi che mi vengono mostrati tranne il primo (foto 1) che non ricordo di aver visto in casa;
li ho visti cinque anni fa e li ricordo perché sono pezzi belli di livello artistico;
io non sono stato mai a casa del prima dell'incendio; li ho visti dopo l'incendio un mese dopo l'incendio perché il Pt_1 mi [aveva chiesto] di guardarli […]», teste , verbale ud. 16.5.2024). Pt_1 Tes_1
9 Il fatto che l'immobile sia stato sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Venezia l'indomani del rogo (come si desume dalla motivazione del decreto di dissequestro del Pubblico Ministero dd. 5.6.2019, doc. 26 attori) porta a escludere che possa trattarsi di oggetti collocati nell'immobile in epoca successiva all'incendio.
Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica al fine di verificare l'eventuale minor valore dei beni in conseguenza del rogo e/o di altri eventi danneggianti, anche in esito a possibili operazioni di restauro o pulitura.
Con motivazione che appare esente da censure in ragione dei presupposti e del merito adottato, il consulente ha specificato che gli oggetti di vetro analizzati riportano danneggiamenti compatibili con l'esposizione a fumo e non a calore, come si desume dal fatto che le temperature che provocano il deterioramento del vetro sono tali che, se raggiunte, avrebbero determinato la combustione del mobilio, che invece non si è verificata (p. 10 e s. dell'elaborato ). Inoltre, mancano nei pezzi esaminati CP_3 gli esiti traumatici tipici dell'esposizione a calore del vetro, che consistono in fratture, e si è riscontrato solo il deposito di patina di prodotti della combustione (p. 12).
Il consulente ha anche escluso la presenza di danni determinati da deterioramento o da diversi eventi successivi al rogo, con l'eccezione della caraffa (foto 08.01 e 08.02 che ha riportato una Parte_6 frattura non compatibile con il sinistro) la quale ha riportato una frattura nelle operazioni di spostamenti dei materiali (p. 12).
Il consulente ha escluso danni permanenti e ha giudicato possibile il ripristino della condizione originaria mediante puliture professionali. Nel consenso dei c.t.p. è stato escluso che la condizione attuale dei vetri sia irreversibile (p. 11). Pertanto, i danni emergenti derivanti dal sinistro corrispondono ai costi di pulitura, comprensivi delle operazioni serventi (imballo e trasporto).
Il consulente ha stimato in 8.022,01 euro i costi, comprensivi dei trasporti e dell'imballaggio, di pulizia dei vetri, sulla base del prezziario comunale di Venezia per le lavorazioni artigianali.
Infine, è stato escluso che dopo la pulitura possano perdurare danni non emendabili nei pezzi.
Pertanto, complessivamente va risarcita agli attori la diminuzione patrimoniale consistente nella spesa necessaria alle operazioni di pulitura.
Il danno ammonta ad euro 8.022,01, comprensivi di ogni voce di spesa come sopra specificato.
È da escludere la corresponsione di qualsiasi somma per il restauro della caraffa Finottello, giacché non vi è prova che la rottura del pezzo sia determinata dal sinistro oggetto di causa.
Gli attori hanno parimenti contestato la quantificazione del danno riportato da alcuni ricami e dal vestiario presenti nell'immobile.
La domanda non può essere accolta a questo riguardo, poiché non vi è esatta individuazione degli oggetti in questione negli atti di causa.
Gli attori hanno infatti prodotto un elenco privo di sottoscrizioni e il cui contenuto non è verificabile
(doc. 4 fasc. attori) in cui sono menzionati, fra le altre cose i manufatti e il vestiario in questione;
neppure sono state formulate adeguate richieste istruttorie al riguardo, sicché non è possibile superare le
10 valutazioni operate dal consulente nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo al riguardo.
I danni patiti dagli attori a questo riguardo ammontano pertanto alla somma di euro 500 per pulitura dei merletti e di 2.500 per il lavaggio del vestiario (pag. 30, c.t.u. , come indicato nella relazione. Per_1
*
3.1.3. L'attore espone l'ulteriore danno patrimoniale gli esborsi dovuti per i canoni di locazione dell'immobile di abitazione reperito in Mestre al fine di ovviare all'indisponibilità della propria abitazione andata danneggiata nel sinistro.
È pacifico tra le parti che l'attore ha dovuto abbandonare l'immobile coinvolto nel rogo e che, come sopra illustrato, era la sua abitazione.
È provato che l'attore ha concluso un contratto di locazione (doc. 14 fasc. attoreo) per immobile ad uso abitativo sito in Mestre alla via Bissuola dal 1.3.2021 al 29.2.2024, in epoca successiva al sinistro. In riferimento a tale contratto ha provato la corresponsione di canoni locatizi in misura di euro 620 mensili
(doc. 27 fasc. attori).
Tale importo mensile può essere impiegato quale parametro equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno per le mensilità successive, essendo incontestato tra le parti che l'attore continua a non disporre dell'immobile di RA.
Può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la locazione di un immobile ad uso abitativo in Mestre
e la verificazione del sinistro, in considerazione della condizione di inabitabilità dell'immobile danneggiato dal rogo, come desumibile dalla relazione del consulente nel procedimento n. 4509/2020 nonché del fatto che la locazione concerne un immobile ad uso abitativo è stata conclusa successivamente alla data del sinistro.
Può pertanto liquidarsi a titolo di danno emergente per i pregressi periodi di locazione la somma di euro
620 per 53 mensilità (dal marzo 2021 al luglio 2025), pari ed euro 32.860.
La convenuta ha eccepito ai sensi dell'art. 1227, co. II, c.c. le condotte dell'attore di non conciliazione della lite e di mancato ripristino dell'abitazione danneggiata, almeno parzialmente, dopo l'incasso dell'acconto di euro 60.000 da parte dell'assicurazione della convenuta avvenuto il 15.1.2021 (doc. 8 fasc. attori); queste omissioni avrebbero infatti aggravato il danno patrimoniale dell'attore sotto il profilo della disponibilità dell'immobile danneggiato.
L'eccezione va respinta.
La mancata conciliazione della vertenza in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo non può essere addebitata a condotta colposa del danneggiato, trattandosi di esercizio del diritto di tutelare le proprie ragioni nel modo ritenuto maggiormente confacente. Del resto l'accoglimento, seppure parziale, delle domande attoree nella presente sede è argomento della fondatezza della allegata posizione di indisponibilità alla conciliazione della lite.
11 L'attore ha poi dimostrato che almeno fino al dicembre 2019 l'assemblea condominiale non deliberò alcun lavoro relativo alla ristrutturazione dell'immobile (verbali delle assemblee condominiali dd.
18.9.2019, 21.10.2019 e 2.12.2019).
Nel prosieguo del giudizio nessuna delle parti ha provato (né offerto di provare) che la condizione di inabitabilità dell'immobile interessato dal rogo sia stata risolta;
pertanto, il Tribunale non dispone di elementi per ritenere che l'attore possa tornare ad occupare la sua abitazione di RA, considerando che il rogo, come è provato dalla relazione dei Vigili del fuoco (doc. 1 fasc. attori) e dalla relazione del consulente tecnico, ha interessato parti comuni quali il portone e la scala condominiale, il cui ripristino
è condizione per il godimento delle singole unità abitative.
Neppure può ritenersi che l'attore fosse gravato dell'onere di attivarsi anche per la ristrutturazione delle parti comuni del , trattandosi di attività gravosa e determinante con ogni verosimiglianza CP_4 una spesa ingente (Cass., sez. I, 24.2.1970 n. 432: nell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, co. II, non va compreso anche un comportamento possibile solo con lo svolgimento di un'attività particolarmente onerosa quale la ricostruzione dell'edificio crollato da parte dei condomini prima che il danno subito dall'immobile fosse stato risarcito per quanto e da chi di ragione).
Inoltre, è da considerare che, in base ai risultati della consulenza tecnica acquisita nel procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., l'ammontare dei danni alle strutture murarie assomma ad euro 49.451,00 mentre quello per il mobilio, da ritenersi indispensabile per l'abitabilità, è pari ad euro 42.050,00;
l'acconto percepito a gennaio 2021, pari ad euro 60.000, non sarebbe stato pertanto sufficiente a garantire il ripristino dell'immobile in condizioni di piena abitabilità.
Per ciò che concerne la liquidazione del tempo ancora necessario alla sistemazione dell'immobile è necessario fare impiego di criteri equitativi di liquidazione, trattandosi di danno futuro (arg. ex Cass., sez. III, 22.10.2024 n. 27353).
La condizione di non abitabilità dello stabile di viale Bressagio in RA è stata giudicata emendabile
(relazione pag. 10). Come detto, non si dispone di elementi fattuali relativi al tempo entro il Per_1 quale l'immobile potrà ritornare abitabile;
in base a un criterio esperienziale comune può ritenersi che possano essere sufficienti tre mesi dall'attualità. Tale periodo è peraltro pari al termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso del conduttore ai sensi dell'art. 1 del contratto di locazione (doc. 14 fasc. attore). Pertanto, è risarcibile all'attore nel complesso la somma di euro 1.860 per il danno emergente relativo ai canoni di locazione futuri.
Nel complesso va risarcita all'attore la somma di euro 34.720 a titolo di ristoro del danno emergente per i canoni di locazione pregressi e futuri corrisposti per l'immobile di attuale residenza dall'attore.
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3.1.4. Infine, gli attori espongono spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale.
In particolare, vengono esposte spese per l'assistenza degli attori nel procedimento penale relativo all'incendio (proc. n. 5040/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Venezia), nel procedimento di
12 accertamento tecnico preventivo e nell'assistenza dei legali e di altri professionisti per le trattative di composizione della lite.
Va anzitutto esclusa la risarcibilità delle spese per le quali non è stata prodotta in atti attestazione dell'esborso effettivo da parte degli attori.
Dai documenti prodotti dagli attori si possono pertanto ritenere sostenute unicamente le spese per i compensi del difensore nel procedimento penale sopra indicato e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (doc. 15 fasc. attori, fattura 20/2019 e fattura 26/2019 dell'avv. Dalmartello), le spese per i compensi del professionista psichiatra incaricato di una perizia funzionale all'incardinamento del presente giudizio (doc. 17 fasc. attori), infine, le spese vive per i procedimenti penali aventi ad oggetto il sinistro (doc. 18 fasc. attori), pari a complessivi euro 79,10. L'effettivo esborso risulta dall'attestazione per quietanza sottoscritta dai professionisti (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655). Le ulteriori spese vive documentate (pag. 10, doc. 18), in particolare per visure catastali, non sono con sicurezza riferibili all'oggetto del giudizio.
Con riferimento alle spese di cui vi è prova di esborsi va osservato quanto segue.
Le spese di assistenza nel procedimento penale sono rifondibili in ragione del fatto che il giudizio penale derivato dalle indagini risulta concluso con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella quale non si è proceduto al regolamento delle spese (doc. 12 fasc. attori).
Parimenti sono liquidabili i compensi del difensore dell'attore nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto ne è documentata la spesa (Cass., sez. III, 6.11.2023 n. 30854). Tuttavia, si reputa di ridurre l'importo dei compensi risarcibili nella misura tabellare (d.m. 55/2014) prevista per i procedimenti penali (tabella n. 15, compensi per le indagini preliminari, in assenza di prova circa ulteriore attività difensiva), pari ad euro 3.782, nonché per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo (tabella n. 9 per lo scaglione di valore del presente giudizio), pari ad euro 3.827. Vengono liquidate tutte le fasi di giudizio.
Quanto alla spesa relativa alla consulenza medica, di cui l'attore aveva incaricato un professionista prima della proposizione del giudizio, si osserva che la relazione è stata allegata all'atto di citazione
(doc. 22 fasc. attori); nella relazione il consulente ha raggiunto conclusioni grossomodo sovrapponibili a quelle poi formulate dalla consulente d'ufficio. L'opera del consulente in sede stragiudiziale può pertanto qualificarsi come adempimento necessario e giustificato nell'ottica di un'eventuale soluzione conciliativa della lite, non potendosi inferire alcunché di contrario dal contegno negatorio della convenuta (principio desumibile da Cass., sez. III, 26.5.2021 n. 14444).
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo per i compensi del consulente furono poste dal giudice di quel procedimento in parti uguali in capo a tutte le parti del procedimento di accertamento tecnico preventivo (decreto dd. 2.5.2022, in riferimento al verbale dd. 30.9.2021). Gli attori allegano di aver pagato esclusivamente la quota del rimborso spese, pari ad euro 634,40 (mentre il saldo risulta essere stato versato dalla compagnia assicuratrice). Tuttavia, non vi è prova in atti
13 dell'effettivo esborso, poiché è stata prodotto in giudizio unicamente il preavviso di parcella e non documentazione da cui si evinca l'effettivo esborso (doc. 21 fasc. attori).
Nel complesso le spese per le spese vive sostenute dal solo attore ammontano a complessivi euro
8.542,10.
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3.2. Nelle voci di danno non patrimoniale (per come esposte nell'atto di citazione) vengono compresi: il danno biologico patito dall'attore a seguito dell'allontanamento forzato da RA;
Parte_1 il danno da patimento interiore patito dalle attrici e per il Parte_2 Parte_3 danneggiamento dell'immobile, già casa familiare;
il danno da perdita dell'animale di affezione perito nel sinistro.
Il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico anche detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)
(Cass., sez. III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3,
d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III, 22.3.2024 n. 7892).
14 L'attore allega di aver riportato un danno biologico consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica dovuta allo stress conseguente all'incendio dell'immobile di residenza, che sarebbe esitato in una vera patologia di natura psichica.
Sul punto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che ha confermato lo sviluppo nella persona dell'attore di un disturbo acuto da stress seguito dall'insorgere di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, trattato con terapia antidepressiva farmacologica. L'insorgere della patologia è indubbiamente da connettere all'evento oggetto di giudizio. Il quadro patologico temporaneo è successivamente evoluto in un disturbo disadattivo di tipo persistente (relazione pag. 35 e Per_4 ss.).
Può pertanto liquidarsi la componente dinamico-relazionale del danno biologico, facendo applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano nell'anno 2024, secondo la stima dei periodi di invalidità temporanea e dell'invalidità permanente operata dal consulente
(pag. 14 e ss. c.t.u.). La scelta persegue il fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico
(dinamico-relazionale) e il danno morale (patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n. 25164).
L'attore non ha chiesto la liquidazione della componente cd. morale del danno biologico.
Ai fini della liquidazione del danno biologico va tenuto presente che secondo le Tabelle indicate il valore di ciascun giorno di invalidità temporanea è pari a euro 115; può essere applicata una maggiorazione del 50% per i primi trenta giorni di invalidità temporanea in considerazione dell'elevato stress in tale periodo accertato dal consulente (relazione c.t.u., pag. 39).
Con riferimento alla liquidazione dell'invalidità permanente va tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni sessantasei); come avvertito non viene liquidata alcuna componente morale del danno in questione, in assenza di domanda.
Le componenti del danno cd. biologico vanno individuate come segue:
invalidità temporanea 30% grave: 30 giorni euro 5.175,00
invalidità temporanea 30%: 240 giorni euro 27.600,00
invalidità permanente euro 17.503,00
L'attore ha poi chiesto che gli venga riconosciuta una ulteriore somma a titolo di personalizzazione.
Come sopra si è illustrato, il presupposto del riconoscimento di questa voce di danno è la verificazione di postumi assolutamente eccentrici e peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente conseguenti alla tipologia di sinistro verificatosi.
15 Nel caso di specie il consulente tecnico in risposta alle osservazioni del c.t.p. degli attori ha espressamente escluso la possibilità di riconoscere un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione, poiché nel lungo periodo l'attore ha assunto un'attitudine rassegnata indicativa di minima e parziale accettazione dell'attuale condizione di vita (relazione pag. 43). Con riferimento al periodo Per_4 di invalidità temporanea è stata già liquidata un'ulteriore somma per il grado elevato di sofferenza.
Nessuna maggiorazione sulle somme liquidate può dunque riconoscersi.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto alle attrici a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale per la sofferenza connessa al danneggiamento dell'immobile, già casa familiare.
Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale nella specie del danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito (Cass., sez. lav., 19.12.2008 n. 29832); tale non può essere ritenuto il legame affettivo – pure innegabile – fra la persona e la casa di origine, trattandosi di una dimensione della vita individuale giuridicamente irrilevante.
Per simili ragioni nessun risarcimento può essere riconosciuto per il danno morale conseguente alla perdita dell'animale di affezione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità non è infatti riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita a seguito di un fatto illecito dell'animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata (Cass., sez. III, 27.6.2007 n. 14846).
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3.3. In definitiva, i danni patiti dagli attori vanno come di seguito quantificati.
Per l'attore vanno liquidati i seguenti danni: Parte_1
a) danni all'immobile (parti comuni e abitazione) per la quota di proprietà corrispondente euro 31.778,68
b) danni al mobilio e all'arredamento dell'abitazione per la quota di proprietà corrispondente euro 17.960,00
c) danni agli oggetti artistici di vetro per la quota di proprietà corrispondente euro 5.340,00
d) danni ai merletti e al vestiario per la quota di proprietà corrispondente euro 1.999,00
e) danno emergenti per spese di locazione euro 34.720,00
f) danno emergente per spese vive di assistenza legale e tecnica giudiziale e stragiudiziale euro 8.542,10
g) danno da lesione dell'integrità psico-fisica (cd. danno biologico)
euro 50.270,00 totale euro 150.609,68
16 Per le attrici e vanno liquidati i seguenti danni: Parte_3 Parte_2
a) danni all'immobile (parti comuni e abitazione) per la quota di proprietà corrispondente euro 7.944,00
b) danni al mobilio e all'arredamento dell'abitazione per la quota di proprietà corrispondente euro 4.490,00
c) danni agli oggetti artistici di vetro per la quota di proprietà corrispondente euro 1.337,00
d) danni ai merletti e al vestiario per la quota di proprietà corrispondente euro 499,00 totale euro 14.270,00
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro (30.3.2019) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n. 19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Va poi tenuto conto della somma che gli attori hanno ricevuto dalla compagnia assicuratrice della convenuta, pari a euro 60.000 (doc. 8 fasc. attori).
Nel caso di specie l'acconto è stato ricevuto da tutti e tre gli attori, come si evince dalle sottoscrizioni in calce alla quietanza.
In assenza di esplicita imputazione del pagamento dell'acconto al credito di uno solo dei danneggiati, lo stesso va considerato effettuato a tutti e tre i danneggiati in parti uguali. Pertanto, può ritenersi che le ragioni di credito delle attrici sono state completamente soddisfatte dall'esecuzione del pagamento dell'acconto, che pro quota (euro 20.000) supera quanto si è accertato essere dovuto a ciascuna di loro
(euro 14.270).
La differenza fra la quota dell'acconto riferibile alle attrici e la somma risarcitoria loro liquidata va imputata al capitale dovuto all'attore . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 31.10.2017 n. 25817), l'operazione di scomputo dell'acconto già versato dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento ai fini del calcolo degli interessi compensativi deve articolarsi nelle seguenti operazioni:
a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
17 intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato).
*
4. La terza chiamata non ha contestato l'operatività della polizza assicurativa azionata dalla convenuta.
Le somme liquidate con la presente sentenza risultano inferiori ai massimali di polizza pattuiti tra convenuta e terza chiamata, come si desume dal prospetto di polizza (doc. 2 fasc. convenuta).
Non risultano dallo stesso scoperti né franchigie né vi sono allegazioni al riguardo da parte della terza chiamata.
La domanda di manleva va dunque integralmente accolta, con conseguente condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto tenuta a risarcire agli attori, comprese le spese di soccombenza, come si va ad illustrare.
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5. Con riferimento alle spese di lite occorre distinguere i differenti rapporti processuali.
Le spese di lite relative al rapporto fra gli attori e la convenuta possono essere compensate in misura di
¼ in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa alle spese di risarcimento dei danni ai manufatti tessili e al vestiario e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale delle attrici e di quello da perdita dell'animale di affezione.
I restanti ¾ vanno posti in capo alla convenuta. Essi vanno calcolati per compensi del difensore facendo applicazione delle tabelle ministeriali (d.m. 55/2014) con liquidazione dei medi tabellari per tutte le fasi del giudizio. Il valore della causa è da determinare nello scaglione corrispondente alle somme effettivamente liquidate. I compensi vanno determinati come segue: fase di studio, euro 2.552; fase introduttiva, euro 1.628; fase istruttoria, euro 5.670; fase decisionale, euro 4.253; oltre accessori. Agli attori andranno rifuse le spese vive di iscrizione della causa al ruolo nella misura dei ¾.
Vanno poste integralmente in capo alla convenuta le spese delle consulenze tecniche disposte nel presente giudizio, come liquidate nei decreti dd. 18.1.2025. Non vi è luogo a compensazione di queste spese, giacché non ineriscono alle domande degli attori rigettate dal Tribunale.
Le spese in questione costituiscono spese di soccombenza;
esse andranno pertanto rifuse alla convenuta dalla terza chiamata, trattandosi di conseguenze dell'illecito per il quale è stata riconosciuta la copertura assicurativa (Cass., sez. III, 16.6.2020 n. 18076).
Quanto alle spese di lite relative al rapporto fra convenuta assicurata e terza chiamata (spese di resistenza) sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite richiesta congiuntamente da queste due parti, stante l'adesione della terza chiamata alla domanda di manleva.
18
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
a titolo di risarcimento del danno delle seguenti somme:
[...]
- a favore di euro 150.609,68; Parte_1
- a favore di euro 14.270,00; Parte_2
- a favore di euro 14.270,00; Parte_3 dal capitale andrà sottratta la somma di euro 60.000, pari all'acconto già incassato;
le somme capitali e l'acconto ricevuto dagli attori (euro 60.000) andranno devalutati alla data del fatto (9.9.2018); l'acconto devalutato andrà detratto pro quota dai capitali, anch'essi devalutati;
la differenza fra la quota dell'acconto e i capitali liquidati alle attrici e andrà successivamente Parte_2 Parte_3 detratta dal capitale liquidato all'attore ; sulla differenza così ottenuta andranno Parte_1 corrisposte le somme per rivalutazione, calcolate di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sull'intero capitale devalutato per il periodo intercorrente dal momento del sinistro alla corresponsione dell'acconto e sulla differenza fra il capitale e l'acconto (devalutati e successivamente rivalutati al momento del pagamento dell'acconto) per il periodo intercorrente dalla data di pagamento dell'acconto alla liquidazione definitiva;
successivamente alla pubblicazione della sentenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale;
2. compensa le spese di lite fra gli attori e la convenuta in misura di 1/4; pone in capo alla convenuta la restante frazione (spese di soccombenza), che liquida in euro 10.577,25 per compensi dei difensori, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15 %, al contributo per la previdenza forense in misura del 4 % e all'IVA se dovuta;
pone le spese vive di iscrizione della causa al ruolo (contributo unificato e marca da bollo) in misura di ¾ in capo alla convenuta;
pone le spese delle c.t.u. disposte nel presente giudizio definitivamente in capo alla convenuta;
compensa le spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata (spese di resistenza);
3. condanna tenere indenne Controparte_2 Controparte_1 di quanto tenuta a pagare in forza della presente sentenza a , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, comprese le spese di soccombenza come sopra liquidate.
[...]
Così deciso in Venezia il 28 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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