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Sentenza 3 gennaio 2023
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13981/2021 R.G., proposto da PP SORRENTINO;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n.1, presso lo Studio dell’Avvocato Luigia D’Amico; rappresentato e difeso dall’Avvocato IU Nolè, in virtù di procura in calce al ricorso per revocazione;
-ricorrente- nei confronti di PASQUALE FIORE;
-intimato- per la revocazione della sentenza n. 25885 del 2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il giorno 16 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Civile Sent. Sez. 3 Num. 63 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/01/2023 P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 2 FATTI DI CAUSA Con sentenza 16 novembre 2020, n.25885, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da ES TI, AN TI, IU TI e IA OR, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.667 del 2018 che, rigettando l’impugnazione da loro proposta avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n.926 del 2012, aveva confermato la loro condanna al pagamento della somma di Euro 206.268,00 in favore di LE OR, titolare di un credito risarcitorio nei confronti del defunto Sabato TI, nella cui situazione passiva di debito essi erano succeduti in qualità di suoi eredi e successori universali. Avverso questa sentenza, il solo IU TI ha proposto ricorso per revocazione, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto difese l’intimato LE OR. In applicazione del disposto di cui all’art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Alessandro Pepe, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per revocazione è inammissibile. 1. Con la pronuncia oggetto dell’odierna impugnazione, questa Corte, nel rigettare il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di ES TI, AN TI, IU TI e IA OR, P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 3 quali eredi di Sabato TI, in favore di LE OR, ha disatteso i motivi di ricorso (il secondo e il terzo) con i quali – sia pure sulla base di doglianze distinte, attinenti, rispettivamente, alla deduzione di un vizio di extra petizione e violazione di giudicato, nonché alla violazione dell’art.167, primo comma, c.p.c. – era stata complessivamente censurata la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto non assolto da parte dei convenuti-appellanti, costituitisi in riassunzione come “chiamati all’eredità”, l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi;
e ha conseguentemente ritenuto assorbita la doglianza (corrispondente ad uno dei due distinti profili del primo motivo, mentre l’altro è stato reputato infondato, in quanto volto a dedurre un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, ritenuto insussistente) con la quale la sentenza impugnata era stata censurata nella parte in cui avrebbe violato la regola di ripartizione dell’onere probatorio, ponendo, in capo ai convenuti-appellanti, non solo l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto, affermata dall’attore-appellato, relativa all’assunzione, da parte loro, della qualità di eredi, ma persino l’onere della prova del mancato acquisto di detta qualità. Come premessa di tale statuizione, la Corte ha ricordato i seguenti principi di carattere generale: I- il fatto giuridico dell’acquisto della qualità di erede mediante accettazione dell’eredità da parte del convenuto citato in riassunzione in seguito ad interruzione del processo per morte della parte originaria, evocata in giudizio quale titolare del lato passivo di un rapporto obbligatorio, integra un elemento costitutivo del diritto di credito vantato dall’attore, in quanto tale qualità non è presupposto della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione (nella specie, passiva) del convenuto in riassunzione, ma è presupposto della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 4 titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, e cioè della situazione soggettiva passiva di debito correlata alla pretesa del creditore;
II- in quanto fatto costitutivo del diritto di credito, l’accettazione dell’eredità da parte del convenuto deve essere provata dall’attore, cui spetta l’onere di dimostrare l’avvenuto trasferimento mortis causa del rapporto obbligatorio, non potendo desumersi la qualità di erede della parte convenuta dalla mera indicazione di essa come “chiamata all’eredità”; III- tuttavia, poiché l’onere probatorio concerne esclusivamente i fatti specificamente contestati dal convenuto costituito (art.115 c.p.c.) il creditore-attore è esonerato dalla prova della qualità di erede del convenuto qualora questo riconosca di averla o, comunque, non contesti specificamente la circostanza di fatto, altrettanto specificamente allegata dall’attore, di avere la predetta qualità per avere accettato l’eredità; precisamente, il contegno non specificamente “contestativo” del convenuto, a fronte di una specifica allegazione dell’attore, esonera quest’ultimo dall’onere della prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito l’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale – ex latere debitoris – in capo al soggetto che non ha negato di essere successore universale del de cuius;
IV- l’onere di contestazione non concerne soltanto il quomodo (esigendo che sia opposta una contestazione specifica alle specifiche allegazioni dell’attore) ma anche il quando, poiché esso deve essere assolto prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera preclusiva, a seguito della quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il thema decidendum. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 5 Ricordati gli illustrati principi generali e avuto riguardo ad essi, questa Corte, nella sentenza impugnata per revocazione, ha dunque formulato i seguenti rilievi: a) dei due presupposti di carattere generale, posti dalla Corte di merito a fondamento della decisione (quello per cui le parti evocate in riassunzione avevano l’onere di contestare specificamente la circostanza di fatto di avere assunto la qualità di eredi, allegata dall’attore nel ricorso ex art.303 c.p.c.; e quello per cui, in base al criterio di vicinanza della prova, avevano altresì l’onere di dare la dimostrazione di tale mancata assunzione) era corretto il primo, potendo prescindersi dal valutare anche la correttezza del secondo;
b) dopo avere correttamente premesso, in diritto, che sarebbe spettato ai convenuti-appellanti contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi, la Corte di merito aveva accertato, in fatto, che tale contestazione non era stata né specifica né tempestiva, in quanto nella comparsa di risposta erano state formulate difese attinenti al merito della pretesa, senza specifiche contestazioni sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, mentre l’espressa negazione della qualità di erede era stata formulata solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente;
c) avuto riguardo al tenore dell’accertamento compiuto dalla Corte di appello sul complessivo comportamento processuale dei convenuti- appellati, la delibazione, in senso favorevole ai ricorrenti, delle doglianze (particolarmente contenute nel terzo motivo di ricorso per cassazione) con le quali essi avevano censurato il giudizio di “genericità” della contestazione, espresso dalla sentenza di merito, avrebbe postulato la deduzione, da parte loro, con il ricorso per cassazione, di elementi dai quali emergesse, al contrario, un comportamento processuale incompatibile con il riconoscimento della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 6 propria qualità di eredi e, anzi, dimostrativo della diversa volontà di rinunciare ad essa;
d) tale necessaria deduzione era invece mancata, in quanto i ricorrenti – omettendo di trascrivere «il contenuto delle difese svolte in detta comparsa di costituzione, ovvero dei verbali di udienza o degli altri atti difensivi o documenti depositati nel giudizio di merito», beninteso «fino alla chiusura della fase di trattazione» (p.18 della sentenza) – non avevano fornito alcun elemento utile in funzione di censurare l’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale e di consentire la verifica del diverso significato attribuibile al loro contegno processuale, sicché la censura si palesava manchevole per difetto del requisito di chiara esposizione del fatto, ai sensi dell’art.366 n.3 c.p.c., non essendo corredata dell’indispensabile supporto argomentativo in fatto della critica alla statuizione impugnata. 2. Con il motivo di revocazione, IU TI assume che la sentenza di cui si è sopra ricordata l’articolata motivazione, sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c.. L’errore emergerebbe dal passo della motivazione (pp.17-18) in cui, valutando il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla decisione di appello, la sentenza revocanda ha formulato il rilievo che il giudice del merito aveva accertato un ”comportamento concludente” processuale, posto in essere dai ricorrenti, in contrasto con la posizione di meri chiamati all’eredità, in quanto non tempestivamente contestativo del fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi, in ragione dell’assenza di specifiche contestazioni di tale fatto nella comparsa di risposta (contenente, al contrario, difese concernenti il merito della pretesa creditoria) e della circostanza che la predetta qualità era stata espressamente negata, tardivamente, solo nella comparsa conclusionale. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 7 Secondo il ricorrente per revocazione, il predetto rilievo si baserebbe sulla supposizione di un fatto la cui sussistenza è incontrastabilmente esclusa dallo stesso atto processuale oggetto di censura, in quanto dalla lettura della sentenza della Corte Salernitana non emergerebbe affatto l’accertamento di un “comportamento processuale concludente” basato sulle circostanze sopra richiamate, ma piuttosto quello della «mera circostanza» della «assenza di contestazione specifica» e di «assoluta genericità» delle deduzioni in ordine alle circostanze di fatto ostative all’assunzione della qualità di eredi (p.19 del ricorso per revocazione). 3. In proposito – premesso in generale che l’errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, quale errore di percezione (non di giudizio) determinato dalla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, postula un contrasto immediatamente percepibile fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171) –, deve anzitutto osservarsi, con riguardo al caso di specie, che il ricorrente non si confronta con la reale portata del passo motivazionale della sentenza revocanda in cui il dedotto errore di fatto sarebbe contenuto. Tale passaggio, nel ricorso per revocazione (pp.18-19) viene infatti identificato con quello di cui alle pp.17 e 18 della sentenza revocanda, nelle quali, dopo avere riportato il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito sul contegno processuale dei ricorrenti, questa Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza delle censure contenute nel terzo motivo del ricorso per cassazione, evidenziando che esse non avrebbero permesso di verificare l’eventuale erroneità di quell’accertamento in fatto, poiché non erano accompagnate dalla P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 8 trascrizione del contenuto delle difese svolte prima della chiusura della fase di trattazione di primo grado. L’istanza di revocazione è, allora, inammissibile, già per il fatto che essa, omettendo di confrontarsi con la reale portata del passaggio motivazionale della sentenza in cui sarebbe contenuto l’errore di fatto, non considera – come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale – che esso non contiene la supposizione, erronea o meno, dell’esistenza o inesistenza di fatti (suscettibile di ingenerare sviste percettive), ma contiene la valutazione dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, il quale, avuto riguardo al tenore dell’accertamento della sentenza di appello che intendeva censurare (anche questo oggetto di giudizio e non di mera percezione), è stato ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza. L’eventuale errore – sia che fosse riferito alla valutazione del tenore dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, sia che fosse riferito al rilievo della carenza della censura formulata avverso di esso – sarebbe, dunque, un errore di giudizio e non un errore di fatto. 4. Va, tuttavia, precisato che, dall’esame degli atti (e dello stesso contenuto del ricorso per revocazione), non risulta neppure l’errore di giudizio sul tenore dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, il che conferma il carattere manifestamente inammissibile del ricorso per revocazione posto in essere da IU TI. Invero, stando agli stessi stralci della sentenza di appello trascritti nel ricorso per revocazione, risulta che la Corte salernitana aveva ritenuto che «le parti appellanti in primo grado si sono costituite in giudizio quali chiamati all’eredità ed hanno contestato la domanda nel merito, poi in comparsa conclusionale hanno formulato generica eccezione di carenza di legittimazione passiva» (p.17 del ricorso); sulla scorta di tali rilievi, il giudice di appello aveva dunque concluso che «lo scrutinio in ordine alla situazione di fatto ostativa all’assunzione della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 9 qualità di eredi degli odierni appellanti è dedotta sia in primo grado che nel motivo in esame con assoluta genericità, senza indicare quale degli appellanti, ovvero chi altri avrebbe acquistato la qualità di erede, né se tale qualità venne assunta per accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.485 c.c. di talché, in assenza di contestazione specifica correttamente il primo giudice ha ritenuto la legittimazione delle parti che oggi va confermata». Dunque, effettivamente il giudice di appello aveva rilevato, in capo ai convenuti appellanti, un comportamento processuale, posto in essere già in primo grado, incompatibile con la volontà di rinunciare alla qualità di eredi, o comunque, di contestare la circostanza di fatto, allegata dall’attore, relativa all’avvenuta assunzione di tale qualità; e ciò, sia perché le difese svolte nella comparsa di risposta avevano riguardato il merito della domanda dell’attore e non la questione pregiudiziale della qualità di eredi dei convenuti, sia perché l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata genericamente formulata solo in comparsa conclusionale. Nell’evidenziare che, per censurare l’eventuale erroneità di tale accertamento di fatto, sarebbe stato necessario trascrivere il contenuto delle difese effettivamente svolte entro la prevista barriera preclusiva di primo grado, la sentenza revocanda non è dunque incorsa in alcun errore, ma ha evidenziato le carenze del gravame proposto dai ricorrenti, formulando il proprio giudizio negativo sull’ammissibilità dello stesso. 5. Il ricorso per revocazione proposto da IU TI va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 6. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di revocazione, atteso che l’intimato LE OR non ha svolto difese in questa sede. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 10 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n.1, presso lo Studio dell’Avvocato Luigia D’Amico; rappresentato e difeso dall’Avvocato IU Nolè, in virtù di procura in calce al ricorso per revocazione;
-ricorrente- nei confronti di PASQUALE FIORE;
-intimato- per la revocazione della sentenza n. 25885 del 2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il giorno 16 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Civile Sent. Sez. 3 Num. 63 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/01/2023 P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 2 FATTI DI CAUSA Con sentenza 16 novembre 2020, n.25885, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da ES TI, AN TI, IU TI e IA OR, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.667 del 2018 che, rigettando l’impugnazione da loro proposta avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n.926 del 2012, aveva confermato la loro condanna al pagamento della somma di Euro 206.268,00 in favore di LE OR, titolare di un credito risarcitorio nei confronti del defunto Sabato TI, nella cui situazione passiva di debito essi erano succeduti in qualità di suoi eredi e successori universali. Avverso questa sentenza, il solo IU TI ha proposto ricorso per revocazione, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto difese l’intimato LE OR. In applicazione del disposto di cui all’art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Alessandro Pepe, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per revocazione è inammissibile. 1. Con la pronuncia oggetto dell’odierna impugnazione, questa Corte, nel rigettare il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di ES TI, AN TI, IU TI e IA OR, P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 3 quali eredi di Sabato TI, in favore di LE OR, ha disatteso i motivi di ricorso (il secondo e il terzo) con i quali – sia pure sulla base di doglianze distinte, attinenti, rispettivamente, alla deduzione di un vizio di extra petizione e violazione di giudicato, nonché alla violazione dell’art.167, primo comma, c.p.c. – era stata complessivamente censurata la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto non assolto da parte dei convenuti-appellanti, costituitisi in riassunzione come “chiamati all’eredità”, l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi;
e ha conseguentemente ritenuto assorbita la doglianza (corrispondente ad uno dei due distinti profili del primo motivo, mentre l’altro è stato reputato infondato, in quanto volto a dedurre un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, ritenuto insussistente) con la quale la sentenza impugnata era stata censurata nella parte in cui avrebbe violato la regola di ripartizione dell’onere probatorio, ponendo, in capo ai convenuti-appellanti, non solo l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto, affermata dall’attore-appellato, relativa all’assunzione, da parte loro, della qualità di eredi, ma persino l’onere della prova del mancato acquisto di detta qualità. Come premessa di tale statuizione, la Corte ha ricordato i seguenti principi di carattere generale: I- il fatto giuridico dell’acquisto della qualità di erede mediante accettazione dell’eredità da parte del convenuto citato in riassunzione in seguito ad interruzione del processo per morte della parte originaria, evocata in giudizio quale titolare del lato passivo di un rapporto obbligatorio, integra un elemento costitutivo del diritto di credito vantato dall’attore, in quanto tale qualità non è presupposto della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione (nella specie, passiva) del convenuto in riassunzione, ma è presupposto della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 4 titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, e cioè della situazione soggettiva passiva di debito correlata alla pretesa del creditore;
II- in quanto fatto costitutivo del diritto di credito, l’accettazione dell’eredità da parte del convenuto deve essere provata dall’attore, cui spetta l’onere di dimostrare l’avvenuto trasferimento mortis causa del rapporto obbligatorio, non potendo desumersi la qualità di erede della parte convenuta dalla mera indicazione di essa come “chiamata all’eredità”; III- tuttavia, poiché l’onere probatorio concerne esclusivamente i fatti specificamente contestati dal convenuto costituito (art.115 c.p.c.) il creditore-attore è esonerato dalla prova della qualità di erede del convenuto qualora questo riconosca di averla o, comunque, non contesti specificamente la circostanza di fatto, altrettanto specificamente allegata dall’attore, di avere la predetta qualità per avere accettato l’eredità; precisamente, il contegno non specificamente “contestativo” del convenuto, a fronte di una specifica allegazione dell’attore, esonera quest’ultimo dall’onere della prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito l’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale – ex latere debitoris – in capo al soggetto che non ha negato di essere successore universale del de cuius;
IV- l’onere di contestazione non concerne soltanto il quomodo (esigendo che sia opposta una contestazione specifica alle specifiche allegazioni dell’attore) ma anche il quando, poiché esso deve essere assolto prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera preclusiva, a seguito della quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il thema decidendum. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 5 Ricordati gli illustrati principi generali e avuto riguardo ad essi, questa Corte, nella sentenza impugnata per revocazione, ha dunque formulato i seguenti rilievi: a) dei due presupposti di carattere generale, posti dalla Corte di merito a fondamento della decisione (quello per cui le parti evocate in riassunzione avevano l’onere di contestare specificamente la circostanza di fatto di avere assunto la qualità di eredi, allegata dall’attore nel ricorso ex art.303 c.p.c.; e quello per cui, in base al criterio di vicinanza della prova, avevano altresì l’onere di dare la dimostrazione di tale mancata assunzione) era corretto il primo, potendo prescindersi dal valutare anche la correttezza del secondo;
b) dopo avere correttamente premesso, in diritto, che sarebbe spettato ai convenuti-appellanti contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi, la Corte di merito aveva accertato, in fatto, che tale contestazione non era stata né specifica né tempestiva, in quanto nella comparsa di risposta erano state formulate difese attinenti al merito della pretesa, senza specifiche contestazioni sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, mentre l’espressa negazione della qualità di erede era stata formulata solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente;
c) avuto riguardo al tenore dell’accertamento compiuto dalla Corte di appello sul complessivo comportamento processuale dei convenuti- appellati, la delibazione, in senso favorevole ai ricorrenti, delle doglianze (particolarmente contenute nel terzo motivo di ricorso per cassazione) con le quali essi avevano censurato il giudizio di “genericità” della contestazione, espresso dalla sentenza di merito, avrebbe postulato la deduzione, da parte loro, con il ricorso per cassazione, di elementi dai quali emergesse, al contrario, un comportamento processuale incompatibile con il riconoscimento della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 6 propria qualità di eredi e, anzi, dimostrativo della diversa volontà di rinunciare ad essa;
d) tale necessaria deduzione era invece mancata, in quanto i ricorrenti – omettendo di trascrivere «il contenuto delle difese svolte in detta comparsa di costituzione, ovvero dei verbali di udienza o degli altri atti difensivi o documenti depositati nel giudizio di merito», beninteso «fino alla chiusura della fase di trattazione» (p.18 della sentenza) – non avevano fornito alcun elemento utile in funzione di censurare l’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale e di consentire la verifica del diverso significato attribuibile al loro contegno processuale, sicché la censura si palesava manchevole per difetto del requisito di chiara esposizione del fatto, ai sensi dell’art.366 n.3 c.p.c., non essendo corredata dell’indispensabile supporto argomentativo in fatto della critica alla statuizione impugnata. 2. Con il motivo di revocazione, IU TI assume che la sentenza di cui si è sopra ricordata l’articolata motivazione, sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c.. L’errore emergerebbe dal passo della motivazione (pp.17-18) in cui, valutando il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla decisione di appello, la sentenza revocanda ha formulato il rilievo che il giudice del merito aveva accertato un ”comportamento concludente” processuale, posto in essere dai ricorrenti, in contrasto con la posizione di meri chiamati all’eredità, in quanto non tempestivamente contestativo del fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi, in ragione dell’assenza di specifiche contestazioni di tale fatto nella comparsa di risposta (contenente, al contrario, difese concernenti il merito della pretesa creditoria) e della circostanza che la predetta qualità era stata espressamente negata, tardivamente, solo nella comparsa conclusionale. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 7 Secondo il ricorrente per revocazione, il predetto rilievo si baserebbe sulla supposizione di un fatto la cui sussistenza è incontrastabilmente esclusa dallo stesso atto processuale oggetto di censura, in quanto dalla lettura della sentenza della Corte Salernitana non emergerebbe affatto l’accertamento di un “comportamento processuale concludente” basato sulle circostanze sopra richiamate, ma piuttosto quello della «mera circostanza» della «assenza di contestazione specifica» e di «assoluta genericità» delle deduzioni in ordine alle circostanze di fatto ostative all’assunzione della qualità di eredi (p.19 del ricorso per revocazione). 3. In proposito – premesso in generale che l’errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, quale errore di percezione (non di giudizio) determinato dalla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, postula un contrasto immediatamente percepibile fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171) –, deve anzitutto osservarsi, con riguardo al caso di specie, che il ricorrente non si confronta con la reale portata del passo motivazionale della sentenza revocanda in cui il dedotto errore di fatto sarebbe contenuto. Tale passaggio, nel ricorso per revocazione (pp.18-19) viene infatti identificato con quello di cui alle pp.17 e 18 della sentenza revocanda, nelle quali, dopo avere riportato il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito sul contegno processuale dei ricorrenti, questa Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza delle censure contenute nel terzo motivo del ricorso per cassazione, evidenziando che esse non avrebbero permesso di verificare l’eventuale erroneità di quell’accertamento in fatto, poiché non erano accompagnate dalla P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 8 trascrizione del contenuto delle difese svolte prima della chiusura della fase di trattazione di primo grado. L’istanza di revocazione è, allora, inammissibile, già per il fatto che essa, omettendo di confrontarsi con la reale portata del passaggio motivazionale della sentenza in cui sarebbe contenuto l’errore di fatto, non considera – come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale – che esso non contiene la supposizione, erronea o meno, dell’esistenza o inesistenza di fatti (suscettibile di ingenerare sviste percettive), ma contiene la valutazione dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, il quale, avuto riguardo al tenore dell’accertamento della sentenza di appello che intendeva censurare (anche questo oggetto di giudizio e non di mera percezione), è stato ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza. L’eventuale errore – sia che fosse riferito alla valutazione del tenore dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, sia che fosse riferito al rilievo della carenza della censura formulata avverso di esso – sarebbe, dunque, un errore di giudizio e non un errore di fatto. 4. Va, tuttavia, precisato che, dall’esame degli atti (e dello stesso contenuto del ricorso per revocazione), non risulta neppure l’errore di giudizio sul tenore dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, il che conferma il carattere manifestamente inammissibile del ricorso per revocazione posto in essere da IU TI. Invero, stando agli stessi stralci della sentenza di appello trascritti nel ricorso per revocazione, risulta che la Corte salernitana aveva ritenuto che «le parti appellanti in primo grado si sono costituite in giudizio quali chiamati all’eredità ed hanno contestato la domanda nel merito, poi in comparsa conclusionale hanno formulato generica eccezione di carenza di legittimazione passiva» (p.17 del ricorso); sulla scorta di tali rilievi, il giudice di appello aveva dunque concluso che «lo scrutinio in ordine alla situazione di fatto ostativa all’assunzione della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 9 qualità di eredi degli odierni appellanti è dedotta sia in primo grado che nel motivo in esame con assoluta genericità, senza indicare quale degli appellanti, ovvero chi altri avrebbe acquistato la qualità di erede, né se tale qualità venne assunta per accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.485 c.c. di talché, in assenza di contestazione specifica correttamente il primo giudice ha ritenuto la legittimazione delle parti che oggi va confermata». Dunque, effettivamente il giudice di appello aveva rilevato, in capo ai convenuti appellanti, un comportamento processuale, posto in essere già in primo grado, incompatibile con la volontà di rinunciare alla qualità di eredi, o comunque, di contestare la circostanza di fatto, allegata dall’attore, relativa all’avvenuta assunzione di tale qualità; e ciò, sia perché le difese svolte nella comparsa di risposta avevano riguardato il merito della domanda dell’attore e non la questione pregiudiziale della qualità di eredi dei convenuti, sia perché l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata genericamente formulata solo in comparsa conclusionale. Nell’evidenziare che, per censurare l’eventuale erroneità di tale accertamento di fatto, sarebbe stato necessario trascrivere il contenuto delle difese effettivamente svolte entro la prevista barriera preclusiva di primo grado, la sentenza revocanda non è dunque incorsa in alcun errore, ma ha evidenziato le carenze del gravame proposto dai ricorrenti, formulando il proprio giudizio negativo sull’ammissibilità dello stesso. 5. Il ricorso per revocazione proposto da IU TI va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 6. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di revocazione, atteso che l’intimato LE OR non ha svolto difese in questa sede. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. Fasca Rel. Spaziani 10 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il