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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7535/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7535/2019 R.G. promossa da:
con l'Avv. Matteo Di Pede Parte_1
ATTORE
Contro
con l'Avv. Prof. Leopoldo Sambucci Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELL' ATTORE
Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
Nel merito.
pagina 1 di 24 Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di degli Parte_1 Controparte_1 importi e per i titoli indicati nella narrativa del presente atto, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare Controparte_1
(i) al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, o della diversa somma ritenuta di giustizia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente CP_1 Controparte_2 incassato;
(ii) all'immediato pagamento dell'importo di € 1.752.000,00 oltre IVA, oggetto di finanziamento privato,
o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione dell'istanza di prova testimoniale sui capitoli
1 – 2 – 3 formulati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice con la testimone Testimone_1
Ci si oppone alle istanze di prova svolte da controparte, alle eccezioni di inammissibilità, nullità ed inutilizzabilità dalla stessa formulate e ribadite nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi e nei verbali d'udienza.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, premessi gli opportuni accertamenti e declaratorie, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta, nelle memorie e nelle verbalizzazioni di dichiarare il difetto di legittimazione attiva Controparte_1
Cont dell'attrice o – accolte se del caso le eccezioni di nullità o risoluzione del Contratto di , di inadempimento delle obbligazioni scaturenti dallo stesso e/o dagli altri segmenti dell'unitaria
pagina 2 di 24 operazione economica, di inesigibilità e/o postergazione, di compensazione sollevate – assolvere da ogni domanda di con vittoria di spese e compensi. Controparte_1 Parte_1
In via istruttoria:
A. insiste affinché sia disposta la c.t.u. sollecitata nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., al fine di accertare, sulla base dei documenti in atti, l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento di CP_1 rispetto al proprio patrimonio netto o la sussistenza di una situazione della medesima società
[...] nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento dei soci, il tutto con riferimento alle annualità rilevanti e in particolare dal 2009 in poi;
B. insiste affinché sia ammessa la prova contraria sui capitoli nn. 5 e 6, se del caso previa revoca del provvedimento con cui all'udienza del 23.6.2022 i suddetti capitoli erano stati espunti dall'articolato ammesso con la precedente ordinanza del 6.2.2021;
C. insiste affinché, come eccepito all'udienza del 23.6.2022 e per le ragioni illustrate nella propria memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. ivi richiamata a sostegno dell'eccezione, sia dichiarata la nullità delle testimonianze dei testi e sui capitoli nn. 1 e 2 di parte attrice;
Testimone_2 Testimone_3
D. chiede che, se del caso previa revoca dell'ordinanza del 21.7.2022 nella parte in cui ha ordinato a
l'esibizione del proprio libro giornale degli anni 2010 e 2011, sia dichiarata Controparte_1
l'inutilizzabilità delle copie di detti libri che essa convenuta ha poi depositato dichiarando espressamente (nella nota di deposito datata 26.9.2022) di farlo senza rinunciare alla eccezione di inammissibilità proposta nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. ma anzi con riserva di coltivarla”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part Con atto di citazione (di seguito “ ) conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 163/2006 dai membri dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e resasi aggiudicataria della concessione per la progettazione e CP_8 Controparte_9
realizzazione dei lotti 1 e 2 della metropolitana leggera di superficie di deliberata dal CP_2 Controparte_2
pagina 3 di 24 per sentirla condannare al pagamento dei corrispettivi maturati per la fornitura del materiale rotabile nell'ambito dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera di superficie affidati dal a Controparte_2 CP_1
Parte Si costituiva contestando la titolarità del credito in capo a nonché la stessa sussistenza CP_1 del credito, eccependo l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nell'ambito della fornitura CP_4
e alle obbligazioni assunte nei patti parasociali conclusi tra i soci di , la postergazione del CP_1 credito ex art. 2467 c.c. e l'estinzione per compensazione del credito stesso con il controcredito vantato a nei confronti di per i decimi di capitale dalla stessa sottoscritti e non versati. CP_1 CP_4
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, espletata la TU , escussi i testi e tentata la conciliazione, la causa viene decisa.
La controversia per cui è causa trae origine dall'affidamento dei lavori di realizzazione (di fatto poi mai realizzati) della . Parte_3
Parte In data 18 gennaio 2007 il deliberava di aggiudicare all ostituita tra le imprese Controparte_2
e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
la concessione per la progettazione e realizzazione dei lotti 1 e 2 della Controparte_9
metropolitana leggera di superficie di . CP_2
Al fine di realizzare i lavori sopra descritti, in data 27 febbraio 2007 le imprese riunite in ATI
costituivano, ai sensi dell'art. 156 D. Lgs. 163/2006, la società di che subentrava Controparte_10
nella concessione in luogo dell'ATI aggiudicataria .
In data 24 settembre 2007, pertanto, il di e sottoscrivevano il “Contratto di CP_2 CP_2 CP_1
concessione di costruzione e gestione della di ” (di seguito, “La Concessione”). Pt_3 CP_2
Il valore complessivo delle opere oggetto della Concessione veniva determinato in complessivi €
139.612.390,22, di cui € 92.025.964,00 per la realizzazione del Lotto 1 della tranvia ed €47.586.426,22 per la realizzazione del Lotto 2.
pagina 4 di 24 La realizzazione dell'opera sarebbe stata finanziata:
- quanto ad € 81.425.000,00, pari al il 58,32% del totale, con finanziamento statale di cui alla L. 211/1992,
come da delibera CIPE del 27maggio 2005 indicata nella Concessione stessa;
- quanto ad € 2.342.000,00, pari all'1,68% del totale, con finanziamento del come da Controparte_2
delibera 750 del novembre 2005 espressamente richiamata nella Concessione;
e così,
- per la quota complessiva del 60%, con finanziamento pubblico;
- il residuo 40% con mezzi propri della SPV Metrolatina.
Le modalità di corresponsione del contributo pubblico ut supra veniva dettagliata all'art. 8 della
Concessione.
Le imprese socie di avevano concordato, con la sottoscrizione dei patti parasociali del 23 CP_1
febbraio 2007 che la SPV avrebbe affidato le specifiche attività di realizzazione degli impianti, la progettazione e realizzazione delle opere civili e tecnologiche e della fornitura dei mezzi rotabili ad un'ATI (c.d. “ATI Costruttori”) che avrebbe dovuto essere costituita tra i soci costruttori , CP_4 CP_5
e CP_6
Tra la SPV e le imprese MM (ed esclusa quindi che, nel frattempo, aveva ceduto la CP_6
Cont propria partecipazione detenuta nella SPV) veniva, quindi, negoziato un contratto di (Engineering,
Cont Procurement and Construction – di seguito, “Contratto di ”) il cui testo definitivo è quello recepito nella bozza di accordo discussa dal Consiglio di Amministrazione di all'adunanza del 10 CP_1
novembre 2009, al cui esito il C.d.A., così deliberava: “autorizza il Presidente Ing. a Controparte_11
Cont sottoscrivere i contratti di e di gestione che, allegati al presente verbale, sono stati sottoscritti dai soci in segno
di approvazione” .
pagina 5 di 24 Cont Il contratto di non venne mai formalmente sottoscritto tra le parti, così come non venne mai formalmente costituita l'ATI Costruttori tra e cionondimeno, l'affidamento dei lavori CP_4 CP_5
alle condizioni ivi previste si perfezionava per fatti concludenti, avendo le imprese e CP_4 CP_5
Cont dato corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di ed essendosi le parti attenute
Cont nella gestione del rapporto al contenuto della bozza del contratto di .
Cont Il Contratto di prevedeva, in particolare, l'affidamento all'ATI Costruttori della fornitura dei veicoli necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto tranviario per un corrispettivo concordato in €
Cont 38.400.000,00 (cfr. art. 20.1 della bozza del contratto di ), la ripartizione del corrispettivo della fornitura tra sarebbe avvenuta per pari quota (50% ciascuna, corrispondente alla quota CP_5 CP_4
di partecipazione delle imprese all'ATI), provvedendo ciascuna alla fatturazione alla SPV della quota
Cont di propria competenza (cfr. art. 20.6 contratto di laddove prevede che “gli importi relativi alla
progettazione e alla fornitura del materiale rotabile saranno fatturati dalle sopra richiamate società costituenti
l'ATI nella misura del 50% ciascuna”).
Con riferimento al pagamento del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, l'art. 20.3 del
Cont Contratto di rimandava all'art. 8 della Concessione conclusa tra e il CP_1 Controparte_2
(“per la fornitura del materiale rotabile, pari ad euro 38.400.000,00 il pagamento avverrà sulla base di quanto
previsto all'art. 8 del Contratto di Concessione”) che, in punto di pagamento del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, prevedeva un frazionamento dei pagamenti sulla base dell'avanzamento della realizzazione delle singole vetture (parte al montaggio delle scocche;
parte al montaggio dei motori e accessori;
parte al completamento delle finiture esterne).
Cont L'art. 20.6 del Contratto di prevedeva distinte tempistiche di pagamento del corrispettivo sulla base dell'origine – privata o pubblica – del finanziamento:
i) “la parte del prezzo contrattuale relativo a ciascun SAL coperta da finanziamento privato” – corrispondente,
come si è detto, al 40% del totale – “verrà erogata alla scadenza stabilita” - ove la “scadenza stabilita” è
pagina 6 di 24 indicata, nello stesso art. 20.6 in “sessanta giorni di calendario dalla data di emissione del relativo SAL
debitamente controfirmato dal direttore lavori, dietro emissione
di fattura, con allegata copia del relativo certificato di pagamento”;
ii) “mentre la parte del prezzo contrattuale relativo a ciascun SAL coperta da contributo del Concedente ai sensi
dell'art. 8 della Convenzione” – corrispondente , al 60% del totale – “avverrà al momento dell'effettivo incasso
da parte del concessionario”.
Cont L'art. 1 del Contratto di individuava, inoltre, il fornitore del materiale rotabile nell'impresa LO
Industrie S.A., società di diritto francese specializzata nella costruzione di tram a guida vincolata su
GO , e in data 1° dicembre 2009, le imprese e sottoscrivevano con HR il contratto CP_4 CP_5
di fornitura del materiale rotabile, pattuendo il corrispettivo della fornitura in complessivi €
37.600.000,00 per la fornitura di n. 16 veicoli.
Nelle more dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera le imprese e per il tramite CP_4 CP_5
del fornitore HR, davano corso alla produzione del materiale rotabile.
Risulta documentato che anteriormente al definitivo arresto nella realizzazione dei lavori, veniva contabilizzata la produzione di 6 veicoli completi di motore e l'allestimento delle casse di un settimo veicolo agli atti i S.I.L. emessi dalla stessa e i SAL emessi dalla Pubblica Amministrazione CP_1
appaltante.
Risulta altresì il primo SIL al 20 luglio 2010 sottoscritto da , attestante l'avanzamento nella CP_1
realizzazione dei primi cinque veicoli da parte di , ovvero attesta un avanzamento della CP_4
produzione del materiale rotabile ( completamento delle scocche ed installazione dei motori per i primi quattro veicoli e completamento della scocca di un quinto veicolo) per l'ammontare complessivo di €
6.120.000,00, di cui € 3.060.000,00 in favore di (pari ad € 3.044.700,00 oltre ritenuta di garanzia CP_4
dello 0,5% per € 15.300,00).
pagina 7 di 24 , per i medesimi importi, risulta emesso nei confronti di Parte_5 CP_5
L'avanzamento lavori trova conferma anche nel primo S.A.L. al 20 luglio 2010, emesso il 30 luglio 2010,
dal Direttore dei Lavori del nell'ambito del rapporto di Concessione tra il e Controparte_2 CP_2
. CP_1
Accertato il predetto avanzamento lavori da parte della committente, emetteva nei confronti CP_4
di la fattura n. 1251/2010 (cfr. doc. 16) per l'importo di € 1.826.820,00 oltre IVA, CP_1
corrispondente alla quota del 60% dell'ammontare dei lavori coperta da finanziamento pubblico [(€
3.044.700,00 x 60% = € 1.826.820,00), parimenti procedeva anche emettendo a sua volta una CP_5
fattura di corrispondente importo.
Attesa l'emissione del SAL anche da parte della Pubblica Amministrazione appaltante, in data 23
settembre 2010 il RUP del emetteva il primo Certificato di Pagamento liquidando a Controparte_2
l'importo di € 5.708.812,50 (pari all'importo di € 5.373.500,00 accertato nel SAL n. 1 –dedotta CP_1
la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%) oltre IVA al 10%.
Detto certificato di pagamento risulta pagato dal limitatamente alla somma di € Controparte_2
3.329.379,45, corrispondente alla quota di contributo pubblico del 58,32% di finanziamento statale di cui alla L. n. 211/1992 (€ 5.708.812,50 x 58,32% = € 3.329.379,45).
ha provveduto , quindi, al pagamento delle fatture emesse da e CP_1 CP_4 CP_5
limitatamente all'importo così percepito dal corrispondendo a ciascuna parte Controparte_2
l'importo di € 1.664.689,72 (pari a € 3.329.379,45 : 2).
Indi la produzione del materiale rotabile avanzava ulteriormente, come attestato dal secondo SIL al 26
novembre 2010 sottoscritto da . CP_1
pagina 8 di 24 Pa Detto attesta il completamento dell'installazione dei motori sul quinto veicolo, l'installazione di scocche e motori del sesto veicolo ed il completamento della scocca del settimo veicolo, certificando la produzione di materiale rotabile per l'ammontare complessivo di € 8.760.000,00, di cui € 6.120.000,00
già contabilizzati nel Primo SIL ed € 2.640.000,00 di nuova contabilizzazione (di cui spettante a CP_4
la metà per € 1.320.000,00 – corrispondente, ad € 1.313.400,00 oltre ritenuta di garanzia in misura pari allo 0,5%).
Analogo SIL, per i medesimi importi, veniva contestualmente emesso nei confronti di CP_5
Detto ulteriore avanzamento lavori trova conferma anche nel secondo S.A.L. a tutto il 26 novembre 2010
emesso il 19 febbraio 2011 dal Direttore dei Lavori del come documentato in atti. Controparte_2
Atteso l'accertamento del predetto avanzamento lavori da parte della committente, emetteva CP_4
nei confronti di la fattura n. 196/2011 (cfr. doc. 21) per l'importo di € 788.040,00 oltre IVA, CP_1
corrispondente alla quota del 60% dell'ammontare dei lavori coperta da finanziamento pubblico (€
1.313.400,00x 60% = € 788.040,00).
Detta fattura, diversamente da quella precedentemente emessa, rimaneva integralmente impagata da parte di . CP_1
Nonostante, infatti, il RUP del di avesse emesso un secondo Certificato di Pagamento CP_2 CP_2
liquidando a l'importo di € 4.905.921,71 (pari all'importo dei SAL nn. 1 e 2 già emessi, CP_1
dedotto l'importo del precedente certificato di pagamento e dedotta la ritenuta di garanzia pari allo
0,5%), nulla è stato corrisposto da a . CP_1 CP_4
Il credito così maturato, quindi, oltre a risultare provato dalla documentazione sottoscritta da e non disconosciuta, quali sono i SILin atti , è stato confermato anche in sede di CP_1
pagina 9 di 24 prova orale.
RO, i testimoni signori e hanno confermato che (e , Testimone_3 Testimone_2 CP_4 CP_5
attenendosi agli accordi intercorsi con secondo le previsioni della bozza del contratto di CP_1
Cont
hanno dato corso alle prestazioni di realizzazione del materiale rotabile nella misura descritta nei predetti SIL n. 1 e n. 2 (verbale udienza 23 giugno 2022).
Il credito inoltre risulta provato anche ai sensi dell'art. 2709 c.c. trovando riscontro nelle stesse scritture contabili della società convenuta.
Sono stati prodotti in giudizio i bilanci di nonché, a seguito dell'ordine di esibizione emesso CP_1
dal Giudice, il libro giornale di , in cui detti crediti risultano espressamente recepiti. CP_1
Con riferimento a dette scritture contabili, è stata disposta una TU contabile, redatta dal perito dott.
, incaricato di dare risposta al seguente quesito: “accertare se i crediti portati dalle fatture n. Persona_1
1251/2010 e 196/2011 e gli altri crediti non ancora fatturati oggetto di causa trovano riscontro nelle scritture
contabili di prodotte nel libro giornale anno 2010 e 2011 nonché nei bilanci di relativi CP_1 CP_1
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018”.
Rispondendo al quesito sottoposto, il TU, esaminando le scritture contabili di , ha CP_1
accertato che:
- la fattura n. 1251/2010, di importo complessivo pari ad € 2.009.502,00, trova menzione ai righi 828, 829,
831 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU); CP_1
- l'importo a titolo di ritenute di garanzia trattenuto su detta fattura per € 9.180,00, trova menzione al rigo 830 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU); CP_1
- la fattura n. 196/2011, di importo complessivo pari ad € 866.844,00, trova menzione ai righi 170, 171,
173 del libro giornale anno 2011 di (cfr. pag. 10 TU); CP_1
pagina 10 di 24 - l'importo a titolo di ritenute di garanzia trattenuto su detta fattura per € 3.960,00, trova menzione al rigo 172 del libro giornale anno 2011 di (cfr. pag. 10 TU); CP_1
- l'importo a saldo del SIL n. 1, per la quota coperta da finanziamento diretto di al 40%, per CP_1
complessivi € 1.224.000,00 (€ 1.217.880,00 + € 6.120,00), trova menzione ai righi 928 e 929 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU, voci “Immobilizzazioni in corso – I SAL materiale rotabile CP_1
saldo” e Fatture da ricevere – I SAL materiale rotabile saldo”); CP_4
- l'importo del SIL n. 2, per complessivi € 1.320.000,00, di cui la quota coperta da finanziamento diretto di al 40% corrisponde ad € 528.000,00, trova menzione ai righi 933 e 934 del libro giornale CP_1
anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU, voci “Immobilizzazioni in corso – 100% Secondo saldo materiale CP_1
rotabile” e Fatture da ricevere – 100% Secondo saldo materiale rotabile” –l'importo oggetto della CP_4
registrazione contabile dell'anno 2010 comprende anche l'importo che, nel 2011, sarà poi oggetto della fattura 196/2011).
Il TU ha accertato, altresì, che gli importi azionati trovano espressa menzione anche nei bilanci di al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018, riportando per estratto alle pagine 10 e ss. Il contenuto CP_1
delle note integrative dei predetti bilanci, ove si legge: “i debiti verso Fornitori Soci e tra questi quelli verso
la erano i seguenti: CP_4
c/rit garanzie euro 13.140; CP_4
Sacaim fatture ricevute euro 1.570.166 [*]
c/anticipazioni euro 12.840 CP_4
Sacaim per fatture da ricevere euro 1.752.000”
[*] importo che comprende, oltre al saldo delle fatture n. 1251/2010 e n. 196/2011 oggetto del presente giudizio, anche l'importo delle ulteriori fatture emesse da per altri titoli non azionati nel presente giudizio. CP_4
Il TU ha, quindi, accertato che i crediti oggetto del presente giudizio (tanto quelli oggetto di fatture già emesse da , quanto quelli non ancora fatturati), sono stati registrati nelle scritture contabili CP_4
di e, segnatamente, nel libro giornale e nei bilanci della medesima. CP_1
pagina 11 di 24 Il credito fatto valere da DE, quindi, deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 2709 c.c.
Viene confermato dallo stesso TU, che i crediti azionati trovano riscontro anche nei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 e che, sono stati redatti sulla base della documentazione che era nella piena disponibilità degli stessi amministratori e non già di , come risulta dal verbale di consegna CP_4
in atti datato 8 ottobre 2015 che attesta la consegna da parte di ad un delegato del CP_4
Presidente del C.d.A. di dott. di tutta la documentazione contabile della società CP_1 Parte_6
la documentazione contabile e fiscale di tenuta sino al 2014. CP_1
La circostanza è stata confermata dal tete signor , il quale, ha confermato di aver Parte_7
apposto la propria sottoscrizione al verbale di consegna ut supra .
Risulta documentato che da tale data la contabilità non è più stata tenuta da così come le CP_4
assemblee dei soci (come si evince dai verbali di approvazione dei bilanci al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018) si sono svolte ad Arcugnano (VI) Via dell'Industria n. 2, e non più presso la sede di CP_4
ove venivano svolte precedentemente , indi non trova conforto la eccepita inattendibilità dei bilanci di al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018 in quanto redatti dalla stessa . CP_1 CP_4
Non appare neanche condivisibile le tesi secondo la quale a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio
2017, la posta contabile relativa alle fatture ricevute da sarebbe stata “neutralizzata” dal CP_4
controcredito vantato da per “crediti verso imprese collegate”: CP_1
RO , il controcredito appostato nei suddetti bilanci non esiste e non trova supporto in alcun documento, in alcun rapporto giuridico ed in alcuna regola di redazione di un bilancio di esercizio.
Rileva che la stessa , nel procedimento azionato nei confronti del per CP_1 Controparte_2
ottenere la dichiarazione di risoluzione della Convenzione in danno dell'ente pubblico e risarcimento del danno patito ha indicato, tra le voci di danno patrimoniale conseguito dall'inadempimento del pagina 12 di 24 proprio gli importi corrispondenti alla fornitura del materiale rotabile da parte di (e CP_2 CP_4
, così confermandone la sussistenza del credito maturato a tale titolo.( documentazione in atti). CP_5
Ne deriva che l'avanzamento dei lavori di fornitura del materiale rotabile da parte di ed il CP_4
credito conseguentemente maturato, all'esito dell'istruttoria svolta, risultano pienamente provati .
Non è quindi condivisibile l'eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, risultando documentalmente provato, che il credito è sorto proprio in capo a . CP_4
Nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria aperta nei confronti della predetta
ex D. Lgs. n. 270/1999, detti crediti sono stati trasferiti da a CP_4 CP_12 Controparte_13
per effetto dell'omologazione della proposta di concordato dalla stessa formulata ex artt. 214 L.F. e 78
D.Lgs. 270/1999 , omologata da Tribunale di Venezia con decreto 11-27 luglio 2013 ).
La Proposta di concordato prevedeva, tra l'altro, il trasferimento in capo alla Proponente
[...]
di tutto l'attivo della Procedura esistente alla data di definitività dell'omologa del Controparte_13
concordato, “compresi i crediti di qualsiasi natura, le riserve, le azioni giudiziarie pendenti, l'azione di
responsabilità ex artt. 146 L.F. e 88 e ss. D. Lgs. 270/99 autorizzata dagli Organi della Procedura, le azioni
revocatorie ex art. 49 D. Lgs. 270/99 introdotte dall'Organo Commissariale, ed ogni altro bene, mobile ed
immobile, anche non espressamente indicato nella situazione patrimoniale allegata” .
I suddetti crediti risultano puntualmente indicati nell'atto ricognitivo stipulato in data 15 dicembre
2015 a rogito del Notaio dott. di Treviso in cui sono dettagliatamente individuate le Persona_2
singole poste dell'attivo di a per effetto dell'omologazione Controparte_14 Controparte_13
del concordato.
pagina 13 di 24 I crediti oggetto del presente giudizio sono indicati a pagina 2 dell'allegato “H” del suddetto atto ricognitivo:
- l'importo residuo pari ad € 344.812,28 IVA compresa a saldo della fattura n. 1251/2010 è menzionato alla voce “fattura n. 1251/2010”;
- l'importo di € 866.844,00 IVA compresa oggetto della fattura n. 196/2011 è menzionato alla– voce
“fattura n. 196/2011”;
- il credito di € 13.140,00 oltre IVA a titolo di ritenute di garanzia sull'importo coperto da finanziamento pubblico è menzionato alla riga 35
– voce “fatture da emettere I e II SAL - rit. inf. 0.5%”;
- il credito per complessivi € 1.752.000,00 oltre IVA coperto da risorse proprie di , trova CP_1
riscontro nell'atto ricognitivo alla riga 33 – voce “fatture da emettere I e II SAL”.
Ne deriva che a seguito della fusione per incorporazione di in DE con atto del Controparte_13
21 dicembre 2015 (cfr. docc. 3 e 4), DE è divenuta titolare del credito azionato, sicché è pacifica la legittimazione attiva della medesima.
La convenuta ha contestato ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento di rispetto CP_1 CP_4
Cont alle obbligazioni oggetto del contratto di che pure afferma come mai concluso.
Non risulta, invero, documentata alcuna contestazione , per contro l'effettività delle forniture e l'entità
delle stesse è confermata dai SIL sottoscritti da , le scritture contabili in cui i relativi CP_1
corrispettivi sono stati registrati e riconosciuti, quanto dedotto dalla convenuta nel contenzioso promosso nei confronti del confermano l'esatto adempimento di . Controparte_2 CP_4
Cont Le obbligazioni del contratto di che per sarebbero rimaste inadempiute attengono a CP_1
verifiche e dichiarazioni preliminari (in merito all'insussistenza di “elementi ostativi alla realizzazione
dell'opera”; all'accettazione di elaborati progettuali senza riserve e all'assunzione dell'alea “derivante da
pagina 14 di 24 errori, mancanze, inesattezze, imprecisioni inidoneità della Documentazione Contrattuale”; alla mancata attesa della consegna del sito da parte di prima di avviare la fornitura del materiale rotabile, che CP_1
la stessa , nel sottoscrivere i SIL di avanzamento delle forniture, nel richiedere il pagamento CP_1
dei SAL al e nel corrispondere a (e la quota parte di contributo Controparte_2 CP_4 CP_5
pubblico effettivamente corrisposta dal circostanza che non sarebbero idonee a Controparte_2
costituire un inadempimento opponibile al credito di DE ai sensi dell'art. 1460 c.c.
L'eccezione appare, quindi, manifestamente infondata.
La convenuta ha eccepito anche l' inadempimento di all'obbligazione di assicurare a CP_4
l'apporto finanziario necessario a perseguire gli scopi sociali al fine di sostenere di avere CP_1
diritto, ai sensi dell'art.
8.5 dei patti parasociali, in atti, , a trattenere le somme alla stessa dovute.
RO, i patti sociali producono effetti esclusivamente tra le parti stipulanti e, quindi, nel caso di specie,
tra i soci che li hanno sottoscritti: la società attorea è, quindi, estranea a detti patti, sicché CP_1
non è legittimata a farne valere il contenuto.
Parte Le previsioni dei patti parasociali sottoscritti dai soci di non sono opponibili a che è CP_1
soggetto terzo rispetto a tali accordi.
I suddetti patti parasociali hanno, in ogni caso, cessato di produrre effetti allo scadere del quinto anno dalla costituzione della società e, quindi, in data 27 febbraio 2012, come previsto dall'art. 13.2 dei patti parasociali conformemente alla previsione di cui all'art. 2341 bis c.c.
Lo stesso Tribunale di Venezia con la sentenza n. 343/2023 in un altro procedimento pendente tra le medesime parti e vertente su altri titoli di credito, per la medesima eccezione di inadempimento dei patti parasociali ha rigettato cos' specificando : (“L'eccezione non ha pregio, in quanto non sono opponibili al
cessionario della partecipazione sociale i patti parasociali sottoscritti dal cedente in data anteriore alla cessione
(Trib. Ve, sentenza 7 marzo 2017) e comunque si tratti di patti scaduti ancora in data 27 febbraio 2012.”). pagina 15 di 24 Detta circostanza è stata valorizzata anche dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 531/2024,
che ha definito il procedimento d'appello promosso da avverso la sentenza n. 343/2023 del CP_1
Tribunale di Venezia sopra citata che precisa :” affermato che “a parte il rilievo che le controparti del patto,
che potrebbero dolersi dell'inadempimento, erano le rimanenti associate e non la società di progetto basti dire che,
essendo stata dichiarata insolvente, l'obbligazione suddetta, se anche in precedenza esistente, non è CP_4
più attuale, con la conseguenza che l'asserito inadempimento non può essere opposto ex art. 1460 c.c. per sottrarsi
alla richiesta di pagamento del debito, formulata da . Parte_1
A prescindere dalla cessazione degli effetti dei patti parasociali per scadenza del termine, l'intervenuta risoluzione del contratto di concessione (intimata con l'atto di citazione notificato da al CP_1
, in atti) ha fatto venire meno proprio gli interessi che avevano trovato disciplina negli Controparte_2
accordi parasociali.
Inoltre ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c. secondo cui “le parti possono escludere la cedibilità del
credito ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Non vi è prova infatti che DE al momento dell'omologazione del concordato, che costituisce il titolo del trasferimento alla stessa dei crediti oggetto del presente giudizio, era a conoscenza dell'esistenza dei sopra richiamati patti parasociali .
Parte RO il trasferimento dei crediti di a non trova titolo in un contratto di cessione di credito, CP_4
bensì negli effetti dell'omologa del concordato ex art. 214 L.F. e 78 D.Lgs. 270/99 che Controparte_13
Parte
poi fusa per incorporazione in ha proposto nella procedura di Amministrazione
[...]
Straordinaria di . CP_4
pagina 16 di 24 Alla data di definitività del decreto di omologa, ai sensi del punto 6, lettera l) della proposta, si è
verificato il “trasferimento di tutto l'attivo della Procedura a detta data in capo alla Proponente ivi compresi i
crediti, di qualsiasi natura, le riserve, le azioni giudiziarie pendenti, l'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. e
88 D. Lgs. 270/99 autorizzata dagli Organi della Procedura, le azioni revocatorie ex art 49 D. Lgs. 270/99
introdotte dall'Organo Commissariale, ed ogni altro bene, mobile ed immobile, anche non espressamente indicato
nella situazione patrimoniale allegata, ad eccezione delle disponibilità liquide della Procedura che saranno
mantenute nella titolarità dell'Organo Commissariale ed utilizzate per dare esecuzione ai pagamenti previsti dalla
Proposta di concordato” .
Il divieto di cessione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il trasferimento del credito sia conseguenza degli effetti di atti diversi dal negozio tipico di cessione del credito, quali, ad esempio, la cessione di azienda (e, quindi, dei crediti inerenti all'azienda) o, come nel caso di specie, la cessione in blocco dell'attivo di una società sottoposta ad una procedura concorsuale.
Parte
ha eccepito che i crediti azionati da sarebbero soggetti alla disciplina della CP_1
postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., assumendo che si tratterebbe di somme dovute a titolo di rimborso di finanziamento soci.
I crediti azionati da DE non sono dovuti a titolo di restituzione di un finanziamento, bensì a titolo di Cont pagamento del corrispettivo concordato per la fornitura del materiale rotabile contratto di . Parte Il credito vantato da ha, pertanto, natura commerciale e non di finanziamento.
Parte Il credito azionato da pacificamente, non concerne il saldo del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, bensì solamente l'ammontare del corrispettivo maturato sulle fasi di avanzamento nella realizzazione dei veicoli che ha già riconosciuto come eseguite avendole contabilizzate CP_1 nei propri SIL e di cui la stessa ha chiesto il pagamento anche al sulla CP_1 Controparte_2 base dei SAL da quest'ultimo emessi.
pagina 17 di 24 Non è emerso inoltre, in fase istruttoria, alcun accordo tra e i propri soci espressivo di alcuna CP_1
“volontà di differire nel tempo la riscossione a saldo parziale dei corrispettivi attestati nel primo SIL, nonché degli ulteriori pagamenti in favore dei soci registrati nel libro giornale di . CP_1
Peraltro, dalla documentazione in atti si evince che laddove la società necessitava del supporto finanziario dei soci, deliberava di chiedere loro un finanziamento.
Risulta anche documentato che all'epoca dei fatti di cui è causa e, quindi, tra il 2010 e il 2011, il patrimonio netto di fosse superiore, in entrambi gli esercizi, ai 10 milioni di euro , indi CP_1 ampiamente idoneo alla copertura della perdita di € 220.000 registrata nell'esercizio 2011.
Parte La eccezione di postergazione del credito vantato da è, pertanto, priva di fondamento come peraltro già rilevato tanto dal Tribunale di Venezia quanto dalla Corte d'Appello di Venezia nel diverso procedimento pendente tra le medesime parti.
La convenuta ha dedotto di vantare nei confronti di un controcredito di € 1.332.304,15 a titolo CP_4 di decimi di capitale sottoscritto e non versato da , chiedendone così che il credito azionato da CP_4
Parte fosse compensato con il credito vantato da , relativo ai versamenti non ancora effettuati CP_1 del capitale sociale inizialmente sottoscritto da . CP_4
Sul punto questo giudicante ritiene condivisibili le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n 531/2024 del 14/03/2024 decidendo sul motivo di gravame specificamente svolto sul punto da . CP_1
Le Cort così motiva: “Pur valorizzarne la peculiare funzione che il capitale iniziale assolve sia in punto di organizzazione e operatività iniziale della società, sia – e soprattutto – per quanto concerne la garanzia per i soggetti terzi che entrano in relazione con la società e che trovano, nel capitale iniziale, una sorta di
“fondo” destinato a garanzia patrimoniale dei loro diritti.
pagina 18 di 24 Tuttavia, è proprio la negazione della compensabilità dei rispettivi crediti a incidere negativamente sul patrimonio di perché si troverebbe, in esecuzione dell'impugnata sentenza, a dovere Controparte_1 corrispondere la somma di Euro 285.709,65, oltre interessi e spese, con conseguente diminuzione patrimoniale, laddove la compensazione consentirebbe di evitare l'esborso. E' perciò evidente che, per la generalità dei creditori di è preferibile che la società debitrice possa compensare il Controparte_1 proprio debito con il controcredito per il capitale non versato piuttosto che debba compiere il pagamento in denaro e mantenere il credito (pur volendo prescindere dal fatto, contingente, che si tratta di credito non più realizzabile a causa dell'insolvenza di ), sì che è inconferente il richiamato del Tribunale CP_4 all'art. 2325 c.c., secondo cui “nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Precisa ancora la Corte che “ non vi è alcuna norma che faccia divieto della compensazione. Il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 1246, n. 5, c.c., omettendo però di indicare quale sarebbe la norma che prevede il divieto. Gli artt. 2342 e 2343 c.c. non lo contengono. Dalla previsione che il conferimento debba farsi di regola in denaro non si trae alcun divieto alla compensazione.
Una volta che la società sia costituita, siano stati versati presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e abbia iniziato a operare, ben possono sorgere debiti della stessa nei confronti dei soci. E' il caso di specie, in quanto venne costituita nel 2007 e iniziò l'attività di Controparte_1 impresa, consistente nell'esecuzione dei lavori affidati dal la socia Controparte_2 CP_4 maturò un credito, ora fatto valere da ma continuò a essere debitrice di sette Parte_1 decimi del capitale sottoscritto e non versato. Si fronteggiavano così due obbligazioni pecuniarie, liquide ed esigibili, per le quali la compensazione non altera minimamente l'effettività del capitale. Infatti, per il patrimonio sociale, è indifferente che il debito A sia pagato e il debito B sia riscosso oppure che i due debiti siano estinti per compensazione: la consistenza patrimoniale non muta né dal punto di vista quantitativo, né da quello qualitativo”.
Ed ancora, ”La Corte di Cassazione, con sentenza 19 marzo 2009 n. 6711, ha chiarito che l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale pagina 19 di 24 sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società.
La Cassazione ha osservato che “il conferimento può essere eseguito mediante compensazione tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la società, che, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista concretamente un 'valore' economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito (Cass., sez. 1^, 24 aprile 1998, n. 4236, m. 514876, Cass., sez. 1^, 5 febbraio 1996,
n. 936, m. 495723). Né è condivisibile il contrario orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici del merito, ma risalente in realtà al 1938 (Cass., 5 dicembre 1938, n. 3148), che aveva ipotizzato un divieto di compensazione a norma dell'art. 1246 c.c., n. 5, 'a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento' (Cass., sez. 1^, 10 dicembre 1992, n. 13095, m.
479974). È vero infatti che l'art. 1342 c.c., comma 1, esige che i conferimenti siano fatti in danaro.
Tuttavia la compensazione, intervenendo tra crediti entrambi pecuniari a norma dell'art. 1243 c.c., comma 1, non modifica l'oggetto del conferimento, che avviene pur sempre in danaro, ma solo le modalità di estinzione dell'obbligo di conferire”.
Tali considerazioni sono valide anche per il debito del socio che non abbia versato il 75% del capitale inizialmente sottoscritto. Infatti, l'esigenza di effettività del capitale non si pone in termini diversi tra capitale iniziale e capitale aumentato, perché in entrambi i casi i terzi fanno affidamento sulla consistenza dichiarata (sia quella inziale o quella conseguente a un aumento di capitale) per entrare in rapporti con la società. In entrambi i casi la compensazione interviene tra crediti pecuniari e non modifica l'oggetto del conferimento, ma solamente la modalità di estinzione dell'obbligazione di conferimento. Non a caso la dottrina non compie distinzioni, affermando che si ha conferimento in denaro (nel rispetto del primo comma dell'art. 2343 c.c.), e non conferimento di credito, nell'ipotesi di estinzione per compensazione del debito pecuniario del sottoscrittore con l'eventuale credito, che sia pur sempre pecuniario, dello stesso verso la società.
pagina 20 di 24 L'unica eccezione attiene al versamento del 25% del capitale iniziale, ma ciò dipendente dal fatto che, poiché tale versamento dev'essere necessariamente contestuale alla costituzione della società, non è ipotizzabile l'esistenza di reciproche obbligazioni.
Sempre la sentenza 19 marzo 2009 n. 6711 ha chiarito che “quanto alla pretesa esigenza di salvaguardare la 'corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità', si tratta evidentemente di un equivoco. Infatti il capitale sociale è solo una quota ideale del patrimonio netto della società. Ma il patrimonio netto è la differenza fra le poste dell'attivo e le poste del passivo esposte in bilancio. Sicché si incrementa sia con l'aggiunta di una posta attiva (versamento in danaro) sia con la soppressione di una posta passiva (estinzione di un debito). E nella prospettiva della società, che è l'unica rilevante ai fini del conferimento, ciò che è davvero necessario è appunto solo l'incremento del suo patrimonio netto, in una misura tale da coprire l'intero valore nominale delle azioni emesse e sottoscritte dal socio che conferisce mediante compensazione. Considerato dunque che anche la compensazione comporta un aumento del patrimonio netto della società, non vi sono ragioni per escluderne l'ammissibilità come modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, secondo le norme generali del codice civile, che sono applicabili anche alla compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56 (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, m. 531937)”.
Si è già visto che, nella prospettiva di e della salvaguardia dell'effettività del suo Controparte_1 capitale, l'esclusione della compensabilità tra il suo credito nei confronti della socia (ora di
[...]
e il suo debito potrebbe essere solamente pregiudizievole, poiché vedrebbe un'uscita Parte_1 monetaria a fronte della persistenza di un credito difficilmente riscuotibile. Viceversa, la compensazione consente di mantenere invariato il patrimonio (si estingue il debito della società e diminuisce il credito per eguale valore nei confronti del socio), ma al contempo evita l'uscita di denaro e la difficoltà di riottenerlo, riscuotendo un credito d'improbabile realizzazione.
In definitiva, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1246, n. 5, c.c., in quanto non esiste una norma nell'ordinamento che faccia divieto di compensazione tra il debito del socio per conferimenti e il credito pecuniario dello stesso nei confronti della società, non potendosi desumere tale ipotetico divieto dalla disposizione del primo comma dell'art. 2342 c.c., secondo cui il conferimento deve farsi in denaro.Il
pagina 21 di 24 concordato omologato pur prevedendo una limitazione di responsabilità della proponente ai soli crediti ammessi allo stato passivo.
non è tuttavia chiamata a pagare un debito al di fuori dell'ambito della Parte_1 responsabilità assunta, ma a subire - come ogni creditore - gli effetti dell'eccezione di compensazione, che paralizza la sua pretesa di pagamento.
L'assuntore dell'attivo, quando esercita le azioni rinvenute nel patrimonio del fallito, si pone nella medesima posizione sostanziale in cui si troverebbe la curatela (cfr. Cass. civ. 5 dicembre 2023, n.
33908),con la conseguenza che le eccezioni che il convenuto potrebbe opporre alla procedura possono essere opposte anche all'assuntore.
L'eccezione di compensazione non estende la responsabilità della proponente, ma le impedisce di ottenere il pagamento del credito di rinvenuto nell'attivo, ma per l'appunto estinto per CP_4 compensazione (l'eccezione è formulata nel processo ma i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1242 c.c., si producono dal giorno della coesistenza dei debiti). In altre parole, la compensazione incide sulla realizzabilità di parte dell'attivo assunto. è rimasta estranea alla procedura di Controparte_1 concordato.
Non avendo accettato la cessione dell'attivo a e con essa la cessione del credito, Parte_1 non può trovare applicazione l'art. 1248, 1° co., c.c. , l'articolo suddetto non si applichi alle cessioni “in blocco”).
Ne consegue che può opporre in compensazione il suo controcredito, secondo la regola Controparte_1 generale (rispetto alla quale l'art. 1248 c.c. si pone come eccezione) per la quale il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che poteva opporre al cedente.
Deve pertanto concludersi che l'eccezione di compensazione, sollevata dalla convenuta per ottenere il rigetto della domanda di è ammissibile e fondata. Parte_1
pagina 22 di 24 Considerato che il credito a titolo di decimi di capitale sottoscritti e non versati opposto in compensazione da ammonta ad € 1.332.304,15 e tale credito risulta già in parte estinto, per l'ammontare di CP_1
€ 285.709,65, con il credito di DE accertato in tale misura dal Tribunale di Venezia, residua , quale importo che può compensare nel presente procedimento, l' ammontare di € 1.046.594,50, CP_1 non sufficiente a coprire integralmente il maggior credito di € 1.752.000,00 oltre IVA, quale somma Parte immediatamente esigibile, fatto valere da nel presente procedimento (l'ulteriore credito di €
1.211.656,28 IVA compresa e di € 13.140,00 oltre IVA, essendo ad esigibilità condizionata al pagamento da parte del in favore di , non potrà essere oggetto di compensazione). . Controparte_2 CP_1
Questo Tribunale ritiene legittima l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta ne deriva che è tenuta : CP_1
i. al pagamento dell'importo di € 705.405,50 oltre IVA [€ 1.752.000,00 – (€ 1.332.304,15 – €
285.709,65)]; oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
ii. al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal CP_1 CP_2
e nei limiti dell'importo effettivamente incassato.
[...]
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Accoglie la domanda attorea e dichiara creditrice nei confronti di Parte_1 dell'importo di € 1.752.000,00 oltre IVA, oggetto di finanziamento privato, e Controparte_1 dell'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente incassato;
CP_1 Controparte_2
2- Accoglie la domanda di compensazione di con il credito da questa vantato a titolo CP_1 di decimi di capitale sottoscritti e non versati dall'attrice ;
3- Condannare Controparte_1
a- al pagamento dell'importo di € 705.405,50 oltre IVA [€ 1.752.000,00 – (€ 1.332.304,15 – €
285.709,65)]; oggetto di finanziamento privato , oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
b- al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente incassato. CP_1 Controparte_2
4- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la spese di lite che si quantificano in euro
5- 29.193,00 oltre spese generali e oneri di legge. C.U. e TU rifuse.
Così deciso in Venezia, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7535/2019 R.G. promossa da:
con l'Avv. Matteo Di Pede Parte_1
ATTORE
Contro
con l'Avv. Prof. Leopoldo Sambucci Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELL' ATTORE
Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
Nel merito.
pagina 1 di 24 Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di degli Parte_1 Controparte_1 importi e per i titoli indicati nella narrativa del presente atto, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare Controparte_1
(i) al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, o della diversa somma ritenuta di giustizia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente CP_1 Controparte_2 incassato;
(ii) all'immediato pagamento dell'importo di € 1.752.000,00 oltre IVA, oggetto di finanziamento privato,
o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione dell'istanza di prova testimoniale sui capitoli
1 – 2 – 3 formulati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice con la testimone Testimone_1
Ci si oppone alle istanze di prova svolte da controparte, alle eccezioni di inammissibilità, nullità ed inutilizzabilità dalla stessa formulate e ribadite nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi e nei verbali d'udienza.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, premessi gli opportuni accertamenti e declaratorie, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta, nelle memorie e nelle verbalizzazioni di dichiarare il difetto di legittimazione attiva Controparte_1
Cont dell'attrice o – accolte se del caso le eccezioni di nullità o risoluzione del Contratto di , di inadempimento delle obbligazioni scaturenti dallo stesso e/o dagli altri segmenti dell'unitaria
pagina 2 di 24 operazione economica, di inesigibilità e/o postergazione, di compensazione sollevate – assolvere da ogni domanda di con vittoria di spese e compensi. Controparte_1 Parte_1
In via istruttoria:
A. insiste affinché sia disposta la c.t.u. sollecitata nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., al fine di accertare, sulla base dei documenti in atti, l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento di CP_1 rispetto al proprio patrimonio netto o la sussistenza di una situazione della medesima società
[...] nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento dei soci, il tutto con riferimento alle annualità rilevanti e in particolare dal 2009 in poi;
B. insiste affinché sia ammessa la prova contraria sui capitoli nn. 5 e 6, se del caso previa revoca del provvedimento con cui all'udienza del 23.6.2022 i suddetti capitoli erano stati espunti dall'articolato ammesso con la precedente ordinanza del 6.2.2021;
C. insiste affinché, come eccepito all'udienza del 23.6.2022 e per le ragioni illustrate nella propria memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. ivi richiamata a sostegno dell'eccezione, sia dichiarata la nullità delle testimonianze dei testi e sui capitoli nn. 1 e 2 di parte attrice;
Testimone_2 Testimone_3
D. chiede che, se del caso previa revoca dell'ordinanza del 21.7.2022 nella parte in cui ha ordinato a
l'esibizione del proprio libro giornale degli anni 2010 e 2011, sia dichiarata Controparte_1
l'inutilizzabilità delle copie di detti libri che essa convenuta ha poi depositato dichiarando espressamente (nella nota di deposito datata 26.9.2022) di farlo senza rinunciare alla eccezione di inammissibilità proposta nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. ma anzi con riserva di coltivarla”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part Con atto di citazione (di seguito “ ) conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 163/2006 dai membri dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e resasi aggiudicataria della concessione per la progettazione e CP_8 Controparte_9
realizzazione dei lotti 1 e 2 della metropolitana leggera di superficie di deliberata dal CP_2 Controparte_2
pagina 3 di 24 per sentirla condannare al pagamento dei corrispettivi maturati per la fornitura del materiale rotabile nell'ambito dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera di superficie affidati dal a Controparte_2 CP_1
Parte Si costituiva contestando la titolarità del credito in capo a nonché la stessa sussistenza CP_1 del credito, eccependo l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nell'ambito della fornitura CP_4
e alle obbligazioni assunte nei patti parasociali conclusi tra i soci di , la postergazione del CP_1 credito ex art. 2467 c.c. e l'estinzione per compensazione del credito stesso con il controcredito vantato a nei confronti di per i decimi di capitale dalla stessa sottoscritti e non versati. CP_1 CP_4
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, espletata la TU , escussi i testi e tentata la conciliazione, la causa viene decisa.
La controversia per cui è causa trae origine dall'affidamento dei lavori di realizzazione (di fatto poi mai realizzati) della . Parte_3
Parte In data 18 gennaio 2007 il deliberava di aggiudicare all ostituita tra le imprese Controparte_2
e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
la concessione per la progettazione e realizzazione dei lotti 1 e 2 della Controparte_9
metropolitana leggera di superficie di . CP_2
Al fine di realizzare i lavori sopra descritti, in data 27 febbraio 2007 le imprese riunite in ATI
costituivano, ai sensi dell'art. 156 D. Lgs. 163/2006, la società di che subentrava Controparte_10
nella concessione in luogo dell'ATI aggiudicataria .
In data 24 settembre 2007, pertanto, il di e sottoscrivevano il “Contratto di CP_2 CP_2 CP_1
concessione di costruzione e gestione della di ” (di seguito, “La Concessione”). Pt_3 CP_2
Il valore complessivo delle opere oggetto della Concessione veniva determinato in complessivi €
139.612.390,22, di cui € 92.025.964,00 per la realizzazione del Lotto 1 della tranvia ed €47.586.426,22 per la realizzazione del Lotto 2.
pagina 4 di 24 La realizzazione dell'opera sarebbe stata finanziata:
- quanto ad € 81.425.000,00, pari al il 58,32% del totale, con finanziamento statale di cui alla L. 211/1992,
come da delibera CIPE del 27maggio 2005 indicata nella Concessione stessa;
- quanto ad € 2.342.000,00, pari all'1,68% del totale, con finanziamento del come da Controparte_2
delibera 750 del novembre 2005 espressamente richiamata nella Concessione;
e così,
- per la quota complessiva del 60%, con finanziamento pubblico;
- il residuo 40% con mezzi propri della SPV Metrolatina.
Le modalità di corresponsione del contributo pubblico ut supra veniva dettagliata all'art. 8 della
Concessione.
Le imprese socie di avevano concordato, con la sottoscrizione dei patti parasociali del 23 CP_1
febbraio 2007 che la SPV avrebbe affidato le specifiche attività di realizzazione degli impianti, la progettazione e realizzazione delle opere civili e tecnologiche e della fornitura dei mezzi rotabili ad un'ATI (c.d. “ATI Costruttori”) che avrebbe dovuto essere costituita tra i soci costruttori , CP_4 CP_5
e CP_6
Tra la SPV e le imprese MM (ed esclusa quindi che, nel frattempo, aveva ceduto la CP_6
Cont propria partecipazione detenuta nella SPV) veniva, quindi, negoziato un contratto di (Engineering,
Cont Procurement and Construction – di seguito, “Contratto di ”) il cui testo definitivo è quello recepito nella bozza di accordo discussa dal Consiglio di Amministrazione di all'adunanza del 10 CP_1
novembre 2009, al cui esito il C.d.A., così deliberava: “autorizza il Presidente Ing. a Controparte_11
Cont sottoscrivere i contratti di e di gestione che, allegati al presente verbale, sono stati sottoscritti dai soci in segno
di approvazione” .
pagina 5 di 24 Cont Il contratto di non venne mai formalmente sottoscritto tra le parti, così come non venne mai formalmente costituita l'ATI Costruttori tra e cionondimeno, l'affidamento dei lavori CP_4 CP_5
alle condizioni ivi previste si perfezionava per fatti concludenti, avendo le imprese e CP_4 CP_5
Cont dato corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di ed essendosi le parti attenute
Cont nella gestione del rapporto al contenuto della bozza del contratto di .
Cont Il Contratto di prevedeva, in particolare, l'affidamento all'ATI Costruttori della fornitura dei veicoli necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto tranviario per un corrispettivo concordato in €
Cont 38.400.000,00 (cfr. art. 20.1 della bozza del contratto di ), la ripartizione del corrispettivo della fornitura tra sarebbe avvenuta per pari quota (50% ciascuna, corrispondente alla quota CP_5 CP_4
di partecipazione delle imprese all'ATI), provvedendo ciascuna alla fatturazione alla SPV della quota
Cont di propria competenza (cfr. art. 20.6 contratto di laddove prevede che “gli importi relativi alla
progettazione e alla fornitura del materiale rotabile saranno fatturati dalle sopra richiamate società costituenti
l'ATI nella misura del 50% ciascuna”).
Con riferimento al pagamento del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, l'art. 20.3 del
Cont Contratto di rimandava all'art. 8 della Concessione conclusa tra e il CP_1 Controparte_2
(“per la fornitura del materiale rotabile, pari ad euro 38.400.000,00 il pagamento avverrà sulla base di quanto
previsto all'art. 8 del Contratto di Concessione”) che, in punto di pagamento del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, prevedeva un frazionamento dei pagamenti sulla base dell'avanzamento della realizzazione delle singole vetture (parte al montaggio delle scocche;
parte al montaggio dei motori e accessori;
parte al completamento delle finiture esterne).
Cont L'art. 20.6 del Contratto di prevedeva distinte tempistiche di pagamento del corrispettivo sulla base dell'origine – privata o pubblica – del finanziamento:
i) “la parte del prezzo contrattuale relativo a ciascun SAL coperta da finanziamento privato” – corrispondente,
come si è detto, al 40% del totale – “verrà erogata alla scadenza stabilita” - ove la “scadenza stabilita” è
pagina 6 di 24 indicata, nello stesso art. 20.6 in “sessanta giorni di calendario dalla data di emissione del relativo SAL
debitamente controfirmato dal direttore lavori, dietro emissione
di fattura, con allegata copia del relativo certificato di pagamento”;
ii) “mentre la parte del prezzo contrattuale relativo a ciascun SAL coperta da contributo del Concedente ai sensi
dell'art. 8 della Convenzione” – corrispondente , al 60% del totale – “avverrà al momento dell'effettivo incasso
da parte del concessionario”.
Cont L'art. 1 del Contratto di individuava, inoltre, il fornitore del materiale rotabile nell'impresa LO
Industrie S.A., società di diritto francese specializzata nella costruzione di tram a guida vincolata su
GO , e in data 1° dicembre 2009, le imprese e sottoscrivevano con HR il contratto CP_4 CP_5
di fornitura del materiale rotabile, pattuendo il corrispettivo della fornitura in complessivi €
37.600.000,00 per la fornitura di n. 16 veicoli.
Nelle more dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera le imprese e per il tramite CP_4 CP_5
del fornitore HR, davano corso alla produzione del materiale rotabile.
Risulta documentato che anteriormente al definitivo arresto nella realizzazione dei lavori, veniva contabilizzata la produzione di 6 veicoli completi di motore e l'allestimento delle casse di un settimo veicolo agli atti i S.I.L. emessi dalla stessa e i SAL emessi dalla Pubblica Amministrazione CP_1
appaltante.
Risulta altresì il primo SIL al 20 luglio 2010 sottoscritto da , attestante l'avanzamento nella CP_1
realizzazione dei primi cinque veicoli da parte di , ovvero attesta un avanzamento della CP_4
produzione del materiale rotabile ( completamento delle scocche ed installazione dei motori per i primi quattro veicoli e completamento della scocca di un quinto veicolo) per l'ammontare complessivo di €
6.120.000,00, di cui € 3.060.000,00 in favore di (pari ad € 3.044.700,00 oltre ritenuta di garanzia CP_4
dello 0,5% per € 15.300,00).
pagina 7 di 24 , per i medesimi importi, risulta emesso nei confronti di Parte_5 CP_5
L'avanzamento lavori trova conferma anche nel primo S.A.L. al 20 luglio 2010, emesso il 30 luglio 2010,
dal Direttore dei Lavori del nell'ambito del rapporto di Concessione tra il e Controparte_2 CP_2
. CP_1
Accertato il predetto avanzamento lavori da parte della committente, emetteva nei confronti CP_4
di la fattura n. 1251/2010 (cfr. doc. 16) per l'importo di € 1.826.820,00 oltre IVA, CP_1
corrispondente alla quota del 60% dell'ammontare dei lavori coperta da finanziamento pubblico [(€
3.044.700,00 x 60% = € 1.826.820,00), parimenti procedeva anche emettendo a sua volta una CP_5
fattura di corrispondente importo.
Attesa l'emissione del SAL anche da parte della Pubblica Amministrazione appaltante, in data 23
settembre 2010 il RUP del emetteva il primo Certificato di Pagamento liquidando a Controparte_2
l'importo di € 5.708.812,50 (pari all'importo di € 5.373.500,00 accertato nel SAL n. 1 –dedotta CP_1
la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%) oltre IVA al 10%.
Detto certificato di pagamento risulta pagato dal limitatamente alla somma di € Controparte_2
3.329.379,45, corrispondente alla quota di contributo pubblico del 58,32% di finanziamento statale di cui alla L. n. 211/1992 (€ 5.708.812,50 x 58,32% = € 3.329.379,45).
ha provveduto , quindi, al pagamento delle fatture emesse da e CP_1 CP_4 CP_5
limitatamente all'importo così percepito dal corrispondendo a ciascuna parte Controparte_2
l'importo di € 1.664.689,72 (pari a € 3.329.379,45 : 2).
Indi la produzione del materiale rotabile avanzava ulteriormente, come attestato dal secondo SIL al 26
novembre 2010 sottoscritto da . CP_1
pagina 8 di 24 Pa Detto attesta il completamento dell'installazione dei motori sul quinto veicolo, l'installazione di scocche e motori del sesto veicolo ed il completamento della scocca del settimo veicolo, certificando la produzione di materiale rotabile per l'ammontare complessivo di € 8.760.000,00, di cui € 6.120.000,00
già contabilizzati nel Primo SIL ed € 2.640.000,00 di nuova contabilizzazione (di cui spettante a CP_4
la metà per € 1.320.000,00 – corrispondente, ad € 1.313.400,00 oltre ritenuta di garanzia in misura pari allo 0,5%).
Analogo SIL, per i medesimi importi, veniva contestualmente emesso nei confronti di CP_5
Detto ulteriore avanzamento lavori trova conferma anche nel secondo S.A.L. a tutto il 26 novembre 2010
emesso il 19 febbraio 2011 dal Direttore dei Lavori del come documentato in atti. Controparte_2
Atteso l'accertamento del predetto avanzamento lavori da parte della committente, emetteva CP_4
nei confronti di la fattura n. 196/2011 (cfr. doc. 21) per l'importo di € 788.040,00 oltre IVA, CP_1
corrispondente alla quota del 60% dell'ammontare dei lavori coperta da finanziamento pubblico (€
1.313.400,00x 60% = € 788.040,00).
Detta fattura, diversamente da quella precedentemente emessa, rimaneva integralmente impagata da parte di . CP_1
Nonostante, infatti, il RUP del di avesse emesso un secondo Certificato di Pagamento CP_2 CP_2
liquidando a l'importo di € 4.905.921,71 (pari all'importo dei SAL nn. 1 e 2 già emessi, CP_1
dedotto l'importo del precedente certificato di pagamento e dedotta la ritenuta di garanzia pari allo
0,5%), nulla è stato corrisposto da a . CP_1 CP_4
Il credito così maturato, quindi, oltre a risultare provato dalla documentazione sottoscritta da e non disconosciuta, quali sono i SILin atti , è stato confermato anche in sede di CP_1
pagina 9 di 24 prova orale.
RO, i testimoni signori e hanno confermato che (e , Testimone_3 Testimone_2 CP_4 CP_5
attenendosi agli accordi intercorsi con secondo le previsioni della bozza del contratto di CP_1
Cont
hanno dato corso alle prestazioni di realizzazione del materiale rotabile nella misura descritta nei predetti SIL n. 1 e n. 2 (verbale udienza 23 giugno 2022).
Il credito inoltre risulta provato anche ai sensi dell'art. 2709 c.c. trovando riscontro nelle stesse scritture contabili della società convenuta.
Sono stati prodotti in giudizio i bilanci di nonché, a seguito dell'ordine di esibizione emesso CP_1
dal Giudice, il libro giornale di , in cui detti crediti risultano espressamente recepiti. CP_1
Con riferimento a dette scritture contabili, è stata disposta una TU contabile, redatta dal perito dott.
, incaricato di dare risposta al seguente quesito: “accertare se i crediti portati dalle fatture n. Persona_1
1251/2010 e 196/2011 e gli altri crediti non ancora fatturati oggetto di causa trovano riscontro nelle scritture
contabili di prodotte nel libro giornale anno 2010 e 2011 nonché nei bilanci di relativi CP_1 CP_1
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018”.
Rispondendo al quesito sottoposto, il TU, esaminando le scritture contabili di , ha CP_1
accertato che:
- la fattura n. 1251/2010, di importo complessivo pari ad € 2.009.502,00, trova menzione ai righi 828, 829,
831 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU); CP_1
- l'importo a titolo di ritenute di garanzia trattenuto su detta fattura per € 9.180,00, trova menzione al rigo 830 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU); CP_1
- la fattura n. 196/2011, di importo complessivo pari ad € 866.844,00, trova menzione ai righi 170, 171,
173 del libro giornale anno 2011 di (cfr. pag. 10 TU); CP_1
pagina 10 di 24 - l'importo a titolo di ritenute di garanzia trattenuto su detta fattura per € 3.960,00, trova menzione al rigo 172 del libro giornale anno 2011 di (cfr. pag. 10 TU); CP_1
- l'importo a saldo del SIL n. 1, per la quota coperta da finanziamento diretto di al 40%, per CP_1
complessivi € 1.224.000,00 (€ 1.217.880,00 + € 6.120,00), trova menzione ai righi 928 e 929 del libro giornale anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU, voci “Immobilizzazioni in corso – I SAL materiale rotabile CP_1
saldo” e Fatture da ricevere – I SAL materiale rotabile saldo”); CP_4
- l'importo del SIL n. 2, per complessivi € 1.320.000,00, di cui la quota coperta da finanziamento diretto di al 40% corrisponde ad € 528.000,00, trova menzione ai righi 933 e 934 del libro giornale CP_1
anno 2010 di (cfr. pag. 9 TU, voci “Immobilizzazioni in corso – 100% Secondo saldo materiale CP_1
rotabile” e Fatture da ricevere – 100% Secondo saldo materiale rotabile” –l'importo oggetto della CP_4
registrazione contabile dell'anno 2010 comprende anche l'importo che, nel 2011, sarà poi oggetto della fattura 196/2011).
Il TU ha accertato, altresì, che gli importi azionati trovano espressa menzione anche nei bilanci di al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018, riportando per estratto alle pagine 10 e ss. Il contenuto CP_1
delle note integrative dei predetti bilanci, ove si legge: “i debiti verso Fornitori Soci e tra questi quelli verso
la erano i seguenti: CP_4
c/rit garanzie euro 13.140; CP_4
Sacaim fatture ricevute euro 1.570.166 [*]
c/anticipazioni euro 12.840 CP_4
Sacaim per fatture da ricevere euro 1.752.000”
[*] importo che comprende, oltre al saldo delle fatture n. 1251/2010 e n. 196/2011 oggetto del presente giudizio, anche l'importo delle ulteriori fatture emesse da per altri titoli non azionati nel presente giudizio. CP_4
Il TU ha, quindi, accertato che i crediti oggetto del presente giudizio (tanto quelli oggetto di fatture già emesse da , quanto quelli non ancora fatturati), sono stati registrati nelle scritture contabili CP_4
di e, segnatamente, nel libro giornale e nei bilanci della medesima. CP_1
pagina 11 di 24 Il credito fatto valere da DE, quindi, deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 2709 c.c.
Viene confermato dallo stesso TU, che i crediti azionati trovano riscontro anche nei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 e che, sono stati redatti sulla base della documentazione che era nella piena disponibilità degli stessi amministratori e non già di , come risulta dal verbale di consegna CP_4
in atti datato 8 ottobre 2015 che attesta la consegna da parte di ad un delegato del CP_4
Presidente del C.d.A. di dott. di tutta la documentazione contabile della società CP_1 Parte_6
la documentazione contabile e fiscale di tenuta sino al 2014. CP_1
La circostanza è stata confermata dal tete signor , il quale, ha confermato di aver Parte_7
apposto la propria sottoscrizione al verbale di consegna ut supra .
Risulta documentato che da tale data la contabilità non è più stata tenuta da così come le CP_4
assemblee dei soci (come si evince dai verbali di approvazione dei bilanci al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018) si sono svolte ad Arcugnano (VI) Via dell'Industria n. 2, e non più presso la sede di CP_4
ove venivano svolte precedentemente , indi non trova conforto la eccepita inattendibilità dei bilanci di al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018 in quanto redatti dalla stessa . CP_1 CP_4
Non appare neanche condivisibile le tesi secondo la quale a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio
2017, la posta contabile relativa alle fatture ricevute da sarebbe stata “neutralizzata” dal CP_4
controcredito vantato da per “crediti verso imprese collegate”: CP_1
RO , il controcredito appostato nei suddetti bilanci non esiste e non trova supporto in alcun documento, in alcun rapporto giuridico ed in alcuna regola di redazione di un bilancio di esercizio.
Rileva che la stessa , nel procedimento azionato nei confronti del per CP_1 Controparte_2
ottenere la dichiarazione di risoluzione della Convenzione in danno dell'ente pubblico e risarcimento del danno patito ha indicato, tra le voci di danno patrimoniale conseguito dall'inadempimento del pagina 12 di 24 proprio gli importi corrispondenti alla fornitura del materiale rotabile da parte di (e CP_2 CP_4
, così confermandone la sussistenza del credito maturato a tale titolo.( documentazione in atti). CP_5
Ne deriva che l'avanzamento dei lavori di fornitura del materiale rotabile da parte di ed il CP_4
credito conseguentemente maturato, all'esito dell'istruttoria svolta, risultano pienamente provati .
Non è quindi condivisibile l'eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, risultando documentalmente provato, che il credito è sorto proprio in capo a . CP_4
Nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria aperta nei confronti della predetta
ex D. Lgs. n. 270/1999, detti crediti sono stati trasferiti da a CP_4 CP_12 Controparte_13
per effetto dell'omologazione della proposta di concordato dalla stessa formulata ex artt. 214 L.F. e 78
D.Lgs. 270/1999 , omologata da Tribunale di Venezia con decreto 11-27 luglio 2013 ).
La Proposta di concordato prevedeva, tra l'altro, il trasferimento in capo alla Proponente
[...]
di tutto l'attivo della Procedura esistente alla data di definitività dell'omologa del Controparte_13
concordato, “compresi i crediti di qualsiasi natura, le riserve, le azioni giudiziarie pendenti, l'azione di
responsabilità ex artt. 146 L.F. e 88 e ss. D. Lgs. 270/99 autorizzata dagli Organi della Procedura, le azioni
revocatorie ex art. 49 D. Lgs. 270/99 introdotte dall'Organo Commissariale, ed ogni altro bene, mobile ed
immobile, anche non espressamente indicato nella situazione patrimoniale allegata” .
I suddetti crediti risultano puntualmente indicati nell'atto ricognitivo stipulato in data 15 dicembre
2015 a rogito del Notaio dott. di Treviso in cui sono dettagliatamente individuate le Persona_2
singole poste dell'attivo di a per effetto dell'omologazione Controparte_14 Controparte_13
del concordato.
pagina 13 di 24 I crediti oggetto del presente giudizio sono indicati a pagina 2 dell'allegato “H” del suddetto atto ricognitivo:
- l'importo residuo pari ad € 344.812,28 IVA compresa a saldo della fattura n. 1251/2010 è menzionato alla voce “fattura n. 1251/2010”;
- l'importo di € 866.844,00 IVA compresa oggetto della fattura n. 196/2011 è menzionato alla– voce
“fattura n. 196/2011”;
- il credito di € 13.140,00 oltre IVA a titolo di ritenute di garanzia sull'importo coperto da finanziamento pubblico è menzionato alla riga 35
– voce “fatture da emettere I e II SAL - rit. inf. 0.5%”;
- il credito per complessivi € 1.752.000,00 oltre IVA coperto da risorse proprie di , trova CP_1
riscontro nell'atto ricognitivo alla riga 33 – voce “fatture da emettere I e II SAL”.
Ne deriva che a seguito della fusione per incorporazione di in DE con atto del Controparte_13
21 dicembre 2015 (cfr. docc. 3 e 4), DE è divenuta titolare del credito azionato, sicché è pacifica la legittimazione attiva della medesima.
La convenuta ha contestato ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento di rispetto CP_1 CP_4
Cont alle obbligazioni oggetto del contratto di che pure afferma come mai concluso.
Non risulta, invero, documentata alcuna contestazione , per contro l'effettività delle forniture e l'entità
delle stesse è confermata dai SIL sottoscritti da , le scritture contabili in cui i relativi CP_1
corrispettivi sono stati registrati e riconosciuti, quanto dedotto dalla convenuta nel contenzioso promosso nei confronti del confermano l'esatto adempimento di . Controparte_2 CP_4
Cont Le obbligazioni del contratto di che per sarebbero rimaste inadempiute attengono a CP_1
verifiche e dichiarazioni preliminari (in merito all'insussistenza di “elementi ostativi alla realizzazione
dell'opera”; all'accettazione di elaborati progettuali senza riserve e all'assunzione dell'alea “derivante da
pagina 14 di 24 errori, mancanze, inesattezze, imprecisioni inidoneità della Documentazione Contrattuale”; alla mancata attesa della consegna del sito da parte di prima di avviare la fornitura del materiale rotabile, che CP_1
la stessa , nel sottoscrivere i SIL di avanzamento delle forniture, nel richiedere il pagamento CP_1
dei SAL al e nel corrispondere a (e la quota parte di contributo Controparte_2 CP_4 CP_5
pubblico effettivamente corrisposta dal circostanza che non sarebbero idonee a Controparte_2
costituire un inadempimento opponibile al credito di DE ai sensi dell'art. 1460 c.c.
L'eccezione appare, quindi, manifestamente infondata.
La convenuta ha eccepito anche l' inadempimento di all'obbligazione di assicurare a CP_4
l'apporto finanziario necessario a perseguire gli scopi sociali al fine di sostenere di avere CP_1
diritto, ai sensi dell'art.
8.5 dei patti parasociali, in atti, , a trattenere le somme alla stessa dovute.
RO, i patti sociali producono effetti esclusivamente tra le parti stipulanti e, quindi, nel caso di specie,
tra i soci che li hanno sottoscritti: la società attorea è, quindi, estranea a detti patti, sicché CP_1
non è legittimata a farne valere il contenuto.
Parte Le previsioni dei patti parasociali sottoscritti dai soci di non sono opponibili a che è CP_1
soggetto terzo rispetto a tali accordi.
I suddetti patti parasociali hanno, in ogni caso, cessato di produrre effetti allo scadere del quinto anno dalla costituzione della società e, quindi, in data 27 febbraio 2012, come previsto dall'art. 13.2 dei patti parasociali conformemente alla previsione di cui all'art. 2341 bis c.c.
Lo stesso Tribunale di Venezia con la sentenza n. 343/2023 in un altro procedimento pendente tra le medesime parti e vertente su altri titoli di credito, per la medesima eccezione di inadempimento dei patti parasociali ha rigettato cos' specificando : (“L'eccezione non ha pregio, in quanto non sono opponibili al
cessionario della partecipazione sociale i patti parasociali sottoscritti dal cedente in data anteriore alla cessione
(Trib. Ve, sentenza 7 marzo 2017) e comunque si tratti di patti scaduti ancora in data 27 febbraio 2012.”). pagina 15 di 24 Detta circostanza è stata valorizzata anche dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 531/2024,
che ha definito il procedimento d'appello promosso da avverso la sentenza n. 343/2023 del CP_1
Tribunale di Venezia sopra citata che precisa :” affermato che “a parte il rilievo che le controparti del patto,
che potrebbero dolersi dell'inadempimento, erano le rimanenti associate e non la società di progetto basti dire che,
essendo stata dichiarata insolvente, l'obbligazione suddetta, se anche in precedenza esistente, non è CP_4
più attuale, con la conseguenza che l'asserito inadempimento non può essere opposto ex art. 1460 c.c. per sottrarsi
alla richiesta di pagamento del debito, formulata da . Parte_1
A prescindere dalla cessazione degli effetti dei patti parasociali per scadenza del termine, l'intervenuta risoluzione del contratto di concessione (intimata con l'atto di citazione notificato da al CP_1
, in atti) ha fatto venire meno proprio gli interessi che avevano trovato disciplina negli Controparte_2
accordi parasociali.
Inoltre ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c. secondo cui “le parti possono escludere la cedibilità del
credito ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Non vi è prova infatti che DE al momento dell'omologazione del concordato, che costituisce il titolo del trasferimento alla stessa dei crediti oggetto del presente giudizio, era a conoscenza dell'esistenza dei sopra richiamati patti parasociali .
Parte RO il trasferimento dei crediti di a non trova titolo in un contratto di cessione di credito, CP_4
bensì negli effetti dell'omologa del concordato ex art. 214 L.F. e 78 D.Lgs. 270/99 che Controparte_13
Parte
poi fusa per incorporazione in ha proposto nella procedura di Amministrazione
[...]
Straordinaria di . CP_4
pagina 16 di 24 Alla data di definitività del decreto di omologa, ai sensi del punto 6, lettera l) della proposta, si è
verificato il “trasferimento di tutto l'attivo della Procedura a detta data in capo alla Proponente ivi compresi i
crediti, di qualsiasi natura, le riserve, le azioni giudiziarie pendenti, l'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. e
88 D. Lgs. 270/99 autorizzata dagli Organi della Procedura, le azioni revocatorie ex art 49 D. Lgs. 270/99
introdotte dall'Organo Commissariale, ed ogni altro bene, mobile ed immobile, anche non espressamente indicato
nella situazione patrimoniale allegata, ad eccezione delle disponibilità liquide della Procedura che saranno
mantenute nella titolarità dell'Organo Commissariale ed utilizzate per dare esecuzione ai pagamenti previsti dalla
Proposta di concordato” .
Il divieto di cessione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il trasferimento del credito sia conseguenza degli effetti di atti diversi dal negozio tipico di cessione del credito, quali, ad esempio, la cessione di azienda (e, quindi, dei crediti inerenti all'azienda) o, come nel caso di specie, la cessione in blocco dell'attivo di una società sottoposta ad una procedura concorsuale.
Parte
ha eccepito che i crediti azionati da sarebbero soggetti alla disciplina della CP_1
postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., assumendo che si tratterebbe di somme dovute a titolo di rimborso di finanziamento soci.
I crediti azionati da DE non sono dovuti a titolo di restituzione di un finanziamento, bensì a titolo di Cont pagamento del corrispettivo concordato per la fornitura del materiale rotabile contratto di . Parte Il credito vantato da ha, pertanto, natura commerciale e non di finanziamento.
Parte Il credito azionato da pacificamente, non concerne il saldo del corrispettivo della fornitura del materiale rotabile, bensì solamente l'ammontare del corrispettivo maturato sulle fasi di avanzamento nella realizzazione dei veicoli che ha già riconosciuto come eseguite avendole contabilizzate CP_1 nei propri SIL e di cui la stessa ha chiesto il pagamento anche al sulla CP_1 Controparte_2 base dei SAL da quest'ultimo emessi.
pagina 17 di 24 Non è emerso inoltre, in fase istruttoria, alcun accordo tra e i propri soci espressivo di alcuna CP_1
“volontà di differire nel tempo la riscossione a saldo parziale dei corrispettivi attestati nel primo SIL, nonché degli ulteriori pagamenti in favore dei soci registrati nel libro giornale di . CP_1
Peraltro, dalla documentazione in atti si evince che laddove la società necessitava del supporto finanziario dei soci, deliberava di chiedere loro un finanziamento.
Risulta anche documentato che all'epoca dei fatti di cui è causa e, quindi, tra il 2010 e il 2011, il patrimonio netto di fosse superiore, in entrambi gli esercizi, ai 10 milioni di euro , indi CP_1 ampiamente idoneo alla copertura della perdita di € 220.000 registrata nell'esercizio 2011.
Parte La eccezione di postergazione del credito vantato da è, pertanto, priva di fondamento come peraltro già rilevato tanto dal Tribunale di Venezia quanto dalla Corte d'Appello di Venezia nel diverso procedimento pendente tra le medesime parti.
La convenuta ha dedotto di vantare nei confronti di un controcredito di € 1.332.304,15 a titolo CP_4 di decimi di capitale sottoscritto e non versato da , chiedendone così che il credito azionato da CP_4
Parte fosse compensato con il credito vantato da , relativo ai versamenti non ancora effettuati CP_1 del capitale sociale inizialmente sottoscritto da . CP_4
Sul punto questo giudicante ritiene condivisibili le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n 531/2024 del 14/03/2024 decidendo sul motivo di gravame specificamente svolto sul punto da . CP_1
Le Cort così motiva: “Pur valorizzarne la peculiare funzione che il capitale iniziale assolve sia in punto di organizzazione e operatività iniziale della società, sia – e soprattutto – per quanto concerne la garanzia per i soggetti terzi che entrano in relazione con la società e che trovano, nel capitale iniziale, una sorta di
“fondo” destinato a garanzia patrimoniale dei loro diritti.
pagina 18 di 24 Tuttavia, è proprio la negazione della compensabilità dei rispettivi crediti a incidere negativamente sul patrimonio di perché si troverebbe, in esecuzione dell'impugnata sentenza, a dovere Controparte_1 corrispondere la somma di Euro 285.709,65, oltre interessi e spese, con conseguente diminuzione patrimoniale, laddove la compensazione consentirebbe di evitare l'esborso. E' perciò evidente che, per la generalità dei creditori di è preferibile che la società debitrice possa compensare il Controparte_1 proprio debito con il controcredito per il capitale non versato piuttosto che debba compiere il pagamento in denaro e mantenere il credito (pur volendo prescindere dal fatto, contingente, che si tratta di credito non più realizzabile a causa dell'insolvenza di ), sì che è inconferente il richiamato del Tribunale CP_4 all'art. 2325 c.c., secondo cui “nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Precisa ancora la Corte che “ non vi è alcuna norma che faccia divieto della compensazione. Il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 1246, n. 5, c.c., omettendo però di indicare quale sarebbe la norma che prevede il divieto. Gli artt. 2342 e 2343 c.c. non lo contengono. Dalla previsione che il conferimento debba farsi di regola in denaro non si trae alcun divieto alla compensazione.
Una volta che la società sia costituita, siano stati versati presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e abbia iniziato a operare, ben possono sorgere debiti della stessa nei confronti dei soci. E' il caso di specie, in quanto venne costituita nel 2007 e iniziò l'attività di Controparte_1 impresa, consistente nell'esecuzione dei lavori affidati dal la socia Controparte_2 CP_4 maturò un credito, ora fatto valere da ma continuò a essere debitrice di sette Parte_1 decimi del capitale sottoscritto e non versato. Si fronteggiavano così due obbligazioni pecuniarie, liquide ed esigibili, per le quali la compensazione non altera minimamente l'effettività del capitale. Infatti, per il patrimonio sociale, è indifferente che il debito A sia pagato e il debito B sia riscosso oppure che i due debiti siano estinti per compensazione: la consistenza patrimoniale non muta né dal punto di vista quantitativo, né da quello qualitativo”.
Ed ancora, ”La Corte di Cassazione, con sentenza 19 marzo 2009 n. 6711, ha chiarito che l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale pagina 19 di 24 sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società.
La Cassazione ha osservato che “il conferimento può essere eseguito mediante compensazione tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la società, che, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista concretamente un 'valore' economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito (Cass., sez. 1^, 24 aprile 1998, n. 4236, m. 514876, Cass., sez. 1^, 5 febbraio 1996,
n. 936, m. 495723). Né è condivisibile il contrario orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici del merito, ma risalente in realtà al 1938 (Cass., 5 dicembre 1938, n. 3148), che aveva ipotizzato un divieto di compensazione a norma dell'art. 1246 c.c., n. 5, 'a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento' (Cass., sez. 1^, 10 dicembre 1992, n. 13095, m.
479974). È vero infatti che l'art. 1342 c.c., comma 1, esige che i conferimenti siano fatti in danaro.
Tuttavia la compensazione, intervenendo tra crediti entrambi pecuniari a norma dell'art. 1243 c.c., comma 1, non modifica l'oggetto del conferimento, che avviene pur sempre in danaro, ma solo le modalità di estinzione dell'obbligo di conferire”.
Tali considerazioni sono valide anche per il debito del socio che non abbia versato il 75% del capitale inizialmente sottoscritto. Infatti, l'esigenza di effettività del capitale non si pone in termini diversi tra capitale iniziale e capitale aumentato, perché in entrambi i casi i terzi fanno affidamento sulla consistenza dichiarata (sia quella inziale o quella conseguente a un aumento di capitale) per entrare in rapporti con la società. In entrambi i casi la compensazione interviene tra crediti pecuniari e non modifica l'oggetto del conferimento, ma solamente la modalità di estinzione dell'obbligazione di conferimento. Non a caso la dottrina non compie distinzioni, affermando che si ha conferimento in denaro (nel rispetto del primo comma dell'art. 2343 c.c.), e non conferimento di credito, nell'ipotesi di estinzione per compensazione del debito pecuniario del sottoscrittore con l'eventuale credito, che sia pur sempre pecuniario, dello stesso verso la società.
pagina 20 di 24 L'unica eccezione attiene al versamento del 25% del capitale iniziale, ma ciò dipendente dal fatto che, poiché tale versamento dev'essere necessariamente contestuale alla costituzione della società, non è ipotizzabile l'esistenza di reciproche obbligazioni.
Sempre la sentenza 19 marzo 2009 n. 6711 ha chiarito che “quanto alla pretesa esigenza di salvaguardare la 'corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità', si tratta evidentemente di un equivoco. Infatti il capitale sociale è solo una quota ideale del patrimonio netto della società. Ma il patrimonio netto è la differenza fra le poste dell'attivo e le poste del passivo esposte in bilancio. Sicché si incrementa sia con l'aggiunta di una posta attiva (versamento in danaro) sia con la soppressione di una posta passiva (estinzione di un debito). E nella prospettiva della società, che è l'unica rilevante ai fini del conferimento, ciò che è davvero necessario è appunto solo l'incremento del suo patrimonio netto, in una misura tale da coprire l'intero valore nominale delle azioni emesse e sottoscritte dal socio che conferisce mediante compensazione. Considerato dunque che anche la compensazione comporta un aumento del patrimonio netto della società, non vi sono ragioni per escluderne l'ammissibilità come modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, secondo le norme generali del codice civile, che sono applicabili anche alla compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56 (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, m. 531937)”.
Si è già visto che, nella prospettiva di e della salvaguardia dell'effettività del suo Controparte_1 capitale, l'esclusione della compensabilità tra il suo credito nei confronti della socia (ora di
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e il suo debito potrebbe essere solamente pregiudizievole, poiché vedrebbe un'uscita Parte_1 monetaria a fronte della persistenza di un credito difficilmente riscuotibile. Viceversa, la compensazione consente di mantenere invariato il patrimonio (si estingue il debito della società e diminuisce il credito per eguale valore nei confronti del socio), ma al contempo evita l'uscita di denaro e la difficoltà di riottenerlo, riscuotendo un credito d'improbabile realizzazione.
In definitiva, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1246, n. 5, c.c., in quanto non esiste una norma nell'ordinamento che faccia divieto di compensazione tra il debito del socio per conferimenti e il credito pecuniario dello stesso nei confronti della società, non potendosi desumere tale ipotetico divieto dalla disposizione del primo comma dell'art. 2342 c.c., secondo cui il conferimento deve farsi in denaro.Il
pagina 21 di 24 concordato omologato pur prevedendo una limitazione di responsabilità della proponente ai soli crediti ammessi allo stato passivo.
non è tuttavia chiamata a pagare un debito al di fuori dell'ambito della Parte_1 responsabilità assunta, ma a subire - come ogni creditore - gli effetti dell'eccezione di compensazione, che paralizza la sua pretesa di pagamento.
L'assuntore dell'attivo, quando esercita le azioni rinvenute nel patrimonio del fallito, si pone nella medesima posizione sostanziale in cui si troverebbe la curatela (cfr. Cass. civ. 5 dicembre 2023, n.
33908),con la conseguenza che le eccezioni che il convenuto potrebbe opporre alla procedura possono essere opposte anche all'assuntore.
L'eccezione di compensazione non estende la responsabilità della proponente, ma le impedisce di ottenere il pagamento del credito di rinvenuto nell'attivo, ma per l'appunto estinto per CP_4 compensazione (l'eccezione è formulata nel processo ma i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1242 c.c., si producono dal giorno della coesistenza dei debiti). In altre parole, la compensazione incide sulla realizzabilità di parte dell'attivo assunto. è rimasta estranea alla procedura di Controparte_1 concordato.
Non avendo accettato la cessione dell'attivo a e con essa la cessione del credito, Parte_1 non può trovare applicazione l'art. 1248, 1° co., c.c. , l'articolo suddetto non si applichi alle cessioni “in blocco”).
Ne consegue che può opporre in compensazione il suo controcredito, secondo la regola Controparte_1 generale (rispetto alla quale l'art. 1248 c.c. si pone come eccezione) per la quale il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che poteva opporre al cedente.
Deve pertanto concludersi che l'eccezione di compensazione, sollevata dalla convenuta per ottenere il rigetto della domanda di è ammissibile e fondata. Parte_1
pagina 22 di 24 Considerato che il credito a titolo di decimi di capitale sottoscritti e non versati opposto in compensazione da ammonta ad € 1.332.304,15 e tale credito risulta già in parte estinto, per l'ammontare di CP_1
€ 285.709,65, con il credito di DE accertato in tale misura dal Tribunale di Venezia, residua , quale importo che può compensare nel presente procedimento, l' ammontare di € 1.046.594,50, CP_1 non sufficiente a coprire integralmente il maggior credito di € 1.752.000,00 oltre IVA, quale somma Parte immediatamente esigibile, fatto valere da nel presente procedimento (l'ulteriore credito di €
1.211.656,28 IVA compresa e di € 13.140,00 oltre IVA, essendo ad esigibilità condizionata al pagamento da parte del in favore di , non potrà essere oggetto di compensazione). . Controparte_2 CP_1
Questo Tribunale ritiene legittima l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta ne deriva che è tenuta : CP_1
i. al pagamento dell'importo di € 705.405,50 oltre IVA [€ 1.752.000,00 – (€ 1.332.304,15 – €
285.709,65)]; oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
ii. al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal CP_1 CP_2
e nei limiti dell'importo effettivamente incassato.
[...]
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Accoglie la domanda attorea e dichiara creditrice nei confronti di Parte_1 dell'importo di € 1.752.000,00 oltre IVA, oggetto di finanziamento privato, e Controparte_1 dell'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente incassato;
CP_1 Controparte_2
2- Accoglie la domanda di compensazione di con il credito da questa vantato a titolo CP_1 di decimi di capitale sottoscritti e non versati dall'attrice ;
3- Condannare Controparte_1
a- al pagamento dell'importo di € 705.405,50 oltre IVA [€ 1.752.000,00 – (€ 1.332.304,15 – €
285.709,65)]; oggetto di finanziamento privato , oltre interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
b- al pagamento della residua quota di corrispettivo dei lavori coperta da finanziamento pubblico, pari all'importo € 1.211.656,28 IVA compresa, oltre ad € 13.140,00 oltre IVA non ancora fatturati per ritenute di garanzia, condizionatamente all'effettivo incasso della stessa da parte di dal e nei limiti dell'importo effettivamente incassato. CP_1 Controparte_2
4- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la spese di lite che si quantificano in euro
5- 29.193,00 oltre spese generali e oneri di legge. C.U. e TU rifuse.
Così deciso in Venezia, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
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