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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1727/2025 r.g.
T R A
(nato a [...] -LE- il 08.03.1961 e residente in [...]di Parte_1
Melendugno -LE-; c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
NL EN come da mandato in atti, attore
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sartori come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 03.11.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 28.02.2025, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento della somma di € 12.000,00 o di quella diversa determinanda in corso di lite, e conseguentemente condannare il convenuto al relativo pagamento in favore di lui;
con rifusione di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda esponeva: - che con sentenza n. 592/12 il
Tribunale di Lecce I sezione penale aveva dichiarato e Controparte_1 CP_2
responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 423 e 449 c.p. per avere, in concorso
[...] fra loro, per negligenza e imperizia, nel corso di lavori di bruciatura di fogliame secco all'interno di fondo di proprietà di , cagionato l'incendio di alcune Controparte_1 piante di ulivo site nel fondo attiguo di proprietà di in agro di Parte_1
Lizzanello nell'agosto 2008, condannandoli alla pena di anni 1 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, quantificati in € 12.000,00, considerato anche il danno morale;
- che con sentenza n. 1259/2014 la Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, aveva assolto gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p. per insussistenza del fatto in ragione di un incolmabile deficit probatorio;
- che detta ultime decisione (divenuta irrevocabile il 14.03.2015) non impediva alla costituita parte civile di richiedere ed ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti, consistiti nel danneggiamento di n. 220 piante di ulivo insistenti sul suo terreno a causa della propagazione del fuoco dal fondo confinante e quantificato nel primo grado del giudizio penale in € 12.000,00; - che tale diritto non poteva considerarsi prescritto, atteso il più lungo termine di prescrizione applicabile ai fatti illeciti generatori di danno costituenti reato e considerato l'effetto interruttivo di detto termine derivante dall'avvenuta costituzione di parte civile: - che, a fronte del suo invito del 17.07.2023 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, aveva comunicato la propria Parte_2 non adesione, mentre erano rimasti silenti gli eredi di , nelle more CP_2 deceduto.
Con comparsa depositata in data 04.04.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto , che, contestate narrativa e richieste attoree, Controparte_1 concludeva chiedendo: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità, in capo all'attore, del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare inammissibili ed improcedibili il giudizio e l'azione; - ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, ex art. 652 comma I, c.p.p., l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza n.
1259/2024, resa dalla Corte di Appello Penale di Lecce, e, in conseguenza, dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata l'azione proposta;
- accertare e dichiarare la caducazione automatica, a seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di
Appello penale di Lecce, delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado n. 592/2012 del Tribunale Penale di Lecce, con conseguente insussistenza del diritto dell'attore di agire in giudizio per il pagamento delle somme ivi determinate in favore della parte civile;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dall'attore; - in definitiva, rigettare in toto la domanda attorea e, in estremo subordine, ridurne l'ammontare.
Rifissata prima udienza di comparizione stante la mancata pronuncia del decreto ex art. 171bis c.p.c.; depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c.; con ordinanza del 22.10.2025 il Tribunale, rilevata la natura potenzialmente assorbente delle eccezioni sollevate da parte convenuta, fissava l'udienza del 03.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Nonostante la prima censura sollevata dal convenuto ponga una questione di mancanza titolarità in capo all'attore del diritto azionato (e appaia preliminare rispetto alle altre), questo Giudice ritiene che, per il principio della ragione più liquida, possa essere esaminata prioritariamente la seconda eccezione preliminare proposta da , dovendo preferirsi il profilo dell'evidenza ove Controparte_1
favorisca una pronuncia di pronta soluzione a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III ordinanza n. 26214/2022).
Il giudizio che ci occupa è stato promosso dall'attore per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dalle coltivazioni presenti sul suo terreno a seguito dell'incendio propagatosi -secondo il suo assunto- dal fondo contiguo, in uso a
, sul quale costui aveva bruciato fogliame secco;
egli riferisce Controparte_1
espressamente che gli stessi fatti sono stati oggetto del processo penale distinto dal n.
664/2010 r.g. Tribunale penale di Lecce, conclusosi con sentenza n. 592/12 r. sent. con il riconoscimento della responsabilità penale degli imputati e Controparte_1
e la loro condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in CP_2
favore di lui, costituitosi parte civile;
pur riferendo della riforma di tale decisione intervenuta nel corso del giudizio penale di appello, egli invoca a fondamento e supporto della domanda odiernamente azionata in sede civile le risultanze istruttorie del giudizio penale di primo grado e le statuizioni civili di condanna ivi contenute. Orbene, in atti è prodotta la sentenza n. 1259 del 29.10.2014 della Corte
d'appello di Lecce, sezione unica penale (dichiarata irrevocabile in data 14.03.2015), dalla quale si evince che, con la presenza e la partecipazione della parte civile costituita in riforma della sentenza del 29.11.2012 del Tribunale Parte_1
penale di Lecce, gli imputati appellanti e sono stati Controparte_1 CP_2
assolti dal reato loro scritto in concorso per insussistenza del fatto.
Giusta art. 574 comma IV, c.p.p., l'impugnazione proposta dall'imputato avverso i punti della sentenza che riguardino la sua responsabilità estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale;
pertanto, esclusa detta responsabilità, vengono meno anche le statuizioni civili che da essa discendano (cfr., fra le altre,
Cass. Pen. n. 31418 del 14.04.2021: “in caso di sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto, si determina la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto”).
A tanto va aggiunto che, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia proposto un'azione civile in sede penale, questo deve essere consapevole del carattere accessorio dell'azione e delle conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale;
tra le conseguenze di questa scelta c'è anche quella che deriva da una sentenza definitiva di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, che accerti l'insussistenza del fatto nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile;
sentenza che, ai sensi dell'art 652 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (cfr. Cass.
SS.UU. 26.01.2011 n. 1768); in tal caso, l'accertamento del fatto in sede penale non può più essere messo in discussione in sede civile e osta all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo fatto.
La domanda attorea di risarcimento azionata nel presente giudizio e basata sui medesimi fatti già irrevocabilmente dichiarati insussistenti in sede penale va pertanto dichiarata inammissibile.
La natura assorbente di tale declaratoria dispensa dalla disamina delle ulteriori eccezioni e domande.
Alla soccombenza dell'attore segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/218
e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata stante la mancanza di attività istruttoria) e decisionale, tutti ridotti del 30% ex art. 4 comma 4 per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.965,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cap e IVA nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 06 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1727/2025 r.g.
T R A
(nato a [...] -LE- il 08.03.1961 e residente in [...]di Parte_1
Melendugno -LE-; c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
NL EN come da mandato in atti, attore
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sartori come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 03.11.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 28.02.2025, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento della somma di € 12.000,00 o di quella diversa determinanda in corso di lite, e conseguentemente condannare il convenuto al relativo pagamento in favore di lui;
con rifusione di spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda esponeva: - che con sentenza n. 592/12 il
Tribunale di Lecce I sezione penale aveva dichiarato e Controparte_1 CP_2
responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 423 e 449 c.p. per avere, in concorso
[...] fra loro, per negligenza e imperizia, nel corso di lavori di bruciatura di fogliame secco all'interno di fondo di proprietà di , cagionato l'incendio di alcune Controparte_1 piante di ulivo site nel fondo attiguo di proprietà di in agro di Parte_1
Lizzanello nell'agosto 2008, condannandoli alla pena di anni 1 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, quantificati in € 12.000,00, considerato anche il danno morale;
- che con sentenza n. 1259/2014 la Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, aveva assolto gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p. per insussistenza del fatto in ragione di un incolmabile deficit probatorio;
- che detta ultime decisione (divenuta irrevocabile il 14.03.2015) non impediva alla costituita parte civile di richiedere ed ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti, consistiti nel danneggiamento di n. 220 piante di ulivo insistenti sul suo terreno a causa della propagazione del fuoco dal fondo confinante e quantificato nel primo grado del giudizio penale in € 12.000,00; - che tale diritto non poteva considerarsi prescritto, atteso il più lungo termine di prescrizione applicabile ai fatti illeciti generatori di danno costituenti reato e considerato l'effetto interruttivo di detto termine derivante dall'avvenuta costituzione di parte civile: - che, a fronte del suo invito del 17.07.2023 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, aveva comunicato la propria Parte_2 non adesione, mentre erano rimasti silenti gli eredi di , nelle more CP_2 deceduto.
Con comparsa depositata in data 04.04.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto , che, contestate narrativa e richieste attoree, Controparte_1 concludeva chiedendo: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità, in capo all'attore, del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare inammissibili ed improcedibili il giudizio e l'azione; - ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, ex art. 652 comma I, c.p.p., l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza n.
