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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/02/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott.ssa Federica Rende Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95/2013 R.G., promosso DA
, CF , in proprio e quale fideiussore della Parte_1 C.F._1 Orga
, nonché erede dei fideiussori e , , CF Parte_2 Parte_3 CP_1 Orga
, quale fideiussore della ed erede dei fideiussori e C.F._2 Parte_2
, nonché quale socio accomandatario della Parte_3 Controparte_2
già , CF , quale fideiussore della
[...] CP_3 CP_4 C.F._3 Orga
ed erede dei fideiussori e , , Parte_2 Parte_3 Controparte_5 Orga CF quale fideiussore della ed erede dei fideiussori C.F._4 Parte_2 e , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, al Viale Aldo Moro n. 54B, Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Luca Gelonese, CF pec C.F._5
che li rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, all'Avv. Roberto Chiodo, CF , pec C.F._6
in forza di procura a margine del ricorso in riassunzione Email_2 attori in riassunzione – appellanti CONTRO con sede in , alla piazza Controparte_6 CP_6
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso CP_6 P.IVA_1 numero di codice fiscale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Giudecca n.1B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Toscano, CF pec C.F._7
che la rappresenta e difende in forza di procura in Email_3 calce all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria convenuta in riassunzione-appellata E in persona del Controparte_7
Curatore pro tempore
convenuta in riassunzione contumace
avente ad oggetto: contratti bancari.
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza già fissata per il 26 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, nelle note scritte ritualmente depositate, precisavano le conclusioni riportandosi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 13.05.2010, la Parte_4 ed i sigg. , , , , in proprio e
[...] Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga nella qualità di fideiussori della e di eredi di e , Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Controparte_6 Orga
esponendo che la era titolare di un contratto di conto corrente bancario
[...] avente n. 40455.07, nonché n. 372550807 quale finanziamento TFR triennale e di un conto anticipi n. 39732707.52 e che, a garanzia delle obbligazioni stipulate dalla società nei confronti dell'istituto di credito, era stata prestata fideiussione da , Parte_1 [...]
, , , nonché da e , dei CP_1 CP_4 Controparte_5 Parte_3 Parte_2 quali essi attori erano eredi. Deducevano che, nel corso degli anzidetti rapporti bancari, l'istituto di credito aveva Orga indebitamente calcolato ed addebitato alla interessi moratori passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, imputando alla medesima scadenza semestrale le spese di chiusura conto e gli oneri accessori. Aveva applicato, altresì, commissioni di massimo scoperto non contrattualmente pattuite e tassi d'interesse in misura superiore a quella legale, modificando unilateralmente le condizioni contrattuali. Chiedevano, pertanto, “in via istruttoria: 1) Ordinare all'istituto di credito l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc della copia autentica del contratto di conto corrente con apertura di credito, del conto anticipi, del finanziamento TFR triennale e dei contratti fideiussione nonché copia autentica degli estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi;
2) Ammettere CTU contabile volta ad accertare l'avvenuta capitalizzazione trimestrale delle C.M.S., delle spese di chiusura conto e degli oneri accessori, l'eventuale superamento del tasso di soglia usurario determinando il saldo effettivo del conto corrente per cui è causa;
Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi addebitati all'attrice, l'illegittimità e la nullità della clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, la nullità dell'addebito in danno dell'attrice di eventuali interessi ultra legali, l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale nonché della determinazione degli interessi per relationem con rinvio agli usi e conseguentemente accertare e dichiarare il saldo effettivo, ordinando alla la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi legali Parte_5 dalla notifica dell'atto di citazione e sino al di dell'effettivo soddisfo”.
1.1 Si costituiva la eccependo, Controparte_6 Orga preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla , nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le richieste formulate dagli attori perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto. Si opponeva al chiesto ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. ed all'ammissione di c.t.u.
2. Con sentenza n.1813/2012, depositata in data 14.11.2012, il Tribunale di Reggio Calabria così definitivamente statuiva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida 3
come segue: € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 275,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.825,00. A quanto indicato va aggiunta una percentuale, determinata in via equitativa nella misura del 5% sul compenso complessivo, a titolo di spese presunte, oltre IVA, cpa. Nulla è dovuto a titolo di spese documentate”. Il Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori per difetto di prova, atteso che questi non avevano prodotto in giudizio i documenti essenziali a sostegno delle richieste e sulle quali, peraltro, avrebbe dovuto essere espletata la chiesta indagine peritale. Richiamava, confermandola, l'ordinanza depositata il 16.12.2011, con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
3. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , , Parte_1 CP_1 Orga
, , in proprio e nella qualità di fideiussori della e di eredi CP_4 Controparte_5 di e , i quali articolavano i seguenti motivi di impugnazione: Parte_3 Parte_2
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché dell'art. 210 cpc e dell'art.119 D.lgs 385/93”. Lamentavano l'errata valutazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio gravante sulle parti e relativo alla sussistenza del rapporto di conto corrente ed all'accertamento del credito restitutorio. Rappresentavano che agli atti erano state allegate le copie di taluni estratti conto, dai quali era già desumibile l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, nonché l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale. Il Tribunale, quindi, aveva errato nel rigettare sia la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. che l'istanza di c.t.u. contabile.
2. “Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario”. Gli appellanti riproponevano le doglianze sollevate in primo grado in ordine alla violazione del divieto di anatocismo ed al superamento del tasso soglia.
3. “Illegittimità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca”. Deducevano che la prescrizione invocata dalla non andava applicata all'azione CP_6 proposta, volta alla condanna dell'istituto bancario alla restituzione d'indebito.
4. “Illegittimità dell'anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente”. Ritenevano vietato l'anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente, costituendo una ricezione indebita da parte dell'Istituto di credito, il quale era tenuto alla relativa restituzione.
5. “Illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale”. Sostenevano l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. in aggiunta agli interessi passivi, calcolata in percentuale sulla somma concretamente utilizzata dal cliente nel periodo di liquidazione degli interessi, sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.
6. “Illegittimità della determinazione della misura degli interessi mediante il rinvio agli usi su piazza”. Lamentavano la nullità della clausola che applicava tassi variabili, diversi da quelli pattuiti, seguendo asseritamente l'andamento periodico dei tassi “su piazza”, nell'erroneo convincimento che potessero configurare un legittimo uso normativo.
7. “Illegittimità della clausola delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali”. Ribadivano il carattere vessatorio delle dette clausole e ne deducevano la nullità.
8. “Illegittimità del contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale con aumento del tasso di interesse superiore a quello pattuito”. 4
Eccepivano che il piano di ammortamento degli interessi era stato predisposto in modo tale da aumentare di molto il tasso effettivo risultando diverso e superiore a quello pattuito.
3.1 Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_6 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, sia per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccependo l'inammissibilità della proposta azione di ripetizione di indebito, per insussistenza di alcun pagamento, richiamando di aver eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito.
3.2 A seguito dell'interruzione dichiarata all'udienza del 26.09.2013 per l'intervenuto fallimento della società il giudizio veniva riassunto, con ricorso depositato in data CP_7 25.11.2013, da , , e , nelle Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 rispettive qualità.
3.3 Con ordinanza pubblicata in data 04.07.2022, veniva dichiarata la contumacia della
Controparte_7
4. Con sentenza n. 906/2022, pubblicata in data 07.11.2022, questa Corte, non definitivamente pronunciando, così statuiva: “1. In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16.12.2011 e accoglie la richiesta formulata dagli appellanti di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
2. Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Spese al definitivo”. Rigettava, anzitutto, la richiesta di declaratoria del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c. Riteneva fondato il primo motivo dell'appello atteso che - in ragione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 11004/2006; sez. I, n. 24051/2019; sez. I, n. 11554/2017, sez. VI, n. 3875/2019; sez. III, n. 24181/2020; sez. I, n.14872/2022) - la motivazione resa dal Tribunale in punto di rigetto del chiesto ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non era satisfattiva. Il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che gli appellanti avevano adempiuto al proprio onere probatorio, prima con la richiesta stragiudiziale di ottenere la documentazione bancaria, inoltrata pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione, e in giudizio, con la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Gli appellanti avevano altresì depositato alcuni estratti conto relativi agli anni 2007 e 2008, unitamente al documento di sintesi al 31.10.2008, e la missiva-comunicazione fidi del 19.11.1997, dando prova dell'esistenza dei rapporti bancari e di alcune specifiche relative agli estratti conto del 2008-2009. Inoltre, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avevano depositato la lettera raccomandata dell'11.05.2010, con la quale avevano chiesto alla banca tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorrenti tra le parti, non limitandola agli estratti conto.
4.1 Con separata ordinanza emessa in pari data, previa rimessione della causa sul ruolo, la Corte ordinava, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a di CP_6 Controparte_6 esibire in giudizio tutti i contratti per cui è causa e tutti gli estratti conto relativi a tali rapporti.
4.2 Con successiva ordinanza pubblicata in data 06.02.2023, la Corte disponeva l'espletamento di c.t.u. contabile. 5
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. A seguito della sentenza non definitiva n. 906/2022, pubblicata in data 07.11.2022, con cui la Corte ha accolto il primo motivo d'appello, rimettendo la causa sul ruolo, e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, l'oggetto della disamina di questa Corte è costituito dall'esame dei successivi motivi d'appello e dal definitivo accertamento della rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
5.1 Nel prosieguo, deve essere rilevato che, nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 21.09.2023, la banca appellata aveva chiesto un'integrazione di c.t.u. volta ad un “ricalcolo del c/c n. 40455.07, con decorrenza 01.10.2003, data del primo estratto conto più remoto rinvenuto”, richiesta questa reiterata nelle note scritte depositate per l'udienza del 26.10.2023. Precisava di aver reperito, successivamente al deposito dei documenti offerti in comunicazione in virtù dell'ordine di esibizione del 07.11.2022, ulteriore documentazione e di averli trasmessi con pec del 12/05/2023 al c.t.u.. Il perito, nella relazione depositata, rappresentava di aver utilizzato “per l'espletamento del mandato […] esclusivamente la documentazione contabile ritualmente prodotta in giudizio dalla in data 26-01-2023, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 CP_6 c.p.c. disposto dal Collegio con ordinanza del 27.10.2022” (p. 5). Precisava che «In data 12/5/2023, il CTP della Banca dott. trasmetteva Per_1 nell'indirizzo di posta elettronica certificata del sottoscritto CTU, ulteriori estratti conto, del c/c n. 40455,07, dal 01.10.2003 al 31.12.2006, reperiti dalla Banca (movimenti capitale e staffe). La comunicazione risulta trasmessa per conoscenza, anche al legale della parte appellante, costituito in giudizio. Il CTP, dott. comunicava quanto segue: “in Per_1 ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto dal Giudice con ordinanza del 27.10.2022, si producono in tal modo giudizio, ulteriori documenti” e chiedeva, al CTU, di voler considerare detti estratti conto unitamente a quelli già depositati dalla con le CP_6 note di trattazione scritta del 26.01.2023 (che decorrono dal 01.01.2007), ai fini della risposta ai quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice”. In data 17/5/2023, l' Avv. Roberto Chiodo, nella qualità di procuratore dei Sig.ri + altri 3 in proprio e in qualità di Parte_1 Fideiussori della trasmetteva nell'indirizzo di Controparte_8 posta elettronica certificata del CTU, comunicazione in cui, dopo aver preso atto dell'invio della documentazione a mezzo pec del 12 maggio u.s. da parte dell'istituto di credito, eccepiva “l'irritualità nonché la tardività della stessa, per cui si chiede all'Ill.mo CTU, di non tenerne conto”» (p. 9). In merito a tale documentazione, il c.t.u. così argomentava: «rammenta quanto disposto dall'art. 198 c.p.c., comma 2, che recita testualmente: “il consulente può utilizzare documenti che non siano ritualmente prodotti in causa solo se le parti lo consentono” e ciò anche nell'ambito dell'esame contabile;
qualora se ne tenga conto in mancanza di consenso, la consulenza è nulla”. Il CTU, peraltro, richiama la disposizione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., che non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali. In proposito alla valutazione di atti e documenti non ritualmente prodotti in causa, si è espressa, peraltro, la giurisprudenza di legittimità in varie occasioni. Un orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che “il consulente tecnico d'ufficio possa tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti ex. Art 198 c.p.c. (ex Cass. 17/5/2015 n. 9201)”. Un'altra parte della giurisprudenza, al contrario, nel caso in cui si tratti di prova precostituita fondamentale, non 6
ammette la possibilità di acquisizione documentale neppure sul presupposto dell'accordo tra le parti, in tal senso l'Orientamento della Cassazione 12921 del 2015, in cui viene confermato chiaramente il principio secondo il quale “i CTU non possono acquisire dati o documenti che non facciano parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti”. (Cass. 26.09.2016, n.18770)». Riteneva, pertanto, «di non poter acquisire documenti dalle parti, che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. Si rileva, peraltro, che come previsto dall'art. 198 c.p.c., è pervenuto il dissenso del difensore di parte appellante Avv. Chiodo, il quale chiede espressamente “di non tenerne conto”. Nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, non essendovi il consenso unanime delle parti, il CTU ritiene che tali documenti, sono inutilizzabili. Tanto chiarito, si rimette, comunque, alla decisione dell'Organo Giudicante, la valutazione sull'utilizzabilità o meno della documentazione prodotta, per il caso in esame» (p. 10). Giudica questa Corte che correttamente il c.t.u. ha proceduto all'accertamento peritale sulla base della documentazione ritualmente depositata in atti, reputando inammissibile la documentazione inoltrata dalla banca al c.t.u. con pec del 12.05.2023, successivamente ed in aggiunta al deposito dei documenti prodotti in virtù dell'ordine di esibizione del 07.11.2022. Invero, Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 01.02.2022, n. 3086, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. Ai fini della corretta applicazione di detto principio, deve rilevarsi che l'art. 198 comma 2 c.p.c. richiede, per consentire l'esame di documenti e registri non prodotti in causa, il consenso di tutte le parti. Nella stessa sentenza citata, le SS.UU.- nell'affermare di non condividere l'orientamento secondo cui il c.t.u. può procedere all'esame di documenti non prodotti solo se attinenti a fatti accessori (e non anche in caso di fatti ed eccezioni principali) - hanno rilevato che «l'attività consulenziale sfugge per natura e per fini all'estensione del regime preclusivo imposto alle parti, per due ordini di ragioni. La prima è di ordine letterale e si risolve nel notare che l'art. 198 c.p.c., comma 2, allorché abilità il consulente con il consenso delle parti ad esaminare i documenti, ha cura di indicarli con la locuzione “non prodotti”, senza aggiungere alcuna ulteriore qualificazione in grado di orientarne in qualche modo l'interpretazione» (punto 31). Hanno aggiunto: “Giunti a questo punto le SS.UU. avvertono la speciale necessità di rimarcare - come raccomandazione di carattere generale e, di più, come condizione irrinunciabile per consentire al consulente l'esame di fatti, nei limiti visti, e documenti non oggetto di rituale deduzione delle parti - che nell'espletamento delle attività demandategli il consulente tecnico nominato dal giudice debba attenersi al più fedele e scrupoloso rispetto del principio del contraddittorio” (punto 33). Nel caso di specie, il consenso all'esame dei documenti “nuovi” è stato espressamente negato dagli appellanti. Inoltre, la documentazione successivamente rinvenuta e di cui la banca ha chiesto la disamina da parte del c.t.u. non risulta neppure prodotta agli atti di causa, avendo l'istituto di credito, nelle note scritte depositate per l'udienza del 21.09.2023, espressamente riservato il deposito telematico della stessa. La controversia va, dunque, decisa nel rispetto del contraddittorio e sulla base della documentazione ritualmente depositata e acquisita al processo. 7
6. Preliminarmente all'esame dei singoli motivi d'appello va esposto che, nella disamina delle censure e nella ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti, dovrà aversi riguardo al complessivo rapporto intercorso tra le parti, dato dal conto corrente ordinario n. 40455.07 e dal conto anticipi n. 39732707.52. All'uopo deve, infatti, constatarsi che il c.t.u., pur evidenziando la mancanza del contratto di accensione del conto anticipi (cfr. p. 9), ha posto in rilievo che «dall'esame dei movimenti contabili, registrati cronologicamente nel conto corrente ordinario n. 40455.07, tuttavia, si sono rintracciate e ricostruite le competenze originarie (interessi passivi per il correntista), relative al conto anticipi n. 39732707.52. Le competenze (interessi passivi) maturate e contabilizzate nel conto speciale anticipi, risultano confluiti mediante “giroconto” nel conto corrente ordinario n. 40455.07. Il conto corrente ordinario n. 40455.07 risulta, pertanto, gravato non solo delle proprie competenze - afferenti sempre agli interessi passivi, spese di conto e CMS - ma anche delle competenze maturate nel conto anticipi […]. Si sottolinea, pertanto, che i due conti correnti ordinario e il conto anticipi risultano essere collegati. Tra il conto anticipi e il conto corrente di Corrispondenza, ricorre un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi, che unica è l'operazione economica di finanziamento, ed unico è il rapporto creditizio» (p. 17). Tale considerazione è corretta e vanno, pertanto, recepite le relative conclusioni, atteso che nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia uno o più diversi conti transitori ad esso collegati, denominati frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine” o altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, come nel caso di specie, avvinti da nessi funzionali reciproci. In tale ipotesi, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_6 concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_6 al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in dare al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in avere, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_6 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). […] In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_6 al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del 8
c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale. Né occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale;
ed accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 7 agosto 2018, n. 20634; Cass. 12 gennaio 2018, n. 688; Cass. 22 settembre 2016, n.: 8585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17899; Cass. 22 marzo 2013, n. 7255; Cass. 27 marzo 2007, n. 7524). Ad essere collegati, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In tal modo, non occorre discorrere di collegamento negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata” (Cass. civ., Sez. I, ord. 05.05.2022, n. 14321). Correttamente, dunque, il c.t.u., nella ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti, ha avuto riguardo all'andamento complessivo del rapporto.
7. Deve rilevarsi, a questo punto, l'inammissibilità della domanda rassegnata dagli appellanti di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Invero, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e sino alla sua definizione (con sentenza n.1813/2012, depositata in data 14.11.2012), il conto corrente n. 40455.07 non risultava ancora chiuso. Esso, acceso nel 1997, è stato estinto il 15.05.2013. La domanda di ripetizione di indebito è inammissibile se il conto non è ancora chiuso, perché solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito: l'azione, quindi, non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali questi ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti di cui chiedere la restituzione. La Corte Suprema di Cassazione, in applicazione d tale principio, mutuato dalle S.U. 2448/2010, ha affermato che, dopo la cessazione di operatività del conto corrente, solo con la restituzione del saldo finale, si verifica un pagamento che, nella misura in cui è indebito, giustifica l'azione ex art. 2033 c.c., perché diversamente vi sarebbe solo un debito sostenuto come illegale (Cass. n. 798/2013). 9
Anche in pendenza del rapporto di c/c, tuttavia, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre un'azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere. Domande, queste, espressamente formulate dagli appellanti. Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione. L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Pendente il rapporto, infatti, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti indebitamente eseguiti. In definitiva, le due azioni (accertamento negativo e ripetizione d' indebito) condividono un nucleo comune di fatti, ma la sola azione di indebito esige la prova del pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha confermato siffatta conclusione: “Il correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 05.09.2018, n. 21646 che - in accoglimento del motivo di ricorso con cui il correntista lamentava, in sintesi, “che la Corte di merito abbia mancato di pronunciare sulla domanda di nullità della clausola contrattuale che regolava gli interessi anatocistici, reputando assorbente la circostanza per cui al momento dell'introduzione del giudizio il rapporto era ancora in corso e la domanda di ripetizione non poteva essere accolta” - ha ritenuto non condivisibile “la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione”). Deriva da quanto sopra che questa Corte, mentre deve rigettare la domanda di ripetizione di indebito, perché essendo il conto ancora in essere fino alla definizione del giudizio di primo grado, la banca non ha esatto dal correntista la restituzione del saldo finale ed il correntista non ha eseguito un pagamento indebito del quale domandare la restituzione, deve procedere alla disamina della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, in conseguenza delle contestazioni del correntista sulla legittimità delle appostazioni contabili operate dalla banca.
8. Ciò posto, deve rilevarsi la parziale fondatezza del motivo di gravame con cui è stata sostenuta l'illegittimità della previsione avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il contratto di conto corrente reca la data del 13.11.1997 ed è, dunque, antecedente all'adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In esso è stata espressamente pattuita la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e trimestrale per gli interessi a debito. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sent. 11.11.1999 n. 12507 (e successivamente ribadito da Cass., 04.05.2001, n. 6263, Cass., 04.11.2004, n. 21095, Cass., 08.05.2008, n. 11466; Cass., 22.03.2011, n. 6518, Cass. 12.03.2020, n. 7105), è nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e 10
non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle disp. prelim. al codice civile) e, come tale, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.. La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., ma non dell'intero rapporto, di talché, una volta affermata la nullità della clausola che contempla la capitalizzazione trimestrale, ne consegue che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole aventi ad oggetto capitalizzazioni con diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; in senso conforme Cass. 13/10/2017, n. 24153 e Cass. 7/9/2018, n. 21875). Tanto vale per la capitalizzazione applicata sino al 22.08.2000. Per il periodo successivo, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.L.vo 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass., 19.5.2020, n. 9140, Cass., 21.6.2021, n. 17634). Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 17288.17è stato stipulato in epoca antecedente all'indicata delibera ed è perdurato in epoca successiva. Il legislatore, attraverso la modifica dell'art. 120 del TUB, attuata con l'entrata in vigore del D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, all'art. 25, comma 2, ha previsto, a cura del CICR, l'attuazione delle modalità e dei criteri per l'anatocismo bancario, disponendo che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Per i contratti anteriori è stato previsto un duplice criterio di adeguamento, disponendo che:
- “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (art. 7 comma 2).
- “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” (art. 7 comma 3). La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la condizione contrattuale della pari periodicità della capitalizzazione di interessi a debito e a credito debba sempre considerarsi peggiorativa della precedente intesa (quale quella concretamente applicata), in quanto prima della deliberazione CICR non era prevista alcuna valida clausola di capitalizzazione degli interessi a debito, essendo l'anatocismo praticato affetto da nullità. È stato, infatti, affermato (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 21.10.2019 n. 26769 e Cass. civ. sez. I, ord. 21.10.2019, n. 26779) che l'introduzione della clausola anatocistica comporti un peggioramento delle condizioni contrattuali in danno del cliente, in quanto il raffronto non va operato tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi, ma tra 11
capitalizzazione e assenza di capitalizzazione, con conseguente necessità di espressa approvazione da parte della clientela. A tal fine, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dalla Delib. CICR, art. 7, comma 2 teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa e nuova pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib.” (Cass. civ., Sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35104), non essendo, pertanto, sufficiente la mera pubblicazione dell'adeguamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La ha provato che nel prosieguo del rapporto, per il periodo successivo al 2000 CP_6
e, nello specifico, con decorrenza dal 22.08.2000, è stata espressamente convenuta una capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tanto si evince dal documento denominato “appendice al contratto di c/c n. 40455,07”, Orga sottoscritta dalla . Con essa, la società correntista dava atto ed accettava “incondizionatamente che il testo dell'art. 7 di dette norme sia interamente sostituito dal seguente, ferma il resto: art. 7
– 1. Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio del contratto di conto corrente (n.d.e. capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a credito che per quelli a debito) […] 2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità
[…]”. Nel caso di specie, dunque, la pattuizione intercorsa tra le parti in data 22.08.2000, espressamente ha previsto che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale. La disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui alla delibera CICR. In virtù delle superiori considerazioni deve dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista sino al 22.08.2000 e la validità della clausola per il periodo successivo.
9. Anche il motivo di gravame concernente l'illegittima applicazione della c.m.s. è fondato. Relativamente a detta clausola, occorre premettere che essa costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006). La causa giustificativa della c.m.s. si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente. 12
La questione della legittimità sotto il profilo causale della c.m.s., invero, deve ormai ritenersi superata alla luce degli interventi operati dal legislatore in materia e, in particolare, dalla L. 2/2009 (di conversione del D.L. 185/2008) e 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis TUB, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 870/2006), la quale ha definito la c.m.s. come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”. La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, dal controllo - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo. Invero, sul punto la Suprema Corte ha affermato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2022, n. 19825). Nel caso di specie, la c.m.s., sebbene espressamente pattuita dalle parti, non risulta determinabile attesa la mancata indicazione della relativa modalità di calcolo e di quantificazione. Sia nel contratto del 13.11.1997 che in quello del 22.08.2000, è indicata solo la aliquota della c.m.s. (nella misura, rispettivamente, di 0,1250% e di 0,2500%). Lo stesso c.t.u. ha precisato che “Nelle condizioni economiche è specificata la misura dell'aliquota percentuale applicata, senza specificare le modalità di calcolo e la periodicità, rendendo tale onere di difficile interpretazione iniziale” (p. 16). Per tale ragione deve dichiararsi la nullità della clausola che prevede la c.m.s. per indeterminatezza dell'oggetto.
10. Il motivo di gravame relativo all'illegittimità del tasso d'interesse pattuito ed applicato dalla banca, in quanto determinato tramite rinvio ai c.d. usi piazza, è infondato. Risulta dall'esame dei documenti contrattuali che sia il tasso creditore che quello debitore sono stati pattuiti con indicazione numerico-percentuale. Si ha, per il contratto del 13.11.1997:
- tasso a credito dec. 13.11.1997 tasso 3,000%;
- tasso a debito dec. 13.11.1997 tasso 11,250% per sconf. se autorizz. tasso 9,250% su fido. Parimenti, per il contratto del 22.08.2000:
- tasso a credito dec. 31.12.98 TAN 0,125% TAE 0,125%;
- tasso a debito dec.
8.06.00 TAN 11,250% TAE 11,733% per sconf. se autorizz. TAE 9,125% TAE 9,442% fido. Va, tuttavia, precisato, che il c.t.u., in adempimento alla prescrizione di cui al quesito 1.a dell'ordinanza del 06.02.2023, ha computato, per quanto attiene agli interessi debitori, il tasso di interesse applicato dalla nel corso del rapporto bancario (p. 13) in quanto “i CP_6 tassi delle condizioni contrattuali, sono più alti rispetto a quelli previsti negli estratti conti. Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del computo della sorte capitale, i tassi 13
convenzionali effettivamente praticati dalla sono più favorevoli per il correntista” (p. CP_6 14). Diversamente, per quanto attiene agli interessi creditori, il c.t.u. ha computato gli interessi convenzionali in quanto “le condizioni contrattuali che prevedono un Tan pari al 0,125%, sono più favorevoli per il correntista rispetto ai tassi convenzionali effettivamente praticati dalla Banca” (p. 14).
11. Quanto alla censura afferente all'illegittimo esercizio dello jus variandi, deve rilevarsene la genericità, non avendo gli appellanti allegato e individuato specificamente le presunte modifiche sfavorevoli delle condizioni applicate al rapporto. Per completezza, va dato atto che la possibilità per l'istituto di credito di apportare modifiche unilateralmente alle condizioni contrattuali è stata espressamente prevista nel contratto di conto corrente (art. 16), conformemente alla disposizione di cui all'art. 118 TUB, che sancisce il perfezionamento dell'accordo modificativo nel momento in cui il cliente, ricevuta la comunicazione della Banca delle nuove condizioni contrattuali, non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione del nuovo regolamento negoziale. Come espressamente indicato dall'art. 118 comma 2 TUB, quindi, il mancato recesso del cliente comporta l'approvazione della modifica e l'accettazione della stessa, secondo un iter speciale di formazione - modificazione del contratto, disciplinato dal legislatore.
12. Prima di procedere all'esame delle conclusioni della c.t.u., appare opportuno rilevare che la banca, per il tramite del proprio c.t.p., ha censurato l'elaborato peritale nella parte in cui il c.t.u. ha applicato (conformemente ai quesiti posti), il saldo zero per il rapporto di conto corrente ordinario. A tali osservazioni il c.t.u. ha replicato, ponendo in evidenza «che la documentazione prodotta dalla in giudizio, all'udienza del 26/01/2023, è costituita solo dagli estratti di CP_6 conto corrente n. 40455.07, dal 01/01/2007 al 15/05/2013. La documentazione non risulta integrale, atteso che, il rapporto n. 40455.07, è stato acceso nel 1997 ed è stato estinto il 15/5/2013. Rilevato che, il primo saldo utile disponibile, al 31/12/2006, reca un saldo dare, negativo per il correntista pari a - 399.102,68, per le verifiche demandate dal Giudicate, si è applicato nella fattispecie in esame, in esecuzione del quesito 2 sub b, il metodo c.d. analitico, partendo dal “saldo zero”» (p. 31). Il metodo di calcolo applicato dal c.t.u. è conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Invero, sebbene nel caso di specie fosse onere degli appellanti, in ragione del principio di cui all'art. 2697 c.c., provare le pretese azionate in giudizio, in virtù dell'ordine di esibizione documentale disposto a carico della banca ex art. 210 c.p.c., era onere di quest'ultima produrre i documenti contabili di cui l'attore non aveva potuto conseguire in altro modo la disponibilità. Era, dunque, onere della banca dimostrare l'esattezza del dato di partenza, sul quale erano state operate le successive contabilizzazioni, producendo tutti gli estratti conto onde ricostruire il rapporto fin dall'inizio. In mancanza degli estratti conto iniziali, poiché non potendo essere accertato se vi sano state o meno appostazioni contabili illegittime (per illegittima capitalizzazione trimestrale, c.m.s., etc.), diviene necessario depurare il saldo recato dal primo della serie continua degli estratti conto da tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero (cfr. Cass. civ. n. 23852/2020, secondo cui la mancata produzione degli estratti conto iniziali assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione di dare-avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non sia influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato). 14
Il ricalcolo dei rapporti di dare/avere partendo dal c.d. saldo zero rispetto alla debitoria recata dal primo saldo utile disponibile, recante la data del 31/12/2006, impedisce di poter prendere compiuta cognizione della questione, dedotta dall'appellata, del diverso termine di prescrizione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, poiché dovendo il calcolo essere operato a partire dal saldo zero a decorrere dal 31.12.2006, ove vi fossero state rimesse solutorie - il cui termine decennale di prescrizione decorre dalla data della singola rimessa e non dalla data di chiusura del conto - il decennio non era decorso alla data della domanda giudiziale, proposta con citazione notificata 13.05.2010.
13. Procedendo all'esame delle risultanze di cui alla c.t.u., deve rilevarsi che il perito ha formulato quattro differenti ipotesi e la Corte ritiene di dover recepire quella indicata con la lettera B2 (cfr. p. 28 e ss., all.3) in applicazione dei principi di diritto in precedenza esposti. In detta ipotesi sono stati utilizzati i seguenti criteri: saldo zero;
eliminazione anatocismo interessi conto anticipi e ordinario sino al 22.08.2000; capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
c.m.s. su massima scopertura del trimestre;
interessi provenienti dal conto anticipi imputati trimestrale come calcolati da tasso CP_6 convenzionale praticato dalla Banca. In ragione delle considerazioni di cui al punto 9, va tuttavia detratto dal calcolo offerto dal c.t.u. l'importo di € 14.360,83, dallo stesso indicato a titolo di “Commissioni di massimo scoperto pagati dal correntista ricalcolati (dal 01/1/2007 al 30/06/2009) su max scopertura annuale tasso 1,250% calcolo annuale” (tabella p. 29). Pertanto, il saldo debitore alla data del 15.05.2013 viene rideterminato in € 4.108,68 a debito del correntista.
14. Completato l'esame dei motivi di impugnazione, deve procedersi alla regolamentazione delle spese di giudizio, ivi incluse quelle di primo grado, atteso che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, sussiste il potere del giudice d'appello di procedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/1/2023, n. 2697). All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, rigettate le domande degli attori- odierni appellanti, aveva condannato questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore dell'istituto di credito, delle spese di lite, liquidate in € 1.825,00, oltre percentuale, determinata in via equitativa, nella misura del 5% sul compenso complessivo, a titolo di spese presunte, IVA e C.P.A.. L'esito del giudizio d'appello, diversamente, ha comportato la parziale reciproca soccombenza delle parti, con esito prevalentemente vittorioso per gli attori/appellanti. Si è registrato, invero, l'accoglimento preponderante delle domande proposte dal correntista e dai fideiussori (ordine ex art. 210 c.p.c., annullamento delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 22.08.2000 e della c.m.s., ricalcolo del saldo debitore, con rideterminazione nella minor misura di € 4.108,68 a debito del correntista), che determina la compensazione fra le parti delle spese di lite, per ciascun grado di giudizio, nella misura di 1/3 e la condanna della prevalentemente CP_6 soccombente, alla rifusione della restante quota di 2/3 in favore della controparte costituita. Avuto riguardo al criterio del decisum (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9237), deriva che lo scaglione del valore della lite è quello ricompreso da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e, in relazione ad esso, deve procedersi ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Per conseguenza sulle spese di lite deve così provvedersi:
- dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi € 2.900,00, di cui € 348,00 per spese ed € 2.552,00 15
per onorario, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge – e condanna Controparte_6 al pagamento in favore dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di , , , , in proprio e Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga nella qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3;
- dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 3.598,00, di cui € 683,00 per spese ed € 2.915,00 per onorario, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge – e condanna Controparte_6 al pagamento - in favore dell'Avv. Roberto Chiodo, difensore distrattario che ne ha
[...] fatto richiesta, di , , , , in proprio Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga e nella qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. Nulla per le spese nei confronti della in quanto Controparte_7 contumace. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con decreto del 08.09.2023, vanno definitivamente poste a carico della parte appellante nella misura di 1/3 ed a carico della nella misura di 2/3. Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , , in Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga proprio e nella qualità di fideiussori della e di eredi di e Parte_3 Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nonché di in Controparte_7 persona del Curatore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1813/2012, depositata il 14.11.2012, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 40455.07 e di conto anticipi n. 39732707.52, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 22.08.2000 e della clausola avente ad oggeto la .. Org_2
2. Dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 40455.07 e di conto anticipi n. 39732707.52, che il saldo debitore alla data del 15.05.2013 è pari ad € 4.108,68 a debito del correntista.
3. Rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli attori/appellanti.
4. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi € 2.900,00, di cui € 348,00 per spese ed
€ 2.552,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna al pagamento, in favore Controparte_6 dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di
[...]
, , , in proprio e nella Pt_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. 5. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 3.598,00, di cui € 683,00 per spese ed € 2.915 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna al pagamento, in favore Controparte_6 dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di Pt_2 16
, , , in proprio e nella Pt_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. 6. Nulla per le spese di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
, appellata contumace. CP_7 7. Pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con decreto del 08.09.2023, a carico della parte appellante nella misura di 1/3 ed a carico della nella misura Controparte_6 di 2/3. Reggio Calabria 31 gennaio 2024. La cons. est. La Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti dott.ssa Patrizia Morabito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott.ssa Federica Rende Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95/2013 R.G., promosso DA
, CF , in proprio e quale fideiussore della Parte_1 C.F._1 Orga
, nonché erede dei fideiussori e , , CF Parte_2 Parte_3 CP_1 Orga
, quale fideiussore della ed erede dei fideiussori e C.F._2 Parte_2
, nonché quale socio accomandatario della Parte_3 Controparte_2
già , CF , quale fideiussore della
[...] CP_3 CP_4 C.F._3 Orga
ed erede dei fideiussori e , , Parte_2 Parte_3 Controparte_5 Orga CF quale fideiussore della ed erede dei fideiussori C.F._4 Parte_2 e , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, al Viale Aldo Moro n. 54B, Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Luca Gelonese, CF pec C.F._5
che li rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, all'Avv. Roberto Chiodo, CF , pec C.F._6
in forza di procura a margine del ricorso in riassunzione Email_2 attori in riassunzione – appellanti CONTRO con sede in , alla piazza Controparte_6 CP_6
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso CP_6 P.IVA_1 numero di codice fiscale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Giudecca n.1B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Toscano, CF pec C.F._7
che la rappresenta e difende in forza di procura in Email_3 calce all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria convenuta in riassunzione-appellata E in persona del Controparte_7
Curatore pro tempore
convenuta in riassunzione contumace
avente ad oggetto: contratti bancari.
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza già fissata per il 26 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, nelle note scritte ritualmente depositate, precisavano le conclusioni riportandosi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 13.05.2010, la Parte_4 ed i sigg. , , , , in proprio e
[...] Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga nella qualità di fideiussori della e di eredi di e , Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Controparte_6 Orga
esponendo che la era titolare di un contratto di conto corrente bancario
[...] avente n. 40455.07, nonché n. 372550807 quale finanziamento TFR triennale e di un conto anticipi n. 39732707.52 e che, a garanzia delle obbligazioni stipulate dalla società nei confronti dell'istituto di credito, era stata prestata fideiussione da , Parte_1 [...]
, , , nonché da e , dei CP_1 CP_4 Controparte_5 Parte_3 Parte_2 quali essi attori erano eredi. Deducevano che, nel corso degli anzidetti rapporti bancari, l'istituto di credito aveva Orga indebitamente calcolato ed addebitato alla interessi moratori passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, imputando alla medesima scadenza semestrale le spese di chiusura conto e gli oneri accessori. Aveva applicato, altresì, commissioni di massimo scoperto non contrattualmente pattuite e tassi d'interesse in misura superiore a quella legale, modificando unilateralmente le condizioni contrattuali. Chiedevano, pertanto, “in via istruttoria: 1) Ordinare all'istituto di credito l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc della copia autentica del contratto di conto corrente con apertura di credito, del conto anticipi, del finanziamento TFR triennale e dei contratti fideiussione nonché copia autentica degli estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi;
2) Ammettere CTU contabile volta ad accertare l'avvenuta capitalizzazione trimestrale delle C.M.S., delle spese di chiusura conto e degli oneri accessori, l'eventuale superamento del tasso di soglia usurario determinando il saldo effettivo del conto corrente per cui è causa;
Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi addebitati all'attrice, l'illegittimità e la nullità della clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, la nullità dell'addebito in danno dell'attrice di eventuali interessi ultra legali, l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale nonché della determinazione degli interessi per relationem con rinvio agli usi e conseguentemente accertare e dichiarare il saldo effettivo, ordinando alla la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi legali Parte_5 dalla notifica dell'atto di citazione e sino al di dell'effettivo soddisfo”.
1.1 Si costituiva la eccependo, Controparte_6 Orga preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla , nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le richieste formulate dagli attori perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto. Si opponeva al chiesto ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. ed all'ammissione di c.t.u.
2. Con sentenza n.1813/2012, depositata in data 14.11.2012, il Tribunale di Reggio Calabria così definitivamente statuiva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida 3
come segue: € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 275,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.825,00. A quanto indicato va aggiunta una percentuale, determinata in via equitativa nella misura del 5% sul compenso complessivo, a titolo di spese presunte, oltre IVA, cpa. Nulla è dovuto a titolo di spese documentate”. Il Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori per difetto di prova, atteso che questi non avevano prodotto in giudizio i documenti essenziali a sostegno delle richieste e sulle quali, peraltro, avrebbe dovuto essere espletata la chiesta indagine peritale. Richiamava, confermandola, l'ordinanza depositata il 16.12.2011, con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
3. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , , Parte_1 CP_1 Orga
, , in proprio e nella qualità di fideiussori della e di eredi CP_4 Controparte_5 di e , i quali articolavano i seguenti motivi di impugnazione: Parte_3 Parte_2
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché dell'art. 210 cpc e dell'art.119 D.lgs 385/93”. Lamentavano l'errata valutazione da parte del Tribunale dell'onere probatorio gravante sulle parti e relativo alla sussistenza del rapporto di conto corrente ed all'accertamento del credito restitutorio. Rappresentavano che agli atti erano state allegate le copie di taluni estratti conto, dai quali era già desumibile l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, nonché l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale. Il Tribunale, quindi, aveva errato nel rigettare sia la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. che l'istanza di c.t.u. contabile.
2. “Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario”. Gli appellanti riproponevano le doglianze sollevate in primo grado in ordine alla violazione del divieto di anatocismo ed al superamento del tasso soglia.
3. “Illegittimità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca”. Deducevano che la prescrizione invocata dalla non andava applicata all'azione CP_6 proposta, volta alla condanna dell'istituto bancario alla restituzione d'indebito.
4. “Illegittimità dell'anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente”. Ritenevano vietato l'anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente, costituendo una ricezione indebita da parte dell'Istituto di credito, il quale era tenuto alla relativa restituzione.
5. “Illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale”. Sostenevano l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. in aggiunta agli interessi passivi, calcolata in percentuale sulla somma concretamente utilizzata dal cliente nel periodo di liquidazione degli interessi, sostanziandosi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.
6. “Illegittimità della determinazione della misura degli interessi mediante il rinvio agli usi su piazza”. Lamentavano la nullità della clausola che applicava tassi variabili, diversi da quelli pattuiti, seguendo asseritamente l'andamento periodico dei tassi “su piazza”, nell'erroneo convincimento che potessero configurare un legittimo uso normativo.
7. “Illegittimità della clausola delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali”. Ribadivano il carattere vessatorio delle dette clausole e ne deducevano la nullità.
8. “Illegittimità del contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale con aumento del tasso di interesse superiore a quello pattuito”. 4
Eccepivano che il piano di ammortamento degli interessi era stato predisposto in modo tale da aumentare di molto il tasso effettivo risultando diverso e superiore a quello pattuito.
3.1 Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_6 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, sia per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccependo l'inammissibilità della proposta azione di ripetizione di indebito, per insussistenza di alcun pagamento, richiamando di aver eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito.
3.2 A seguito dell'interruzione dichiarata all'udienza del 26.09.2013 per l'intervenuto fallimento della società il giudizio veniva riassunto, con ricorso depositato in data CP_7 25.11.2013, da , , e , nelle Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 rispettive qualità.
3.3 Con ordinanza pubblicata in data 04.07.2022, veniva dichiarata la contumacia della
Controparte_7
4. Con sentenza n. 906/2022, pubblicata in data 07.11.2022, questa Corte, non definitivamente pronunciando, così statuiva: “1. In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16.12.2011 e accoglie la richiesta formulata dagli appellanti di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
2. Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Spese al definitivo”. Rigettava, anzitutto, la richiesta di declaratoria del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c. Riteneva fondato il primo motivo dell'appello atteso che - in ragione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 11004/2006; sez. I, n. 24051/2019; sez. I, n. 11554/2017, sez. VI, n. 3875/2019; sez. III, n. 24181/2020; sez. I, n.14872/2022) - la motivazione resa dal Tribunale in punto di rigetto del chiesto ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non era satisfattiva. Il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che gli appellanti avevano adempiuto al proprio onere probatorio, prima con la richiesta stragiudiziale di ottenere la documentazione bancaria, inoltrata pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione, e in giudizio, con la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Gli appellanti avevano altresì depositato alcuni estratti conto relativi agli anni 2007 e 2008, unitamente al documento di sintesi al 31.10.2008, e la missiva-comunicazione fidi del 19.11.1997, dando prova dell'esistenza dei rapporti bancari e di alcune specifiche relative agli estratti conto del 2008-2009. Inoltre, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avevano depositato la lettera raccomandata dell'11.05.2010, con la quale avevano chiesto alla banca tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorrenti tra le parti, non limitandola agli estratti conto.
4.1 Con separata ordinanza emessa in pari data, previa rimessione della causa sul ruolo, la Corte ordinava, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a di CP_6 Controparte_6 esibire in giudizio tutti i contratti per cui è causa e tutti gli estratti conto relativi a tali rapporti.
4.2 Con successiva ordinanza pubblicata in data 06.02.2023, la Corte disponeva l'espletamento di c.t.u. contabile. 5
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. A seguito della sentenza non definitiva n. 906/2022, pubblicata in data 07.11.2022, con cui la Corte ha accolto il primo motivo d'appello, rimettendo la causa sul ruolo, e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, l'oggetto della disamina di questa Corte è costituito dall'esame dei successivi motivi d'appello e dal definitivo accertamento della rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
5.1 Nel prosieguo, deve essere rilevato che, nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 21.09.2023, la banca appellata aveva chiesto un'integrazione di c.t.u. volta ad un “ricalcolo del c/c n. 40455.07, con decorrenza 01.10.2003, data del primo estratto conto più remoto rinvenuto”, richiesta questa reiterata nelle note scritte depositate per l'udienza del 26.10.2023. Precisava di aver reperito, successivamente al deposito dei documenti offerti in comunicazione in virtù dell'ordine di esibizione del 07.11.2022, ulteriore documentazione e di averli trasmessi con pec del 12/05/2023 al c.t.u.. Il perito, nella relazione depositata, rappresentava di aver utilizzato “per l'espletamento del mandato […] esclusivamente la documentazione contabile ritualmente prodotta in giudizio dalla in data 26-01-2023, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 CP_6 c.p.c. disposto dal Collegio con ordinanza del 27.10.2022” (p. 5). Precisava che «In data 12/5/2023, il CTP della Banca dott. trasmetteva Per_1 nell'indirizzo di posta elettronica certificata del sottoscritto CTU, ulteriori estratti conto, del c/c n. 40455,07, dal 01.10.2003 al 31.12.2006, reperiti dalla Banca (movimenti capitale e staffe). La comunicazione risulta trasmessa per conoscenza, anche al legale della parte appellante, costituito in giudizio. Il CTP, dott. comunicava quanto segue: “in Per_1 ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto dal Giudice con ordinanza del 27.10.2022, si producono in tal modo giudizio, ulteriori documenti” e chiedeva, al CTU, di voler considerare detti estratti conto unitamente a quelli già depositati dalla con le CP_6 note di trattazione scritta del 26.01.2023 (che decorrono dal 01.01.2007), ai fini della risposta ai quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice”. In data 17/5/2023, l' Avv. Roberto Chiodo, nella qualità di procuratore dei Sig.ri + altri 3 in proprio e in qualità di Parte_1 Fideiussori della trasmetteva nell'indirizzo di Controparte_8 posta elettronica certificata del CTU, comunicazione in cui, dopo aver preso atto dell'invio della documentazione a mezzo pec del 12 maggio u.s. da parte dell'istituto di credito, eccepiva “l'irritualità nonché la tardività della stessa, per cui si chiede all'Ill.mo CTU, di non tenerne conto”» (p. 9). In merito a tale documentazione, il c.t.u. così argomentava: «rammenta quanto disposto dall'art. 198 c.p.c., comma 2, che recita testualmente: “il consulente può utilizzare documenti che non siano ritualmente prodotti in causa solo se le parti lo consentono” e ciò anche nell'ambito dell'esame contabile;
qualora se ne tenga conto in mancanza di consenso, la consulenza è nulla”. Il CTU, peraltro, richiama la disposizione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., che non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali. In proposito alla valutazione di atti e documenti non ritualmente prodotti in causa, si è espressa, peraltro, la giurisprudenza di legittimità in varie occasioni. Un orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che “il consulente tecnico d'ufficio possa tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti ex. Art 198 c.p.c. (ex Cass. 17/5/2015 n. 9201)”. Un'altra parte della giurisprudenza, al contrario, nel caso in cui si tratti di prova precostituita fondamentale, non 6
ammette la possibilità di acquisizione documentale neppure sul presupposto dell'accordo tra le parti, in tal senso l'Orientamento della Cassazione 12921 del 2015, in cui viene confermato chiaramente il principio secondo il quale “i CTU non possono acquisire dati o documenti che non facciano parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti”. (Cass. 26.09.2016, n.18770)». Riteneva, pertanto, «di non poter acquisire documenti dalle parti, che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. Si rileva, peraltro, che come previsto dall'art. 198 c.p.c., è pervenuto il dissenso del difensore di parte appellante Avv. Chiodo, il quale chiede espressamente “di non tenerne conto”. Nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, non essendovi il consenso unanime delle parti, il CTU ritiene che tali documenti, sono inutilizzabili. Tanto chiarito, si rimette, comunque, alla decisione dell'Organo Giudicante, la valutazione sull'utilizzabilità o meno della documentazione prodotta, per il caso in esame» (p. 10). Giudica questa Corte che correttamente il c.t.u. ha proceduto all'accertamento peritale sulla base della documentazione ritualmente depositata in atti, reputando inammissibile la documentazione inoltrata dalla banca al c.t.u. con pec del 12.05.2023, successivamente ed in aggiunta al deposito dei documenti prodotti in virtù dell'ordine di esibizione del 07.11.2022. Invero, Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 01.02.2022, n. 3086, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. Ai fini della corretta applicazione di detto principio, deve rilevarsi che l'art. 198 comma 2 c.p.c. richiede, per consentire l'esame di documenti e registri non prodotti in causa, il consenso di tutte le parti. Nella stessa sentenza citata, le SS.UU.- nell'affermare di non condividere l'orientamento secondo cui il c.t.u. può procedere all'esame di documenti non prodotti solo se attinenti a fatti accessori (e non anche in caso di fatti ed eccezioni principali) - hanno rilevato che «l'attività consulenziale sfugge per natura e per fini all'estensione del regime preclusivo imposto alle parti, per due ordini di ragioni. La prima è di ordine letterale e si risolve nel notare che l'art. 198 c.p.c., comma 2, allorché abilità il consulente con il consenso delle parti ad esaminare i documenti, ha cura di indicarli con la locuzione “non prodotti”, senza aggiungere alcuna ulteriore qualificazione in grado di orientarne in qualche modo l'interpretazione» (punto 31). Hanno aggiunto: “Giunti a questo punto le SS.UU. avvertono la speciale necessità di rimarcare - come raccomandazione di carattere generale e, di più, come condizione irrinunciabile per consentire al consulente l'esame di fatti, nei limiti visti, e documenti non oggetto di rituale deduzione delle parti - che nell'espletamento delle attività demandategli il consulente tecnico nominato dal giudice debba attenersi al più fedele e scrupoloso rispetto del principio del contraddittorio” (punto 33). Nel caso di specie, il consenso all'esame dei documenti “nuovi” è stato espressamente negato dagli appellanti. Inoltre, la documentazione successivamente rinvenuta e di cui la banca ha chiesto la disamina da parte del c.t.u. non risulta neppure prodotta agli atti di causa, avendo l'istituto di credito, nelle note scritte depositate per l'udienza del 21.09.2023, espressamente riservato il deposito telematico della stessa. La controversia va, dunque, decisa nel rispetto del contraddittorio e sulla base della documentazione ritualmente depositata e acquisita al processo. 7
6. Preliminarmente all'esame dei singoli motivi d'appello va esposto che, nella disamina delle censure e nella ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti, dovrà aversi riguardo al complessivo rapporto intercorso tra le parti, dato dal conto corrente ordinario n. 40455.07 e dal conto anticipi n. 39732707.52. All'uopo deve, infatti, constatarsi che il c.t.u., pur evidenziando la mancanza del contratto di accensione del conto anticipi (cfr. p. 9), ha posto in rilievo che «dall'esame dei movimenti contabili, registrati cronologicamente nel conto corrente ordinario n. 40455.07, tuttavia, si sono rintracciate e ricostruite le competenze originarie (interessi passivi per il correntista), relative al conto anticipi n. 39732707.52. Le competenze (interessi passivi) maturate e contabilizzate nel conto speciale anticipi, risultano confluiti mediante “giroconto” nel conto corrente ordinario n. 40455.07. Il conto corrente ordinario n. 40455.07 risulta, pertanto, gravato non solo delle proprie competenze - afferenti sempre agli interessi passivi, spese di conto e CMS - ma anche delle competenze maturate nel conto anticipi […]. Si sottolinea, pertanto, che i due conti correnti ordinario e il conto anticipi risultano essere collegati. Tra il conto anticipi e il conto corrente di Corrispondenza, ricorre un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi, che unica è l'operazione economica di finanziamento, ed unico è il rapporto creditizio» (p. 17). Tale considerazione è corretta e vanno, pertanto, recepite le relative conclusioni, atteso che nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia uno o più diversi conti transitori ad esso collegati, denominati frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine” o altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, come nel caso di specie, avvinti da nessi funzionali reciproci. In tale ipotesi, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_6 concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_6 al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in dare al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in avere, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_6 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). […] In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_6 al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del 8
c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale. Né occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale;
ed accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 7 agosto 2018, n. 20634; Cass. 12 gennaio 2018, n. 688; Cass. 22 settembre 2016, n.: 8585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17899; Cass. 22 marzo 2013, n. 7255; Cass. 27 marzo 2007, n. 7524). Ad essere collegati, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In tal modo, non occorre discorrere di collegamento negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata” (Cass. civ., Sez. I, ord. 05.05.2022, n. 14321). Correttamente, dunque, il c.t.u., nella ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti, ha avuto riguardo all'andamento complessivo del rapporto.
7. Deve rilevarsi, a questo punto, l'inammissibilità della domanda rassegnata dagli appellanti di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Invero, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e sino alla sua definizione (con sentenza n.1813/2012, depositata in data 14.11.2012), il conto corrente n. 40455.07 non risultava ancora chiuso. Esso, acceso nel 1997, è stato estinto il 15.05.2013. La domanda di ripetizione di indebito è inammissibile se il conto non è ancora chiuso, perché solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito: l'azione, quindi, non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali questi ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti di cui chiedere la restituzione. La Corte Suprema di Cassazione, in applicazione d tale principio, mutuato dalle S.U. 2448/2010, ha affermato che, dopo la cessazione di operatività del conto corrente, solo con la restituzione del saldo finale, si verifica un pagamento che, nella misura in cui è indebito, giustifica l'azione ex art. 2033 c.c., perché diversamente vi sarebbe solo un debito sostenuto come illegale (Cass. n. 798/2013). 9
Anche in pendenza del rapporto di c/c, tuttavia, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre un'azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere. Domande, queste, espressamente formulate dagli appellanti. Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione. L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Pendente il rapporto, infatti, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti indebitamente eseguiti. In definitiva, le due azioni (accertamento negativo e ripetizione d' indebito) condividono un nucleo comune di fatti, ma la sola azione di indebito esige la prova del pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha confermato siffatta conclusione: “Il correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 05.09.2018, n. 21646 che - in accoglimento del motivo di ricorso con cui il correntista lamentava, in sintesi, “che la Corte di merito abbia mancato di pronunciare sulla domanda di nullità della clausola contrattuale che regolava gli interessi anatocistici, reputando assorbente la circostanza per cui al momento dell'introduzione del giudizio il rapporto era ancora in corso e la domanda di ripetizione non poteva essere accolta” - ha ritenuto non condivisibile “la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione”). Deriva da quanto sopra che questa Corte, mentre deve rigettare la domanda di ripetizione di indebito, perché essendo il conto ancora in essere fino alla definizione del giudizio di primo grado, la banca non ha esatto dal correntista la restituzione del saldo finale ed il correntista non ha eseguito un pagamento indebito del quale domandare la restituzione, deve procedere alla disamina della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, in conseguenza delle contestazioni del correntista sulla legittimità delle appostazioni contabili operate dalla banca.
8. Ciò posto, deve rilevarsi la parziale fondatezza del motivo di gravame con cui è stata sostenuta l'illegittimità della previsione avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il contratto di conto corrente reca la data del 13.11.1997 ed è, dunque, antecedente all'adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In esso è stata espressamente pattuita la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e trimestrale per gli interessi a debito. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sent. 11.11.1999 n. 12507 (e successivamente ribadito da Cass., 04.05.2001, n. 6263, Cass., 04.11.2004, n. 21095, Cass., 08.05.2008, n. 11466; Cass., 22.03.2011, n. 6518, Cass. 12.03.2020, n. 7105), è nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e 10
non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle disp. prelim. al codice civile) e, come tale, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.. La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., ma non dell'intero rapporto, di talché, una volta affermata la nullità della clausola che contempla la capitalizzazione trimestrale, ne consegue che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole aventi ad oggetto capitalizzazioni con diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; in senso conforme Cass. 13/10/2017, n. 24153 e Cass. 7/9/2018, n. 21875). Tanto vale per la capitalizzazione applicata sino al 22.08.2000. Per il periodo successivo, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.L.vo 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass., 19.5.2020, n. 9140, Cass., 21.6.2021, n. 17634). Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 17288.17è stato stipulato in epoca antecedente all'indicata delibera ed è perdurato in epoca successiva. Il legislatore, attraverso la modifica dell'art. 120 del TUB, attuata con l'entrata in vigore del D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, all'art. 25, comma 2, ha previsto, a cura del CICR, l'attuazione delle modalità e dei criteri per l'anatocismo bancario, disponendo che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Per i contratti anteriori è stato previsto un duplice criterio di adeguamento, disponendo che:
- “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (art. 7 comma 2).
- “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” (art. 7 comma 3). La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la condizione contrattuale della pari periodicità della capitalizzazione di interessi a debito e a credito debba sempre considerarsi peggiorativa della precedente intesa (quale quella concretamente applicata), in quanto prima della deliberazione CICR non era prevista alcuna valida clausola di capitalizzazione degli interessi a debito, essendo l'anatocismo praticato affetto da nullità. È stato, infatti, affermato (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 21.10.2019 n. 26769 e Cass. civ. sez. I, ord. 21.10.2019, n. 26779) che l'introduzione della clausola anatocistica comporti un peggioramento delle condizioni contrattuali in danno del cliente, in quanto il raffronto non va operato tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi, ma tra 11
capitalizzazione e assenza di capitalizzazione, con conseguente necessità di espressa approvazione da parte della clientela. A tal fine, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dalla Delib. CICR, art. 7, comma 2 teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa e nuova pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib.” (Cass. civ., Sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35104), non essendo, pertanto, sufficiente la mera pubblicazione dell'adeguamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La ha provato che nel prosieguo del rapporto, per il periodo successivo al 2000 CP_6
e, nello specifico, con decorrenza dal 22.08.2000, è stata espressamente convenuta una capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tanto si evince dal documento denominato “appendice al contratto di c/c n. 40455,07”, Orga sottoscritta dalla . Con essa, la società correntista dava atto ed accettava “incondizionatamente che il testo dell'art. 7 di dette norme sia interamente sostituito dal seguente, ferma il resto: art. 7
– 1. Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio del contratto di conto corrente (n.d.e. capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a credito che per quelli a debito) […] 2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità
[…]”. Nel caso di specie, dunque, la pattuizione intercorsa tra le parti in data 22.08.2000, espressamente ha previsto che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale. La disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui alla delibera CICR. In virtù delle superiori considerazioni deve dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista sino al 22.08.2000 e la validità della clausola per il periodo successivo.
9. Anche il motivo di gravame concernente l'illegittima applicazione della c.m.s. è fondato. Relativamente a detta clausola, occorre premettere che essa costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006). La causa giustificativa della c.m.s. si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito. Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente. 12
La questione della legittimità sotto il profilo causale della c.m.s., invero, deve ormai ritenersi superata alla luce degli interventi operati dal legislatore in materia e, in particolare, dalla L. 2/2009 (di conversione del D.L. 185/2008) e 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis TUB, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della richiamata pronuncia della Suprema Corte (n. 870/2006), la quale ha definito la c.m.s. come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”. La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, dal controllo - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo. Invero, sul punto la Suprema Corte ha affermato che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2022, n. 19825). Nel caso di specie, la c.m.s., sebbene espressamente pattuita dalle parti, non risulta determinabile attesa la mancata indicazione della relativa modalità di calcolo e di quantificazione. Sia nel contratto del 13.11.1997 che in quello del 22.08.2000, è indicata solo la aliquota della c.m.s. (nella misura, rispettivamente, di 0,1250% e di 0,2500%). Lo stesso c.t.u. ha precisato che “Nelle condizioni economiche è specificata la misura dell'aliquota percentuale applicata, senza specificare le modalità di calcolo e la periodicità, rendendo tale onere di difficile interpretazione iniziale” (p. 16). Per tale ragione deve dichiararsi la nullità della clausola che prevede la c.m.s. per indeterminatezza dell'oggetto.
10. Il motivo di gravame relativo all'illegittimità del tasso d'interesse pattuito ed applicato dalla banca, in quanto determinato tramite rinvio ai c.d. usi piazza, è infondato. Risulta dall'esame dei documenti contrattuali che sia il tasso creditore che quello debitore sono stati pattuiti con indicazione numerico-percentuale. Si ha, per il contratto del 13.11.1997:
- tasso a credito dec. 13.11.1997 tasso 3,000%;
- tasso a debito dec. 13.11.1997 tasso 11,250% per sconf. se autorizz. tasso 9,250% su fido. Parimenti, per il contratto del 22.08.2000:
- tasso a credito dec. 31.12.98 TAN 0,125% TAE 0,125%;
- tasso a debito dec.
8.06.00 TAN 11,250% TAE 11,733% per sconf. se autorizz. TAE 9,125% TAE 9,442% fido. Va, tuttavia, precisato, che il c.t.u., in adempimento alla prescrizione di cui al quesito 1.a dell'ordinanza del 06.02.2023, ha computato, per quanto attiene agli interessi debitori, il tasso di interesse applicato dalla nel corso del rapporto bancario (p. 13) in quanto “i CP_6 tassi delle condizioni contrattuali, sono più alti rispetto a quelli previsti negli estratti conti. Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del computo della sorte capitale, i tassi 13
convenzionali effettivamente praticati dalla sono più favorevoli per il correntista” (p. CP_6 14). Diversamente, per quanto attiene agli interessi creditori, il c.t.u. ha computato gli interessi convenzionali in quanto “le condizioni contrattuali che prevedono un Tan pari al 0,125%, sono più favorevoli per il correntista rispetto ai tassi convenzionali effettivamente praticati dalla Banca” (p. 14).
11. Quanto alla censura afferente all'illegittimo esercizio dello jus variandi, deve rilevarsene la genericità, non avendo gli appellanti allegato e individuato specificamente le presunte modifiche sfavorevoli delle condizioni applicate al rapporto. Per completezza, va dato atto che la possibilità per l'istituto di credito di apportare modifiche unilateralmente alle condizioni contrattuali è stata espressamente prevista nel contratto di conto corrente (art. 16), conformemente alla disposizione di cui all'art. 118 TUB, che sancisce il perfezionamento dell'accordo modificativo nel momento in cui il cliente, ricevuta la comunicazione della Banca delle nuove condizioni contrattuali, non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione del nuovo regolamento negoziale. Come espressamente indicato dall'art. 118 comma 2 TUB, quindi, il mancato recesso del cliente comporta l'approvazione della modifica e l'accettazione della stessa, secondo un iter speciale di formazione - modificazione del contratto, disciplinato dal legislatore.
12. Prima di procedere all'esame delle conclusioni della c.t.u., appare opportuno rilevare che la banca, per il tramite del proprio c.t.p., ha censurato l'elaborato peritale nella parte in cui il c.t.u. ha applicato (conformemente ai quesiti posti), il saldo zero per il rapporto di conto corrente ordinario. A tali osservazioni il c.t.u. ha replicato, ponendo in evidenza «che la documentazione prodotta dalla in giudizio, all'udienza del 26/01/2023, è costituita solo dagli estratti di CP_6 conto corrente n. 40455.07, dal 01/01/2007 al 15/05/2013. La documentazione non risulta integrale, atteso che, il rapporto n. 40455.07, è stato acceso nel 1997 ed è stato estinto il 15/5/2013. Rilevato che, il primo saldo utile disponibile, al 31/12/2006, reca un saldo dare, negativo per il correntista pari a - 399.102,68, per le verifiche demandate dal Giudicate, si è applicato nella fattispecie in esame, in esecuzione del quesito 2 sub b, il metodo c.d. analitico, partendo dal “saldo zero”» (p. 31). Il metodo di calcolo applicato dal c.t.u. è conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Invero, sebbene nel caso di specie fosse onere degli appellanti, in ragione del principio di cui all'art. 2697 c.c., provare le pretese azionate in giudizio, in virtù dell'ordine di esibizione documentale disposto a carico della banca ex art. 210 c.p.c., era onere di quest'ultima produrre i documenti contabili di cui l'attore non aveva potuto conseguire in altro modo la disponibilità. Era, dunque, onere della banca dimostrare l'esattezza del dato di partenza, sul quale erano state operate le successive contabilizzazioni, producendo tutti gli estratti conto onde ricostruire il rapporto fin dall'inizio. In mancanza degli estratti conto iniziali, poiché non potendo essere accertato se vi sano state o meno appostazioni contabili illegittime (per illegittima capitalizzazione trimestrale, c.m.s., etc.), diviene necessario depurare il saldo recato dal primo della serie continua degli estratti conto da tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero (cfr. Cass. civ. n. 23852/2020, secondo cui la mancata produzione degli estratti conto iniziali assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione di dare-avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non sia influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato). 14
Il ricalcolo dei rapporti di dare/avere partendo dal c.d. saldo zero rispetto alla debitoria recata dal primo saldo utile disponibile, recante la data del 31/12/2006, impedisce di poter prendere compiuta cognizione della questione, dedotta dall'appellata, del diverso termine di prescrizione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, poiché dovendo il calcolo essere operato a partire dal saldo zero a decorrere dal 31.12.2006, ove vi fossero state rimesse solutorie - il cui termine decennale di prescrizione decorre dalla data della singola rimessa e non dalla data di chiusura del conto - il decennio non era decorso alla data della domanda giudiziale, proposta con citazione notificata 13.05.2010.
13. Procedendo all'esame delle risultanze di cui alla c.t.u., deve rilevarsi che il perito ha formulato quattro differenti ipotesi e la Corte ritiene di dover recepire quella indicata con la lettera B2 (cfr. p. 28 e ss., all.3) in applicazione dei principi di diritto in precedenza esposti. In detta ipotesi sono stati utilizzati i seguenti criteri: saldo zero;
eliminazione anatocismo interessi conto anticipi e ordinario sino al 22.08.2000; capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
c.m.s. su massima scopertura del trimestre;
interessi provenienti dal conto anticipi imputati trimestrale come calcolati da tasso CP_6 convenzionale praticato dalla Banca. In ragione delle considerazioni di cui al punto 9, va tuttavia detratto dal calcolo offerto dal c.t.u. l'importo di € 14.360,83, dallo stesso indicato a titolo di “Commissioni di massimo scoperto pagati dal correntista ricalcolati (dal 01/1/2007 al 30/06/2009) su max scopertura annuale tasso 1,250% calcolo annuale” (tabella p. 29). Pertanto, il saldo debitore alla data del 15.05.2013 viene rideterminato in € 4.108,68 a debito del correntista.
14. Completato l'esame dei motivi di impugnazione, deve procedersi alla regolamentazione delle spese di giudizio, ivi incluse quelle di primo grado, atteso che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, sussiste il potere del giudice d'appello di procedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/1/2023, n. 2697). All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, rigettate le domande degli attori- odierni appellanti, aveva condannato questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore dell'istituto di credito, delle spese di lite, liquidate in € 1.825,00, oltre percentuale, determinata in via equitativa, nella misura del 5% sul compenso complessivo, a titolo di spese presunte, IVA e C.P.A.. L'esito del giudizio d'appello, diversamente, ha comportato la parziale reciproca soccombenza delle parti, con esito prevalentemente vittorioso per gli attori/appellanti. Si è registrato, invero, l'accoglimento preponderante delle domande proposte dal correntista e dai fideiussori (ordine ex art. 210 c.p.c., annullamento delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 22.08.2000 e della c.m.s., ricalcolo del saldo debitore, con rideterminazione nella minor misura di € 4.108,68 a debito del correntista), che determina la compensazione fra le parti delle spese di lite, per ciascun grado di giudizio, nella misura di 1/3 e la condanna della prevalentemente CP_6 soccombente, alla rifusione della restante quota di 2/3 in favore della controparte costituita. Avuto riguardo al criterio del decisum (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2022, n. 9237), deriva che lo scaglione del valore della lite è quello ricompreso da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e, in relazione ad esso, deve procedersi ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Per conseguenza sulle spese di lite deve così provvedersi:
- dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi € 2.900,00, di cui € 348,00 per spese ed € 2.552,00 15
per onorario, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge – e condanna Controparte_6 al pagamento in favore dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di , , , , in proprio e Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga nella qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3;
- dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 3.598,00, di cui € 683,00 per spese ed € 2.915,00 per onorario, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge – e condanna Controparte_6 al pagamento - in favore dell'Avv. Roberto Chiodo, difensore distrattario che ne ha
[...] fatto richiesta, di , , , , in proprio Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga e nella qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. Nulla per le spese nei confronti della in quanto Controparte_7 contumace. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con decreto del 08.09.2023, vanno definitivamente poste a carico della parte appellante nella misura di 1/3 ed a carico della nella misura di 2/3. Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , , in Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga proprio e nella qualità di fideiussori della e di eredi di e Parte_3 Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nonché di in Controparte_7 persona del Curatore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1813/2012, depositata il 14.11.2012, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 40455.07 e di conto anticipi n. 39732707.52, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 22.08.2000 e della clausola avente ad oggeto la .. Org_2
2. Dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 40455.07 e di conto anticipi n. 39732707.52, che il saldo debitore alla data del 15.05.2013 è pari ad € 4.108,68 a debito del correntista.
3. Rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli attori/appellanti.
4. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi € 2.900,00, di cui € 348,00 per spese ed
€ 2.552,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna al pagamento, in favore Controparte_6 dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di
[...]
, , , in proprio e nella Pt_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. 5. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 3.598,00, di cui € 683,00 per spese ed € 2.915 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna al pagamento, in favore Controparte_6 dell'Avv. Roberto Chiodo - difensore distrattario, che ne ha fatto richiesta, di Pt_2 16
, , , in proprio e nella Pt_1 CP_1 CP_4 Controparte_5 Orga qualità di fideiussori della e di eredi di e - della Parte_3 Parte_2 restante misura di 2/3. 6. Nulla per le spese di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
, appellata contumace. CP_7 7. Pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con decreto del 08.09.2023, a carico della parte appellante nella misura di 1/3 ed a carico della nella misura Controparte_6 di 2/3. Reggio Calabria 31 gennaio 2024. La cons. est. La Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti dott.ssa Patrizia Morabito