Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 412/2021R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 412/2021 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17.06.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di con l'avv. Maria Pia D'Arrigo e di Parte_1 Controparte_1
con l'avv. Nunzio Sinagra
[...]
Il Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 412/2021 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia D'Arrigo Parte_1
Opponente
Contro
con Sede Legale in Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, , Codice Fiscale Controparte_1
n. , e, per essa, (nuova denominazione sociale della codice P.IVA_1 CP_2 CP_3 fiscale n. , Partita IVA;
quale mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Sinagra
Opposta
Con atto di citazione in opposizione tardiva a d.i. il sig. ha proposto l'opposizione Parte_1 tardiva ex art 650 c.p.c. avverso il D.I n. 126/2020, emesso dal Tribunale di Messina, Giudice Dott.ssa
Bisignano, il 27- 28/01/2020, assumendo di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica del precetto all'effettivo indirizzo di residenza il 13 Gennaio 2020. Con il suddetto decreto, asseritamente notificato il 19/03/2020 per compiuta giacenza, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo il 18/09/2020, gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma complessiva di euro 16.776,29, oltre interessi moratori computati al tasso legale, siccome liquidati in
D.I., successivamente al 16/11/2019, tassa di registrazione D.I. esecutivo, oltre spese successive fino al soddisfo e interessi. L'opponente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica del D.I. opposto e, pertanto, le condizioni per proporre l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c e nel merito la prescrizione del
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ha chiesto quindi a questo Tribunale di dichiarare nullo, illegittimo, invalido il decreto ingiuntivo N. 126/2020 e conseguentemente revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi inammissibile la proposta Controparte_1 opposizione tardiva, essendo correttamente stato notificato il decreto ingiuntivo opposto, chiedendo il rigetto di ogni avversa preetesa e la conferma del D.I., con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Concessi termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. VI c. e ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni e rinviata per la discussione, la stessa può essere decisa come segue.
Preliminarmente occorre darsi atto che dalla certificazione prodotta dall'opponente (certificato di residenza storico) risulta che il dal 01/12/2010 è residente in [...], Pt_1 dove peraltro gli è stato notificato l'atto di precetto, pure allegato in atti. La notifica del decreto ingiuntivo avvenuta precedentemente (dapprima il 13/2/2020 e poi il 6 marzo successivo), per come risulta dagli atti di causa, è stata effettuata erroneamente ad prima e a Savoca poi, quindi in luoghi diversi da quello di CP_4 residenza del all'epoca delle notifiche (come peraltro si evince dal certificato storico rilasciato dal Pt_1
Comune di Savoca e prodotto dalla convenuta opposta dove pure si legge che il dal 01/12/2010 è Pt_1 emigrato in S. Alessio Siculo). Pertanto si deve ritenere che non avendo avuto notizia del decreto ingiuntivo, se non con la notifica del successivo atto di precetto, l'unico mezzo per opporlo era appunto la proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Sul punto si veda Cass. civ. n. 4529/2019: “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.”. La opposizione svolta dal è pertanto pienamente ammissibile, essendo Pt_1 la notifica del decreto ingiuntivo stata effettuata al precedente indirizzo di residenza e configurandosi pertanto come nulla.
Si deve osservare poi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Tanto premesso, andando ad analizzare i motivi di opposizione, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, cessionaria del credito, per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944). Ritiene
2 il presente Giudice che, nel caso di specie, la cessione del credito possa ritenersi provata da parte di
[...]
essendo quest'ultima in possesso della documentazione bancaria inerente il rapporto Controparte_1 contrattuale conto corrente n. 10417055 intrattenuto da con nonché Parte_1 Controparte_5 l'affidamento del 13.03.2005ed avendo la cessionaria depositato copia dell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale n. 893 dell'8.8.17 di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), nonché copia del telegramma inviato da del CP_5
12.01.2017.
Si legge nel suddetto avviso:” La societa' con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Controparte_1
Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli Controparte_5 articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Controparte_5
Italia, codice fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di P.IVA_4
Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, P.IVA_4 indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_5 finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Tale dizione appare chiaramente identificativa del diritto di credito derivante dall'operazione economica per la quale è stato notificato l'atto di precetto (contratto di conto corrente e successivo affidamento) in assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla circostanza che il credito fosse “in sofferenza” alla data dell'intervenuta cessione del credito.
Costituisce ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito. In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass. Civ.,
02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n. 7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza di parte Opponente di inefficacia della cessione del credito in favore della stessa per non avere ricevuto comunicazione della stessa. Vale la pena precisare che la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto - e dalle quali non si ha ragione di discostarsi - hanno affermato che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. Sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha statuito che "La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a
3 porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. " (cfr. Cass., 28/01/2014, n. 1770).
Deve, quindi rigettarsi l'eccezione svolta dall'opponente di carenza di titolarità attiva della società opposta per non avere quest'ultima fornito prova dell'avvenuta cessione del credito.
L'opponente oltre a richiedere che venga dichiarata la nullità e/o inesistenza del D.I. impugnato, eccepisce preliminarmente la prescrizione decennale del credito fatto valere dalla . CP_1
L'eccezione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In primo luogo, si osserva infatti, com'è noto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur venendo formalmente introdotta mediante un atto di citazione, è, invero, un atto che ha la struttura, la funzione nonché il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta - essendo il debitore ingiunto la parte convenuta in senso sostanziale
- sicché deve contenere la specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in sede monitoria dal creditore ricorrente, attraverso l'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito.
Ebbene, nel caso di specie il debitore in opposizione ha eccepito un fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria, ossia l'intervenuta prescrizione della stessa, che - in assenza di atti interruttivi - deve ritenersi irrimediabilmente compiuta alla data del 12.01.2017, trattandosi di prescrizione ordinaria decennale che, secondo le regole generali di cui all'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia, nel caso di specie, dal 12..01.2007. data a partire dalla quale il pagamento poteva essere richiesto, sulla base del di recesso da parte della stessa banca in data 12/01/2007 tramite invio di telegramma
(per stessa ammissione di controparte e per come si evince dal corpo del ricorso e dalla documentazione allegata allo stesso). Né a tale atto sono seguiti successivi atti interruttivi del termine prescrizionale decennale che opera nell'ambito dei rapporti bancari, di cui parte opposta convenuta non fornisce alcuna prova.
L'opponente ha dedotto, al riguardo, che nessun atto interruttivo della prescrizione veniva posto in essere dalla controparte se non il deposito del ricorso monitorio, allorquando, tuttavia, il diritto di credito era ormai estinto per prescrizione.
Per costante orientamento giurisprudenziale sul punto:"... È appena il caso di richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo cui “l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quanto è stato azionato” (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ. 5413/2021).
Di qui, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Pertanto il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine (Cass. n. 11843/07; Cass. Sez. lav. n. 16326/09 e Cass .n. 3465/2013).
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore·che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 cc restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso.
L'onere in capo all'opponente è stato assolto allegando e provando che la prescrizione doveva semmai decorrere dal 12..01.2007, data del recesso della banca mediante telegramma, circostanza questa confermata dalla stessa opposta.
L'onere in capo alla parte opposta di provare l'atto interruttivo anteriore al deposito e notifica del ricorso per decreto ingiuntivo non è stato invece assolto.
4 Quest'ultima, tuttavia, non ha provato e nemmeno allegato il valido compimento di un atto interruttivo della prescrizione compiuto prima del 12.01.2017 (ossia prima del decorso del termine decennale di prescrizione), con la conseguenza per cui il credito azionato deve considerarsi estinto. (cfr. TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO, Sentenza n. 243/2023 del 05-04-2023).
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione valoriale di riferimento (da 5.200,00 a 26.000,00) entro cui è ricompreso il credito azionato e in applicazione dei valori minimi ivi previsti per ciascuna fase, attesa l'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 412- 2021 R.G., così provvede:
• Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito dalla stessa azionato e Controparte_6 revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 27- 28/01/2020;
•Condanna a pagare le spese di lite che si liquidano in euro 142,50 per spese oltre euro Controparte_6
1.700,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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