TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22428/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22428/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Presutti Ivana Carmelina, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
RIVOLI il 04/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 13 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 18 maggio 2007. Per_1
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2421/2024 del 19.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che la casa coniugale di proprietà del signor resterà allo stesso. Pt_2
DISPONE che il figlio dimori con il padre, compatibilmente con le esigenze del minore, secondo gli accordi tra le parti o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 21.00 alla domenica sera alle 21.00 con accompagnamento alla residenza della madre;
due giorni infrasettimanali consecutivi dal mercoledì dall'uscita da scuola o nel primo pomeriggio nel periodo non scolastico fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o alla residenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il minore soggiornerà con ciascun genitore un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali il minore starà ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il
2024 trascorrerà la Pasqua con il papà;
- il minore trascorrerà alternando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del suo compleanno;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dall'1 al 16 agosto e dal 17 al 31 agosto (per l'anno 2024 il primo periodo sarebbe di competenza della mamma).
DISPONE che il signor corrisponda alla signora un importo mensile, rivalutabile Pt_2 Pt_1 annualmente secondo indici Istat, di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento relativa alle spese ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale resterà suddiviso al 50% tra i due genitori del minore (fino al compimento dei 21 anni).
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor manterrà l'utilizzo esclusivo dell'autovettura Pt_2
Renault Captur targata GJ088HZ, in comproprietà tra i coniugi, accollandosi il finanziamento residuo e l'eventuale rata finale. Entrambe le parti si impegnano a espletare le incombenze per la cessione, a qualsiasi titolo, del mezzo, rinunciando la signora sin da ora a qualsiasi corrispettivo in quanto Pt_1 il signor tratterà quanto eventualmente ricavato dalla cessione della vettura che ha in possesso. Pt_2
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22428/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Presutti Ivana Carmelina, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
RIVOLI il 04/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 13 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 18 maggio 2007. Per_1
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2421/2024 del 19.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che la casa coniugale di proprietà del signor resterà allo stesso. Pt_2
DISPONE che il figlio dimori con il padre, compatibilmente con le esigenze del minore, secondo gli accordi tra le parti o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 21.00 alla domenica sera alle 21.00 con accompagnamento alla residenza della madre;
due giorni infrasettimanali consecutivi dal mercoledì dall'uscita da scuola o nel primo pomeriggio nel periodo non scolastico fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o alla residenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il minore soggiornerà con ciascun genitore un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali il minore starà ad anni alterni con la mamma o con il papà, per il
2024 trascorrerà la Pasqua con il papà;
- il minore trascorrerà alternando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del suo compleanno;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dall'1 al 16 agosto e dal 17 al 31 agosto (per l'anno 2024 il primo periodo sarebbe di competenza della mamma).
DISPONE che il signor corrisponda alla signora un importo mensile, rivalutabile Pt_2 Pt_1 annualmente secondo indici Istat, di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento relativa alle spese ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale resterà suddiviso al 50% tra i due genitori del minore (fino al compimento dei 21 anni).
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor manterrà l'utilizzo esclusivo dell'autovettura Pt_2
Renault Captur targata GJ088HZ, in comproprietà tra i coniugi, accollandosi il finanziamento residuo e l'eventuale rata finale. Entrambe le parti si impegnano a espletare le incombenze per la cessione, a qualsiasi titolo, del mezzo, rinunciando la signora sin da ora a qualsiasi corrispettivo in quanto Pt_1 il signor tratterà quanto eventualmente ricavato dalla cessione della vettura che ha in possesso. Pt_2
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3