1259/2024, resa dalla Corte di Appello Penale di Lecce, e, in conseguenza, dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata l'azione proposta;
- accertare e dichiarare la caducazione automatica, a seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di
Appello penale di Lecce, delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado n. 592/2012 del Tribunale Penale di Lecce, con conseguente insussistenza del diritto dell'attore di agire in giudizio per il pagamento delle somme ivi determinate in favore della parte civile;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dall'attore; - in definitiva, rigettare in toto la domanda attorea e, in estremo subordine, ridurne l'ammontare.
Rifissata prima udienza di comparizione stante la mancata pronuncia del decreto ex art. 171bis c.p.c.; depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c.; con ordinanza del 22.10.2025 il Tribunale, rilevata la natura potenzialmente assorbente delle eccezioni sollevate da parte convenuta, fissava l'udienza del 03.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Nonostante la prima censura sollevata dal convenuto ponga una questione di mancanza titolarità in capo all'attore del diritto azionato (e appaia preliminare rispetto alle altre), questo Giudice ritiene che, per il principio della ragione più liquida, possa essere esaminata prioritariamente la seconda eccezione preliminare proposta da , dovendo preferirsi il profilo dell'evidenza ove Controparte_1
favorisca una pronuncia di pronta soluzione a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III ordinanza n. 26214/2022).
Il giudizio che ci occupa è stato promosso dall'attore per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dalle coltivazioni presenti sul suo terreno a seguito dell'incendio propagatosi -secondo il suo assunto- dal fondo contiguo, in uso a
, sul quale costui aveva bruciato fogliame secco;
egli riferisce Controparte_1
espressamente che gli stessi fatti sono stati oggetto del processo penale distinto dal n.
664/2010 r.g. Tribunale penale di Lecce, conclusosi con sentenza n. 592/12 r. sent. con il riconoscimento della responsabilità penale degli imputati e Controparte_1
e la loro condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in CP_2
favore di lui, costituitosi parte civile;
pur riferendo della riforma di tale decisione intervenuta nel corso del giudizio penale di appello, egli invoca a fondamento e supporto della domanda odiernamente azionata in sede civile le risultanze istruttorie del giudizio penale di primo grado e le statuizioni civili di condanna ivi contenute. Orbene, in atti è prodotta la sentenza n. 1259 del 29.10.2014 della Corte
d'appello di Lecce, sezione unica penale (dichiarata irrevocabile in data 14.03.2015), dalla quale si evince che, con la presenza e la partecipazione della parte civile costituita in riforma della sentenza del 29.11.2012 del Tribunale Parte_1
penale di Lecce, gli imputati appellanti e sono stati Controparte_1 CP_2
assolti dal reato loro scritto in concorso per insussistenza del fatto.
Giusta art. 574 comma IV, c.p.p., l'impugnazione proposta dall'imputato avverso i punti della sentenza che riguardino la sua responsabilità estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale;
pertanto, esclusa detta responsabilità, vengono meno anche le statuizioni civili che da essa discendano (cfr., fra le altre,
Cass. Pen. n. 31418 del 14.04.2021: “in caso di sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto, si determina la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto”).
A tanto va aggiunto che, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia proposto un'azione civile in sede penale, questo deve essere consapevole del carattere accessorio dell'azione e delle conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale;
tra le conseguenze di questa scelta c'è anche quella che deriva da una sentenza definitiva di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, che accerti l'insussistenza del fatto nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile;
sentenza che, ai sensi dell'art 652 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (cfr. Cass.
SS.UU. 26.01.2011 n. 1768); in tal caso, l'accertamento del fatto in sede penale non può più essere messo in discussione in sede civile e osta all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo fatto.
La domanda attorea di risarcimento azionata nel presente giudizio e basata sui medesimi fatti già irrevocabilmente dichiarati insussistenti in sede penale va pertanto dichiarata inammissibile.
La natura assorbente di tale declaratoria dispensa dalla disamina delle ulteriori eccezioni e domande.
Alla soccombenza dell'attore segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/218
e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata stante la mancanza di attività istruttoria) e decisionale, tutti ridotti del 30% ex art. 4 comma 4 per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.965,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cap e IVA nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 06 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)