Ordinanza 22 ottobre 2024
Massime • 1
Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacità di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico).
Commentario • 1
- 1. Risarcibile il futuro danno lavorativo dei minori vittime di malpracticeChiara Montano · https://iusletter.com/ · 29 ottobre 2024
Tizia ha fatto ricorso alla Cassazione dopo che i tribunali di merito avevano respinto la sua richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, avendo subito un danno biologico permanente del 25% a causa di un errore medico durante il parto. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 ottobre 2024, n. 27353, ha accolto il ricorso, stabilendo che in casi di elevata invalidità permanente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale futura e procedere alla sua valutazione in via equitativa. Nella fattispecie sono emersi tre principi fondamentali: 1. In presenza di un'elevata percentuale di invalidità permanente che rende altamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/10/2024, n. 27353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27353 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |