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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1578/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9761/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 25
e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4628 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2966 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4646 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2971 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9761/25/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso gli avvisi di accertamento, con i quali il COMUNE di MA IT richiedeva il pagamento di IMU e TASI relativamente agli anni di imposta dal 2018 al 2019.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva MA IT sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio MA IT chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la Ricorrente_1 è proprietaria di 15 immobili siti alla Indirizzo_1, adibiti a convento ed attività scolastiche gestite direttamente dalle religiose.
La Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad IMU e Tasi per gli anni 2018 e 2019, sostenendo di essere esente dalle imposte in esame, in quanto gli immobili erano utilizzati per lo svolgimento di attività protette e considerate come esenti dal legislatore.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata a tale tesi ed ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1
lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, gli stessi motivi già dedotti in primo grado.
I presupposti applicativi dell'esenzione sono previsti dal decreto legislativo 504 del 1992, per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto, che sono quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi, all'educazione cristiana.
La esenzione, disciplinata dall'articolo 7 D.L. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una attività di religione o di culto.
In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che le attività astrattamente rientranti tra quelle indicate nell'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992 siano svolte con modalità non commerciali.
La normativa prevede, inoltre, disposizioni specifiche nel caso in cui l'unità immobiliare abbia una destinazione mista, in particolare è stato previsto che l'esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, la restante parte dell'unità immobiliare deve essere dichiarata in catasto con autonomo accatastamento, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente.
Inoltre, in base al regolamento numero 200 del 2012, emanato ai sensi della normativa citata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è prevista la esenzione solo se la controparte dimostri che la porzione di immobile, asseritamente destinata all'esclusivo esercizio delle attività istituzionali, concretizzi di per sé una fattispecie riconducibile a quelle normativamente previste come meritevoli di esenzione.
Ciò significa che, in mancanza di tale prova, l'esenzione non si applica qualora anche una parte dell'immobile posseduto sia destinata ad attività diverse da quelle previste dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992.
Nel caso di specie, l'Istituto svolge negli immobili attività didattiche con una scuola denominata “ Nominativo_1 e risulta che la Ricorrente_1 è in possesso del numero di partita IVA;
inoltre, dalla verifica dei documenti fiscali si riscontra un volume d'affari ad essa riconducibile.
Oltre alle informazioni di natura fiscale, sono state acquisite notizie ed informazioni relative ai prezzi ed alle tariffe richieste dalla Ricorrente_1 per le attività didattiche, nonché le modalità di pagamento e la esistenza di una struttura organizzativa.
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che lo svolgimento di attività didattica dietro il pagamento di tariffe totalmente a carico dell'utenza, configura la natura di un'attività commerciale non esente.
È noto che per il riconoscimento del carattere imprenditoriale dell'attività economica organizzata è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, purché si escluda che le attività siano svolte in modo del tutto gratuito.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1578/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9761/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 25
e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4628 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2966 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4646 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2971 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9761/25/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso gli avvisi di accertamento, con i quali il COMUNE di MA IT richiedeva il pagamento di IMU e TASI relativamente agli anni di imposta dal 2018 al 2019.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva MA IT sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio MA IT chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la Ricorrente_1 è proprietaria di 15 immobili siti alla Indirizzo_1, adibiti a convento ed attività scolastiche gestite direttamente dalle religiose.
La Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad IMU e Tasi per gli anni 2018 e 2019, sostenendo di essere esente dalle imposte in esame, in quanto gli immobili erano utilizzati per lo svolgimento di attività protette e considerate come esenti dal legislatore.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata a tale tesi ed ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1
lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, gli stessi motivi già dedotti in primo grado.
I presupposti applicativi dell'esenzione sono previsti dal decreto legislativo 504 del 1992, per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto, che sono quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi, all'educazione cristiana.
La esenzione, disciplinata dall'articolo 7 D.L. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una attività di religione o di culto.
In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che le attività astrattamente rientranti tra quelle indicate nell'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992 siano svolte con modalità non commerciali.
La normativa prevede, inoltre, disposizioni specifiche nel caso in cui l'unità immobiliare abbia una destinazione mista, in particolare è stato previsto che l'esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, la restante parte dell'unità immobiliare deve essere dichiarata in catasto con autonomo accatastamento, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente.
Inoltre, in base al regolamento numero 200 del 2012, emanato ai sensi della normativa citata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è prevista la esenzione solo se la controparte dimostri che la porzione di immobile, asseritamente destinata all'esclusivo esercizio delle attività istituzionali, concretizzi di per sé una fattispecie riconducibile a quelle normativamente previste come meritevoli di esenzione.
Ciò significa che, in mancanza di tale prova, l'esenzione non si applica qualora anche una parte dell'immobile posseduto sia destinata ad attività diverse da quelle previste dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992.
Nel caso di specie, l'Istituto svolge negli immobili attività didattiche con una scuola denominata “ Nominativo_1 e risulta che la Ricorrente_1 è in possesso del numero di partita IVA;
inoltre, dalla verifica dei documenti fiscali si riscontra un volume d'affari ad essa riconducibile.
Oltre alle informazioni di natura fiscale, sono state acquisite notizie ed informazioni relative ai prezzi ed alle tariffe richieste dalla Ricorrente_1 per le attività didattiche, nonché le modalità di pagamento e la esistenza di una struttura organizzativa.
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che lo svolgimento di attività didattica dietro il pagamento di tariffe totalmente a carico dell'utenza, configura la natura di un'attività commerciale non esente.
È noto che per il riconoscimento del carattere imprenditoriale dell'attività economica organizzata è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, purché si escluda che le attività siano svolte in modo del tutto gratuito.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori.