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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 931/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5.2.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Taurianova, via Montessori, 4, nello studio dell'avv. ZITO DOMENICO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTI E (c.f. , in persona del legale rappresentante ON_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 64 , nello studio dell'avv. TRAVIA GIOVANNI DOMENICO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Servitù – Risarcimento danni- Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.871/2019 , pubblicata il 30.9.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, ritualmente notificata, e premettendo di Parte_1 Parte_2 essere proprietari, assieme ad altri congiunti , di un terreno sito in Varapodio riportato nel CT al foglio 6, particella 278, derivata dal frazionamento della originaria particella 32, che sul terreno EL Distribuzione S.p.A. aveva installato , senza atti legittimanti l'occupazione del suolo e senza corrispondere alcuna indennità , tre sostegni e due tralicci di cui uno mai utilizzato , convenivano davanti al Tribunale di Palmi detta società al fine di accertare l'inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto in capo alla stessa e, per tanto, di condannarla al risarcimento dei danni per occupazione illegittima ed abusiva e per le spese di rimozione alla somma di euro 15.000,00 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi e rivalutazione dal 1986, o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, all'effettivo soddisfo , nonché al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Allegavano la corrispondenza intercorsa tra le parti e con , e CP_2 la costituzione di EL in un giudizio per accesso agli atti svoltosi davanti al TAR Calabria.
EL Distribuzione S.p.A. nell'atto di costituzione e di risposta contestava l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori;
proponeva eccezione di usucapione e domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto in quanto, per come risultante dai rilievi planimetrici allegati, il terreno , di cui gli attori sono comproprietari per 2/8 dell'intero, è interessato da una linea elettrica di MT, denominata “ Nuclei Taurianova” in conduttori aerei su sostegni a traliccio e da una linea elettrica di BT su sostegni in cemento in uscita dalla cabina elettrica denominata
“ “; dei due tralicci quello planimetricamente individuato con la sigla T0 Pt_1 attualmente non è interessato dal passaggio di cavi;
entrambe le linee e gli impianti esistevano sin dal 1986 ; le linee elettriche erano comunque esistenti già nel 1982 risultando una fornitura in detto anno al sig. e altra, oggi Parte_3 cessata , con ultimo intestatario il sig. . Dunque, da epoca Parte_4 antecedente all'agosto del 1986, l'EL aveva esercitato sul fondo un potere di fatto corrispondente alla servitù di elettrodotto e, quindi, ha acquistato, in forza di un possesso ultraventennale il diritto di installare e mantenere gli impianti del quibus sul fondo. Dall'acquisto a titolo originario e, quindi, con efficacia retroattiva del predetto diritto di servitù , discendeva la cessazione del carattere illecito della condotta e la conseguente estinzione tanto della tutela al ripristino dello status quo ante, quanto della tutela obbligatoria. Inoltre non giovava agli attori eccepire senza alcun elemento di prova il mancato utilizzo per più di vent'anni del traliccio e quindi, l'estinzione per prescrizione della servitù, atteso che l'EL aveva sempre provveduto alla manutenzione e, in ogni caso, l'attuale non utilizzo non escludeva l'esercizio della servitù e l'utilità per la convenuta di mantenere l'impianto. Ancora , eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni , generici non allegati e dimostrati e l'aggravio del danno ai sensi dell'art.1227 c.c.. Con la prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c., gli attori alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo aggiungevano la richiesta di condanna dell'EL al risarcimento dei danni e all'eliminazione del traliccio non in uso. L'EL con la seconda memoria istruttoria contestava quest'ultima richiesta perché domanda nuova consistente in una richiesta di risarcimento in forma specifica e non per equivalente. Rigettate perché ritenute dal G.I. inammissibili le richieste di prova orale e c.t.u. avanzate dagli attori, il procedimento si concludeva con la sentenza n. 871/2019 con cui il tribunale rigettava le domande degli attori;
rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta;
condannava gli attori al pagamento delle spese processuali. e con atto di citazione, notificato con PEC del Parte_1 Parte_2
19.11.2019, impugnano la decisione e rilevano che :
1)la sentenza contiene passaggi che denotano come la motivazione è apparente e contraddittoria e, dunque, viola l'art.111 della Costituzione, nonchè gli artt.112 e 132 , comma 2, n.4, c.p.c. Detti passaggi sono : quello dove il giudice parla di richieste istruttorie rigettate e poi, subito dopo, di assenza di richieste istruttorie;
quello dove prima asserisce che EL ha titolo abilitante al traliccio e che, quindi, la domanda attorea è da rigettare , e poi rigetta la domanda riconvenzionale in quanto manca il presupposto legittimante l'adozione dei relativi provvedimenti;
quello dove fonda il rigetto solo sul richiamo alla sentenza della Cassazione n.29699/2011 incentrata su una fattispecie del tutto differente da quella per cui è causa;
quello addirittura paradossale in cui condanna gli attori alle spese ritenendoli soccombenti senza considerare la soccombenza della convenuta e, quindi, la reciproca soccombenza. Inoltre la motivazione è apparente e comunque viola l'art.112 c.p.c. in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 16599 del 2016 con conseguente nullità della decisione , ai sensi dell'art. 132 , comma 2, n.4, in base al principio contenuto nella sentenza della Suprema Corte n. 22928/2014;
2) Dagli atti di causa è emerso sin da subito che oggetto del giudizio è il posizionamento di un traliccio non utilizzato dal 1986 perchè non inserito nella conduttura elettrica . Dunque non si può parlare di servitù di elettrodotto coattiva ma di un mero atto illecito. E nemmeno può parlarsi di usucapione in quanto comunque il traliccio è rimasto inutilizzato sin dall'impianto nel 1986 per cui, ai sensi dell'art.1073 c.c. la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent'anni . Sussistono quindi tutti i presupposti affinchè gli attori agiscano vittoriosamente ai sensi dell'art.949 c.c. per la tutela della loro proprietà. Entrando nello specifico della servitù d'elettrodotto coattivo, ai sensi dell'art.122 del R.D. 1775/1933, l'imposizione della stessa non fa venir meno il diritto di proprietà. Ai sensi dell'art.113 dello stesso Regio Decreto del 1933, richiamato dall'art.9 del DPR n.342/1965 , il decreto di autorizzazione provvisoria all'impianto determina in capo all'EL l'insorgere di una servitù coattiva di natura temporanea che , però, viene meno in assenza di autorizzazione definitiva, con la conseguenza che il privato può chiedere l'eliminazione dell'elettrodotto , la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Quanto alla stima dei danni possono approssimativamente essere quantificati in non meno di 15.000,00 euro , stima più che equa sia per l'occupazione abusiva , sia per le spese di rimozione del traliccio. La parte convenuta/appellata si è assunta la paternità del traliccio , nonché dell'abusività del suo impianto perché non assentito dai provvedimenti previsti dalla legge . Ha quindi riconosciuto di avere compiuto un atto illecito e di essere tenuto a risarcire i danni. Il Consiglio di Stato e la Cassazione a Sezioni Unite riconoscono la natura d'illecito permanente alle opere come quelle di controparte con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni inizia a decorrere da quando cessa l'occupazione illegittima. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto in primo grado da EL , la giurisprudenza ai più alti livelli riconosce a ciascun comproprietario il diritto e la legittimazione ad agire per la difesa della cosa comune . Quanto, poi, all'affermazione dell'EL che vorrebbe non rispondere delle spese di rimozione del traliccio e di ripristino del terreno , va rilevato che oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento per equivalente composta, oltre che dai danni per il mancato godimento e disponibilità del fondo occupato anche delle spese necessarie alla rimozione di un impianto che per gli attori non è di nessuna utilità ma è solo dannoso e per i ripristino del terreno nello stato quo ante. Su tali lavori l'EL non avrebbe alcun diritto d'intervenire in quanto non si controverte sullo spostamento di una conduttura elettrica ma di un traliccio mai utilizzato e non inserito in una linea di passaggio di condutture elettriche. Tuttavia l'appellante, in via subordinata , con la prima memoria ex art.183, VI comma , c.p.c. , ha precisato le conclusioni con la domanda di risarcimento in forma specifica mediante rimozione del traliccio e ripristino del terreno ad opera della controparte. Sono infondate le altre deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado dall'EL a cominciare dall'applicazione dell'art.1227 c.c. visto e considerato che ci si trova difronte ad un illecito tutto attribuibile alla controparte, in relazione al quale gli attori da anni combattono con diffide, accessi agli atti e prima ancora in via informale , senza riuscire ad ottenere alcunché. Sulla questione dei danni occorre precisare che lo smantellamento del traliccio e del ripristino del terreno sono voci di danno patrimoniale che non riguardano l'art.1227 c.c. Sulle voci di mancato godimento e mancata disponibilità del terreno occupato dal traliccio e dell'influenza dello stesso sull'intero bene sarebbe opportuno disporre c.t.u. per l'esatta quantificazione di queste voci approssimativamente conteggiate in euro 15.000,00 ma ben potendo risultare maggiori. Assodato che il contesto di causa presenta un'occupazione illegittima il risarcimento è in re ipsa per cui la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici con riferimento al c.d. danno figurativo. Quanto alla prescrizione eccepita dalla controparte , trattandosi di illecito permanente commesso dalla PA nei confronti di un privato , ai sensi dell'art.2947 c.c. decorre solo dalla data di cessazione dell'illecito. Concludono chiedendo di : 1) riformare parzialmente la sentenza nei termini e nelle parti di cui al presente atto d'appello ; 2) accertare in reazione al traliccio non utilizzato l'inesistenza di qualsivoglia servitù o diritto in capo alla parte appellata;
3)condannare l'appellata al risarcimento dei danni da occupazione illegittima ed abusiva e per la rimozione del traliccio e il ripristino del terreno nella sua configurazione naturale alla somma di euro 15.000,00 o a quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 1986 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, all'effettivo soddisfo;
4) in via parzialmente subordinata al capo 3 delle presenti conclusioni , condannare l'appellata , oltre che al risarcimento dei danni da occupazione illegittima , al risarcimento in forma specifica consistente nella rimozione del traliccio e nel ripristino del terreno nella sua conformazione naturale;
5) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria reiterano le istanze formulate in primo grado ossia la prova testimoniale e la c.t.u. al fine di quantificare il risarcimento da occupazione illegittima di terreno dovuta al traliccio, l'influenza avuta dallo stesso sul godimento, sul valore e sulla disponibilità dell'immobile nel suo complesso e per quantificare le spese necessarie alla rimozione ed il ripristino del terreno nella sua conformazione e consistenza naturale.
E-Distribuzione S.p.A. ( nuova denominazione assunta da EL Distribuzione S.p.A.) nella comparsa di costituzione e di risposta sui motivi d'appello deduce che il
Tribunale con la sentenza impugnata ha statuito :” Dalla documentazione allegata in atti dalla Società convenuta risulta provato il titolo abilitante l'EL Distribuzione SpA a tenere la linea elettrica sul fondo degli odierni attori “. La deducente costituendosi in primo grado ha dedotto e documentato che l'elettrodotto per cui è causa alimenta , tra le altre, la fornitura di energia elettrica regolarizzata con un contratto stipulato nel 1982. Dalla lettura del contratto emerge che l'utente si obbliga ad ottenere le autorizzazioni dai proprietari per l'installazione dell'impianto. Il contratto di fornitura versato in atti è stato ritenuto titolo che rende legittima la presenza dell'elettrodotto ed esclude l'illecito dell'EL. La documentazione e le suddette circostanze non sono state contestate e sul punto non si rinviene neppure un puntuale motivo di impugnazione. Dunque , la sopra trascritta motivazione è logica e coerente e non apparente e/o inesistente per come sostenuto dalla parte appellante. Inoltre, manca uno specifico motivo di gravame per cui sul punto la decisione può considerarsi cristallizzata. L'affermata legittimità dell'operato dell'EL nella realizzazione dell'elettrodotto rende inutile la riproposizione dell'eccezione di usucapione che il Tribunale ha rigettato. Con la comparsa di costituzione l'EL ha dedotto quanto segue : “E' del tutto infondata la richiesta di risarcimento avanzata da ON , ma soprattutto non si riesce a comprendere in cosa sarebbero consistiti i danni fin qui patiti dagli istanti dei quali parte attrice non si perita di offrire alla parte convenuta alcun elemento dal quale si possa rilevare la natura del danno e i criteri adottati per la quantificazione dello stesso. Tale tecnica omissiva pregiudica irrimediabilmente i diritti di difesa della Società convenuta e conduce alla declaratoria di nullità della domanda o al rigetto nel merito della stessa per carenza di allegazione su circostanze fondamentali a supporto della pretesa “. Le deduzioni che precedono sono conformi a quanto sul punto , in un caso analogo, ha statuito Codesta Corte d'Appello con la sentenza n. 328 dell'11.4.2019 . Nessun dubbio può esservi sulle insanabili carenze assertive che inficiano la domanda risarcitoria atteso che nell'atto introduttivo si legge :” quanto alla stima dei danni, essi possono approssimativamente quantificarsi in non meno di euro 15.000,00 stima più che equa sia per l'occupazione abusiva sia per le spese necessarie alla rimozione del traliccio impiantato illegittimamente “. Con la memoria ex art.183 n.1, sesto comma c.p.c. non offre alcuna precisazione della domanda introduttiva ribadendo nei punti 2 e 3 delle conclusioni quanto sopra appena riportato. Dal che deriva come non possa desumersi quale sia in concreto il pregiudizio subito per la presenza del traliccio. La pretesa di individuazione del danno e della conseguente quantificazione per mezzo della chiesta c.t.u. è inammissibile perché in questo caso la Consulenza sarebbe esplorativa. Non può, infine, trovare ingresso la richiesta di liquidazione in via equitativa del danno poiché detta liquidazione presuppone l'impossibilità o la rilevante difficoltà della prova del quantum. Le considerazioni che precedono sono assorbenti, tuttavia si ribadisce quanto già eccepito con la seconda memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. sulla inammissibilità della nuova domanda di risarcimento del danno in forma specifica avanzata dagli attori in primo grado con la loro prima memoria istruttoria . Infatti più volte la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che con la prima memoria ex art.183, VI comma è possibile la emendatio libelli ma è inammissibile la mutatio libelli “ per cui formulata originariamente la domanda di risarcimento del danno per equivalente , costituisce domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quella avente ad oggetto il risarcimento in forma specifica. Gli attori con l'atto di citazione hanno richiesto il risarcimento per equivalente e con la memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. hanno tardivamente chiesto in via subordinata la rimozione del traliccio ampliando il thema decidendum. Detta domanda riproposta con l'atto d'appello è inammissibile per come tempestivamente eccepito da questa difesa. Ribadisce le eccezioni di prescrizione dell'asserito danno ai sensi dell'art.2947 c.c. o, in subordine , dell'art. 2946 c.c. , nonché l'eccezione ex art.1227 c.c.. Evidenzia, infine, che gli attori pretendono l'intera somma che rivendicano a titolo di danno pur essendo legittimati a pretendere 1/8 per ciascuno del fondo, quota corrispondente al loro diritto di proprietà sul fondo. Conclude per il rigetto dell'appello e per la vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
Con l'ordinanza pubblicata il 4.12.2020, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.11.2020, la Corte ritenuti non sussistenti i presupposti dell'art.348 bis c.p.c. e di non poter decidere sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, rinviava , previa acquisizione del mancante fascicolo d'ufficio di primo grado, per trattazione ad una udienza successiva. Con ordinanza , datata 24.3.2023 ritenendo che le istanze istruttorie potevano essere valutate dal collegio in sede di decisione , la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024 da tenersi a norma dell'art. 127 ter c.p.c. Precisate le conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 4.3.2024 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche .
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di gravame e sostengono che la Parte_1 Parte_2 sentenza è nulla, ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n.4 c.p.c. perchè corredata da motivazione apparente e contradditoria per come statuito dal giudice di legittimità con l'arresto a Sezioni Unite n. 16599/2016 e con altro precedente n. 22928/2014 .
La motivazione è la seguente :” Dalla documentazione allegata in atti dalla Società convenuta risulta provato il titolo abilitante l'EL Distribuzione S.p.A. a tenere la linea elettrica sul fondo degli odierni attori. Secondo giurisprudenza costante di merito si ritiene che, qualora la clausola posta dalle condizioni generali del contratto di fornitura non dia luogo ad un contratto costitutivo di servitù, essa rappresenta in ogni caso una fonte di obbligazione di natura personale , che porta ad escludere la pretesa illiceità dell'imposizione di elettrodotto , il quale, dunque, non può essere rimosso nella perdurante efficacia del contratto di fornitura (cfr. Cass, civ, , sez.II, Sent. 29.12.2011,n. 29699) ………“. E' fuor di dubbio che la motivazione è caratterizzata da particolare essenzialità ma, comunque, con il riferimento specifico al contratto di fornitura esibito da EL Distribuzione e con l'affermazione che tale documentazione prova il titolo che abilita la stessa a mantenere la linea elettrica esplicita le ragioni della decisione e l'iter logico- giuridico seguito per addivenire al rigetto delle domande proposte dagli attori. Pertanto la motivazione può non essere condivisa dagli appellanti (che infatti l'impugnano), ma non può essere ritenuta apparente nei termini denunciati e ciò esclude la nullità della sentenza. 2) Con il secondo motivo lamentano la violazione e la falsa applicazione delle norme di legge elencare nel titolo dello stesso, nonché l'omesso esame dei documenti acquisiti al giudizio di cui alcuni di natura confessoria. Nella parte espositiva ribadiscono : che l'azione proposta è di negatoria servitus e riguarda il traliccio non inserito nel 1986 nella conduttura elettrica;
che l'appellata ha riconosciuto il non utilizzo dello stesso e l'assenza di un provvedimento autorizzativo dell'impianto; che non risultando l'espletamento di una procedura amministrativa secondo quanto previsto dal R.D. n.1775/1933 il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente un'occupazione senza titolo e non un titolo abilitante l'EL a tenere la linea elettrica sul fondo degli appellanti in forza di un accordo tra le parti;
che sussistono tutti i presupposti affinchè gli attori agiscano a difesa della proprietà e ottengano il risarcimento del danno per equivalente conseguente all'illecito, danno che sostengono essere in re ipsa. Orbene il contratto di fornitura di energia elettrica nel 1982 a Parte_3
(esitato dalla società appellata a sostegno dell'eccezione e della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non riproposte in appello ) è documento che in base alle condizioni generali ivi contemplate impegna il Parte_3 ma non chi come i è estraneo alle pattuizioni e non è titolare di alcun contratto Pt_1 di fornitura di energia elettrica . Di conseguenza EL Distribuzione per posizionare legittimamente sul fondo i sostegni e i tralicci utili per fornire elettricità a e ad altri avrebbe dovuto Parte_3 essere autorizzata alla costruzione dell'elettrodotto e, quindi, abilitata all'utilizzo dei terreni necessari ad appoggiare le condutture pagando le relative indennità ai proprietari, per come previsto dal R.D. n.1775/1933 nel testo in vigore all'epoca dell'impianto . Dagli atti di causa non risulta un'autorizzazione ad EL per la realizzazione dell'elettrodotto, ma l'installazione prima dell'agosto del 1986 dei tralicci e dei sostegni sul terreno di proprietà risulta dalla memoria difensiva di EL Distribuzione Pt_5 davanti al TAR Calabria datata 2.7.2015, allegata dagli stessi appellanti, dove si legge per quanto qui d'interesse : …….mentre sulla particella 278 (derivante dal frazionamento della particella 32) insistono tre sostegni per l'attraversamento aereo dei cavi e due tralicci di cui uno non utilizzato . Le opere di cui sopra hanno beneficiato per la loro installazione di tutto l'iter amministrativo e delle autorizzazioni di legge . In particolare per la parte dei quozienti per cui è causa in data 14/10/1998 è intervenuto atto di costituzione di servitù in conduttori aerei, mentre per la restante parte dei quozienti l'autorizzazione in sanatoria della provincia di Reggio Calabria del 27 aprile 2006” . Il contenuto di detta memoria difensiva rende evidente : che per i conduttori aerei è intervenuto tra le parti un atto di costituzione di servitù nel 1998; che “ la restante parte dei quozienti “ ( ragionevolmente per tutto quanto non è conduttore aereo , ossia sostegni e tralicci ) è stata sanata con l'autorizzazione provinciale del 2006 ; che la dichiarazione nel 2015 che un traliccio non è utilizzato non è né confessoria di un non utilizzo sin dal 1986, né tantomeno può essere intesa come rinuncia all'utilizzazione dato il mantenimento in loco del manufatto . Dunque , sanata la mancanza di autorizzazione all'installazione dell'elettrodotto già nel 2006, la circostanza che non è stata versata l'indennità per occupare il suolo necessario ai sostegni e ai tralicci non rende l'occupazione illegittima ma comporta il diritto degli appellanti a richiederne ed ad ottenerne il pagamento sin da tempo della richiesta in tal senso avanzata nei confronti della società appellata . Pertanto la domanda di accertamento d'inesistenza di servitù o di diritto in capo alla parte appellata in relazione al traliccio oggetto di causa come formulata al punto “2)” delle conclusioni è infondata e, comunque, non provata atteso che la prova orale richiesta in primo grado sulla circostanza che il traliccio non è mai stato collegato è stata dichiarata inammissibile dal G.I. perché vertente su prova negativa , formulata in modo generico, e non è stata riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni. 3) Anche se si potesse ritenere senza titolo l'installazione del traliccio in questione, il danno di cui gli appellanti chiedono la ristorazione per equivalente , secondo i principi contenuti in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione ( ad es. Cass.civ. n.ri 15111/13; 13071/18 ) non è in re ipsa per come sostengono , ovvero il danno non può essere riconosciuto per il solo fatto che ci sia stata un'occupazione abusiva , ma occorre che chi lo assume alleghi le situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno medesimo e, dunque, è necessario che adempia agli oneri di allegazione e di prova. Nel caso di specie le allegazioni degli appellanti in ordine alle situazioni pregiudizievoli create dal traliccio consistono nella pura affermazione che l'occupazione illegittima genera automaticamente un danno da risarcire . Infatti nell'atto introduttivo del giudizio scrivono :” Deve poi essere riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione illegittima in relazione al medesimo con decorrenza dal 1986 o dai cinque anni antecedenti alla prima richiesta formale spedita in data 06.11.2009……..”; Deve altresì essere riconosciuto il risarcimento dei danni per i costi necessari alla rimozione del traliccio, opera che comporterà non indifferenti attività vista e considerata la mole dell'impianto”. La totale mancanza prima di allegazioni ( come ad es. danni prodotti al momento dell'installazione o conseguenti alla stessa ) e poi di prova ( quella orale richiesta non riguarda un pregiudizio patrimoniale ) su come e in che misura la presenza sul fondo di quel traliccio incida sul godimento del bene o comporti un pregiudizio patrimoniale in termini di diminuzione di produttività delle colture , di diminuzione di valore in caso di locazione o del prezzo in caso di vendita , escludono il riconoscimento del danno , nonché l'applicazione del disposto dell'art.1226 c.c. , consentita al giudice solo in caso d'impossibilità o di grande difficoltà di dimostrarne l'entità, e l'ammissione di c.t.u. sull'entità del danno e delle spese di rimozione del traliccio che, in assenza di allegazioni di prova, è esplorativa e quindi inammissibile . Da ultimo, la domanda di condanna di EL alla rimozione del traliccio non è inammissibile per come sostenuto dalla società appellata in quanto con l'arresto n. 22404/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte dettano il principio secondo cui è possibile introdurre nella prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. domande diverse purchè connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio . Nel caso di specie la domanda è senz'altro connessa alla vicenda dedotta in causa , anzi è domanda conseguenziale rispetto alla negatoria servitutis e per di più, è connessa per incompatibilità con la domanda di risarcimento del danno definitivo per come richiesto dagli appellanti. Comunque, è infondata stante l'autorizzazione in sanatoria dell'elettrodotto emessa nel 2006 dalla Provincia di Reggio Calabria.
Per quanto attiene il regolamento delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_6 pro tempore, secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause in appello di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 , in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 con atto di citazione notificato con PEC del 19.11.2019 nei Parte_2 confronti di in persona del legale rappresentante pro ON_1 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida, in favore di E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in complessivi euro 5.809,00 , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello Reggio Calabria del 20/11/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 931/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5.2.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Taurianova, via Montessori, 4, nello studio dell'avv. ZITO DOMENICO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTI E (c.f. , in persona del legale rappresentante ON_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 64 , nello studio dell'avv. TRAVIA GIOVANNI DOMENICO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Servitù – Risarcimento danni- Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.871/2019 , pubblicata il 30.9.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, ritualmente notificata, e premettendo di Parte_1 Parte_2 essere proprietari, assieme ad altri congiunti , di un terreno sito in Varapodio riportato nel CT al foglio 6, particella 278, derivata dal frazionamento della originaria particella 32, che sul terreno EL Distribuzione S.p.A. aveva installato , senza atti legittimanti l'occupazione del suolo e senza corrispondere alcuna indennità , tre sostegni e due tralicci di cui uno mai utilizzato , convenivano davanti al Tribunale di Palmi detta società al fine di accertare l'inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto in capo alla stessa e, per tanto, di condannarla al risarcimento dei danni per occupazione illegittima ed abusiva e per le spese di rimozione alla somma di euro 15.000,00 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi e rivalutazione dal 1986, o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, all'effettivo soddisfo , nonché al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Allegavano la corrispondenza intercorsa tra le parti e con , e CP_2 la costituzione di EL in un giudizio per accesso agli atti svoltosi davanti al TAR Calabria.
EL Distribuzione S.p.A. nell'atto di costituzione e di risposta contestava l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori;
proponeva eccezione di usucapione e domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto in quanto, per come risultante dai rilievi planimetrici allegati, il terreno , di cui gli attori sono comproprietari per 2/8 dell'intero, è interessato da una linea elettrica di MT, denominata “ Nuclei Taurianova” in conduttori aerei su sostegni a traliccio e da una linea elettrica di BT su sostegni in cemento in uscita dalla cabina elettrica denominata
“ “; dei due tralicci quello planimetricamente individuato con la sigla T0 Pt_1 attualmente non è interessato dal passaggio di cavi;
entrambe le linee e gli impianti esistevano sin dal 1986 ; le linee elettriche erano comunque esistenti già nel 1982 risultando una fornitura in detto anno al sig. e altra, oggi Parte_3 cessata , con ultimo intestatario il sig. . Dunque, da epoca Parte_4 antecedente all'agosto del 1986, l'EL aveva esercitato sul fondo un potere di fatto corrispondente alla servitù di elettrodotto e, quindi, ha acquistato, in forza di un possesso ultraventennale il diritto di installare e mantenere gli impianti del quibus sul fondo. Dall'acquisto a titolo originario e, quindi, con efficacia retroattiva del predetto diritto di servitù , discendeva la cessazione del carattere illecito della condotta e la conseguente estinzione tanto della tutela al ripristino dello status quo ante, quanto della tutela obbligatoria. Inoltre non giovava agli attori eccepire senza alcun elemento di prova il mancato utilizzo per più di vent'anni del traliccio e quindi, l'estinzione per prescrizione della servitù, atteso che l'EL aveva sempre provveduto alla manutenzione e, in ogni caso, l'attuale non utilizzo non escludeva l'esercizio della servitù e l'utilità per la convenuta di mantenere l'impianto. Ancora , eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni , generici non allegati e dimostrati e l'aggravio del danno ai sensi dell'art.1227 c.c.. Con la prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c., gli attori alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo aggiungevano la richiesta di condanna dell'EL al risarcimento dei danni e all'eliminazione del traliccio non in uso. L'EL con la seconda memoria istruttoria contestava quest'ultima richiesta perché domanda nuova consistente in una richiesta di risarcimento in forma specifica e non per equivalente. Rigettate perché ritenute dal G.I. inammissibili le richieste di prova orale e c.t.u. avanzate dagli attori, il procedimento si concludeva con la sentenza n. 871/2019 con cui il tribunale rigettava le domande degli attori;
rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta;
condannava gli attori al pagamento delle spese processuali. e con atto di citazione, notificato con PEC del Parte_1 Parte_2
19.11.2019, impugnano la decisione e rilevano che :
1)la sentenza contiene passaggi che denotano come la motivazione è apparente e contraddittoria e, dunque, viola l'art.111 della Costituzione, nonchè gli artt.112 e 132 , comma 2, n.4, c.p.c. Detti passaggi sono : quello dove il giudice parla di richieste istruttorie rigettate e poi, subito dopo, di assenza di richieste istruttorie;
quello dove prima asserisce che EL ha titolo abilitante al traliccio e che, quindi, la domanda attorea è da rigettare , e poi rigetta la domanda riconvenzionale in quanto manca il presupposto legittimante l'adozione dei relativi provvedimenti;
quello dove fonda il rigetto solo sul richiamo alla sentenza della Cassazione n.29699/2011 incentrata su una fattispecie del tutto differente da quella per cui è causa;
quello addirittura paradossale in cui condanna gli attori alle spese ritenendoli soccombenti senza considerare la soccombenza della convenuta e, quindi, la reciproca soccombenza. Inoltre la motivazione è apparente e comunque viola l'art.112 c.p.c. in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 16599 del 2016 con conseguente nullità della decisione , ai sensi dell'art. 132 , comma 2, n.4, in base al principio contenuto nella sentenza della Suprema Corte n. 22928/2014;
2) Dagli atti di causa è emerso sin da subito che oggetto del giudizio è il posizionamento di un traliccio non utilizzato dal 1986 perchè non inserito nella conduttura elettrica . Dunque non si può parlare di servitù di elettrodotto coattiva ma di un mero atto illecito. E nemmeno può parlarsi di usucapione in quanto comunque il traliccio è rimasto inutilizzato sin dall'impianto nel 1986 per cui, ai sensi dell'art.1073 c.c. la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent'anni . Sussistono quindi tutti i presupposti affinchè gli attori agiscano vittoriosamente ai sensi dell'art.949 c.c. per la tutela della loro proprietà. Entrando nello specifico della servitù d'elettrodotto coattivo, ai sensi dell'art.122 del R.D. 1775/1933, l'imposizione della stessa non fa venir meno il diritto di proprietà. Ai sensi dell'art.113 dello stesso Regio Decreto del 1933, richiamato dall'art.9 del DPR n.342/1965 , il decreto di autorizzazione provvisoria all'impianto determina in capo all'EL l'insorgere di una servitù coattiva di natura temporanea che , però, viene meno in assenza di autorizzazione definitiva, con la conseguenza che il privato può chiedere l'eliminazione dell'elettrodotto , la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Quanto alla stima dei danni possono approssimativamente essere quantificati in non meno di 15.000,00 euro , stima più che equa sia per l'occupazione abusiva , sia per le spese di rimozione del traliccio. La parte convenuta/appellata si è assunta la paternità del traliccio , nonché dell'abusività del suo impianto perché non assentito dai provvedimenti previsti dalla legge . Ha quindi riconosciuto di avere compiuto un atto illecito e di essere tenuto a risarcire i danni. Il Consiglio di Stato e la Cassazione a Sezioni Unite riconoscono la natura d'illecito permanente alle opere come quelle di controparte con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni inizia a decorrere da quando cessa l'occupazione illegittima. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto in primo grado da EL , la giurisprudenza ai più alti livelli riconosce a ciascun comproprietario il diritto e la legittimazione ad agire per la difesa della cosa comune . Quanto, poi, all'affermazione dell'EL che vorrebbe non rispondere delle spese di rimozione del traliccio e di ripristino del terreno , va rilevato che oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento per equivalente composta, oltre che dai danni per il mancato godimento e disponibilità del fondo occupato anche delle spese necessarie alla rimozione di un impianto che per gli attori non è di nessuna utilità ma è solo dannoso e per i ripristino del terreno nello stato quo ante. Su tali lavori l'EL non avrebbe alcun diritto d'intervenire in quanto non si controverte sullo spostamento di una conduttura elettrica ma di un traliccio mai utilizzato e non inserito in una linea di passaggio di condutture elettriche. Tuttavia l'appellante, in via subordinata , con la prima memoria ex art.183, VI comma , c.p.c. , ha precisato le conclusioni con la domanda di risarcimento in forma specifica mediante rimozione del traliccio e ripristino del terreno ad opera della controparte. Sono infondate le altre deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado dall'EL a cominciare dall'applicazione dell'art.1227 c.c. visto e considerato che ci si trova difronte ad un illecito tutto attribuibile alla controparte, in relazione al quale gli attori da anni combattono con diffide, accessi agli atti e prima ancora in via informale , senza riuscire ad ottenere alcunché. Sulla questione dei danni occorre precisare che lo smantellamento del traliccio e del ripristino del terreno sono voci di danno patrimoniale che non riguardano l'art.1227 c.c. Sulle voci di mancato godimento e mancata disponibilità del terreno occupato dal traliccio e dell'influenza dello stesso sull'intero bene sarebbe opportuno disporre c.t.u. per l'esatta quantificazione di queste voci approssimativamente conteggiate in euro 15.000,00 ma ben potendo risultare maggiori. Assodato che il contesto di causa presenta un'occupazione illegittima il risarcimento è in re ipsa per cui la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici con riferimento al c.d. danno figurativo. Quanto alla prescrizione eccepita dalla controparte , trattandosi di illecito permanente commesso dalla PA nei confronti di un privato , ai sensi dell'art.2947 c.c. decorre solo dalla data di cessazione dell'illecito. Concludono chiedendo di : 1) riformare parzialmente la sentenza nei termini e nelle parti di cui al presente atto d'appello ; 2) accertare in reazione al traliccio non utilizzato l'inesistenza di qualsivoglia servitù o diritto in capo alla parte appellata;
3)condannare l'appellata al risarcimento dei danni da occupazione illegittima ed abusiva e per la rimozione del traliccio e il ripristino del terreno nella sua configurazione naturale alla somma di euro 15.000,00 o a quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 1986 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, all'effettivo soddisfo;
4) in via parzialmente subordinata al capo 3 delle presenti conclusioni , condannare l'appellata , oltre che al risarcimento dei danni da occupazione illegittima , al risarcimento in forma specifica consistente nella rimozione del traliccio e nel ripristino del terreno nella sua conformazione naturale;
5) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria reiterano le istanze formulate in primo grado ossia la prova testimoniale e la c.t.u. al fine di quantificare il risarcimento da occupazione illegittima di terreno dovuta al traliccio, l'influenza avuta dallo stesso sul godimento, sul valore e sulla disponibilità dell'immobile nel suo complesso e per quantificare le spese necessarie alla rimozione ed il ripristino del terreno nella sua conformazione e consistenza naturale.
E-Distribuzione S.p.A. ( nuova denominazione assunta da EL Distribuzione S.p.A.) nella comparsa di costituzione e di risposta sui motivi d'appello deduce che il
Tribunale con la sentenza impugnata ha statuito :” Dalla documentazione allegata in atti dalla Società convenuta risulta provato il titolo abilitante l'EL Distribuzione SpA a tenere la linea elettrica sul fondo degli odierni attori “. La deducente costituendosi in primo grado ha dedotto e documentato che l'elettrodotto per cui è causa alimenta , tra le altre, la fornitura di energia elettrica regolarizzata con un contratto stipulato nel 1982. Dalla lettura del contratto emerge che l'utente si obbliga ad ottenere le autorizzazioni dai proprietari per l'installazione dell'impianto. Il contratto di fornitura versato in atti è stato ritenuto titolo che rende legittima la presenza dell'elettrodotto ed esclude l'illecito dell'EL. La documentazione e le suddette circostanze non sono state contestate e sul punto non si rinviene neppure un puntuale motivo di impugnazione. Dunque , la sopra trascritta motivazione è logica e coerente e non apparente e/o inesistente per come sostenuto dalla parte appellante. Inoltre, manca uno specifico motivo di gravame per cui sul punto la decisione può considerarsi cristallizzata. L'affermata legittimità dell'operato dell'EL nella realizzazione dell'elettrodotto rende inutile la riproposizione dell'eccezione di usucapione che il Tribunale ha rigettato. Con la comparsa di costituzione l'EL ha dedotto quanto segue : “E' del tutto infondata la richiesta di risarcimento avanzata da ON , ma soprattutto non si riesce a comprendere in cosa sarebbero consistiti i danni fin qui patiti dagli istanti dei quali parte attrice non si perita di offrire alla parte convenuta alcun elemento dal quale si possa rilevare la natura del danno e i criteri adottati per la quantificazione dello stesso. Tale tecnica omissiva pregiudica irrimediabilmente i diritti di difesa della Società convenuta e conduce alla declaratoria di nullità della domanda o al rigetto nel merito della stessa per carenza di allegazione su circostanze fondamentali a supporto della pretesa “. Le deduzioni che precedono sono conformi a quanto sul punto , in un caso analogo, ha statuito Codesta Corte d'Appello con la sentenza n. 328 dell'11.4.2019 . Nessun dubbio può esservi sulle insanabili carenze assertive che inficiano la domanda risarcitoria atteso che nell'atto introduttivo si legge :” quanto alla stima dei danni, essi possono approssimativamente quantificarsi in non meno di euro 15.000,00 stima più che equa sia per l'occupazione abusiva sia per le spese necessarie alla rimozione del traliccio impiantato illegittimamente “. Con la memoria ex art.183 n.1, sesto comma c.p.c. non offre alcuna precisazione della domanda introduttiva ribadendo nei punti 2 e 3 delle conclusioni quanto sopra appena riportato. Dal che deriva come non possa desumersi quale sia in concreto il pregiudizio subito per la presenza del traliccio. La pretesa di individuazione del danno e della conseguente quantificazione per mezzo della chiesta c.t.u. è inammissibile perché in questo caso la Consulenza sarebbe esplorativa. Non può, infine, trovare ingresso la richiesta di liquidazione in via equitativa del danno poiché detta liquidazione presuppone l'impossibilità o la rilevante difficoltà della prova del quantum. Le considerazioni che precedono sono assorbenti, tuttavia si ribadisce quanto già eccepito con la seconda memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. sulla inammissibilità della nuova domanda di risarcimento del danno in forma specifica avanzata dagli attori in primo grado con la loro prima memoria istruttoria . Infatti più volte la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che con la prima memoria ex art.183, VI comma è possibile la emendatio libelli ma è inammissibile la mutatio libelli “ per cui formulata originariamente la domanda di risarcimento del danno per equivalente , costituisce domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quella avente ad oggetto il risarcimento in forma specifica. Gli attori con l'atto di citazione hanno richiesto il risarcimento per equivalente e con la memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. hanno tardivamente chiesto in via subordinata la rimozione del traliccio ampliando il thema decidendum. Detta domanda riproposta con l'atto d'appello è inammissibile per come tempestivamente eccepito da questa difesa. Ribadisce le eccezioni di prescrizione dell'asserito danno ai sensi dell'art.2947 c.c. o, in subordine , dell'art. 2946 c.c. , nonché l'eccezione ex art.1227 c.c.. Evidenzia, infine, che gli attori pretendono l'intera somma che rivendicano a titolo di danno pur essendo legittimati a pretendere 1/8 per ciascuno del fondo, quota corrispondente al loro diritto di proprietà sul fondo. Conclude per il rigetto dell'appello e per la vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
Con l'ordinanza pubblicata il 4.12.2020, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.11.2020, la Corte ritenuti non sussistenti i presupposti dell'art.348 bis c.p.c. e di non poter decidere sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, rinviava , previa acquisizione del mancante fascicolo d'ufficio di primo grado, per trattazione ad una udienza successiva. Con ordinanza , datata 24.3.2023 ritenendo che le istanze istruttorie potevano essere valutate dal collegio in sede di decisione , la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024 da tenersi a norma dell'art. 127 ter c.p.c. Precisate le conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 4.3.2024 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche .
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di gravame e sostengono che la Parte_1 Parte_2 sentenza è nulla, ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n.4 c.p.c. perchè corredata da motivazione apparente e contradditoria per come statuito dal giudice di legittimità con l'arresto a Sezioni Unite n. 16599/2016 e con altro precedente n. 22928/2014 .
La motivazione è la seguente :” Dalla documentazione allegata in atti dalla Società convenuta risulta provato il titolo abilitante l'EL Distribuzione S.p.A. a tenere la linea elettrica sul fondo degli odierni attori. Secondo giurisprudenza costante di merito si ritiene che, qualora la clausola posta dalle condizioni generali del contratto di fornitura non dia luogo ad un contratto costitutivo di servitù, essa rappresenta in ogni caso una fonte di obbligazione di natura personale , che porta ad escludere la pretesa illiceità dell'imposizione di elettrodotto , il quale, dunque, non può essere rimosso nella perdurante efficacia del contratto di fornitura (cfr. Cass, civ, , sez.II, Sent. 29.12.2011,n. 29699) ………“. E' fuor di dubbio che la motivazione è caratterizzata da particolare essenzialità ma, comunque, con il riferimento specifico al contratto di fornitura esibito da EL Distribuzione e con l'affermazione che tale documentazione prova il titolo che abilita la stessa a mantenere la linea elettrica esplicita le ragioni della decisione e l'iter logico- giuridico seguito per addivenire al rigetto delle domande proposte dagli attori. Pertanto la motivazione può non essere condivisa dagli appellanti (che infatti l'impugnano), ma non può essere ritenuta apparente nei termini denunciati e ciò esclude la nullità della sentenza. 2) Con il secondo motivo lamentano la violazione e la falsa applicazione delle norme di legge elencare nel titolo dello stesso, nonché l'omesso esame dei documenti acquisiti al giudizio di cui alcuni di natura confessoria. Nella parte espositiva ribadiscono : che l'azione proposta è di negatoria servitus e riguarda il traliccio non inserito nel 1986 nella conduttura elettrica;
che l'appellata ha riconosciuto il non utilizzo dello stesso e l'assenza di un provvedimento autorizzativo dell'impianto; che non risultando l'espletamento di una procedura amministrativa secondo quanto previsto dal R.D. n.1775/1933 il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente un'occupazione senza titolo e non un titolo abilitante l'EL a tenere la linea elettrica sul fondo degli appellanti in forza di un accordo tra le parti;
che sussistono tutti i presupposti affinchè gli attori agiscano a difesa della proprietà e ottengano il risarcimento del danno per equivalente conseguente all'illecito, danno che sostengono essere in re ipsa. Orbene il contratto di fornitura di energia elettrica nel 1982 a Parte_3
(esitato dalla società appellata a sostegno dell'eccezione e della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non riproposte in appello ) è documento che in base alle condizioni generali ivi contemplate impegna il Parte_3 ma non chi come i è estraneo alle pattuizioni e non è titolare di alcun contratto Pt_1 di fornitura di energia elettrica . Di conseguenza EL Distribuzione per posizionare legittimamente sul fondo i sostegni e i tralicci utili per fornire elettricità a e ad altri avrebbe dovuto Parte_3 essere autorizzata alla costruzione dell'elettrodotto e, quindi, abilitata all'utilizzo dei terreni necessari ad appoggiare le condutture pagando le relative indennità ai proprietari, per come previsto dal R.D. n.1775/1933 nel testo in vigore all'epoca dell'impianto . Dagli atti di causa non risulta un'autorizzazione ad EL per la realizzazione dell'elettrodotto, ma l'installazione prima dell'agosto del 1986 dei tralicci e dei sostegni sul terreno di proprietà risulta dalla memoria difensiva di EL Distribuzione Pt_5 davanti al TAR Calabria datata 2.7.2015, allegata dagli stessi appellanti, dove si legge per quanto qui d'interesse : …….mentre sulla particella 278 (derivante dal frazionamento della particella 32) insistono tre sostegni per l'attraversamento aereo dei cavi e due tralicci di cui uno non utilizzato . Le opere di cui sopra hanno beneficiato per la loro installazione di tutto l'iter amministrativo e delle autorizzazioni di legge . In particolare per la parte dei quozienti per cui è causa in data 14/10/1998 è intervenuto atto di costituzione di servitù in conduttori aerei, mentre per la restante parte dei quozienti l'autorizzazione in sanatoria della provincia di Reggio Calabria del 27 aprile 2006” . Il contenuto di detta memoria difensiva rende evidente : che per i conduttori aerei è intervenuto tra le parti un atto di costituzione di servitù nel 1998; che “ la restante parte dei quozienti “ ( ragionevolmente per tutto quanto non è conduttore aereo , ossia sostegni e tralicci ) è stata sanata con l'autorizzazione provinciale del 2006 ; che la dichiarazione nel 2015 che un traliccio non è utilizzato non è né confessoria di un non utilizzo sin dal 1986, né tantomeno può essere intesa come rinuncia all'utilizzazione dato il mantenimento in loco del manufatto . Dunque , sanata la mancanza di autorizzazione all'installazione dell'elettrodotto già nel 2006, la circostanza che non è stata versata l'indennità per occupare il suolo necessario ai sostegni e ai tralicci non rende l'occupazione illegittima ma comporta il diritto degli appellanti a richiederne ed ad ottenerne il pagamento sin da tempo della richiesta in tal senso avanzata nei confronti della società appellata . Pertanto la domanda di accertamento d'inesistenza di servitù o di diritto in capo alla parte appellata in relazione al traliccio oggetto di causa come formulata al punto “2)” delle conclusioni è infondata e, comunque, non provata atteso che la prova orale richiesta in primo grado sulla circostanza che il traliccio non è mai stato collegato è stata dichiarata inammissibile dal G.I. perché vertente su prova negativa , formulata in modo generico, e non è stata riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni. 3) Anche se si potesse ritenere senza titolo l'installazione del traliccio in questione, il danno di cui gli appellanti chiedono la ristorazione per equivalente , secondo i principi contenuti in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione ( ad es. Cass.civ. n.ri 15111/13; 13071/18 ) non è in re ipsa per come sostengono , ovvero il danno non può essere riconosciuto per il solo fatto che ci sia stata un'occupazione abusiva , ma occorre che chi lo assume alleghi le situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno medesimo e, dunque, è necessario che adempia agli oneri di allegazione e di prova. Nel caso di specie le allegazioni degli appellanti in ordine alle situazioni pregiudizievoli create dal traliccio consistono nella pura affermazione che l'occupazione illegittima genera automaticamente un danno da risarcire . Infatti nell'atto introduttivo del giudizio scrivono :” Deve poi essere riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione illegittima in relazione al medesimo con decorrenza dal 1986 o dai cinque anni antecedenti alla prima richiesta formale spedita in data 06.11.2009……..”; Deve altresì essere riconosciuto il risarcimento dei danni per i costi necessari alla rimozione del traliccio, opera che comporterà non indifferenti attività vista e considerata la mole dell'impianto”. La totale mancanza prima di allegazioni ( come ad es. danni prodotti al momento dell'installazione o conseguenti alla stessa ) e poi di prova ( quella orale richiesta non riguarda un pregiudizio patrimoniale ) su come e in che misura la presenza sul fondo di quel traliccio incida sul godimento del bene o comporti un pregiudizio patrimoniale in termini di diminuzione di produttività delle colture , di diminuzione di valore in caso di locazione o del prezzo in caso di vendita , escludono il riconoscimento del danno , nonché l'applicazione del disposto dell'art.1226 c.c. , consentita al giudice solo in caso d'impossibilità o di grande difficoltà di dimostrarne l'entità, e l'ammissione di c.t.u. sull'entità del danno e delle spese di rimozione del traliccio che, in assenza di allegazioni di prova, è esplorativa e quindi inammissibile . Da ultimo, la domanda di condanna di EL alla rimozione del traliccio non è inammissibile per come sostenuto dalla società appellata in quanto con l'arresto n. 22404/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte dettano il principio secondo cui è possibile introdurre nella prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. domande diverse purchè connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio . Nel caso di specie la domanda è senz'altro connessa alla vicenda dedotta in causa , anzi è domanda conseguenziale rispetto alla negatoria servitutis e per di più, è connessa per incompatibilità con la domanda di risarcimento del danno definitivo per come richiesto dagli appellanti. Comunque, è infondata stante l'autorizzazione in sanatoria dell'elettrodotto emessa nel 2006 dalla Provincia di Reggio Calabria.
Per quanto attiene il regolamento delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_6 pro tempore, secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause in appello di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 , in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 con atto di citazione notificato con PEC del 19.11.2019 nei Parte_2 confronti di in persona del legale rappresentante pro ON_1 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida, in favore di E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in complessivi euro 5.809,00 , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello Reggio Calabria del 20/11/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)