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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marisella Gatti Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Laura Ventriglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA ), con l'Avv. , P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
) CP_1 C.F._1
- parte necessaria
oggetto: REVOCA INTERDIZIONE / NOMINA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2024 il IG. PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE
DI PIACENZA, su segnalazione del Giudice Tutelare, chiedeva la revoca dell'interdizione della IG.ra e l'apertura dell'amministrazione di sostegno in considerazione del fatto CP_1
che la “progettazione sociosanitaria” è delegata alla struttura in cui la IG.ra si trova (Centro CP_1
Socio Riabilitativo Residenziale “Emma Serena” sito in S. Nicolò a Trebbia – Rottofreno (PC),
pagina 1 di 5 ove è ben seguita e stabilmente inserita, sicché occorre unicamente provvedere alla gestione patrimoniale. Lo stesso Giudice Tutelare segnalava pertanto l'opportunità di una misura meno invasiva dell'interdizione.
La beneficiaria è stata audita ed esaminata all'udienza del 19.11.2024; all'sito, acquisito il parere di rito del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata. La condizione invalidante da cui è affetta la IG.ra CP_1
già in carico al Tutore Pubblico ASP AZALEA Distretto di Ponente, è conseguenza della
“sindrome malformativa con agenesia completa del corpo calloso, grave ritardo dello sviluppo psico-motorio”, come da documentazione sanitaria in atti. Si evidenzia un quadro di insufficiente maturità psichica risalente negli anni che tuttavia, proprio per l'eziologia, consente di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla valorizzazione della residua capacità di agire ed al mantenimento di quel minimo di autosufficienza faticosamente conquistato nel tempo. Posto che il thema decidendum è dunque ben al di là della mera gestione del patrimonio, essendo necessario salvaguardare e valorizzare prima di tutto la persona, occorre preliminarmente osservare che, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la l. 9 gennaio
2004 n. 6 ha nettamente configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle eIGenze del destinatario (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866). Occorre al riguardo tener presenti i principi fondamentali che regolano l'istituto introdotto dalla legge 6/2004 che affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e tenendo conto della attività che deve essere compiuta nell'interesse del beneficiario e della volontà espressa da quest'ultimo (Corte Cost. n.
440/2005. Cass., n. 13584/2006).
Pur nelle difficoltà pratiche di individuare il mezzo di tutela concretamente confacente alla situazione di ciascun individuo, la legge orienta verso la scelta di un mezzo di tutela pronto e flessibile, e quindi verso un certo favor per l'accoglimento della domanda di nomina di amministratore di sostegno, anche per i casi di incapacità fisica e di solo diminuita capacità intellettiva e volitiva. Afferma al riguardo la Cassazione che “l'amministrazione di sostegno -
pagina 2 di 5 introdotta nell'ordinamento dall' art. 3 l. 9 gennaio 2004 n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eIGenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate eIGenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”
(Cassazione civile, sez. I, 26/10/2011, n. 22332; cfr. anche la cit. Cass. 01/03/2010, n. 4866; più recentemente, Cass. 04/03/2020 n. 6079).
Evidenzia pertanto il Collegio che l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi», il che IGnifica che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. L'interdizione, invece, può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona. Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare.
La Cassazione è recentemente ritornata ad intervenire sul punto, osservando in primo luogo che “La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale
d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non eIGe che la stessa versi in uno stato
d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la
pagina 3 di 5 discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea
(amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva” (Cass. 15/05/2019 n. 12998);
e ribadendo conclusivamente che “Al fine di consentire una piena valorizzazione della persona, si esclude che l'istituto dell'amministrazione di sostegno possa essere disposto nei confronti di chi, seppur trovandosi in condizioni di menomazione fisica dovuta all'avanzare dell'età, sia dotato della piena capacità di determinarsi e di poter esprimere il proprio dissenso alla misura di sostegno. Inoltre, mere eIGenze di migliore gestione patrimoniale non giustificano un'invasione nella sfera della capacità di agire della persona, in quanto l'istituto è spiccatamente caratterizzato dalla cura personae, e non esclusivamente dalla cura patrimonii” (Cass. 31.12.2020 n. 29981), così confermando che l'interesse da perseguire, e che deve orientare il Giudice, è la ricerca della misura più adeguata alle specifiche eIGenze della persona quali emergenti ed accertate nel caso concreto, non già predicate in astratto o parzialmente. Ed in funzione di tale principio ha altresì ribadito la necessità di accordare in ogni caso prevalenza al più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno affermando “in maniera nitida, che l'amministrazione di sostegno può essere attivata sia allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole, sia nel caso in cui sussistano i presupposti per l'eventuale applicazione della misura protettiva rappresentata dall' inabilitazione” (Cass. 07/03/2018 n. 5492;
Cass. 26/07/2013 n. 18171; Cass. 31/08/2017 n. 20664).
4. Le condizioni della IG.ra determinano, coerentemente con tali principi, la scelta CP_1 dell'amministrazione di sostegno. Sulla patologia si è detto in apertura. L'esame della persona, in udienza, ha consentito di trarre elementi di conferma della diagnosi e del giudizio prognostico che
è possibile formulare. Pertanto, allo stato è certamente da escludere la possibilità, prima ancora che l'utilità, di una pronuncia di interdizione, posto che la persona mantiene abbastanza IGnificative capacità di relazione con il mondo esterno e di proficua interlocuzione che vanno nella massima misura valorizzate. Al contempo, è parimenti da escludere l'utilità di una pronuncia di inabilitazione, che si rivelerebbe inadeguata per difetto investendo soltanto gli aspetti di gestione del patrimonio laddove invece l'eIGenza primaria e principale è quella di accudimento e cura della persona. Una persona abbastanza lucida, e certamente non meritevole di una misura così restrittiva pagina 4 di 5 come l'interdizione; in udienza – ove si è presentata curata e in ordine – ha manifestato una sufficiente comprensione delle domande che le venivano rivolte, è stata senz'altro presente ascoltando ciò che veniva detto, interagendo di quando in quando per chiedere chiarimenti. Ha manifestato una personalità solare, sorridente, allegra, ed è apparsa molto serena anche se un po' intimidita dall'ambiente del Tribunale. L'impressione – di grande tenerezza – è, coerentemente con il quadro clinico, di una bambina serena e tranquilla. In assenza pertanto di indici problematici maggiori, la misura della amministrazione di sostegno appare come quella più adatta, per la flessibilità e non invasività che la contraddistingue.
Occorre procedere all'individuazione di una nuova figura di riferimento, posto che la dott.ssa di è cessata dalle funzioni per pensionamento. Non ravvisa il Collegio CP_2 CP_3
controindicazioni alla nomina come amministratore di sostegno – provvisorio, spettando la nomina definitiva al Giudice Tutelare – dell'avv. Vanessa Grisi, professionista esperta del settore e nota agli uffici. Né consta opposizione alcuna da parte dei parenti in vita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, revoca l'interdizione della IG.ra , nata a [...], il CP_1
05/08/1986 (C.F.: ) domiciliata in S. Nicolò a Trebbia, Rottofreno (PC) C.F._1 presso Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Emma Serena”;
Nomina amministratore di sostegno provvisorio l'avv. Vanessa GRISI, nota agli Uffici;
Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia:
a) Trasmessa alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, per le annotazioni di competenza;
b) Comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della IG.ra ; CP_1
c) Trasmessa senza indugio al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, nella camera di conIGlio del Tribunale civile, il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Marisella Gatti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marisella Gatti Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Laura Ventriglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA ), con l'Avv. , P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
) CP_1 C.F._1
- parte necessaria
oggetto: REVOCA INTERDIZIONE / NOMINA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2024 il IG. PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE
DI PIACENZA, su segnalazione del Giudice Tutelare, chiedeva la revoca dell'interdizione della IG.ra e l'apertura dell'amministrazione di sostegno in considerazione del fatto CP_1
che la “progettazione sociosanitaria” è delegata alla struttura in cui la IG.ra si trova (Centro CP_1
Socio Riabilitativo Residenziale “Emma Serena” sito in S. Nicolò a Trebbia – Rottofreno (PC),
pagina 1 di 5 ove è ben seguita e stabilmente inserita, sicché occorre unicamente provvedere alla gestione patrimoniale. Lo stesso Giudice Tutelare segnalava pertanto l'opportunità di una misura meno invasiva dell'interdizione.
La beneficiaria è stata audita ed esaminata all'udienza del 19.11.2024; all'sito, acquisito il parere di rito del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata. La condizione invalidante da cui è affetta la IG.ra CP_1
già in carico al Tutore Pubblico ASP AZALEA Distretto di Ponente, è conseguenza della
“sindrome malformativa con agenesia completa del corpo calloso, grave ritardo dello sviluppo psico-motorio”, come da documentazione sanitaria in atti. Si evidenzia un quadro di insufficiente maturità psichica risalente negli anni che tuttavia, proprio per l'eziologia, consente di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla valorizzazione della residua capacità di agire ed al mantenimento di quel minimo di autosufficienza faticosamente conquistato nel tempo. Posto che il thema decidendum è dunque ben al di là della mera gestione del patrimonio, essendo necessario salvaguardare e valorizzare prima di tutto la persona, occorre preliminarmente osservare che, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la l. 9 gennaio
2004 n. 6 ha nettamente configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle eIGenze del destinatario (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866). Occorre al riguardo tener presenti i principi fondamentali che regolano l'istituto introdotto dalla legge 6/2004 che affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e tenendo conto della attività che deve essere compiuta nell'interesse del beneficiario e della volontà espressa da quest'ultimo (Corte Cost. n.
440/2005. Cass., n. 13584/2006).
Pur nelle difficoltà pratiche di individuare il mezzo di tutela concretamente confacente alla situazione di ciascun individuo, la legge orienta verso la scelta di un mezzo di tutela pronto e flessibile, e quindi verso un certo favor per l'accoglimento della domanda di nomina di amministratore di sostegno, anche per i casi di incapacità fisica e di solo diminuita capacità intellettiva e volitiva. Afferma al riguardo la Cassazione che “l'amministrazione di sostegno -
pagina 2 di 5 introdotta nell'ordinamento dall' art. 3 l. 9 gennaio 2004 n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eIGenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate eIGenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”
(Cassazione civile, sez. I, 26/10/2011, n. 22332; cfr. anche la cit. Cass. 01/03/2010, n. 4866; più recentemente, Cass. 04/03/2020 n. 6079).
Evidenzia pertanto il Collegio che l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi», il che IGnifica che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. L'interdizione, invece, può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona. Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare.
La Cassazione è recentemente ritornata ad intervenire sul punto, osservando in primo luogo che “La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale
d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non eIGe che la stessa versi in uno stato
d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la
pagina 3 di 5 discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea
(amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva” (Cass. 15/05/2019 n. 12998);
e ribadendo conclusivamente che “Al fine di consentire una piena valorizzazione della persona, si esclude che l'istituto dell'amministrazione di sostegno possa essere disposto nei confronti di chi, seppur trovandosi in condizioni di menomazione fisica dovuta all'avanzare dell'età, sia dotato della piena capacità di determinarsi e di poter esprimere il proprio dissenso alla misura di sostegno. Inoltre, mere eIGenze di migliore gestione patrimoniale non giustificano un'invasione nella sfera della capacità di agire della persona, in quanto l'istituto è spiccatamente caratterizzato dalla cura personae, e non esclusivamente dalla cura patrimonii” (Cass. 31.12.2020 n. 29981), così confermando che l'interesse da perseguire, e che deve orientare il Giudice, è la ricerca della misura più adeguata alle specifiche eIGenze della persona quali emergenti ed accertate nel caso concreto, non già predicate in astratto o parzialmente. Ed in funzione di tale principio ha altresì ribadito la necessità di accordare in ogni caso prevalenza al più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno affermando “in maniera nitida, che l'amministrazione di sostegno può essere attivata sia allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole, sia nel caso in cui sussistano i presupposti per l'eventuale applicazione della misura protettiva rappresentata dall' inabilitazione” (Cass. 07/03/2018 n. 5492;
Cass. 26/07/2013 n. 18171; Cass. 31/08/2017 n. 20664).
4. Le condizioni della IG.ra determinano, coerentemente con tali principi, la scelta CP_1 dell'amministrazione di sostegno. Sulla patologia si è detto in apertura. L'esame della persona, in udienza, ha consentito di trarre elementi di conferma della diagnosi e del giudizio prognostico che
è possibile formulare. Pertanto, allo stato è certamente da escludere la possibilità, prima ancora che l'utilità, di una pronuncia di interdizione, posto che la persona mantiene abbastanza IGnificative capacità di relazione con il mondo esterno e di proficua interlocuzione che vanno nella massima misura valorizzate. Al contempo, è parimenti da escludere l'utilità di una pronuncia di inabilitazione, che si rivelerebbe inadeguata per difetto investendo soltanto gli aspetti di gestione del patrimonio laddove invece l'eIGenza primaria e principale è quella di accudimento e cura della persona. Una persona abbastanza lucida, e certamente non meritevole di una misura così restrittiva pagina 4 di 5 come l'interdizione; in udienza – ove si è presentata curata e in ordine – ha manifestato una sufficiente comprensione delle domande che le venivano rivolte, è stata senz'altro presente ascoltando ciò che veniva detto, interagendo di quando in quando per chiedere chiarimenti. Ha manifestato una personalità solare, sorridente, allegra, ed è apparsa molto serena anche se un po' intimidita dall'ambiente del Tribunale. L'impressione – di grande tenerezza – è, coerentemente con il quadro clinico, di una bambina serena e tranquilla. In assenza pertanto di indici problematici maggiori, la misura della amministrazione di sostegno appare come quella più adatta, per la flessibilità e non invasività che la contraddistingue.
Occorre procedere all'individuazione di una nuova figura di riferimento, posto che la dott.ssa di è cessata dalle funzioni per pensionamento. Non ravvisa il Collegio CP_2 CP_3
controindicazioni alla nomina come amministratore di sostegno – provvisorio, spettando la nomina definitiva al Giudice Tutelare – dell'avv. Vanessa Grisi, professionista esperta del settore e nota agli uffici. Né consta opposizione alcuna da parte dei parenti in vita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, revoca l'interdizione della IG.ra , nata a [...], il CP_1
05/08/1986 (C.F.: ) domiciliata in S. Nicolò a Trebbia, Rottofreno (PC) C.F._1 presso Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Emma Serena”;
Nomina amministratore di sostegno provvisorio l'avv. Vanessa GRISI, nota agli Uffici;
Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia:
a) Trasmessa alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, per le annotazioni di competenza;
b) Comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della IG.ra ; CP_1
c) Trasmessa senza indugio al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, nella camera di conIGlio del Tribunale civile, il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Marisella Gatti
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