Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del
4\2\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 411\2023 r.g. promossa da:
nt l'1.10.1968 a Condrò, rappresentato e difeso dall' avv. Michele Parte_1
Giorgio appellante
CONTRO in persona del legale rappr p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Felice Panebianco appellato
OGGETTO: sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 agosto 2017 il ricorrente, odierno appellante, premesso di essere dipendente del , con mansioni di operaio/idraulico, adiva il Controparte_2
Tribunale di Barcellona P.G. al fine di impugnare la sanzione disciplinare irrogatagli, giusta nota prot. 33 del 20/06/2017, deducendo a tal riguardo:
-di essere stato comandato a intervenire, in data 24 febbraio 2017, presso i locali della biblioteca comunale per un lavoro di manutenzione e di avere -a tal fine - prelevato dal magazzino comunale un martello pneumatico marca Bosch;
-di essere stato inviato, una volta finita la manutenzione, nel vicino comune di Scala
Torregrotta per ritirare con urgenza un computer di proprietà comunale di cui doveva
comunale;
-di avere riposto in quell'occasione il martello pneumatico nella propria autovettura senza riconsegnarlo, per mera dimenticanza e di averlo lasciato nella propria autovettura anche una volta terminato il turno;
-di essere stato contattato il giorno successivo, 25 febbraio 2017, dal Comandante della
Stazione dei Carabinieri di San Pier Niceto, giunto poco dopo presso la sua abitazione per chiedere informazioni circa il martello pneumatico prelevato il giorno precedente;
-di avere rappresentato in quel frangente la propria dimenticanza e di avere riconsegnato prontamente l'utensile;
-di avere ricevuto in data 20 marzo 2017 una nota con cui l' Controparte_3 gli contestava l'addebito disciplinare per l'indebita sottrazione del martello
[...]
pneumatico;
-che nella relazione trasmessa all'Ufficio disciplinare il Sindaco dava atto di essere stato contattato in data 25 febbraio 2017 dal dipendente comunale il quale Testimone_2
lo informava del fatto che il martello pneumatico, marca Bosch, era stato sottratto dall'autoparco comunale e di avere visto quella mattina il nelle vicinanze con in Pt_1 mano un oggetto somigliante all'utensile in questione, sicché, ricevuta tale notizia, rappresentava di avere contattato i Carabinieri e di avere sporto formale denuncia;
- di avere egli in sede di giustificazioni rappresentato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal dipendente , in considerazione dei cattivi rapporti Tes_2
intercorrenti tra i due, in particolare a seguito della condanna penale per lesioni personali inflitta dal Tribunale di Barcellona P.G. al su querela presentata dallo Tes_2
stesso ricorrente;
-di avere contestualmente richiesto la sospensione del procedimento disciplinare avviato dal resistente in attesa che venisse definito il procedimento penale nelle more CP_1
avviato nei suoi confronti;
-che con nota prot. 33 del 20 giugno 2017, il gli irrogava la Controparte_2
sanzione disciplinare della sospensione per giorni 50 con privazione della retribuzione fino al decimo giorno e corresponsione, a partire dall'undicesimo giorno, di un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile.
Pag. 2 di 7 Nella resistenza di controparte e sentiti in giudizio i testi e con sentenza Tes_2 Tes_1
n. 1226 del 2022, il tribunale di Barcellona P.G. rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
Osservava il decidente che i due testi escussi avevano attestato che la biblioteca comunale (presso cui il ricorrente aveva effettuato l'intervento manutentivo utilizzando il martello pneumatico) e il magazzino comunale (dove l'anzidetto martello era ordinariamente conservato) si trovano nello stesso edificio: il magazzino a piano terra, la biblioteca al primo piano. Tale circostanza valeva a smentire seccamente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Una volta concluso l'intervento manutentivo presso la biblioteca, il ricorrente non aveva invero motivo alcuno di deporre il martello pneumatico di proprietà comunale nella sua autovettura;
e ciò tenuto conto anche del fatto che non vi era prova che egli fosse stato destinatario di ordini di servizio implicanti l'impiego di detto martello in luoghi che richiedevano, per essere raggiunti, l'uso dell'automobile privata. Il contegno del Pt_1 appariva, ben lungi dall'essere dettato da una mera dimenticanza, dovendosi ritenere sorretto da un atteggiamento psicologico di piena coscienza e volontà del suo agire .
Quanto al dedotto vizio di proporzionalità - proseguiva il primo giudice - la sanzione irrogata risultava prossima al minimo edittale, a fronte di una previsione che andava da
11 a giorni a 6 mesi di guisa da essere assolutamente adeguata al disvalore oggettivo e soggettivo della condotta posta in essere.
Avverso detta pronuncia, con atto del 12 giugno 2023, proponeva appello il lavoratore soccombente cui si opponeva l'ente comunale;
indi disposta la trattazione scritta, in esito al deposito do note di ambo le parti la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la palese violazione del giudicato formatosi sui fatti oggetto di causa così come accertati con sentenza del tribunale penale di
Barcellona P.G. n. 425/2021 divenuta definitiva in data 3.3.2022 in quanto non impugnata. Deduce di averne chiesto, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado, l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Pag. 3 di 7 nella prima difesa successiva al deposito della sentenza penale ma che su tale istanza, benché rilevante ai fini della decisione, il tribunale non si sarebbe pronunciato.
Con altra doglianza lamenta l'erronea valutazione giudiziale dei fatti di causa soprattutto in riferimento alla mancata considerazione della situazione d'urgenza in cui si sarebbe venuto a trovare a seguito dell'ordine di servizio ricevuto dal geom. di Tes_1
recarsi con prontezza nel limitrofo comune di scala Torregrotta per il ritiro di un computer. Si duole altresì che il tribunale non abbia tenuto in debito conto i sentimenti di avversione nutriti nei suoi confronti dall'asserito testimone oculare dell'illecito, e cioè da collega , essendo stato questi condannato con sentenza definitiva per il Tes_2
reato di lesioni personali in suo danno.
Contesta, altresì, la sentenza per l'assenza di qualsivoglia accenno in ordine al danno grave asseritamente subito dall'amministrazione comunale a causa della condotta contestata.
In ultimo ripropone il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata sottolineando che sarebbe proprio la tipologia di sanzione utilizzata - sospensione da 10 giorni a sei mesi - ad essere sproporzionata rispetto al comportamento complessivamente tenuto da esso lavoratore.
Tali le critiche alla sentenza l'appello si presenta fondato e va, pertanto accolto.
Ai fini di una più compiuta esposizione delle ragioni della decisione occorre muovere dal contenuto della lettera di contestazione e cioè dall'atto con cui sono stati irritrattabilmente fissati i contorni dell'illecito disciplinare.
Nella nota prot .n. 17 del 20 marzo 2017 i fatti addebitati sono stati così sintetizzati: apprensione da parte del dipendente, senza previa autorizzazione, dell'utensile comunale dall'autoparco municipale e rinvenimento dello stesso nell'automezzo in uso al dipendente medesimo, con conseguente sussunzione della fattispecie nella previsione di cui alla lett. i) dell'art. 3 co 6 del Ccnl del 11 aprile 2008 a norma del quale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di sei mesi di applica per : “…..i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o ai terzi”.
Così enucleati i termini fattuali della vicenda occorre stabilire se l'accertamento effettuato in sede penale esplichi o meno effetti vincolanti sul presente giudizio.
Pag. 4 di 7 Dall'esame della sentenza penale del 17 maggio 2021- la cui utilizzabilità ex art. 421
c.p.c. non è seriamente revocabile in dubbio, anche perché trattasi di provvedimento tempestivamente prodotto una volta divenuta definitivo - si evince che il , Pt_1 imputato per il reato p. e p. dall'art. 626 c.p. “perché dopo aver svolto la mansione di idraulico del Comune, si impossessava del martello pneumatico marca Bosch di proprietà del comune di al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e con CP_2 il proposito di restituirla al rientro dalle ferie”, è stato assolto ai sensi dell'art. 530 II co c.p.c.< perché non si è raggiunta la prova della colpevolezza>.
Il giudice penale ha in particolare rilevato come non sarebbe emerso in sede dibattimentale alcun riscontro sull'impiego privato dell'utensile in questione e che le giustificazioni rese dal nella memoria difensiva in sede amministrativa erano da Pt_1
ritenersi plausibili, mentre di contro le molteplici controversie penali intercorse tra il stesso ( assolto in altri processi anche con formula ampia) ed il teste valevano a Tes_2
rendere inattendibile quanto dichiarato da quest'ultimo.
Orbene tali osservazioni, risolvendosi in una valutazione sulla carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie penale e conducendo ad una formula, pur se non espressamente dichiarata, di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non possono fare stato nel presente giudizio.
Ed invero, la norma disciplinante la efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
è l'art. 653c.p.c. a tenore della quale la efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Ne deriva che la formula assolutoria perché "il fatto non costituisce reato" (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare;
torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile.
Deve nondimeno rilevarsi che nella decisione impugnata lo stesso primo giudice non pare avere aderito alla versione dei fatti rappresentata dall'amministrazione comunale, secondo cui l'odierno appellante avrebbe sottratto il martello pneumatico dal magazzino comunale nel corso della mattina del 25 febbraio 2017, quando cioè era già in ferie,
Pag. 5 di 7 ritenendo piuttosto che lo abbia riposto nella proprio autovettura il giorno precedente a conclusione dell'esecuzione di un intervento manutentivo. E pur tuttavia, come condivisibilmente rilevato nel secondo motivo di gravame, il tribunale non si è minimamente soffermato sulla circostanza, rimasta incontestata, che giorno 24 febbraio
2017, dopo avere terminato la manutenzione presso la biblioteca comunale, il Pt_1
sarebbe stato incaricato con urgenza di ritirare un personal computer presso il vicino comune di Scala Torregrotta.
E' dunque plausibile che il concitato susseguirsi degli adempimenti lo abbia indotto a portare con sé il martello pneumatico nello spostamento in auto verso Scala Torregrotta anziché riporlo preventivamente in magazzino e che, per dimenticanza, lo abbia lasciato sul mezzo anche a fine turno.
Non può dunque, contrariamente a quanto statuito in sentenza, aprioristicamente escludersi che l'incauto contegno tenuto dal sia ascrivibile ad una mera Pt_1
distrazione e non già ad un proposito intenzionale di avvalersene per fini personali e tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla prontezza con cui il bene è stato consegnato al comandante della stazione dei carabinieri e dal rinvenimento dello stesso non già presso l'abitazione del dipendente bensì sulla sua auto.
Per la configurabilità del contestato illecito disciplinare difetta comunque, conformemente a quanto evidenziato dall'appellante nel terzo motivo di gravame, la prova del grave danno subito dall'ente e sui cui il primo giudice ha omesso ogni considerazione.
Né può supplire a tale totale lacuna il generico riferimento di parte appellata ad un presunto danno reputazionale sia perché espresso in termini meramente ipotetici e privo di qualsivoglia riscontro istruttorio a supporto, sia perché l' “asserita eco negativa della notizia nel piccolo centro”, come si legge nella memoria difensiva di I grado, risulta già in astratto difficilmente ravvisabile nella presente fattispecie tenuto conto della rapidità con cui si è risolta la vicenda, avendo i carabinieri recuperato l'utensile nella stessa giornata della scoperta della sua assenza entro poche ore dalla relativa denuncia.
L'accertata insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sospensione dal servizio superiore a dieci giorni rende palesemente sproporzionata la sanzione impugnata.
Pag. 6 di 7 Eppur tuttavia, trattandosi di sanzione irrogata prima dell'entrata in vigore della novella all'art. 63, co.
2-bis del d.lgs. n. 165 ad opera del d.lgs. n. 75 del 2017 (che ha attribuito, in sede di impugnativa di sanzioni disciplinari, al giudice, qualora ravvisi un difetto di proporzionalità della sanzione inflitta dalla P.A. al proprio dipendente, di sostituire egli stesso, anche senza domanda di parte, la sanzione eccessiva con quella proporzionata,
d'ufficio) questa Corte, in difetto di apposita richiesta in tal senso, può solo procedere al suo annullamento per difetto di proporzionalità ai fatti cosi come ricostruiti.
Rimangono infine da regolare le spese del doppio grado.
Alla soccombenza segue la condanna del comune alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia (cfr. sul punto Cass. 24979/2018 secondo cui “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore”), quanto al primo grado nell'importo già determinato dal tribunale e quanto al presente grado in euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a con nota prot. 33 del Parte_1
20.6.2017.
Pone a carico dell'ente appellato le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in euro 4629 e, quanto al presente grado, in euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Messina 5.2.2025
Il Consigliere rel Il Presidente
dott.ssa Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
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