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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 10254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10254 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 02.09.1970, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Conocchiella n.
5, presso lo studio dell'avv. Valerio Scialoja (c.f. ), che lo C.F._2
rapp.ta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata ad [...] CP_1 C.F._3
d'Avorio) il 07.10.1990
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente chiedeva decidersi la causa e tal fine concludeva riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 12.11.2014 ad AB (Costa d'Avorio) con la sig.ra (trascritto nei registri dello Stato Civile di CP_1
Caivano il giorno 19.10.2017 con atto n. 58, parte II, Serie C), e che da tale unione era nato un figlio, (a Napoli il 12.05.2016); Per_1
- che la dimora coniugale veniva fissata in Caivano (NA), alla via S. Barbara
n. 83, dove la famiglia viveva insieme ai due figli minori nati da un precedente matrimonio del ricorrente, rimasto vedovo;
- che di comune accordo con la moglie il ricorrente nel 2020 si recava in
Francia per cercare un'occupazione più vantaggiosa per consentire in futuro alla famiglia di trasferirsi con lui, lasciando alla resistente i propri risparmi - pari a circa 6.000 euro - per il mantenimento della famiglia;
2 - che a seguito della sua partenza, dal 2021 insorgeva una crisi coniugale, con ripetute telefonate della moglie che manifestava l'intenzione di porre fine al matrimonio;
- che nonostante tale crisi il ricorrente continuava a inviare periodicamente somme di denaro alla resistente per le necessità familiari;
- che in data 01.04.2022 la moglie abbandonava il tetto coniugale, portando con sé il figlio minore e rendendosi irreperibile, senza comunicare al ricorrente il nuovo luogo di residenza;
- che nonostante ripetuti tentativi di contattare la moglie per via telefonica
(anche attraverso i familiari della ), il ricorrente non era riuscito a Pt_2
ottenere informazioni sul suo domicilio o residenza;
- che da controlli effettuati presso il Comune di Caivano per individuare la nuova residenza della risultava che la stessa era cancellata CP_1 dall'anagrafe per irreperibilità;
- che dal 01.05.2022 il ricorrente non aveva più avuto alcun contatto con la moglie e con il figlio e che, nonostante fosse intenzionato a mantenere un rapporto affettivo ed economico con il minore, si trovava nell'impossibilità materiale di farlo a causa dell'irreperibilità della moglie;
- che il ricorrente lavorava in Francia come autista con contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva pertanto la separazione con addebito alla moglie per aver abbandonato la casa familiare;
l'affido esclusivo del minore o in subordine con collocazione prevalente presso di lui;
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari – anche in via cautelare ed urgente – per poter rivedere il proprio figlio;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondere al ricorrente un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore.
3 Con lo stesso ricorso parte ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni chieste per la separazione, allorché potrà dirsi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In data 28.05.2024, il ricorrente depositava in atti denuncia-querela sporta nei confronti della moglie per sottrazione di minore.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.09.2024 il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava di vivere e lavorare in Francia come autista con retribuzione di euro 2500,00 mensili;
di non vedere né sentire il figlio da oltre due anni, essendo la moglie irreperibile;
di essere stato in Costa d'Avorio a giugno e di non essere riuscito a reperire informazioni sulla moglie e sul minore (anche attraverso la famiglia di origine della AR
VA ).
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
disponeva il versamento, a carico di e in favore di della somma di euro 300,00 mensili Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50%, delle spese straordinarie relative al figlio.
In data 09.10.2024, il procuratore del ricorrente depositava richiesta di archiviazione presentata dal P.M. al giudice per le indagini preliminari con riferimento alla denuncia-querela per sottrazione di minore.
4 Ammessa ed espletata prova per testi all'udienza del 21.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, CP_1
ritualmente citata e non costituita.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dal ricorrente, l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa - e non l'effetto - della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura
5 del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”. (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del
20/08/2014) .
Ai fini della pronuncia di addebito deve quindi essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione
6 matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. È il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, specificamente, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il “volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti,
7 la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo Parte_1
che la stessa, in data 01.04.2022, lasciava il tetto coniugale portando con sé il figlio minore e rendendosi irreperibile, senza comunicare il nuovo luogo di residenza e precludendogli di mantenere un rapporto affettivo con il figlio . Per_1
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata.
In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che la crisi coniugale era già iniziata nel 2021, a seguito del trasferimento in Francia del ricorrente per motivi lavorativi, di comune accordo con la moglie, lasciando alla stessa (rimasta in Italia) la gestione del figlio minore. La lontananza fisica tra i coniugi e la conseguente mancanza di un rapporto quotidiano aveva progressivamente determinato un allentamento del legame coniugale, come dichiarato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo: “nel 2021, dopo circa un anno dalla partenza del sig. Pt_1
iniziava la crisi coniugale;
iniziavano infatti le telefonate da parte della sig.ra al marito per dirgli che lo voleva lasciare”. Anche il teste CP_1 [...]
, fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 21.01.2025, ha riferito di Tes_1 che la moglie già da tempo voleva porre fine al matrimonio: “mi disse solo che non voleva più essere sposata con mio fratello, questo lo diceva anche da tempo prima”.
La decisione della resistente di abbandonare la casa coniugale nell'aprile 2022 deve dunque considerarsi l'esito di una crisi matrimoniale preesistente, che aveva già compromesso irreversibilmente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nel comportamento della resistente, la
8 quale, prima di lasciare l'abitazione, aveva restituito al ricorrente, tramite il fratello di questi, parte del denaro ricevuto e la “dote” simbolica, gesto che, secondo le usanze culturali condivise dalle parti, è inequivoca dimostrazione della volontà di interrompere il legame matrimoniale. Il teste ha infatti riferito: “Una settimana prima che andasse via mia cognata mi ha chiamato per rimborsarmi un debito che aveva nei confronti di mio fratello e restituire la “dote” perché da noi c'è l'usanza che se il coniuge vuole divorziare è obbligato a restituire la dote”.
Dunque, le dichiarazioni rese dalla parte e dal teste escusso evidenziano come l'abbandono definitivo del tetto coniugale da parte della sig.ra (occorso ad CP_1
aprile del 2022) non è stato causa efficiente nel determinarsi della crisi coniugale e che la cessazione della convivenza è intervenuta quando il legame affettivo tra i coniugi era già venuto meno.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.p.c., con rigetto della domanda di addebito.
In merito al regime di affido del figlio minore deve rilevarsi che, secondo Per_1
la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la
9 presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010;
Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita Parte_3 del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano elementi idonei a derogare al principio dell'affidamento condiviso, non essendo emersa una manifesta carenza o inidoneità educativa da parte della madre. Il ricorrente
, infatti, non ha contestato le capacità genitoriali della resistente, Parte_1
ma esclusivamente la sua scelta di trasferirsi altrove con il figlio minore, precludendo al padre la relazione con il bambino. Peraltro, il ricorrente già dal
10 2020 (momento in cui si trasferiva in Francia per svolgere attività lavorativa) aveva di fatto accettato che la resistente si occupasse in via esclusiva della gestione del figlio durante la sua assenza.
In considerazione della distanza geografica e delle difficoltà materiali che ne derivano, appare dunque conforme all'interesse del minore mantenere la residenza privilegiata presso la madre, consentendo al padre di esercitare i propri diritti e doveri genitoriali in via disgiunta, ai sensi dell'art. 337 ter. Sul punto va osservato che l'art. 337 ter c.c. consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Tale previsione normativa - lungi da essere una sorta di contraddizione in termini rispetto alla regola dell'esercizio condiviso della responsabilità e di fare rivivere l'antica dicotomia tra genitore affidatario e genitore non affidatario - consente al Giudice, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta.
Il Collegio pertanto conferma quanto previsto con ordinanza del 18.09.2024 in merito al regime dell'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale.
Nulla si dispone tuttavia in merito al diritto di visita del padre, in quanto non è stato possibile accertare l'effettiva residenza del minore e della resistente.
Per quanto attiene ai profili di natura economica, il Collegio osserva che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma, quest'ultima, che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al
11 matrimonio, e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli
(art. 148 c.c.).
Ritenuto nel caso concreto sussistente l'obbligo di mantenimento di Pt_1
nei confronti del figlio minore , in ordine al quantum soccorrono i
[...] Per_1
criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 8), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre non vede per nulla il figlio attesa l'irreperibilità della resistente con cui il minore convive.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti (il ricorrente ha dichiarato di lavorare come autista in Francia, e di percepire circa euro 2.500,00 mensili, mentre non vi sono indicazioni in ordine all'eventuale attività lavorativa svolta dalla resistente), ritiene il Collegio equo disporre il versamento a carico di di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1
12 minore , da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese mediante Per_1
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT;
va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il minore come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia, la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
RE (Costa d'Avorio) il 02.09.1970, e , nata ad [...] CP_1
d'Avorio) il 07.10.1990, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.;
- affida il minore , nato a Napoli il [...], in [...] condiviso Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
- determina in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per il minore , dovuto da a entro il Persona_2 Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa di questo Tribunale con il locale Ordine forense del 25.10.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
13 Caivano nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 58, Parte II, Serie C, Anno 2017);
- spese al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 27.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10254 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 02.09.1970, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Conocchiella n.
5, presso lo studio dell'avv. Valerio Scialoja (c.f. ), che lo C.F._2
rapp.ta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata ad [...] CP_1 C.F._3
d'Avorio) il 07.10.1990
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente chiedeva decidersi la causa e tal fine concludeva riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 12.11.2014 ad AB (Costa d'Avorio) con la sig.ra (trascritto nei registri dello Stato Civile di CP_1
Caivano il giorno 19.10.2017 con atto n. 58, parte II, Serie C), e che da tale unione era nato un figlio, (a Napoli il 12.05.2016); Per_1
- che la dimora coniugale veniva fissata in Caivano (NA), alla via S. Barbara
n. 83, dove la famiglia viveva insieme ai due figli minori nati da un precedente matrimonio del ricorrente, rimasto vedovo;
- che di comune accordo con la moglie il ricorrente nel 2020 si recava in
Francia per cercare un'occupazione più vantaggiosa per consentire in futuro alla famiglia di trasferirsi con lui, lasciando alla resistente i propri risparmi - pari a circa 6.000 euro - per il mantenimento della famiglia;
2 - che a seguito della sua partenza, dal 2021 insorgeva una crisi coniugale, con ripetute telefonate della moglie che manifestava l'intenzione di porre fine al matrimonio;
- che nonostante tale crisi il ricorrente continuava a inviare periodicamente somme di denaro alla resistente per le necessità familiari;
- che in data 01.04.2022 la moglie abbandonava il tetto coniugale, portando con sé il figlio minore e rendendosi irreperibile, senza comunicare al ricorrente il nuovo luogo di residenza;
- che nonostante ripetuti tentativi di contattare la moglie per via telefonica
(anche attraverso i familiari della ), il ricorrente non era riuscito a Pt_2
ottenere informazioni sul suo domicilio o residenza;
- che da controlli effettuati presso il Comune di Caivano per individuare la nuova residenza della risultava che la stessa era cancellata CP_1 dall'anagrafe per irreperibilità;
- che dal 01.05.2022 il ricorrente non aveva più avuto alcun contatto con la moglie e con il figlio e che, nonostante fosse intenzionato a mantenere un rapporto affettivo ed economico con il minore, si trovava nell'impossibilità materiale di farlo a causa dell'irreperibilità della moglie;
- che il ricorrente lavorava in Francia come autista con contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva pertanto la separazione con addebito alla moglie per aver abbandonato la casa familiare;
l'affido esclusivo del minore o in subordine con collocazione prevalente presso di lui;
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari – anche in via cautelare ed urgente – per poter rivedere il proprio figlio;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondere al ricorrente un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore.
3 Con lo stesso ricorso parte ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni chieste per la separazione, allorché potrà dirsi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In data 28.05.2024, il ricorrente depositava in atti denuncia-querela sporta nei confronti della moglie per sottrazione di minore.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.09.2024 il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava di vivere e lavorare in Francia come autista con retribuzione di euro 2500,00 mensili;
di non vedere né sentire il figlio da oltre due anni, essendo la moglie irreperibile;
di essere stato in Costa d'Avorio a giugno e di non essere riuscito a reperire informazioni sulla moglie e sul minore (anche attraverso la famiglia di origine della AR
VA ).
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
disponeva il versamento, a carico di e in favore di della somma di euro 300,00 mensili Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50%, delle spese straordinarie relative al figlio.
In data 09.10.2024, il procuratore del ricorrente depositava richiesta di archiviazione presentata dal P.M. al giudice per le indagini preliminari con riferimento alla denuncia-querela per sottrazione di minore.
4 Ammessa ed espletata prova per testi all'udienza del 21.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, CP_1
ritualmente citata e non costituita.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dal ricorrente, l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa - e non l'effetto - della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura
5 del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”. (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del
20/08/2014) .
Ai fini della pronuncia di addebito deve quindi essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione
6 matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. È il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, specificamente, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il “volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti,
7 la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo Parte_1
che la stessa, in data 01.04.2022, lasciava il tetto coniugale portando con sé il figlio minore e rendendosi irreperibile, senza comunicare il nuovo luogo di residenza e precludendogli di mantenere un rapporto affettivo con il figlio . Per_1
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata.
In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che la crisi coniugale era già iniziata nel 2021, a seguito del trasferimento in Francia del ricorrente per motivi lavorativi, di comune accordo con la moglie, lasciando alla stessa (rimasta in Italia) la gestione del figlio minore. La lontananza fisica tra i coniugi e la conseguente mancanza di un rapporto quotidiano aveva progressivamente determinato un allentamento del legame coniugale, come dichiarato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo: “nel 2021, dopo circa un anno dalla partenza del sig. Pt_1
iniziava la crisi coniugale;
iniziavano infatti le telefonate da parte della sig.ra al marito per dirgli che lo voleva lasciare”. Anche il teste CP_1 [...]
, fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 21.01.2025, ha riferito di Tes_1 che la moglie già da tempo voleva porre fine al matrimonio: “mi disse solo che non voleva più essere sposata con mio fratello, questo lo diceva anche da tempo prima”.
La decisione della resistente di abbandonare la casa coniugale nell'aprile 2022 deve dunque considerarsi l'esito di una crisi matrimoniale preesistente, che aveva già compromesso irreversibilmente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nel comportamento della resistente, la
8 quale, prima di lasciare l'abitazione, aveva restituito al ricorrente, tramite il fratello di questi, parte del denaro ricevuto e la “dote” simbolica, gesto che, secondo le usanze culturali condivise dalle parti, è inequivoca dimostrazione della volontà di interrompere il legame matrimoniale. Il teste ha infatti riferito: “Una settimana prima che andasse via mia cognata mi ha chiamato per rimborsarmi un debito che aveva nei confronti di mio fratello e restituire la “dote” perché da noi c'è l'usanza che se il coniuge vuole divorziare è obbligato a restituire la dote”.
Dunque, le dichiarazioni rese dalla parte e dal teste escusso evidenziano come l'abbandono definitivo del tetto coniugale da parte della sig.ra (occorso ad CP_1
aprile del 2022) non è stato causa efficiente nel determinarsi della crisi coniugale e che la cessazione della convivenza è intervenuta quando il legame affettivo tra i coniugi era già venuto meno.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.p.c., con rigetto della domanda di addebito.
In merito al regime di affido del figlio minore deve rilevarsi che, secondo Per_1
la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la
9 presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010;
Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita Parte_3 del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano elementi idonei a derogare al principio dell'affidamento condiviso, non essendo emersa una manifesta carenza o inidoneità educativa da parte della madre. Il ricorrente
, infatti, non ha contestato le capacità genitoriali della resistente, Parte_1
ma esclusivamente la sua scelta di trasferirsi altrove con il figlio minore, precludendo al padre la relazione con il bambino. Peraltro, il ricorrente già dal
10 2020 (momento in cui si trasferiva in Francia per svolgere attività lavorativa) aveva di fatto accettato che la resistente si occupasse in via esclusiva della gestione del figlio durante la sua assenza.
In considerazione della distanza geografica e delle difficoltà materiali che ne derivano, appare dunque conforme all'interesse del minore mantenere la residenza privilegiata presso la madre, consentendo al padre di esercitare i propri diritti e doveri genitoriali in via disgiunta, ai sensi dell'art. 337 ter. Sul punto va osservato che l'art. 337 ter c.c. consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Tale previsione normativa - lungi da essere una sorta di contraddizione in termini rispetto alla regola dell'esercizio condiviso della responsabilità e di fare rivivere l'antica dicotomia tra genitore affidatario e genitore non affidatario - consente al Giudice, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta.
Il Collegio pertanto conferma quanto previsto con ordinanza del 18.09.2024 in merito al regime dell'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale.
Nulla si dispone tuttavia in merito al diritto di visita del padre, in quanto non è stato possibile accertare l'effettiva residenza del minore e della resistente.
Per quanto attiene ai profili di natura economica, il Collegio osserva che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma, quest'ultima, che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al
11 matrimonio, e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli
(art. 148 c.c.).
Ritenuto nel caso concreto sussistente l'obbligo di mantenimento di Pt_1
nei confronti del figlio minore , in ordine al quantum soccorrono i
[...] Per_1
criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 8), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre non vede per nulla il figlio attesa l'irreperibilità della resistente con cui il minore convive.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti (il ricorrente ha dichiarato di lavorare come autista in Francia, e di percepire circa euro 2.500,00 mensili, mentre non vi sono indicazioni in ordine all'eventuale attività lavorativa svolta dalla resistente), ritiene il Collegio equo disporre il versamento a carico di di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1
12 minore , da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese mediante Per_1
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT;
va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il minore come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia, la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
RE (Costa d'Avorio) il 02.09.1970, e , nata ad [...] CP_1
d'Avorio) il 07.10.1990, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.;
- affida il minore , nato a Napoli il [...], in [...] condiviso Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
- determina in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per il minore , dovuto da a entro il Persona_2 Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa di questo Tribunale con il locale Ordine forense del 25.10.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
13 Caivano nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 58, Parte II, Serie C, Anno 2017);
- spese al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 27.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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