TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Vilella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR), via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'avv. Andrea Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_3 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000285573000, notificato il
26.011.2023, di importo pari a 4.472,14 euro e relativo all'omesso versamento di contributi IVS per il periodo intercorrente fra il 2021 e il 2022.
Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa in ragione I) dell'omessa ricezione di avvisi precedenti all'atto oggetto di impugnazione e II) dell'erronea apertura, a suo nome, della posizione contributiva come lavoratore autonomo.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospeso inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnato Avviso di addebito onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare
l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dell'Avviso di addebito oggetto di gravame per come indicato in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi
a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle somme pretese con l'avviso di addebito in ragione dell'inesistenza della sua posizione come lavoratore autonomo.
3. L'Ente previdenziale ha dimostrato – senza trovare contestazione specifica, a riguardo, da parte del ricorrente – come il ricorrente assumeva la posizione contributiva di coadiutore della moglie (EL
CE), titolare della ditta individuale “Gelateria Sublime”, iniziata a febbraio 2001.
3.1. ha dato atto di come, a seguito di un accertamento ispettivo del 9.09.2005, il ricorrente sia CP_1 stato iscritto alla Gestione Artigiani, quale “titolare” della ditta, in ragione dello svolgimento abituale, continuo e prevalente dell'attività di artigiano. Infatti, il 16.06.2017, il ricorrente chiedeva la cancellazione dalla gestione artigiani, solo nella sua qualità di collaboratore, mantenendo quella di titolare.
2 4. Poiché la Gelateria, il 28.06.2022, veniva posta in liquidazione, il ricorrente è stato cancellato dalla gestione artigiani, con effetto dalla data predetta.
5. Pertanto, considerato come il periodo richiesto mediante l'avviso di addebito impugnato, sia da ottobre 2021 a dicembre 2021 e da gennaio 2022 a marzo 2022 e come la pretesa contributiva sia antecedente alla data di cancellazione del ricorrente dal registro previdenziale, è tenuto al Parte_1 pagamento dei contributi richiesti mediante l'avviso di addebito, oggetto di impugnazione.
6. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€300,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi nei confronti di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€300,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi nei confronti di . CP_1
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Vilella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR), via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'avv. Andrea Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_3 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000285573000, notificato il
26.011.2023, di importo pari a 4.472,14 euro e relativo all'omesso versamento di contributi IVS per il periodo intercorrente fra il 2021 e il 2022.
Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa in ragione I) dell'omessa ricezione di avvisi precedenti all'atto oggetto di impugnazione e II) dell'erronea apertura, a suo nome, della posizione contributiva come lavoratore autonomo.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospeso inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnato Avviso di addebito onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare
l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dell'Avviso di addebito oggetto di gravame per come indicato in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi
a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle somme pretese con l'avviso di addebito in ragione dell'inesistenza della sua posizione come lavoratore autonomo.
3. L'Ente previdenziale ha dimostrato – senza trovare contestazione specifica, a riguardo, da parte del ricorrente – come il ricorrente assumeva la posizione contributiva di coadiutore della moglie (EL
CE), titolare della ditta individuale “Gelateria Sublime”, iniziata a febbraio 2001.
3.1. ha dato atto di come, a seguito di un accertamento ispettivo del 9.09.2005, il ricorrente sia CP_1 stato iscritto alla Gestione Artigiani, quale “titolare” della ditta, in ragione dello svolgimento abituale, continuo e prevalente dell'attività di artigiano. Infatti, il 16.06.2017, il ricorrente chiedeva la cancellazione dalla gestione artigiani, solo nella sua qualità di collaboratore, mantenendo quella di titolare.
2 4. Poiché la Gelateria, il 28.06.2022, veniva posta in liquidazione, il ricorrente è stato cancellato dalla gestione artigiani, con effetto dalla data predetta.
5. Pertanto, considerato come il periodo richiesto mediante l'avviso di addebito impugnato, sia da ottobre 2021 a dicembre 2021 e da gennaio 2022 a marzo 2022 e come la pretesa contributiva sia antecedente alla data di cancellazione del ricorrente dal registro previdenziale, è tenuto al Parte_1 pagamento dei contributi richiesti mediante l'avviso di addebito, oggetto di impugnazione.
6. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€300,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi nei confronti di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€300,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi nei confronti di . CP_1
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3