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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il AL
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 57/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Melzo (MI), via Cristoforo Colombo n. 1, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA VERDINI, ricorrente
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lomagna (LC), via Alcide De Gasperi n. 13 e domiciliato in Roncello (MB), via Achille Grandi n.
41, con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA SARCINA,
resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo AL.
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“la ricorrente s'impegna a corrispondere la somma di euro 7.500 che verserà al resistente con bonifici mensili di euro 400 alla metà del mese;
i cani e sono affidati alle cure della ricorrente dalla domenica sera al venerdì sera, Per_1 Per_2 mentre saranno affidati alle cure del resistente, presso la sorella, dal venerdì sera alla domenica sera;
dal momento in cui il resistente reperirà una abitazione propria i cani saranno affidati ad entrambi a settimane alterne dalla domenica sera” (cfr. verbale udienza 17.4.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato AL , esponendo di avere Controparte_1 contratto con lo stesso matrimonio civile in data 14.5.2019 in Melzo (MI), atto regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte I, Anno 2019. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha allegato che i coniugi sono entrambi titolari di regolari contratti lavorativi, pertanto, economicamente autosufficienti. Stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa di significative incompatibilità caratteriali, che già da tempo hanno determinato la separazione di fatto tra i coniugi, ha chiesto la pronuncia sullo status. Parte_1
In data 18.3.2025 si è costituito in giudizio , eccependo che, contrariamente Controparte_1
a quanto sostenuto da controparte, la causa della crisi coniugale sarebbe da rinvenirsi nei gravi comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dalla moglie, tra cui l'intrattenimento di una relazione extraconiugale. A detta del resistente, la ricorrente sarebbe venuta meno anche all'obbligo di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, imponendo allo stesso di lasciare l'abitazione coniugale ed omettendo di far fronte ai debiti/finanziamenti contratti, per i quali il resistente si è fatto garante, così aggravandone la situazione economica. Per tali motivi, il marito ha aderito alla richiesta attorea di pronuncia sullo status, chiedendo altresì lo scioglimento del matrimonio e, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie e l'affidamento del cane Per_1
Con memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. depositata in data 28.3.2025, la ricorrente ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dal coniuge ed ha modificato le proprie domande, chiedendo anch'ella, oltre alla separazione, lo scioglimento del matrimonio, il rigetto della domanda di addebito formulata dal marito e, in via riconvenzionale, l'affido dei cani.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 17.4.2025, durante la quale hanno raggiunto un accordo;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti e le rispettive allegazioni, deve escludersi con tutta probabilità che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, in punto di rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente, impegno della ricorrente a corrispondere al marito la somma di € 7.500,00 e accudimento dei cani, non si ravvisano motivi per non accogliere quanto oggetto di accordo tra le parti, anche alla luce delle allegazioni e della documentazione rispettivamente prodotta.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Rimessione della causa sul ruolo. Nei rispettivi atti, entrambe le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio. Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi fissi, per la prosecuzione del giudizio, udienza di comparizione delle parti, al fine di acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il AL in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
9.7.1990 e residente in [...] e (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Gasperi n. 13 e domiciliato in Roncello (MB), via Achille Grandi n. 41, sposati con rito civile in data
14.5.2019 in Melzo (MI), atto regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte I, Anno 2019, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melzo (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il AL
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 57/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Melzo (MI), via Cristoforo Colombo n. 1, con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA VERDINI, ricorrente
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lomagna (LC), via Alcide De Gasperi n. 13 e domiciliato in Roncello (MB), via Achille Grandi n.
41, con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA SARCINA,
resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo AL.
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“la ricorrente s'impegna a corrispondere la somma di euro 7.500 che verserà al resistente con bonifici mensili di euro 400 alla metà del mese;
i cani e sono affidati alle cure della ricorrente dalla domenica sera al venerdì sera, Per_1 Per_2 mentre saranno affidati alle cure del resistente, presso la sorella, dal venerdì sera alla domenica sera;
dal momento in cui il resistente reperirà una abitazione propria i cani saranno affidati ad entrambi a settimane alterne dalla domenica sera” (cfr. verbale udienza 17.4.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato AL , esponendo di avere Controparte_1 contratto con lo stesso matrimonio civile in data 14.5.2019 in Melzo (MI), atto regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte I, Anno 2019. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha allegato che i coniugi sono entrambi titolari di regolari contratti lavorativi, pertanto, economicamente autosufficienti. Stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa di significative incompatibilità caratteriali, che già da tempo hanno determinato la separazione di fatto tra i coniugi, ha chiesto la pronuncia sullo status. Parte_1
In data 18.3.2025 si è costituito in giudizio , eccependo che, contrariamente Controparte_1
a quanto sostenuto da controparte, la causa della crisi coniugale sarebbe da rinvenirsi nei gravi comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dalla moglie, tra cui l'intrattenimento di una relazione extraconiugale. A detta del resistente, la ricorrente sarebbe venuta meno anche all'obbligo di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, imponendo allo stesso di lasciare l'abitazione coniugale ed omettendo di far fronte ai debiti/finanziamenti contratti, per i quali il resistente si è fatto garante, così aggravandone la situazione economica. Per tali motivi, il marito ha aderito alla richiesta attorea di pronuncia sullo status, chiedendo altresì lo scioglimento del matrimonio e, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie e l'affidamento del cane Per_1
Con memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. depositata in data 28.3.2025, la ricorrente ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dal coniuge ed ha modificato le proprie domande, chiedendo anch'ella, oltre alla separazione, lo scioglimento del matrimonio, il rigetto della domanda di addebito formulata dal marito e, in via riconvenzionale, l'affido dei cani.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 17.4.2025, durante la quale hanno raggiunto un accordo;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti e le rispettive allegazioni, deve escludersi con tutta probabilità che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, in punto di rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente, impegno della ricorrente a corrispondere al marito la somma di € 7.500,00 e accudimento dei cani, non si ravvisano motivi per non accogliere quanto oggetto di accordo tra le parti, anche alla luce delle allegazioni e della documentazione rispettivamente prodotta.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Rimessione della causa sul ruolo. Nei rispettivi atti, entrambe le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio. Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi fissi, per la prosecuzione del giudizio, udienza di comparizione delle parti, al fine di acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il AL in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
9.7.1990 e residente in [...] e (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Gasperi n. 13 e domiciliato in Roncello (MB), via Achille Grandi n. 41, sposati con rito civile in data
14.5.2019 in Melzo (MI), atto regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte I, Anno 2019, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melzo (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada