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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/08/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
(p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Montemurlo (PO), via Labriola n. 159, ed elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (PT) alla Via A.
Giannini n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Marco Ghilardi ATTORE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Montemurlo (PO), Via Como n. 30 ed elettivamente domiciliata in Montemurlo (PO) alla Via del Commercio n. 13 presso lo studio dell'Avvocato Pasqualina Antonelli CONVENUTO
Avente ad oggetto: inadempimento contratto locazione;
pagamento indennità occupazione
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice come in atto di citazione;
ed in via istruttoria ammissione di CTU atta a quantificare l'ammontare dell'indennità di occupazione. per parte convenuta, come in comparsa di costituzione e in memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n.1; in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse;
si oppone all'ammissione della CTU
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (già , con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Prato a) accertare l'inadempimento della convenuta al pagamento del canone pattuito e condannarla al pagamento della somma di € 500,00 mensile, decorrenti dal dì della consegna delle merci alla liberazione o, in ipotesi subordinata, condannarla alla corresponsione di una indennità di occupazione di pari importo, oppure in misura di giustizia;
b) condannare la convenuta alla liberazione dell'immobile dalle merci e/o autorizzare l'attrice alla liberazione ed all'eventuale smaltimento a spese della convenuta;
c) condannare la convenuta alle spese e compensi professionali di causa”.
1.1. Parte attrice ha esposto di essere stata contattata nel luglio 2018 dal legale rappresentante di
[...]
, e di essersi accordata per mettere a disposizione Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 5 della stessa una porzione di fabbricato per ricoverarvi delle merci dietro il pagamento di un canone annuale di € 6.000,00 oltre I.V.A.. Tenuto conto del consenso raggiunto sulle condizioni del contratto, precedentemente negoziate ed approvate, aveva predisposto il testo della scrittura privata per la successiva firma, ma il legale rappresentante della società pur avendo Controparte_1 fatto consegnare tramite autotrasportatore la merce da depositare nel locale, non appose Controparte_3 alcuna sottoscrizione e si rese irreperibile.
ha rappresentato di avere sollecitato il ritiro del materiale collocato nello stabile, ma le richieste Pt_1 non avevano avuto riscontro, tanto che esso si trova ricoverato nell'immobile. Infine, non riuscendo più ad avere contatti con il legale rappresentante , aveva inviato lettera Persona_1 raccomandata a.r. a contenente l'invito alla negoziazione assistita, ma Controparte_1 nessuna procedura stragiudiziale aveva avuto inizio per impossibilità di perfezionamento della notifica del relativo invito. Detta notifica non poteva avere luogo neppure per via telematica perché la convenuta non aveva comunicato il proprio indirizzo pec alla CCIAA e neppure risultava registrata in INIPEC.
L'attrice, quindi, si era vista costretta ad instaurare direttamente la procedura giudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto, sia che fosse qualificabile alla stregua di canone di locazione di un contratto approvato dalle parti, ma mai sottoscritto, sia che fosse definibile quale indennità di occupazione. Richiedeva, inoltre, il rilascio dell'immobile libero dalle merci di proprietà della convenuta per poter effettuare alcuni lavori edili.
2. Si è costituita in giudizio eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per il mancato rispetto del disposto ex art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. perché l'esposizione fattuale dell'attrice era carente di riferimenti temporali certi, non era nemmeno identificato l'immobile in cui avrebbe avuto luogo il deposito delle merci e neppure erano state individuate nello specifico le merci depositate;
b) la carenza di legittimazione passiva o della titolarità del rapporto dedotto perché la convenuta non aveva mai stipulato, concluso o discusso alcun contratto con l'attrice né aveva depositato merci in immobili di proprietà dell'attrice; c) l'inesistenza di alcun contratto concluso tra le parti mancando l'accordo e la causa di un qualsiasi contratto. ha contestato, altresì, l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla Controparte_1 controparte rilevando che nell'allegato 4 (testo contrattuale) difettava la data certa e la prova dell'invio all'indirizzo della propria sede legale che era sempre valido e ravvisando la genericità della dicitura
“merce trasportata presso magazzino ”, contenuta nella fattura emessa dal trasportatore CP_2 nei confronti di per la consegna della merce nei locali di . CP_3 Controparte_1 Pt_1
Infine ha disconosciuto l'attribuzione alla sua titolarità della merce raffigurata nella documentazione fotografica depositata.
Ravvisando l'infondatezza della domanda e la non debenza di alcuna somma ha chiesto che il Tribunale respingesse ogni domanda.
3. All'udienza dell'25 ottobre 2021 il Giudice scrivente, ritenuto che l'oggetto della causa fosse riferibile ai diritti reali o a rapporti di locazione o ad essi assimilabili, per la quale la mediazione si prospetta come condizione di procedibilità della domanda, ha assegnato termini di 15 giorni per l'avvio della procedura.
Questa si è conclusa con esito negativo, non avendo nessuna delle parti inteso proseguire negli incontri.
pagina 2 di 5 Successivamente, all'udienza dell'11 aprile 2022, il giudice ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la richiesta di mutamento del rito avanzata dalla convenuta.
La causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali e documenti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti sopra indicate.
̡ ̡
4. ha agito in giudizio assumendo la conclusione con di un contratto Pt_1 Controparte_1 di locazione di cui ha lamentato l'inadempimento per non avere costei corrisposto i canoni concordati, imputando quindi alla medesima di esser venuta meno alle obbligazioni assunte in forza dell'accordo orale raggiunto, che era stato trasfuso in un testo scritto, ma non firmato da nessuna delle parti;
in ipotesi, dato che la convenuta aveva inviato le merci da ricoverare nei locali di e quindi aveva Pt_1 occupato lo spazio di sua proprietà, ha chiesto che fosse riconosciuta in suo favore un'indennità di occupazione.
La questione principale ha ad oggetto la verifica sulla sussistenza o meno di un contratto di locazione ad uso commerciale, nel caso in esame da ritenersi concluso oralmente, posto che il documento che racchiude le condizioni non reca alcuna firma.
4.1 Parte attrice non ha offerto la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata e segnatamente dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un valido ed efficace contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto una porzione di fabbricato da destinare a deposito di materiale.
Preliminarmente va riconosciuto che in tema di locazione ad uso commerciale non è necessario il rispetto di una determinata forma per la stipulazione del contratto, giacché la forma scritta è prescritta solo per le locazioni ad uso abitativo.
Sulla scorta di tale assunto la verifica sulla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale va risolta sul piano della prova, testimoniale o presuntiva, del raggiungimento dell'accordo, che può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo a renderlo conoscibile all'esterno.
4.2 Nel caso di specie tramite la prova orale sfogata è stato appurato che , Persona_1 legale rappresentante di dopo avere utilizzato in subaffitto una stanza Controparte_1 ad uso ufficio presso la ditta di detentore, in virtù di rapporto di locazione, di uno spazio Parte_2 di proprietà , avviò trattative con il legale rappresentante di per l'utilizzo di altro locale di Pt_1 Pt_1 proprietà della suddetta società che era posto nelle vicinanze di quello in precedenza occupato.
titolare della ditta che aveva concesso in sublocazione a una Parte_2 Persona_1 stanza, ha esposto genericamente che questi doveva accordarsi per prendere un altro locale di proprietà
e che non sapeva se egli avesse ivi inviato del materiale. Da quanto era a sua conoscenza Pt_1 Per_1 trasferì poche cose che aveva nella stanza detenuta in subaffitto, fra cui dei rotoli di tessuto che collocò in un altro spazio di proprietà . Si trattava comunque di modesta quantità di materiale. Pt_1
Sulla base di tali dichiarazioni menzionate risulta che tra i rispettivi legali rappresentanti delle società parti in causa si svolsero dei contatti, segnatamente un incontro, per decidere la cessione in locazione di un ambiente diverso da quello in precedenza occupato da Controparte_1
Manca però in atti la prova che le trattative avviate giunsero a definizione e, soprattutto, che nel corso dell'unico incontro avvenuto nel luglio 2018 ebbe luogo uno scambio di proposta e accettazione tra Per_2
legale rappresentante di (già ) e , legale
[...] Pt_1 CP_2 Persona_1 pagina 3 di 5 rappresentante di per la stipula di un contratto di locazione Controparte_1 commerciale.
Il fatto che il consulente aziendale, , si occupò di stilare il contratto che riportava le Persona_3 condizioni asseritamente convenute non è sufficiente a dimostrare che si era già interamente perfezionato l'accordo tra le parti. La scrittura in verità non fu mai firmata;
il che fa pensare che essa conteneva una proposta contrattuale da sottoporre all'accettazione di , il Persona_1 quale in caso positivo avrebbe apposto la propria adesione con la firma.
Gli eventi seguenti hanno delineato un sviluppo diverso: la mancata sottoscrizione del contratto e la successiva irreperibilità paiono in verità elementi di un comportamento concludente contrario all'assunzione di un impegno e semmai fanno presumere un ripensamento o comunque una non accettazione delle condizioni contrattuali contenute nel testo predisposto.
Il teste , rispondendo al capitolo 4 della seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato : Per_3
4) E' vero che il giorno dell'accordo il affermò che avrebbe subito inviato la merce e sottoscritto Per_1 il contratto appena pronto. La merce arrivò nell'immobile ma non sottoscrisse mai il contratto. Per_1
Egli, quando veniva chiamato per sollecitare l'apposizione della firma, diceva sia a me che alle segretarie che sarebbe venuto per firmare il contratto;
ma di fatto non si presentò”.
Le affermazioni sopra richiamate rievocano alcune generiche esternazioni che non si ritengono idonee a produrre la nascita, immediatamente tra le parti, del contratto con l'assunzione di obblighi vincolanti, ma semmai una dichiarazione d'intenti esclusivamente funzionale alla prosecuzione della trattativa .
Anche la collocazione di merce nei locali della su incarico di , che si avvalse per tale Pt_1 Per_1 operazione di un trasportatore non è stata ricostruita con precisione poiché , colui che Persona_4 aveva emesso la fattura nei confronti di stante il tempo trascorso non Controparte_1 ricordava la prestazione svolta, pur avendo confermato il contenuto del documento fiscale.
Valutando con attenzione la deposizione resa da si osserva poi che la sua affermazione riferita Per_3 all'arrivo di merce di proprietà di in deposito nei locali non Parte_3 CP_4 proviene da una sua conoscenza diretta, in quanto egli non era presente nel momento in cui il materiale fu portato, ma deriva da un'altra fonte. Egli fu informato ex post del fatto dalla segretaria di . Pt_1
Tuttavia quest'ultima, sentita all'udienza del 26.1.2024, ha precisato di non essere stata sul posto a ricevere il materiale in quanto non era addetta a tali operazioni;
neppure aveva ricordo della dichiarazione di riferita al fatto che avrebbe inviato la merce da depositare. Per_1
La sua testimonianza, oltre a non confermare quanto indicato da , non può nemmeno assurgere a Per_3 prova diretta e piena della appartenenza del materiale fotografato, peraltro privo di riferimenti specifici,
a Controparte_1
4.3 Ulteriore argomento che stride con l'impostazione attorea fondata sul perfezionamento dell'accordo è rappresentato dal fatto che non risulta che ebbe luogo alcuna consegna delle chiavi per immettere nella detenzione dell'immobile; dunque nessun trasferimento della Controparte_1 disponibilità del bene era avvenuta nell'occasione in cui ebbe luogo l'incontro tra i legali rappresentanti di da un lato e di dall'altro. Difettando la concreta immissione nel Pt_1 Controparte_1 possesso dell'immobile (il che sarebbe dovuto avvenire atteso che il contratto si riteneva, secondo l'attrice, concluso) si dubita dell'effettivo perfezionamento di un contratto dal quale possa scaturire pagina 4 di 5 l'obbligo di pagamento del canone di locazione che si assume inadempiuto. Tanto più che, nel caso di specie non è stata nemmeno fornita la prova dello scambio della "bozza di contratto", tramite invio all'altra parte contraente, come di prassi accade quando si dà in locazione un immobile, per lo più ad uso commerciale.
5. Anche la domanda subordinata avente ad oggetto il pagamento di un'indennità di occupazione deve essere respinta. Essa presuppone il medesimo fatto costitutivo, ossia il deposito di merce, appartenente a nel locale di proprietà della . Controparte_1 Pt_1
Nell'atto di citazione parte attrice ha affermato che l'accordo tra le parti aveva ad oggetto “la messa a disposizione di una porzione di fabbricato per ricoverarvi delle merci”. Il testo della scrittura, non firmato, contiene una descrizione dell'immobile, indicato nei suoi estremi catastali e menziona la sua collocazione geografica in Montemurlo Via Labriola 157, piano terreno, con la precisazione che la superficie era di circa 200 mq.
5.1 L'istruttoria orale svolta, come già indicato, non ha consentito di individuare con sicurezza l'appartenenza alla convenuta della merce depositata;
ma non ha nemmeno permesso di individuare quale fosse la porzione di locale sulla quale era stato raggiunto il presunto accordo.
Il testimone già conduttore di un altro locale di proprietà , pur riconoscendo i luoghi Pt_2 Pt_1 raffigurati nelle fotografie esibite non ha ricondotto alla proprietà di né le Controparte_1 scatole ritratte nel documento indicato come allegato A) (fotografia depositata da parte convenuta in allegato alla terza memoria), le quali sarebbero avvolte da un nastro recante il logo né i Parte_4 rotoli di tessuto rappresentati nelle fotografie prodotte dall'attrice come allegato n. 6.
Dovendo limitarsi l'accertamento alla presenza dei rotoli di tessuto riposti in scaffali, così come risulta dall'esposizione contenuta nell'atto di citazione, articoli che risultano effigiati nella documentazione fotografica prodotta come allegato 6, vanno quindi escluse le scatole riprodotte nella fotografia allegata dalla convenuta, che pacificamente non possono essere ricollegate a quest'ultima.
Seppure con tale precisazione sul materiale la fotografia allegata evidenzia che la zona in cui sono stati riposti i rotoli di tessuto, privi di etichette segni di riconoscimento, corrisponde ad uno spazio esterno coperto, che non sembra coincidere con la porzione di immobile descritta nella scrittura che avrebbe dovuto essere ceduta in locazione a poiché nel testo non sono state Controparte_1 specificate le caratteristiche di zona aperta o scoperta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, secondo la liquidazione operata in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi in cui si è articolato il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:
Rigetta le domande avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_1 che limquida in € 5077,00 oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Prato il 6 agosto 2025 IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
(p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Montemurlo (PO), via Labriola n. 159, ed elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (PT) alla Via A.
Giannini n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Marco Ghilardi ATTORE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Montemurlo (PO), Via Como n. 30 ed elettivamente domiciliata in Montemurlo (PO) alla Via del Commercio n. 13 presso lo studio dell'Avvocato Pasqualina Antonelli CONVENUTO
Avente ad oggetto: inadempimento contratto locazione;
pagamento indennità occupazione
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice come in atto di citazione;
ed in via istruttoria ammissione di CTU atta a quantificare l'ammontare dell'indennità di occupazione. per parte convenuta, come in comparsa di costituzione e in memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n.1; in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse;
si oppone all'ammissione della CTU
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (già , con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Prato a) accertare l'inadempimento della convenuta al pagamento del canone pattuito e condannarla al pagamento della somma di € 500,00 mensile, decorrenti dal dì della consegna delle merci alla liberazione o, in ipotesi subordinata, condannarla alla corresponsione di una indennità di occupazione di pari importo, oppure in misura di giustizia;
b) condannare la convenuta alla liberazione dell'immobile dalle merci e/o autorizzare l'attrice alla liberazione ed all'eventuale smaltimento a spese della convenuta;
c) condannare la convenuta alle spese e compensi professionali di causa”.
1.1. Parte attrice ha esposto di essere stata contattata nel luglio 2018 dal legale rappresentante di
[...]
, e di essersi accordata per mettere a disposizione Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 5 della stessa una porzione di fabbricato per ricoverarvi delle merci dietro il pagamento di un canone annuale di € 6.000,00 oltre I.V.A.. Tenuto conto del consenso raggiunto sulle condizioni del contratto, precedentemente negoziate ed approvate, aveva predisposto il testo della scrittura privata per la successiva firma, ma il legale rappresentante della società pur avendo Controparte_1 fatto consegnare tramite autotrasportatore la merce da depositare nel locale, non appose Controparte_3 alcuna sottoscrizione e si rese irreperibile.
ha rappresentato di avere sollecitato il ritiro del materiale collocato nello stabile, ma le richieste Pt_1 non avevano avuto riscontro, tanto che esso si trova ricoverato nell'immobile. Infine, non riuscendo più ad avere contatti con il legale rappresentante , aveva inviato lettera Persona_1 raccomandata a.r. a contenente l'invito alla negoziazione assistita, ma Controparte_1 nessuna procedura stragiudiziale aveva avuto inizio per impossibilità di perfezionamento della notifica del relativo invito. Detta notifica non poteva avere luogo neppure per via telematica perché la convenuta non aveva comunicato il proprio indirizzo pec alla CCIAA e neppure risultava registrata in INIPEC.
L'attrice, quindi, si era vista costretta ad instaurare direttamente la procedura giudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto, sia che fosse qualificabile alla stregua di canone di locazione di un contratto approvato dalle parti, ma mai sottoscritto, sia che fosse definibile quale indennità di occupazione. Richiedeva, inoltre, il rilascio dell'immobile libero dalle merci di proprietà della convenuta per poter effettuare alcuni lavori edili.
2. Si è costituita in giudizio eccependo: a) la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per il mancato rispetto del disposto ex art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. perché l'esposizione fattuale dell'attrice era carente di riferimenti temporali certi, non era nemmeno identificato l'immobile in cui avrebbe avuto luogo il deposito delle merci e neppure erano state individuate nello specifico le merci depositate;
b) la carenza di legittimazione passiva o della titolarità del rapporto dedotto perché la convenuta non aveva mai stipulato, concluso o discusso alcun contratto con l'attrice né aveva depositato merci in immobili di proprietà dell'attrice; c) l'inesistenza di alcun contratto concluso tra le parti mancando l'accordo e la causa di un qualsiasi contratto. ha contestato, altresì, l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla Controparte_1 controparte rilevando che nell'allegato 4 (testo contrattuale) difettava la data certa e la prova dell'invio all'indirizzo della propria sede legale che era sempre valido e ravvisando la genericità della dicitura
“merce trasportata presso magazzino ”, contenuta nella fattura emessa dal trasportatore CP_2 nei confronti di per la consegna della merce nei locali di . CP_3 Controparte_1 Pt_1
Infine ha disconosciuto l'attribuzione alla sua titolarità della merce raffigurata nella documentazione fotografica depositata.
Ravvisando l'infondatezza della domanda e la non debenza di alcuna somma ha chiesto che il Tribunale respingesse ogni domanda.
3. All'udienza dell'25 ottobre 2021 il Giudice scrivente, ritenuto che l'oggetto della causa fosse riferibile ai diritti reali o a rapporti di locazione o ad essi assimilabili, per la quale la mediazione si prospetta come condizione di procedibilità della domanda, ha assegnato termini di 15 giorni per l'avvio della procedura.
Questa si è conclusa con esito negativo, non avendo nessuna delle parti inteso proseguire negli incontri.
pagina 2 di 5 Successivamente, all'udienza dell'11 aprile 2022, il giudice ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la richiesta di mutamento del rito avanzata dalla convenuta.
La causa è stata istruita con assunzione di prove testimoniali e documenti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti sopra indicate.
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4. ha agito in giudizio assumendo la conclusione con di un contratto Pt_1 Controparte_1 di locazione di cui ha lamentato l'inadempimento per non avere costei corrisposto i canoni concordati, imputando quindi alla medesima di esser venuta meno alle obbligazioni assunte in forza dell'accordo orale raggiunto, che era stato trasfuso in un testo scritto, ma non firmato da nessuna delle parti;
in ipotesi, dato che la convenuta aveva inviato le merci da ricoverare nei locali di e quindi aveva Pt_1 occupato lo spazio di sua proprietà, ha chiesto che fosse riconosciuta in suo favore un'indennità di occupazione.
La questione principale ha ad oggetto la verifica sulla sussistenza o meno di un contratto di locazione ad uso commerciale, nel caso in esame da ritenersi concluso oralmente, posto che il documento che racchiude le condizioni non reca alcuna firma.
4.1 Parte attrice non ha offerto la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata e segnatamente dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un valido ed efficace contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto una porzione di fabbricato da destinare a deposito di materiale.
Preliminarmente va riconosciuto che in tema di locazione ad uso commerciale non è necessario il rispetto di una determinata forma per la stipulazione del contratto, giacché la forma scritta è prescritta solo per le locazioni ad uso abitativo.
Sulla scorta di tale assunto la verifica sulla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale va risolta sul piano della prova, testimoniale o presuntiva, del raggiungimento dell'accordo, che può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo a renderlo conoscibile all'esterno.
4.2 Nel caso di specie tramite la prova orale sfogata è stato appurato che , Persona_1 legale rappresentante di dopo avere utilizzato in subaffitto una stanza Controparte_1 ad uso ufficio presso la ditta di detentore, in virtù di rapporto di locazione, di uno spazio Parte_2 di proprietà , avviò trattative con il legale rappresentante di per l'utilizzo di altro locale di Pt_1 Pt_1 proprietà della suddetta società che era posto nelle vicinanze di quello in precedenza occupato.
titolare della ditta che aveva concesso in sublocazione a una Parte_2 Persona_1 stanza, ha esposto genericamente che questi doveva accordarsi per prendere un altro locale di proprietà
e che non sapeva se egli avesse ivi inviato del materiale. Da quanto era a sua conoscenza Pt_1 Per_1 trasferì poche cose che aveva nella stanza detenuta in subaffitto, fra cui dei rotoli di tessuto che collocò in un altro spazio di proprietà . Si trattava comunque di modesta quantità di materiale. Pt_1
Sulla base di tali dichiarazioni menzionate risulta che tra i rispettivi legali rappresentanti delle società parti in causa si svolsero dei contatti, segnatamente un incontro, per decidere la cessione in locazione di un ambiente diverso da quello in precedenza occupato da Controparte_1
Manca però in atti la prova che le trattative avviate giunsero a definizione e, soprattutto, che nel corso dell'unico incontro avvenuto nel luglio 2018 ebbe luogo uno scambio di proposta e accettazione tra Per_2
legale rappresentante di (già ) e , legale
[...] Pt_1 CP_2 Persona_1 pagina 3 di 5 rappresentante di per la stipula di un contratto di locazione Controparte_1 commerciale.
Il fatto che il consulente aziendale, , si occupò di stilare il contratto che riportava le Persona_3 condizioni asseritamente convenute non è sufficiente a dimostrare che si era già interamente perfezionato l'accordo tra le parti. La scrittura in verità non fu mai firmata;
il che fa pensare che essa conteneva una proposta contrattuale da sottoporre all'accettazione di , il Persona_1 quale in caso positivo avrebbe apposto la propria adesione con la firma.
Gli eventi seguenti hanno delineato un sviluppo diverso: la mancata sottoscrizione del contratto e la successiva irreperibilità paiono in verità elementi di un comportamento concludente contrario all'assunzione di un impegno e semmai fanno presumere un ripensamento o comunque una non accettazione delle condizioni contrattuali contenute nel testo predisposto.
Il teste , rispondendo al capitolo 4 della seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato : Per_3
4) E' vero che il giorno dell'accordo il affermò che avrebbe subito inviato la merce e sottoscritto Per_1 il contratto appena pronto. La merce arrivò nell'immobile ma non sottoscrisse mai il contratto. Per_1
Egli, quando veniva chiamato per sollecitare l'apposizione della firma, diceva sia a me che alle segretarie che sarebbe venuto per firmare il contratto;
ma di fatto non si presentò”.
Le affermazioni sopra richiamate rievocano alcune generiche esternazioni che non si ritengono idonee a produrre la nascita, immediatamente tra le parti, del contratto con l'assunzione di obblighi vincolanti, ma semmai una dichiarazione d'intenti esclusivamente funzionale alla prosecuzione della trattativa .
Anche la collocazione di merce nei locali della su incarico di , che si avvalse per tale Pt_1 Per_1 operazione di un trasportatore non è stata ricostruita con precisione poiché , colui che Persona_4 aveva emesso la fattura nei confronti di stante il tempo trascorso non Controparte_1 ricordava la prestazione svolta, pur avendo confermato il contenuto del documento fiscale.
Valutando con attenzione la deposizione resa da si osserva poi che la sua affermazione riferita Per_3 all'arrivo di merce di proprietà di in deposito nei locali non Parte_3 CP_4 proviene da una sua conoscenza diretta, in quanto egli non era presente nel momento in cui il materiale fu portato, ma deriva da un'altra fonte. Egli fu informato ex post del fatto dalla segretaria di . Pt_1
Tuttavia quest'ultima, sentita all'udienza del 26.1.2024, ha precisato di non essere stata sul posto a ricevere il materiale in quanto non era addetta a tali operazioni;
neppure aveva ricordo della dichiarazione di riferita al fatto che avrebbe inviato la merce da depositare. Per_1
La sua testimonianza, oltre a non confermare quanto indicato da , non può nemmeno assurgere a Per_3 prova diretta e piena della appartenenza del materiale fotografato, peraltro privo di riferimenti specifici,
a Controparte_1
4.3 Ulteriore argomento che stride con l'impostazione attorea fondata sul perfezionamento dell'accordo è rappresentato dal fatto che non risulta che ebbe luogo alcuna consegna delle chiavi per immettere nella detenzione dell'immobile; dunque nessun trasferimento della Controparte_1 disponibilità del bene era avvenuta nell'occasione in cui ebbe luogo l'incontro tra i legali rappresentanti di da un lato e di dall'altro. Difettando la concreta immissione nel Pt_1 Controparte_1 possesso dell'immobile (il che sarebbe dovuto avvenire atteso che il contratto si riteneva, secondo l'attrice, concluso) si dubita dell'effettivo perfezionamento di un contratto dal quale possa scaturire pagina 4 di 5 l'obbligo di pagamento del canone di locazione che si assume inadempiuto. Tanto più che, nel caso di specie non è stata nemmeno fornita la prova dello scambio della "bozza di contratto", tramite invio all'altra parte contraente, come di prassi accade quando si dà in locazione un immobile, per lo più ad uso commerciale.
5. Anche la domanda subordinata avente ad oggetto il pagamento di un'indennità di occupazione deve essere respinta. Essa presuppone il medesimo fatto costitutivo, ossia il deposito di merce, appartenente a nel locale di proprietà della . Controparte_1 Pt_1
Nell'atto di citazione parte attrice ha affermato che l'accordo tra le parti aveva ad oggetto “la messa a disposizione di una porzione di fabbricato per ricoverarvi delle merci”. Il testo della scrittura, non firmato, contiene una descrizione dell'immobile, indicato nei suoi estremi catastali e menziona la sua collocazione geografica in Montemurlo Via Labriola 157, piano terreno, con la precisazione che la superficie era di circa 200 mq.
5.1 L'istruttoria orale svolta, come già indicato, non ha consentito di individuare con sicurezza l'appartenenza alla convenuta della merce depositata;
ma non ha nemmeno permesso di individuare quale fosse la porzione di locale sulla quale era stato raggiunto il presunto accordo.
Il testimone già conduttore di un altro locale di proprietà , pur riconoscendo i luoghi Pt_2 Pt_1 raffigurati nelle fotografie esibite non ha ricondotto alla proprietà di né le Controparte_1 scatole ritratte nel documento indicato come allegato A) (fotografia depositata da parte convenuta in allegato alla terza memoria), le quali sarebbero avvolte da un nastro recante il logo né i Parte_4 rotoli di tessuto rappresentati nelle fotografie prodotte dall'attrice come allegato n. 6.
Dovendo limitarsi l'accertamento alla presenza dei rotoli di tessuto riposti in scaffali, così come risulta dall'esposizione contenuta nell'atto di citazione, articoli che risultano effigiati nella documentazione fotografica prodotta come allegato 6, vanno quindi escluse le scatole riprodotte nella fotografia allegata dalla convenuta, che pacificamente non possono essere ricollegate a quest'ultima.
Seppure con tale precisazione sul materiale la fotografia allegata evidenzia che la zona in cui sono stati riposti i rotoli di tessuto, privi di etichette segni di riconoscimento, corrisponde ad uno spazio esterno coperto, che non sembra coincidere con la porzione di immobile descritta nella scrittura che avrebbe dovuto essere ceduta in locazione a poiché nel testo non sono state Controparte_1 specificate le caratteristiche di zona aperta o scoperta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, secondo la liquidazione operata in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi in cui si è articolato il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:
Rigetta le domande avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_1 che limquida in € 5077,00 oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Prato il 6 agosto 2025 IL GOT Maria Carmen Napolitano
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