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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa TI TA De AZ Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16940/2024 promossa da:
(C.F.: - C.U.I.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
in Mali il 01.09.1994, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
22.5.2024, notificato il 12.9.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (id est sussidiaria, come evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta).
Conclusioni parte attrice: “- in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del proprio permesso di soggiorno e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- in subordine, accertata la sussistenza del divieto di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale ai sensi degli art. 19 co.
1.1 e/o art. 5 co. 6 del
d. lgs. n. 286/98, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale
e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.10.2024, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e, in subordine, per protezione speciale, allegando che a seguito della sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 6.12.2018, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della Co protezione sussidiaria, la non aveva revocato il relativo permesso di soggiorno, rilasciato a seguito della positiva pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, determinando così un affidamento sul proprio titolo di soggiorno;
che comunque ex art. 5 comma 5 TUI, un titolo di soggiorno poteva essere revocato sempre che non emergessero nuovi elementi che ne consentissero il rilascio;
che nel caso concreto la situazione del Mali poteva considerarsi quale fatto nuovo che avrebbe dovuto determinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, superando il giudicato della sentenza citata;
che sussistevano anche i presupposti per la protezione speciale in ragione della situazione del paese di origine e per il processo di integrazione in Italia. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la natura vincolante per la PA della decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in ragione della decisione della Corte di Appello di Reggio
Calabria che rigettava la domanda del ricorrente.
La protezione sussidiaria era stata riconosciuta con decisione del Tribunale di Reggio
Calabria, a seguito della quale la PA aveva rilasciato al ricorrente il relativo permesso di soggiorno con scadenza in data 15.5.2022. In data 7.9.22, il ricorrente ha chiesto alla
Questura di il rinnovo del titolo di soggiorno, istanza dichiarata irricevibile per CP_1
le ragioni già evidenziate.
Ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non risulti illegittimo.
La PA, infatti, in ragione della decisione della Corte d'Appello cit. non poteva che rigettare l'istanza. Il ricorrente, per neutralizzare gli effetti della decisione della Corte
d'Appello, avrebbe dovuto impugnare la relativa sentenza davanti all'autorità giurisdizionale competente e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di remissione in termini, ove ne ricorressero i presupposti. Il riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso concreto importerebbe un sindacato del Tribunale, del tutto anomalo e avulso dal sistema giuridico, su una pregressa pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria. Peraltro, il ricorrente ha anche la possibilità di presentare una domanda reiterata di protezione internazionale.
La domanda presentata in via principale non può pertanto trovare accoglimento.
Passando all'esame della domanda in via subordinata, si ribadisce che l'istanza è stata presentata dal ricorrente alla PA in data 7.9.22, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L.
130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2 CP_4
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
La protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2,
29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9
e 41 Cost).
Nel caso concreto non è contestato che il ricorrente sia originario del Mali, paese che allo stato versa in una situazione di insicurezza, con la conseguenza che in caso di rimpatrio il ricorrente rischierebbe di subire trattamenti inumani e degradanti (cfr. art 19 c.
1.1 TUI). Il medesimo, peraltro, ha dimostrato la sussistenza di un'effettiva integrazione sociale nel contesto sociale italiano. L'estratto conto Inps previdenziale mostra, infatti, che lo stesso ha iniziato a svolgere attività lavorativa per Parte_3
dal marzo 2019, con redditi via via più elevati (euro 31.000,00 circa nel 2024).
[...]
La domanda in via subordinata va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 20.10.25.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
AL GN
Il giudice estensore
TI TA De AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa TI TA De AZ Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16940/2024 promossa da:
(C.F.: - C.U.I.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
in Mali il 01.09.1994, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
22.5.2024, notificato il 12.9.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (id est sussidiaria, come evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta).
Conclusioni parte attrice: “- in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del proprio permesso di soggiorno e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- in subordine, accertata la sussistenza del divieto di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale ai sensi degli art. 19 co.
1.1 e/o art. 5 co. 6 del
d. lgs. n. 286/98, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale
e, per l'effetto, ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare relativo permesso di soggiorno in suo favore;
”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.10.2024, il sig. ha impugnato il Parte_1
provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e, in subordine, per protezione speciale, allegando che a seguito della sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 6.12.2018, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della Co protezione sussidiaria, la non aveva revocato il relativo permesso di soggiorno, rilasciato a seguito della positiva pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, determinando così un affidamento sul proprio titolo di soggiorno;
che comunque ex art. 5 comma 5 TUI, un titolo di soggiorno poteva essere revocato sempre che non emergessero nuovi elementi che ne consentissero il rilascio;
che nel caso concreto la situazione del Mali poteva considerarsi quale fatto nuovo che avrebbe dovuto determinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, superando il giudicato della sentenza citata;
che sussistevano anche i presupposti per la protezione speciale in ragione della situazione del paese di origine e per il processo di integrazione in Italia. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la natura vincolante per la PA della decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
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Il Questore di Torino ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in ragione della decisione della Corte di Appello di Reggio
Calabria che rigettava la domanda del ricorrente.
La protezione sussidiaria era stata riconosciuta con decisione del Tribunale di Reggio
Calabria, a seguito della quale la PA aveva rilasciato al ricorrente il relativo permesso di soggiorno con scadenza in data 15.5.2022. In data 7.9.22, il ricorrente ha chiesto alla
Questura di il rinnovo del titolo di soggiorno, istanza dichiarata irricevibile per CP_1
le ragioni già evidenziate.
Ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non risulti illegittimo.
La PA, infatti, in ragione della decisione della Corte d'Appello cit. non poteva che rigettare l'istanza. Il ricorrente, per neutralizzare gli effetti della decisione della Corte
d'Appello, avrebbe dovuto impugnare la relativa sentenza davanti all'autorità giurisdizionale competente e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di remissione in termini, ove ne ricorressero i presupposti. Il riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso concreto importerebbe un sindacato del Tribunale, del tutto anomalo e avulso dal sistema giuridico, su una pregressa pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria. Peraltro, il ricorrente ha anche la possibilità di presentare una domanda reiterata di protezione internazionale.
La domanda presentata in via principale non può pertanto trovare accoglimento.
Passando all'esame della domanda in via subordinata, si ribadisce che l'istanza è stata presentata dal ricorrente alla PA in data 7.9.22, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L.
130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2 CP_4
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
La protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2,
29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9
e 41 Cost).
Nel caso concreto non è contestato che il ricorrente sia originario del Mali, paese che allo stato versa in una situazione di insicurezza, con la conseguenza che in caso di rimpatrio il ricorrente rischierebbe di subire trattamenti inumani e degradanti (cfr. art 19 c.
1.1 TUI). Il medesimo, peraltro, ha dimostrato la sussistenza di un'effettiva integrazione sociale nel contesto sociale italiano. L'estratto conto Inps previdenziale mostra, infatti, che lo stesso ha iniziato a svolgere attività lavorativa per Parte_3
dal marzo 2019, con redditi via via più elevati (euro 31.000,00 circa nel 2024).
[...]
La domanda in via subordinata va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 20.10.25.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
AL GN
Il giudice estensore
TI TA De AZ